Sentenza 15 aprile 1982
Massime • 2
Il provvedimento con il quale il giudice delibera sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato non ha natura decisoria e non è definitivo, ma, in quanto emesso in esito ad un procedimento camerale soggetto alla disciplina degli art. 742 e segg. cod. proc. civ., è revocabile e reclamabile davanti al giudice superiore e, conseguentemente, non è impugnabile con ricorso per Cassazione (neanche sotto il profilo della sua mancata emissione da parte del giudice che ne era stato richiesto) perché non suscettibile di passare in cosa giudicata. ( Conf 5928/79; ( Conf 4223/79; ( Conf 706/79).*
È preclusa alla parte che non abbia osservato gli adempimenti formali prescritti dal codice di rito in ordine alla produzione in giudizio dei documenti (artt. 74 e 87 disp. Att. Cod. proc. civ.) la possibilità di utilizzare come fonti di prova documenti non ritualmente prodotti, il cui esame è, pertanto, legittimamente omesso dal giudice in osservanza del principio del contraddittorio. ( Conf 3636/81, mass n 414254; ( Conf 818/77, mass n 384421).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1982, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1982 |
Testo completo
Il provvedimento con il quale il giudice delibera sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato non ha natura decisoria e non è definitivo, ma, in quanto emesso in esito ad un procedimento camerale soggetto alla disciplina degli art. 742 e segg. cod. proc. civ., è revocabile e reclamabile davanti al giudice superiore e, conseguentemente, non è impugnabile con ricorso per CA (neanche sotto il profilo della sua mancata emissione da parte del giudice che ne era stato richiesto) perché non suscettibile di passare in cosa giudicata. ( Conf 5928/79; ( Conf 4223/79; ( Conf 706/79).*