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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. TO Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 3787/2019, emessa dalla Corte di Cassazione in data 8.2.2019, iscritto al n. 1079/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
S.N.C. (C.F. ), con sede in Pozzuoli, al Parte_1 P.IVA_1
Corso Umberto I n. 195 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.
TO UO (C.F. ) C.F._1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
(C.F. C.F._2
1 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.12.1997 la conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Pretore di Napoli il ( ora Controparte_3
) ed il Controparte_4 CP_2
e chiedeva la condanna al risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione nei limiti
[...] della competenza del Pretore per l'occupazione, protrattasi fino al 1995, del complesso alberghiero di sua proprietà requisito per alloggiarvi famiglie di senzatetto.
Si costituivano l'Amministrazione statale e il che eccepivano, ciascuno, il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto.
La formulava anche domanda riconvenzionale trasversale di Controparte_1 manleva nei confronti del per il caso di condanna al pagamento degli importi nei Controparte_2 confronti dell'attrice.
Soppresso l' il Tribunale di Napoli con sentenza n.30 del 19.1.2010 condannava il Controparte_5 al pagamento della somma di euro 98.386,53 oltre rivalutazione ed interessi Controparte_2 quale danno patito nel quinquennio non prescritto e rigettava la domanda nei confronti della
Controparte_1
Il proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli deducendo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto ed il vizio di ultrapetizione in ragione della condanna al pagamento di importi superiori a quelli richiesti, evidenziando anche la eccessiva quantificazione dell'indennità.
Si costituiva la che contestava le deduzioni dell'appellante e Parte_2 formulava appello incidentale, subordinato all'accoglimento del primo motivo di gravame principale, per ottenere la condanna della al pagamento degli importi Controparte_1 dovuti. Con Si costituiva la Presidenza del Consiglio Ministri eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e in via subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame principale
2 proponeva impugnazione incidentale per l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta nei confronti del CP_2
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n.1555/2014 pubblicata il 4.4.2014 riteneva responsabile l'Amministrazione statale per la mancata restituzione del bene all'esito della cessazione della requisizione che era stata disposta dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, rigettava la domanda nei confronti del e riduceva l'importo della somma dovuta ad euro 25.822,84 oltre Controparte_2 rivalutazione ed interessi nei limiti della competenza del Pretore. Riteneva inoltre, non accoglibile la domanda di manleva proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del CP_2
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione la
[...]
e la Corte di cassazione con ordinanza n.3787/2019 pubblicata in Parte_2 data 8.2.2019 ha accolto il ricorso affermando che la domanda risarcitoria proposta dalla
[...] originariamente nei limiti della competenza pretorile e successivamente Parte_2 all'udienza ex art. 183 c.p.c. variata in aumento in riferimento alla stima del CTU, non essendo una domanda nuova ma una mera modifica della valutazione economica del danno, poteva essere proposta in appello e che la ricorrente aveva provveduto a formulare tale richiesta nel corso del giudizio di appello, pertanto sul punto la sentenza impugnata doveva essere cassata.
Ha, inoltre, rigettato il ricorso incidentale della confermando la Controparte_1 sentenza impugnata che aveva ritenuto responsabile l'Amministrazione Statale salvo l'esperimento, nel rapporto interno, dell'azione di rivalsa della amministrazione statale nei confronti del Comune eventualmente responsabile per non aver provveduto alla derequisizione del bene.
Con atto di citazione notificato il 5.3.2019 la ha chiesto “ previa Parte_2 conferma della pronuncia di accoglimento dell'appello principale, proposto dal Controparte_2 in punto di titolarità passiva, affermata la titolarità passiva in capo alla sola
[...]
, accogliere l'appello incidentale Controparte_6 proposto dalla odierna esponente, proprio nei confronti ed in danno della citata P.A. Statale e conseguentemente condannare la Controparte_6
al pagamento, in favore dell'esponente, delle stesse somme stimate con la sentenza di primo
[...] grado, da maggiorarsi degli interessi e della svalutazione come precisati dalla medesima pronunzia fino al loro saldo”, vinte le spese di tutti i gradi con distrazione.
Si è costituita la che ha eccepito che la Corte di Cassazione non Controparte_1 si era pronunciata circa la necessità di adeguare la condanna alla originaria richiesta di parte attrice, per cui chiedeva il rigetto della domanda nel merito per difetto di prova in ordine al quantum del risarcimento richiesto, nella parte eccedente la somma accertata dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza cassata. Chiedeva inoltre, in accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti del
3 la condanna del al rimborso degli esborsi economici Controparte_2 Controparte_2 derivanti dal giudizio e cagionati dal non aver tempestivamente provveduto alla derequisizione e restituzione del bene all'attrice.
Pur ritualmente citato non si costituiva il Controparte_2
La causa riservata in decisione all'udienza del 27.6.2023 era rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del consigliere relatore ed all'udienza del 30.9.2025, mutato il consigliere relatore, era riservata in decisione senza termini ulteriori all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va revocata la declaratoria di contumacia della
[...]
, che si è costituita in data 8.7.2019, successivamente alla Controparte_6 prima udienza del 2.7.2019.
Sempre in via preliminare va osservato che la domanda di manleva della Controparte_7
Civili è stata definita in appello con la sentenza cassata, che sul punto ha
[...] statuito che non era accoglibile la domanda di manleva proposta nei confronti del Controparte_2 per comportamento omissivo e negligente consistente nel non aver provveduto ad eseguire lo sgombero e la riconsegna dei locali alla proprietà, trattandosi di attività spettante all'Amministrazione statale e non al CP_2
La ha proposto ricorso incidentale in Cassazione Controparte_1 esclusivamente con riferimento al proprio difetto di legittimazione passiva , pertanto, la statuizione concernente la domanda di rivalsa deve ritenersi passata in giudicato.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1555 del 4.4.2014 va dunque confermata quanto all'accoglimento dell'appello principale proposto dal ed alla statuizione della Controparte_2 condanna nei confronti della e Controparte_4 deve ritenersi passata in giudicato quanto al rigetto della domanda di manleva.
Per quanto concerne la domanda della non vi è dubbio che la Parte_2 richiesta formulata dalla originaria attrice in primo grado di risarcimento del danno in misura superiore all'importo domandato nei limiti della competenza del Pretore adito era ammissibile e dunque poteva essere proposta.
La Civile ha contestato la debenza della somma ed Controparte_7 ha dedotto la carenza di prova del quantum, chiedendone la rivalutazione nei limiti di quanto riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza cassata.
Sul punto va osservato che l'Amministrazione statale, nel giudizio di primo grado, si è difesa eccependo, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento
4 del danno e l'erroneità della determinazione degli importi, ma non ha proposto appello in ordine al quantum riconosciuto dal Tribunale di Napoli, né ha contestato gli esiti della consulenza espletata, per cui anche tale statuizione deve ritenersi coperta da giudicato.
Pertanto, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 3787/2019 dell'8.2.2019, va accolto l'appello principale proposto dal avverso la sentenza Controparte_2 del Tribunale di Napoli n.30/2010 del 19.1.2010 e va affermata la responsabilità della
[...]
che, in accoglimento dell'appello incidentale Controparte_6 proposto dalla , va condannata al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
della somma di euro 98.386,53 oltre svalutazione e gli interessi legali dal Parte_2
24.5.1995.
All'accoglimento delle domande della nei confronti della Parte_2 consegue la condanna della Amministrazione statale al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si compensano, invece, le spese tra la ed il Controparte_1 Controparte_2 dei tre gradi di giudizio, stante la complessità della vicenda e la diversità degli orientamenti giurisprudenziali relativi alla individuazione del soggetto legittimato, e nulla va disposto per le spese del giudizio di rinvio, stante la contumacia dell'ente locale.
Le spese vanno liquidate, per tutti i gradi, in base alle tariffe contenute nel d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro
260.000 (in considerazione del valore complessivo del risarcimento riconosciuto).
In caso di successione nel tempo delle tariffe professionali per gli avvocati, infatti, secondo la S.C., quelle sopravvenute “sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del (…) decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (Cass. SS.UU. 17405/2012).
Non è chiaro, tuttavia, ciò che si intende per completamento dell'opera professionale e cioè se la prestazione può ritenersi conclusa in relazione a ciascun grado del processo. Al riguardo (pur dovendosi dare atto dell'esistenza di diversi orientamenti sul punto), appare condivisibile l'interpretazione secondo la quale, quanto meno quando vi sia stata la riforma delle sentenze rese nei gradi precedenti, le prestazioni svolte in relazione a quei gradi non possono considerarsi concluse, dovendosi valutare le stesse in base all'esito finale della lite (Cass. 30529/2017).
5 Pertanto le spese dei diversi gradi di giudizio possono essere liquidate secondo i valori riportati di seguito: primo grado fase di studio: € 1.400,00
fase introduttiva: € 1.000,00
fase istruttoria: € 3.000,00
fase decisoria: € 2.400,00 secondo grado fase di studio: € 1.500,00
fase introduttiva: € 1.000,00
fase di trattazione: € 2.200,00
fase decisoria: € 2.600,00 giudizio di legittimità
fase di studio: € 2.500,00
fase introduttiva: € 1.500,00
fase decisoria: € 1000,00 giudizio di rinvio fase di studio: € 1500,00
fase introduttiva: € 1.000,00
fase di trattazione: € 2.200,00
fase decisoria: € 2.600,00.
Va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte attrice per dichiarazione di anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte di cassazione n. 3787/2019:
1. Accoglie l'appello proposto dal e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
e per l'effetto condanna la Parte_2 Controparte_1 al pagamento, in favore della della somma
[...] Parte_2 di euro 98.386,53 oltre interessi e rivalutazione dal 24.5.1995 al saldo;
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.800,00 per compenso Parte_2 professionale ed Euro 1170,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, delle spese del giudizio di appello che si liquidano in euro 7.300,00 per compenso professionale ed euro
6 1095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, delle spese per il giudizio in Cassazione che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 750,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, e del giudizio di rinvio che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi professionali ed euro 1095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa con distrazione in favore dell'Avv. TO UO dichiaratosi anticipatario;
3. compensa le spese dei tre gradi di giudizio tra la ed il Controparte_1
Controparte_2
Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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