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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1314 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, nello studio Parte_1 dell'Avv. ARCANGELI JACOPO e dell'Avv. ARCANGELI LORENZA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario
LM LA ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.06.2024, – premesso di aver ottenuto il Parte_1 riconoscimento del relativo requisito sanitario con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 6.02.2024 nel procedimento n. R.G. 367/2023 con decorrenza dal mese di agosto 2022 – esponeva di non aver ancora ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 nonostante il decorso di un considerevole TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lasso di tempo dalla notifica del decreto di omologa ad (avvenuta in data 12.02.2024). CP_1
Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2022 e la condanna di al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori di legge e spese di lite, CP_1 da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 con comunicazione di liquidazione del 25.03.2024. In particolare, deduceva di aver iniziato ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di aprile 2024 come da cedolino in atti
(recante data valuta all'8.04.2024), ovvero in epoca di gran lunga precedente non solo alla notifica ma anche al deposito del ricorso. Aggiungeva di aver altresì provveduto al pagamento degli arretrati in data 1.10.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto da sia in ordine all'avvenuto riconoscimento della CP_1 prestazione a partire dal mese di aprile 2024, sia in ordine al pagamento degli arretrati (con le ovvie conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.) associandosi alla richiesta di di declaratoria CP_1 della cessazione della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che la parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo non soltanto il pagamento degli arretrati ma anche l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2022, senza dare conto della rilevante circostanza che al momento del deposito del ricorso (avvenuto in data
18.06.2024) già percepiva tale prestazione fin dal mese di aprile 2024 sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso (avvenuta in data 9.07.2024), era già cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della prestazione, residuando soltanto la questione del pagamento degli arretrati.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1314 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, nello studio Parte_1 dell'Avv. ARCANGELI JACOPO e dell'Avv. ARCANGELI LORENZA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 206, rappresentato e difeso dal Funzionario
LM LA ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.06.2024, – premesso di aver ottenuto il Parte_1 riconoscimento del relativo requisito sanitario con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 6.02.2024 nel procedimento n. R.G. 367/2023 con decorrenza dal mese di agosto 2022 – esponeva di non aver ancora ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 nonostante il decorso di un considerevole TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lasso di tempo dalla notifica del decreto di omologa ad (avvenuta in data 12.02.2024). CP_1
Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2022 e la condanna di al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori di legge e spese di lite, CP_1 da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 con comunicazione di liquidazione del 25.03.2024. In particolare, deduceva di aver iniziato ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di aprile 2024 come da cedolino in atti
(recante data valuta all'8.04.2024), ovvero in epoca di gran lunga precedente non solo alla notifica ma anche al deposito del ricorso. Aggiungeva di aver altresì provveduto al pagamento degli arretrati in data 1.10.2024.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto da sia in ordine all'avvenuto riconoscimento della CP_1 prestazione a partire dal mese di aprile 2024, sia in ordine al pagamento degli arretrati (con le ovvie conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.) associandosi alla richiesta di di declaratoria CP_1 della cessazione della materia del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione. Occorre, infatti, considerare che la parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo non soltanto il pagamento degli arretrati ma anche l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2022, senza dare conto della rilevante circostanza che al momento del deposito del ricorso (avvenuto in data
18.06.2024) già percepiva tale prestazione fin dal mese di aprile 2024 sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso (avvenuta in data 9.07.2024), era già cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della prestazione, residuando soltanto la questione del pagamento degli arretrati.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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