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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 826 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GREGO MAURO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTA GIAN LUCA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
data 6.05.2004 in Sassello (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Sassello al numero 1, parte I, ufficio 1, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sassello, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) Le parti hanno continuato a vivere separati con diverse residenze nel reciproco rispetto.
2) I coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti, sicché rinunciano reciprocamente
a qualsivoglia richiesta a titolo di assegno divorzile confermando di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo avendo regolato con separata scrittura privata i rapporti derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Sassello, Loc. Prabadurin n. 11.
3) Le spese di lite della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti ed i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 826 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GREGO MAURO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTA GIAN LUCA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da in Parte_1 CP_1
data 6.05.2004 in Sassello (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Sassello al numero 1, parte I, ufficio 1, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sassello, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) Le parti hanno continuato a vivere separati con diverse residenze nel reciproco rispetto.
2) I coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti, sicché rinunciano reciprocamente
a qualsivoglia richiesta a titolo di assegno divorzile confermando di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo avendo regolato con separata scrittura privata i rapporti derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Sassello, Loc. Prabadurin n. 11.
3) Le spese di lite della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti ed i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo