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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/07/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11468/2017 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11468/2017 avente ad oggetto: appalto, vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Commissari Straordinari ex art. 32 D.L. 90/2014, con sede in
Caserta alla Via Tanucci n. 89, rapp.ta e difesa dall'avv.
Umberto Gentile (Cod. Fisc. ) presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta alla Via
Colombo n. 53, in virtù di procura allegata in atti
Attrice
e
(P.IVA/Cod. Fisc. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te il Sindaco p.t., rapp.to e difeso giusta delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06.02.2018 e di
Determina del Responsabile del Servizio n. 30 del 13.02.2018 di conferimento incarico dall'avv. Michele Grella (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Sparanise (CE) alla Via Pozzo Nuovo – Parco
Tiberius s.n.c, in virtù di procura allegata in atti Convenuto
CONCLUSIONI
Per la società attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo va evidenziato che la società attrice ha premesso di gestire Parte_1 nell'ambito territoriale del Comune di diversi servizi CP_1 di igiene urbana, tra cui il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica, e servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata, il tutto con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale”.
La società istante precisato di aver regolarmente espletato le predette prestazioni inerenti i servizi di igiene urbana tant'è che il Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di CP_1 in data 28.02.2017 provvedeva al rilascio di attestazione dal seguente tenore “durante la gestione commissariale dal
01.09.2015 al 31.01.2017, i servizi affidati sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito”.
Tuttavia, a dire della società attrice, il convenuto non ha CP_1
- 2 - provveduto al regolare pagamento di alcune fatture sul pretestuoso rilievo della non corretta esecuzione di alcuni dei servizi di igiene urbana da parte della . Pt_1
In particolare, ha dedotto parte attrice che il credito complessivo da essa ancora vantato per il servizio di igiene urbana reso nei confronti del Comune di è pari ad € 108.171,48 oltre CP_1
I.V.A. così come portato dalle fatture n. 141/2017 del
01.07.2017; n. 140/2017 del 01.07.2017; n. 132/2017 del
01.07.2017; n. 131/2017 del 01.07.2017 e n. 130/2017 del
01.07.2017; importo cui aggiungere gli interessi moratori ex
D.Lgs. n. 192/2012 a decorrere dalla singole scadenze sino al soddisfo.
La società istante ha, dunque, censurato il contegno arbitrario del convenuto il quale avrebbe contestato genericamente CP_1 dei disservizi in relazione all'esecuzione di alcuni dei servizi di igiene urbana oggetto di affidamento e, così, non provveduto al pagamento integrale delle fatture emesse per prestazioni rese in modalità regolare e conforme al contratto di gara.
Dunque, la ha adito l'intestato Tribunale onde Parte_1 ottenere una declaratoria di accertamento della debenza in suo favore del pagamento integrale pari ad € 108.171,48 per i servizi di igiene urbana regolarmente resi, così come portato dalle fatture impagate di cui si è detto in premessa e, per l'effetto, la condanna del al pagamento del predetto Controparte_1 importo, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012 sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituito in giudizio il convenuto il Controparte_1 quale ha contestato integralmente la narrativa attorea evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, numerose erano state le contestazioni sollevate sia dal Responsabile del Servizio Ecologia che dalle altre
- 3 - Autorità preposte dell'Ente, tra cui lo stesso Sindaco, alla circa la non corretta e regolare esecuzione del Parte_1 servizio di igiene urbana affidatole con la conseguenza che in esecuzione del contratto di affidamento erano state applicate diverse penali e relative sanzioni pecuniarie (artt. 30-31 del
Capitolato d'appalto) in danno dell'istante.
Nello specifico, il convenuto ha dedotto di aver CP_1 denunciato con diverse note inoltrate via pec all'istante i ripetuti disservizi tra cui la non regolare raccolta dei rifiuti in alcune zone periferiche del territorio comunale (area ex-Pozzi etc.), la mancata fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti in diversi condomini, il mancato spazzamento delle strade e diserbo erbacce, la mancata pulizia delle caditoie e l'errato conferimento dei cartoni. In aggiunta, il ha evidenziato anche di aver CP_1 richiesto più volte all'PR – a seguito di apposita Nota Rif.
CE009N017.RSU inoltrata dal Revisore dell'Ente - il ristoro del mancato incasso di somme ad esso spettanti per il corretto conferimento di rifiuti alla filiera dei Consorzi (su tutti il attivi nel ciclo virtuoso del recupero e riciclo dei rifiuti. CP_2
In conclusione, il ha respinto tutte le Controparte_1 domande di pagamento avanzate dalla società istante eccependo l'integrale compensazione del credito in virtù delle penali applicate per la non corretta esecuzione del servizio di igiene urbana affidato alla medesima. In subordine, per l'ipotesi di mancato riconoscimento della integrale compensazione dei crediti, il convenuto ha reclamato la compensazione CP_1 almeno parziale dei crediti in ragione dei disservizi ripetutamente denunciati, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In corso di causa, inoltre, il procuratore della società istante ha formulato istanza di riunione del presente giudizio a quello
- 4 - recante Rg.n. 6204/2017, di più risalente iscrizione, pendente tra le stesse parti per connessione soggettiva e oggettiva;
istanza disattesa da questo giudice non sussistendone i presupposti di legge.
Dunque, depositate ritualmente le memorie istruttorie ex art. 183, VI co, c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 184 c.p.c. ed ammessa istruttoria testimoniale nonché c.t.u.
Così, all'udienza cartolare del 20.03.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata in decisione ex art. 190
c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
dunque, ha chiesto l'integrale pagamento Parte_2 delle fatture n. 141/2017 del 01.07.2017; n. 140/2017 del
01.07.2017; n. 132/2017 del 01.07.2017; n. 131/2017 del
01.07.2017 e n. 130/2017 del 01.07.2017 deducendo la corretta e regolare esecuzione del servizio di igiene urbana affidatole e richiamando gli obblighi derivanti dal capitolato speciale di appalto del “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale nell'ambito territoriale comunale”.
L'Ente locale convenuto ha, invece, contestato le richieste di pagamento denunciando ripetuti disservizi nel servizio di igiene urbana a carico della società affidataria, come Parte_1 chiaramente evincibile dalle diverse note di cointestazione inoltrate dal Responsabile del Servizio e delle altre Autorità preposte.
Orbene, in via del tutto preliminare, va osservato che in tema sussiste la giurisdizione del G.O., in considerazione della natura
- 5 - della controversia introdotta, afferente all'esecuzione di lavori previsti nel contratto di appalto di servizi, ancorché di natura pubblica, con un ente locale.
Invero, è noto il principio per cui rifluisce nell'ambito della riserva al giudice ordinario la cognizione delle controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute al contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte, nonché le fattispecie di radicale mancanza del procedimento ad evidenza pubblica o la sussistenza di vizi che affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo.
L'assunto è stato da ultimo ribadito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, con una pronuncia a SS.UU. che si colloca nel solco interpretativo sopra richiamato, ha affermato che: “In materia di contratti pubblici le controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, nella fase esecutiva del contratto,
i contraenti, P.A. e privato, si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere di diritti soggettivi ed obblighi giuridici” (Cfr ex multis
Corte di cassazione – Sezioni Unite – ordinanza dell'8 marzo
2018, n. 5788).
- 6 - Passando al vaglio del merito della vicenda de qua, va premesso che l'art. 2697, 1° comma, c.c. prevede che è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti che sono posti alla base della domanda.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto, ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Ciò detto, risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato dalla società concessionaria che il Parte_1 le abbia affidato, a seguito di procedura di Controparte_1 gara d'appalto, il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale nell'ambito territoriale comunale” per un periodo di tre anni.
Ad ogni modo, entrambe le parti hanno allegato in atti il
“Contratto di Appalto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale nell'ambito territoriale comunale – Importo contrattuale € 2.552.931,54 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza – CIG
5949767F09” Rep. n. 8/2016.
- 7 - L'indagine, dunque, deve essere volta all'accertamento della corrispondenza tra le attività convenute tra le parti e quelle fornite dalla società istante nonché dell'esatto adempimento delle dette prestazioni, avuto riguardo alla diligenza ordinaria ovvero “media” che l'art. 1176 c.c. richiede al debitore della prestazione nell'esecuzione della stessa.
Ciò chiarito, va evidenziato che la ha allegato Parte_1 fatture n. 141/2017 del 01.07.2017; n. 140/2017 del 01.07.2017;
n. 132/2017 del 01.07.2017; n. 131/2017 del 01.07.2017 e n.
130/2017 del 01.07.2017 e la nota denominata “Attestazione di regolare esecuzione dei servizi” datata 28.12.2017 a firma del
Responsabile p.t. del Servizio Ecologia del Comune di
, sig. , relativa proprio all'esecuzione CP_1 CP_3 dei servizi de quibus affidati in appalto.
Ora il convenuto ha eccepito l'inadempimento e, nello CP_1 specifico, diversi e ripetuti disservizi tra cui la non regolare raccolta dei rifiuti in alcune zone periferiche del territorio comunale (area ex-Pozzi, Demanio di Calvi, etc.), la mancata fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti in diversi condomini, il mancato spazzamento delle strade e diserbo erbacce, la mancata pulizia delle caditoie e l'errato conferimento dei cartoni.
A riguardo, il ha allegato diverse note di Controparte_1 contestazione dei disservizi denunciati. CP_ In buona sostanza, l' convenuto ha eccepito la non puntuale/corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a carico della società attrice allegando diverse richieste di intervento e manutenzione.
A questo punto, dunque, va esaminata la fondatezza delle doglianze espresse dal Controparte_1
Anzitutto, va osservato che la società istante ha sempre
- 8 - contestato tale ricostruzione affermando di essere sempre intervenuta tempestivamente a seguito delle segnalazioni ricevute onde minimizzare ogni possibile disagio.
Per contro, va osservato che il convenuto non ha fornito CP_1 alcuna prova certa e tranquillizzante volta a suffragare quanto contestato alla società attrice, in tema di inesatto Parte_1 adempimento.
Ed infatti, sul gravava l'onere probatorio, ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 2697 c.c., circa le eccezioni formulate dallo stesso all'operato della società attrice affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Dette eccezioni, però, come si dirà, sono rimaste prive di riscontro concreto.
Ed infatti, va considerato che tutto quanto dedotto dal CP_1 convenuto si è rivelato infondato anche all'esito della istruttoria orale svolta e, per tale motivo, insufficiente a dimostrare le eccezioni di inesatto adempimento (rectius inadempimento) delle prestazioni oggetto di affidamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento dovuta alla società attrice.
Ed infatti il teste attoreo escusso all'udienza del Tes_1
17.03.2022 ha affermato “…sono stato consulente esterno della ditta PR fino al commissariamento della stessa (…) E' vero. Ricordo che la aveva difficoltà ad eseguire le Pt_1 attività nel centro storico perché, a causa della presenza di auto
e di spazi esigui, è stato necessario eseguire la pulizia delle caditoie stradali manualmente, non essendo stato possibile accedere con un macchinario (…)” e, poi, sull'espletamento dell'attività di diserbo “E' vero. Tre volte all'anno, se non ricordo male, è stata eseguita l'attività di diserbo stradale (…)
E' vero. L'ho appurato personalmente. La consegna delle attrezzature fu fatta regolarmente al capo servizio”. Sulla
- 9 - consegna dei cassoni per ingombranti, dei sacchetti per la differenziata ed anche delle compostiere il teste afferma “E' vero. L'azienda trovò un sito per collocare dei cassoni per i rifiuti ingombranti (…) E' vero. Fu aperto un eco-sportello e furono fatte delle consegne. Ogni due mesi presso lo sportello, sito vicino al comune, venivano anche distribuiti i sacchetti per la differenziata (…) E' vero. Le compostiere sono state consegnate, ma non ebbero successo presso le utenze. Le compostiere erano distribuite su richiesta. Non vi era obbligo di offrire il servizio. Ricordo anche che fu posizionato qualche cestino stradale (…) Furono organizzati anche eventi nelle scuole per dare dimostrazione di come fare la raccolta differenziata. Mi sono occupato io personalmente di alcuni eventi presso le scuole. Ricordo che distribuimmo anche materiale. Fu assunta una persona per occuparsi dell'attività dell'eco-sportello”. Sull'attività di spazzamento il teste chiarisce
“E' vero. Fu destinata una spazzatrice ad uso esclusivo del cantiere di A volte questa spazzatrice non funzionava CP_1 bene. Pertanto, all'occorrenza si utilizzava altra spazzatrice destinata ad altra zona (…) Le mie dichiarazioni riguardano il periodo dall'inizio dell'appalto fino ai 4 mesi successivi. A seguito di questi quattro mesi, gestivo i rapporti istituzionali e risolvevo i problemi. Quindi anche dopo i primi 4 mesi ero a conoscenza delle questioni, mi occupavo delle lamentele e cercavo di risolvere i problemi (…) Nel 2016 e nel 2017 ho seguito l'attività. Furono segnalati disservizi di cui mi sono occupato. Sono emerse delle problematiche ma non era una situazione drammatica, dal mio punto di vista (…) I cassoni di cui ho parlato sopra sono stati installati su suolo privato. Ciò perché il comune aveva previsto la realizzazione di un'isola ecologica che non è mai stata realizzata. Non so però di preciso
- 10 - dove furono posizionati i cassoni. Io non ho mai visto i cassoni
(…) I fatti che ho dichiarato sono stati da me appurati personalmente (…) All'inizio ero presente durante il diserbo stradale. Andai sul posto per dare disposizioni. Nel tempo, dopo aver stabilito cosa si dovesse fare, era il caposervizio che si occupava di eseguire il servizio. Quindi non mi recavo sul posto per verificare se di volta in volta fosse eseguito il servizio (…)
Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, posso dire che
(….) sono stato presente solo alcune volte. In particolare, sono stato presente a seguito di lamentele. A volte facevo sopralluoghi, altre volte mi informavo telefonicamente (…) I carrelli e i soffioni a scoppio li ho visti in uso nei primi tempi.
(….) Ricordo che, allorquando vi furono problemi con la spazzatrice, furono mandate sul posto delle persone a risolvere il problema (…) Ribadisco che ero un consulente e non un operativo sul posto (…) Ho visto la ditta eseguire il lavoro. Ho assistito al primo intervento. Si tratta di un intervento che viene fatto due volte all'anno”. In aggiunta, avuto specifico riguardo il modello di spazzatrice utilizzato per le operazioni di spazzamento stradale il teste ha ulteriormente chiarito Tes_1 quanto segue “il modello della spazzatrice assegnata al cantiere era un automezzo con un cassone. La spazzatrice sostitutiva era di più recente realizzazione. Ho visto operare entrambe le spazzatrici sul comune di (…) Io seguivo la parte CP_1 operativa, come l'avvio del servizio e i disservizi. I rapporti con
l'ente erano tenuti dal titolare, sig. (…) Con il Per_1 commissariamento i rapporti li teneva il commissario”.
Il teste anch'esso escusso alla medesima Testimone_2 udienza istruttoria, invece, ha affermato quanto segue “sono operatore di Polizia locale presso il Comune di (…) CP_1
Non posso rispondere, perché chi si occupa degli atti di gestione
- 11 - è il Comandante, quale responsabile del servizio. Noi ci occupiamo della verifica della correttezza della esecuzione del servizio ed in particolare della corretta raccolta dei rifiuti (…) nel corso del periodo in cui si è occupata la PR della gestione dei rifiuti, abbiamo fatto dei controlli. Ricordo che fu verificato che, in alcune occasioni, alcune strade non erano state spazzate, vi erano cestini ricolmi, vi erano erbacce sui lati delle strade. Ricordo che vi furono lamentele da parte dei cittadini” ma, avuto riguardo la precisa collocazione temporale dei fatti denunciati, il teste ha riferito vagamente “non ricordo se in particolare furono fatti controlli il 20.12.2016. Non ricordo neppure se ero io di turno in detta giornata. Potrebbe essere stata redatta qualche relazione (…) Posso solo dire che vi è stata una problematica relativa ai cartoni. Il mercoledì nell'area mercato c'erano cumuli di cartone. (…) Per quanto riguarda la data specifica rispondo come prima”. Il teste resta Tes_2 altrettanto vago circa sull'espletamento dell'attività di diserbo, sulla consegna dei sacchetti per la differenziata e delle compostiere affermando genericamente che “E' vero, anche se non ricordo la data precisa. Nel mese di aprile era più evidente la presenza di erbacce. Ricordo la presenza di erbacce alte ed evidenti sui lati della strada (…) Vi era di sicuro la problematica relativa alle compostiere. Ero io in servizio quanto sono venute al comando diverse persone a lamentarsi. Non so però se non fosse stata consegnata nessuna delle compostiere o se fosse un problema limitato soltanto ad una parte dei cittadini”.
All'udienza del 15.09.2022 è stato, poi, escusso il teste
[...]
l quale ha affermato di essere a conoscenza dei fatti CP_3
“Sono circostanze di cui sono a conoscenza perché dal giugno
2016 ero il responsabile dei rifiuti e ho appurato personalmente
- 12 - i fatti oggetto della circostanza che mi è stata letta. Non lo ricordo” (…) Ricordo che l'attività di spazzamento non era regolarmente eseguita, anche perché ho fatto io stesso diverse contestazioni. Con riferimento al diserbo non ricordo bene (…)
E' vero. Ne sono a conoscenza perché ho recepito direttamente le lamentele degli abitanti della strada (…) Preciso che alcune zone venivano pulite dopo espressa richiesta. Poteva tuttavia capitare che si andava un solo giorno e si prendeva tutto, senza procedere secondo le regole stabilite per la raccolta differenziata (…) Le contestazioni erano effettuate in forma scritta. In genere avvisavo i responsabili verbalmente e poi, trascorsi diversi giorni senza ricevere riscontro, provvedevo a formalizzare la contestazione per iscritto”.
Orbene, in primo luogo, non può essere trascurato che il teste presente in diverse e ripetute occasioni sui luoghi Tes_1 di causa giacché operante quale consulente esterno operativo della ha fornito una testimonianza Parte_1 particolareggiata sia sull'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti oggetto di affidamento che sugli interventi eseguiti frequentemente e volti a dare riscontro alle contestazioni sollevate di volta in volta dalle Autorità preposte dal CP_1 convenuto circa il non corretto ovvero parziale espletamento del servizio de quo.
Del resto, le dichiarazioni rese dai testi e pur Tes_2 CP_3 confermando genericamente le problematiche inerenti il puntuale espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società attrice, non restituiscono una collocazione temporale certa delle vicende denunciate e nemmeno confermano la carenza di interventi da parte della in Pt_1 quanto a seguito delle segnalazioni effettuate, a dire dei testi, la gestione del servizio veniva ad ogni modo ripristinata
- 13 - dall'istante.
Né può essere trascurato quanto emerge dalla nota denominata
“Attestazione di regolare esecuzione dei servizi” datata
28.12.2017 sottoscritta proprio dal teste escusso sig. CP_3
in qualità di Responsabile p.t. del Servizio Ecologia del
[...]
Comune di e relativa proprio all'esecuzione dei servizi CP_1 de quibus ove viene, appunto, attestata la circostanza per cui
“durante la gestione commissariale dal 01.09.2015 al
31.01.2017, i servizi affidati sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito”.
In conclusione, in sede istruttoria è stata raggiunta la prova dell'espletamento da parte della società attrice del servizio di gestione rifiuti vari per come affidatole in appalto, sia tramite riproduzione documentale che in sede di escussione testimoniale.
Dunque, mentre i due testi di parte convenuta hanno riferito genericamente di un non corretto espletamento del servizio di raccolta rifiuti, affermando di non ricordare il periodo preciso degli inadempimenti denunciati, il teste attoreo ha descritto sia le diverse operazioni svolte in esecuzione del contratto di appalto
(spazzamento delle strade, diserbo erbacce periodico tre volte l'anno, pulizia caditoie seppur in presenza di diversi impedimenti logistici presenti nel centro storico, installazione cassoni per ingombranti e fornitura compostiere su richiesta degli utenti nonché campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo di detti dispositivi presso le scuole comunali) che gli interventi eseguiti dietro segnalazione delle Autorità comunali preposte, per cui l'inadempimento denunciato dalla convenuta per giustificare l'applicazione delle penali a compensazione integrale dell'importo richiesto in pagamento dalla Parte_1
è rimasto sfornito di prova certa.
[...]
- 14 - Del resto, nemmeno può essere trascurato quanto osservato dal c.t.u. dott. all'esito dell'indagine peritale svolta, Persona_2 le cui conclusioni questo giudice condivide ed intende far proprie attesa la logicità e coerenza delle stesse, il quale ha avuto cura di chiarire che “nella documentazione e negli atti prodotti da parte convenuta in corso di giudizio, prima che il Giudice disponesse la consulenza tecnica d'ufficio, non vi è traccia di alcun calcolo effettuato da parte convenuta in relazione al numero di inadempienze perpetrate dalla società attrice (…) Se dal lato dell'attore vi è una pretesa creditoria che il CTU ha potuto verificare e riscontrare tramite l'analisi dei documenti prodotti, dal lato della convenuta vi sono due pretese creditorie, diverse tra loro, avanzate in momenti diversi e generate - in un caso - da documenti carenti e generici (produzioni nel giudizio)
e - nell'altro caso - recanti riferimenti dettagliati in termini numerici e risalenti al servizio di pertinenza” (cfr pag. 5 Note del Ctu alle osservazioni di parte “ c/ Parte_1 CP_1
.
[...]
Il c.t.u., difatti, in corso di indagine ha accertato che “se è vero, da un lato, che nel capitolato speciale d'appalto vi è
l'elencazione delle penalità, le inadempienze da porre in essere affinchè le stesse vengano applicate, l'importo specifico di ciascuna di esse, nonché la procedura operativa da attuare in caso di accertamento di uno o più inadempimenti in capo alla ditta appaltatrice, è altrettanto vero che il conclude CP_1 dichiarando che “…le pretese della PR siano completamente compensate dalla quantificazione dei disservizi resi dalla medesima ditta e dalle pretese economiche a propria volta avanzate dal Comune di Sparanise…” di fatto non producendo alcun calcolo riepilogativo e/o documentazione affine atta a poter verificare l'origine ed il successivo
- 15 - incremento della sua pretesa creditoria. (…)”. Ed ancora il c.t.u.
“evidenzia che la pretesa creditoria in capo all'attrice scaturisce da num. 5 fatture emesse nei confronti del Comune di
e non saldate dallo stesso, tutte datate 01.07.2017, CP_1 che parte attrice elenca in maniera dettagliata nell'atto di citazione e produce allegandole allo stesso. L'importo finale richiesto da parte attrice è pari ad € 108.171,48, pari al totale degli imponibili dei servizi elencati nelle predette fatture, oltre
Iva. In verità, la pretesa creditoria di parte attrice prevede
l'aggiunta degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 maturati dalla data di ogni singola fattura fino all'effettivo pagamento, circostanza non ancora verificatasi e, pertanto, non quantificabile in questa sede. In riferimento alla pretesa creditoria di parte convenuta, il CTU nel riportarsi a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, che qui si intende richiamato, dichiara che dallo studio degli atti e dai documenti di causa non vi è stata la possibilità di addivenire alla esatta determinazione, così come avanzata da parte convenuta, della pretesa creditoria nella misura dalla stessa richiesta. Va inoltre detto che la pretesa creditoria di parte convenuta è stata quantificata, dal Comune i.p. dei suoi responsabili p.t. vigenti, in misura pari a quanto allo stesso richiesto dalla , Pt_1 ovvero € 108.171,48. Il CTU dichiara, ancora una volta, di non aver avuto agli atti elementi utili per l'esatta determinazione e
l'opportuno riscontro degli importi richiesti dall'ente” (cfr pag.
9 Relazione del Ctu “ c/ di . Parte_1 CP_1 CP_1
In conclusione, sia l'istruttoria orale svolta che quella documentale resa non si è rivelata assolutamente idonea a suffragare l'eccezione di inadempimento per come sollevata dal convenuto e finalizzata essenzialmente alla Controparte_1 integrale e/o parziale compensazione del credito vantato dalla
- 16 - società istante in applicazione delle penali previste dagli artt. 30-
31 del Capitolato d'appalto.
Pertanto, in ragione di quanto sin qui argomentato, accertato che la società istante ha espletato il servizio de quo come previsto nel Contratto di appalto Rep. 8/2016 in favore del CP_1 convenuto per cui non risulta allegato il relativo pagamento dall'Ente medesimo, va accolta la domanda di pagamento delle seguenti fatture n. 141/2017 del 01.07.2017; n. 140/2017 del
01.07.2017; n. 132/2017 del 01.07.2017; n. 131/2017 del
01.07.2017 e n. 130/2017 del 01.07.2017 per un complessivo importo pari ad € 108.171,48, oltre I.V.A., oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto anche le spese occorse per la redazione della CP_1 consulenza tecnica di ufficio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda della Parte_1
• per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della CP_5 Parte_1 dell'importo pari ad € 108.171,48, oltre I.V.A. nonché interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012 dalle scadenze al soddisfo;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU;
• condanna il in persona del p.t., al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per
- 17 - compensi, € 759,00 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gentile dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
- 18 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11468/2017 avente ad oggetto: appalto, vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Commissari Straordinari ex art. 32 D.L. 90/2014, con sede in
Caserta alla Via Tanucci n. 89, rapp.ta e difesa dall'avv.
Umberto Gentile (Cod. Fisc. ) presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta alla Via
Colombo n. 53, in virtù di procura allegata in atti
Attrice
e
(P.IVA/Cod. Fisc. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te il Sindaco p.t., rapp.to e difeso giusta delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06.02.2018 e di
Determina del Responsabile del Servizio n. 30 del 13.02.2018 di conferimento incarico dall'avv. Michele Grella (Cod. Fisc.
) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Sparanise (CE) alla Via Pozzo Nuovo – Parco
Tiberius s.n.c, in virtù di procura allegata in atti Convenuto
CONCLUSIONI
Per la società attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo va evidenziato che la società attrice ha premesso di gestire Parte_1 nell'ambito territoriale del Comune di diversi servizi CP_1 di igiene urbana, tra cui il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica, e servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata, il tutto con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale”.
La società istante precisato di aver regolarmente espletato le predette prestazioni inerenti i servizi di igiene urbana tant'è che il Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di CP_1 in data 28.02.2017 provvedeva al rilascio di attestazione dal seguente tenore “durante la gestione commissariale dal
01.09.2015 al 31.01.2017, i servizi affidati sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito”.
Tuttavia, a dire della società attrice, il convenuto non ha CP_1
- 2 - provveduto al regolare pagamento di alcune fatture sul pretestuoso rilievo della non corretta esecuzione di alcuni dei servizi di igiene urbana da parte della . Pt_1
In particolare, ha dedotto parte attrice che il credito complessivo da essa ancora vantato per il servizio di igiene urbana reso nei confronti del Comune di è pari ad € 108.171,48 oltre CP_1
I.V.A. così come portato dalle fatture n. 141/2017 del
01.07.2017; n. 140/2017 del 01.07.2017; n. 132/2017 del
01.07.2017; n. 131/2017 del 01.07.2017 e n. 130/2017 del
01.07.2017; importo cui aggiungere gli interessi moratori ex
D.Lgs. n. 192/2012 a decorrere dalla singole scadenze sino al soddisfo.
La società istante ha, dunque, censurato il contegno arbitrario del convenuto il quale avrebbe contestato genericamente CP_1 dei disservizi in relazione all'esecuzione di alcuni dei servizi di igiene urbana oggetto di affidamento e, così, non provveduto al pagamento integrale delle fatture emesse per prestazioni rese in modalità regolare e conforme al contratto di gara.
Dunque, la ha adito l'intestato Tribunale onde Parte_1 ottenere una declaratoria di accertamento della debenza in suo favore del pagamento integrale pari ad € 108.171,48 per i servizi di igiene urbana regolarmente resi, così come portato dalle fatture impagate di cui si è detto in premessa e, per l'effetto, la condanna del al pagamento del predetto Controparte_1 importo, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012 sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituito in giudizio il convenuto il Controparte_1 quale ha contestato integralmente la narrativa attorea evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, numerose erano state le contestazioni sollevate sia dal Responsabile del Servizio Ecologia che dalle altre
- 3 - Autorità preposte dell'Ente, tra cui lo stesso Sindaco, alla circa la non corretta e regolare esecuzione del Parte_1 servizio di igiene urbana affidatole con la conseguenza che in esecuzione del contratto di affidamento erano state applicate diverse penali e relative sanzioni pecuniarie (artt. 30-31 del
Capitolato d'appalto) in danno dell'istante.
Nello specifico, il convenuto ha dedotto di aver CP_1 denunciato con diverse note inoltrate via pec all'istante i ripetuti disservizi tra cui la non regolare raccolta dei rifiuti in alcune zone periferiche del territorio comunale (area ex-Pozzi etc.), la mancata fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti in diversi condomini, il mancato spazzamento delle strade e diserbo erbacce, la mancata pulizia delle caditoie e l'errato conferimento dei cartoni. In aggiunta, il ha evidenziato anche di aver CP_1 richiesto più volte all'PR – a seguito di apposita Nota Rif.
CE009N017.RSU inoltrata dal Revisore dell'Ente - il ristoro del mancato incasso di somme ad esso spettanti per il corretto conferimento di rifiuti alla filiera dei Consorzi (su tutti il attivi nel ciclo virtuoso del recupero e riciclo dei rifiuti. CP_2
In conclusione, il ha respinto tutte le Controparte_1 domande di pagamento avanzate dalla società istante eccependo l'integrale compensazione del credito in virtù delle penali applicate per la non corretta esecuzione del servizio di igiene urbana affidato alla medesima. In subordine, per l'ipotesi di mancato riconoscimento della integrale compensazione dei crediti, il convenuto ha reclamato la compensazione CP_1 almeno parziale dei crediti in ragione dei disservizi ripetutamente denunciati, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In corso di causa, inoltre, il procuratore della società istante ha formulato istanza di riunione del presente giudizio a quello
- 4 - recante Rg.n. 6204/2017, di più risalente iscrizione, pendente tra le stesse parti per connessione soggettiva e oggettiva;
istanza disattesa da questo giudice non sussistendone i presupposti di legge.
Dunque, depositate ritualmente le memorie istruttorie ex art. 183, VI co, c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 184 c.p.c. ed ammessa istruttoria testimoniale nonché c.t.u.
Così, all'udienza cartolare del 20.03.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata in decisione ex art. 190
c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
Il merito
dunque, ha chiesto l'integrale pagamento Parte_2 delle fatture n. 141/2017 del 01.07.2017; n. 140/2017 del
01.07.2017; n. 132/2017 del 01.07.2017; n. 131/2017 del
01.07.2017 e n. 130/2017 del 01.07.2017 deducendo la corretta e regolare esecuzione del servizio di igiene urbana affidatole e richiamando gli obblighi derivanti dal capitolato speciale di appalto del “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale nell'ambito territoriale comunale”.
L'Ente locale convenuto ha, invece, contestato le richieste di pagamento denunciando ripetuti disservizi nel servizio di igiene urbana a carico della società affidataria, come Parte_1 chiaramente evincibile dalle diverse note di cointestazione inoltrate dal Responsabile del Servizio e delle altre Autorità preposte.
Orbene, in via del tutto preliminare, va osservato che in tema sussiste la giurisdizione del G.O., in considerazione della natura
- 5 - della controversia introdotta, afferente all'esecuzione di lavori previsti nel contratto di appalto di servizi, ancorché di natura pubblica, con un ente locale.
Invero, è noto il principio per cui rifluisce nell'ambito della riserva al giudice ordinario la cognizione delle controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute al contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte, nonché le fattispecie di radicale mancanza del procedimento ad evidenza pubblica o la sussistenza di vizi che affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo.
L'assunto è stato da ultimo ribadito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, con una pronuncia a SS.UU. che si colloca nel solco interpretativo sopra richiamato, ha affermato che: “In materia di contratti pubblici le controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, nella fase esecutiva del contratto,
i contraenti, P.A. e privato, si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere di diritti soggettivi ed obblighi giuridici” (Cfr ex multis
Corte di cassazione – Sezioni Unite – ordinanza dell'8 marzo
2018, n. 5788).
- 6 - Passando al vaglio del merito della vicenda de qua, va premesso che l'art. 2697, 1° comma, c.c. prevede che è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti che sono posti alla base della domanda.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto, ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Ciò detto, risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato dalla società concessionaria che il Parte_1 le abbia affidato, a seguito di procedura di Controparte_1 gara d'appalto, il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale nell'ambito territoriale comunale” per un periodo di tre anni.
Ad ogni modo, entrambe le parti hanno allegato in atti il
“Contratto di Appalto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata con modalità porta a porta e servizi connessi di igiene ambientale nell'ambito territoriale comunale – Importo contrattuale € 2.552.931,54 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza – CIG
5949767F09” Rep. n. 8/2016.
- 7 - L'indagine, dunque, deve essere volta all'accertamento della corrispondenza tra le attività convenute tra le parti e quelle fornite dalla società istante nonché dell'esatto adempimento delle dette prestazioni, avuto riguardo alla diligenza ordinaria ovvero “media” che l'art. 1176 c.c. richiede al debitore della prestazione nell'esecuzione della stessa.
Ciò chiarito, va evidenziato che la ha allegato Parte_1 fatture n. 141/2017 del 01.07.2017; n. 140/2017 del 01.07.2017;
n. 132/2017 del 01.07.2017; n. 131/2017 del 01.07.2017 e n.
130/2017 del 01.07.2017 e la nota denominata “Attestazione di regolare esecuzione dei servizi” datata 28.12.2017 a firma del
Responsabile p.t. del Servizio Ecologia del Comune di
, sig. , relativa proprio all'esecuzione CP_1 CP_3 dei servizi de quibus affidati in appalto.
Ora il convenuto ha eccepito l'inadempimento e, nello CP_1 specifico, diversi e ripetuti disservizi tra cui la non regolare raccolta dei rifiuti in alcune zone periferiche del territorio comunale (area ex-Pozzi, Demanio di Calvi, etc.), la mancata fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti in diversi condomini, il mancato spazzamento delle strade e diserbo erbacce, la mancata pulizia delle caditoie e l'errato conferimento dei cartoni.
A riguardo, il ha allegato diverse note di Controparte_1 contestazione dei disservizi denunciati. CP_ In buona sostanza, l' convenuto ha eccepito la non puntuale/corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a carico della società attrice allegando diverse richieste di intervento e manutenzione.
A questo punto, dunque, va esaminata la fondatezza delle doglianze espresse dal Controparte_1
Anzitutto, va osservato che la società istante ha sempre
- 8 - contestato tale ricostruzione affermando di essere sempre intervenuta tempestivamente a seguito delle segnalazioni ricevute onde minimizzare ogni possibile disagio.
Per contro, va osservato che il convenuto non ha fornito CP_1 alcuna prova certa e tranquillizzante volta a suffragare quanto contestato alla società attrice, in tema di inesatto Parte_1 adempimento.
Ed infatti, sul gravava l'onere probatorio, ai sensi e per CP_1 gli effetti dell'art. 2697 c.c., circa le eccezioni formulate dallo stesso all'operato della società attrice affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Dette eccezioni, però, come si dirà, sono rimaste prive di riscontro concreto.
Ed infatti, va considerato che tutto quanto dedotto dal CP_1 convenuto si è rivelato infondato anche all'esito della istruttoria orale svolta e, per tale motivo, insufficiente a dimostrare le eccezioni di inesatto adempimento (rectius inadempimento) delle prestazioni oggetto di affidamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento dovuta alla società attrice.
Ed infatti il teste attoreo escusso all'udienza del Tes_1
17.03.2022 ha affermato “…sono stato consulente esterno della ditta PR fino al commissariamento della stessa (…) E' vero. Ricordo che la aveva difficoltà ad eseguire le Pt_1 attività nel centro storico perché, a causa della presenza di auto
e di spazi esigui, è stato necessario eseguire la pulizia delle caditoie stradali manualmente, non essendo stato possibile accedere con un macchinario (…)” e, poi, sull'espletamento dell'attività di diserbo “E' vero. Tre volte all'anno, se non ricordo male, è stata eseguita l'attività di diserbo stradale (…)
E' vero. L'ho appurato personalmente. La consegna delle attrezzature fu fatta regolarmente al capo servizio”. Sulla
- 9 - consegna dei cassoni per ingombranti, dei sacchetti per la differenziata ed anche delle compostiere il teste afferma “E' vero. L'azienda trovò un sito per collocare dei cassoni per i rifiuti ingombranti (…) E' vero. Fu aperto un eco-sportello e furono fatte delle consegne. Ogni due mesi presso lo sportello, sito vicino al comune, venivano anche distribuiti i sacchetti per la differenziata (…) E' vero. Le compostiere sono state consegnate, ma non ebbero successo presso le utenze. Le compostiere erano distribuite su richiesta. Non vi era obbligo di offrire il servizio. Ricordo anche che fu posizionato qualche cestino stradale (…) Furono organizzati anche eventi nelle scuole per dare dimostrazione di come fare la raccolta differenziata. Mi sono occupato io personalmente di alcuni eventi presso le scuole. Ricordo che distribuimmo anche materiale. Fu assunta una persona per occuparsi dell'attività dell'eco-sportello”. Sull'attività di spazzamento il teste chiarisce
“E' vero. Fu destinata una spazzatrice ad uso esclusivo del cantiere di A volte questa spazzatrice non funzionava CP_1 bene. Pertanto, all'occorrenza si utilizzava altra spazzatrice destinata ad altra zona (…) Le mie dichiarazioni riguardano il periodo dall'inizio dell'appalto fino ai 4 mesi successivi. A seguito di questi quattro mesi, gestivo i rapporti istituzionali e risolvevo i problemi. Quindi anche dopo i primi 4 mesi ero a conoscenza delle questioni, mi occupavo delle lamentele e cercavo di risolvere i problemi (…) Nel 2016 e nel 2017 ho seguito l'attività. Furono segnalati disservizi di cui mi sono occupato. Sono emerse delle problematiche ma non era una situazione drammatica, dal mio punto di vista (…) I cassoni di cui ho parlato sopra sono stati installati su suolo privato. Ciò perché il comune aveva previsto la realizzazione di un'isola ecologica che non è mai stata realizzata. Non so però di preciso
- 10 - dove furono posizionati i cassoni. Io non ho mai visto i cassoni
(…) I fatti che ho dichiarato sono stati da me appurati personalmente (…) All'inizio ero presente durante il diserbo stradale. Andai sul posto per dare disposizioni. Nel tempo, dopo aver stabilito cosa si dovesse fare, era il caposervizio che si occupava di eseguire il servizio. Quindi non mi recavo sul posto per verificare se di volta in volta fosse eseguito il servizio (…)
Per quanto riguarda lo spazzamento stradale, posso dire che
(….) sono stato presente solo alcune volte. In particolare, sono stato presente a seguito di lamentele. A volte facevo sopralluoghi, altre volte mi informavo telefonicamente (…) I carrelli e i soffioni a scoppio li ho visti in uso nei primi tempi.
(….) Ricordo che, allorquando vi furono problemi con la spazzatrice, furono mandate sul posto delle persone a risolvere il problema (…) Ribadisco che ero un consulente e non un operativo sul posto (…) Ho visto la ditta eseguire il lavoro. Ho assistito al primo intervento. Si tratta di un intervento che viene fatto due volte all'anno”. In aggiunta, avuto specifico riguardo il modello di spazzatrice utilizzato per le operazioni di spazzamento stradale il teste ha ulteriormente chiarito Tes_1 quanto segue “il modello della spazzatrice assegnata al cantiere era un automezzo con un cassone. La spazzatrice sostitutiva era di più recente realizzazione. Ho visto operare entrambe le spazzatrici sul comune di (…) Io seguivo la parte CP_1 operativa, come l'avvio del servizio e i disservizi. I rapporti con
l'ente erano tenuti dal titolare, sig. (…) Con il Per_1 commissariamento i rapporti li teneva il commissario”.
Il teste anch'esso escusso alla medesima Testimone_2 udienza istruttoria, invece, ha affermato quanto segue “sono operatore di Polizia locale presso il Comune di (…) CP_1
Non posso rispondere, perché chi si occupa degli atti di gestione
- 11 - è il Comandante, quale responsabile del servizio. Noi ci occupiamo della verifica della correttezza della esecuzione del servizio ed in particolare della corretta raccolta dei rifiuti (…) nel corso del periodo in cui si è occupata la PR della gestione dei rifiuti, abbiamo fatto dei controlli. Ricordo che fu verificato che, in alcune occasioni, alcune strade non erano state spazzate, vi erano cestini ricolmi, vi erano erbacce sui lati delle strade. Ricordo che vi furono lamentele da parte dei cittadini” ma, avuto riguardo la precisa collocazione temporale dei fatti denunciati, il teste ha riferito vagamente “non ricordo se in particolare furono fatti controlli il 20.12.2016. Non ricordo neppure se ero io di turno in detta giornata. Potrebbe essere stata redatta qualche relazione (…) Posso solo dire che vi è stata una problematica relativa ai cartoni. Il mercoledì nell'area mercato c'erano cumuli di cartone. (…) Per quanto riguarda la data specifica rispondo come prima”. Il teste resta Tes_2 altrettanto vago circa sull'espletamento dell'attività di diserbo, sulla consegna dei sacchetti per la differenziata e delle compostiere affermando genericamente che “E' vero, anche se non ricordo la data precisa. Nel mese di aprile era più evidente la presenza di erbacce. Ricordo la presenza di erbacce alte ed evidenti sui lati della strada (…) Vi era di sicuro la problematica relativa alle compostiere. Ero io in servizio quanto sono venute al comando diverse persone a lamentarsi. Non so però se non fosse stata consegnata nessuna delle compostiere o se fosse un problema limitato soltanto ad una parte dei cittadini”.
All'udienza del 15.09.2022 è stato, poi, escusso il teste
[...]
l quale ha affermato di essere a conoscenza dei fatti CP_3
“Sono circostanze di cui sono a conoscenza perché dal giugno
2016 ero il responsabile dei rifiuti e ho appurato personalmente
- 12 - i fatti oggetto della circostanza che mi è stata letta. Non lo ricordo” (…) Ricordo che l'attività di spazzamento non era regolarmente eseguita, anche perché ho fatto io stesso diverse contestazioni. Con riferimento al diserbo non ricordo bene (…)
E' vero. Ne sono a conoscenza perché ho recepito direttamente le lamentele degli abitanti della strada (…) Preciso che alcune zone venivano pulite dopo espressa richiesta. Poteva tuttavia capitare che si andava un solo giorno e si prendeva tutto, senza procedere secondo le regole stabilite per la raccolta differenziata (…) Le contestazioni erano effettuate in forma scritta. In genere avvisavo i responsabili verbalmente e poi, trascorsi diversi giorni senza ricevere riscontro, provvedevo a formalizzare la contestazione per iscritto”.
Orbene, in primo luogo, non può essere trascurato che il teste presente in diverse e ripetute occasioni sui luoghi Tes_1 di causa giacché operante quale consulente esterno operativo della ha fornito una testimonianza Parte_1 particolareggiata sia sull'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti oggetto di affidamento che sugli interventi eseguiti frequentemente e volti a dare riscontro alle contestazioni sollevate di volta in volta dalle Autorità preposte dal CP_1 convenuto circa il non corretto ovvero parziale espletamento del servizio de quo.
Del resto, le dichiarazioni rese dai testi e pur Tes_2 CP_3 confermando genericamente le problematiche inerenti il puntuale espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società attrice, non restituiscono una collocazione temporale certa delle vicende denunciate e nemmeno confermano la carenza di interventi da parte della in Pt_1 quanto a seguito delle segnalazioni effettuate, a dire dei testi, la gestione del servizio veniva ad ogni modo ripristinata
- 13 - dall'istante.
Né può essere trascurato quanto emerge dalla nota denominata
“Attestazione di regolare esecuzione dei servizi” datata
28.12.2017 sottoscritta proprio dal teste escusso sig. CP_3
in qualità di Responsabile p.t. del Servizio Ecologia del
[...]
Comune di e relativa proprio all'esecuzione dei servizi CP_1 de quibus ove viene, appunto, attestata la circostanza per cui
“durante la gestione commissariale dal 01.09.2015 al
31.01.2017, i servizi affidati sono stati regolarmente eseguiti e con buon esito”.
In conclusione, in sede istruttoria è stata raggiunta la prova dell'espletamento da parte della società attrice del servizio di gestione rifiuti vari per come affidatole in appalto, sia tramite riproduzione documentale che in sede di escussione testimoniale.
Dunque, mentre i due testi di parte convenuta hanno riferito genericamente di un non corretto espletamento del servizio di raccolta rifiuti, affermando di non ricordare il periodo preciso degli inadempimenti denunciati, il teste attoreo ha descritto sia le diverse operazioni svolte in esecuzione del contratto di appalto
(spazzamento delle strade, diserbo erbacce periodico tre volte l'anno, pulizia caditoie seppur in presenza di diversi impedimenti logistici presenti nel centro storico, installazione cassoni per ingombranti e fornitura compostiere su richiesta degli utenti nonché campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo di detti dispositivi presso le scuole comunali) che gli interventi eseguiti dietro segnalazione delle Autorità comunali preposte, per cui l'inadempimento denunciato dalla convenuta per giustificare l'applicazione delle penali a compensazione integrale dell'importo richiesto in pagamento dalla Parte_1
è rimasto sfornito di prova certa.
[...]
- 14 - Del resto, nemmeno può essere trascurato quanto osservato dal c.t.u. dott. all'esito dell'indagine peritale svolta, Persona_2 le cui conclusioni questo giudice condivide ed intende far proprie attesa la logicità e coerenza delle stesse, il quale ha avuto cura di chiarire che “nella documentazione e negli atti prodotti da parte convenuta in corso di giudizio, prima che il Giudice disponesse la consulenza tecnica d'ufficio, non vi è traccia di alcun calcolo effettuato da parte convenuta in relazione al numero di inadempienze perpetrate dalla società attrice (…) Se dal lato dell'attore vi è una pretesa creditoria che il CTU ha potuto verificare e riscontrare tramite l'analisi dei documenti prodotti, dal lato della convenuta vi sono due pretese creditorie, diverse tra loro, avanzate in momenti diversi e generate - in un caso - da documenti carenti e generici (produzioni nel giudizio)
e - nell'altro caso - recanti riferimenti dettagliati in termini numerici e risalenti al servizio di pertinenza” (cfr pag. 5 Note del Ctu alle osservazioni di parte “ c/ Parte_1 CP_1
.
[...]
Il c.t.u., difatti, in corso di indagine ha accertato che “se è vero, da un lato, che nel capitolato speciale d'appalto vi è
l'elencazione delle penalità, le inadempienze da porre in essere affinchè le stesse vengano applicate, l'importo specifico di ciascuna di esse, nonché la procedura operativa da attuare in caso di accertamento di uno o più inadempimenti in capo alla ditta appaltatrice, è altrettanto vero che il conclude CP_1 dichiarando che “…le pretese della PR siano completamente compensate dalla quantificazione dei disservizi resi dalla medesima ditta e dalle pretese economiche a propria volta avanzate dal Comune di Sparanise…” di fatto non producendo alcun calcolo riepilogativo e/o documentazione affine atta a poter verificare l'origine ed il successivo
- 15 - incremento della sua pretesa creditoria. (…)”. Ed ancora il c.t.u.
“evidenzia che la pretesa creditoria in capo all'attrice scaturisce da num. 5 fatture emesse nei confronti del Comune di
e non saldate dallo stesso, tutte datate 01.07.2017, CP_1 che parte attrice elenca in maniera dettagliata nell'atto di citazione e produce allegandole allo stesso. L'importo finale richiesto da parte attrice è pari ad € 108.171,48, pari al totale degli imponibili dei servizi elencati nelle predette fatture, oltre
Iva. In verità, la pretesa creditoria di parte attrice prevede
l'aggiunta degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 maturati dalla data di ogni singola fattura fino all'effettivo pagamento, circostanza non ancora verificatasi e, pertanto, non quantificabile in questa sede. In riferimento alla pretesa creditoria di parte convenuta, il CTU nel riportarsi a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, che qui si intende richiamato, dichiara che dallo studio degli atti e dai documenti di causa non vi è stata la possibilità di addivenire alla esatta determinazione, così come avanzata da parte convenuta, della pretesa creditoria nella misura dalla stessa richiesta. Va inoltre detto che la pretesa creditoria di parte convenuta è stata quantificata, dal Comune i.p. dei suoi responsabili p.t. vigenti, in misura pari a quanto allo stesso richiesto dalla , Pt_1 ovvero € 108.171,48. Il CTU dichiara, ancora una volta, di non aver avuto agli atti elementi utili per l'esatta determinazione e
l'opportuno riscontro degli importi richiesti dall'ente” (cfr pag.
9 Relazione del Ctu “ c/ di . Parte_1 CP_1 CP_1
In conclusione, sia l'istruttoria orale svolta che quella documentale resa non si è rivelata assolutamente idonea a suffragare l'eccezione di inadempimento per come sollevata dal convenuto e finalizzata essenzialmente alla Controparte_1 integrale e/o parziale compensazione del credito vantato dalla
- 16 - società istante in applicazione delle penali previste dagli artt. 30-
31 del Capitolato d'appalto.
Pertanto, in ragione di quanto sin qui argomentato, accertato che la società istante ha espletato il servizio de quo come previsto nel Contratto di appalto Rep. 8/2016 in favore del CP_1 convenuto per cui non risulta allegato il relativo pagamento dall'Ente medesimo, va accolta la domanda di pagamento delle seguenti fatture n. 141/2017 del 01.07.2017; n. 140/2017 del
01.07.2017; n. 132/2017 del 01.07.2017; n. 131/2017 del
01.07.2017 e n. 130/2017 del 01.07.2017 per un complessivo importo pari ad € 108.171,48, oltre I.V.A., oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
In forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto anche le spese occorse per la redazione della CP_1 consulenza tecnica di ufficio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda della Parte_1
• per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della CP_5 Parte_1 dell'importo pari ad € 108.171,48, oltre I.V.A. nonché interessi moratori ex D.Lgs. n. 192/2012 dalle scadenze al soddisfo;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU;
• condanna il in persona del p.t., al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per
- 17 - compensi, € 759,00 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gentile dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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