Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti N.R.G. 5-62/2023
TRA
- c.f. – e - Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. - rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico Gozzi - c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
- e Simone Placido Crupi - c.f. – ed elettivamente domiciliati in 20900
[...] CodiceFiscale_4
Monza (MB), Via Amerigo Vespucci n. 25, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata
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-Attori/ Opponenti -
E
- codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, PI - e per essa quale mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
- codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Controparte_2
Rovigo al n. , REA n. 432072, PI in persona della procuratrice Dott.ssa P.IVA_3 P.IVA_2
- c.f. ) - rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucio Ghia – c.f. Controparte_3 C.F._5
– e Enrica Maria Ghia, c.f. – ed elettivamente domiciliati C.F._6 C.F._7 in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122 Milano (MI), nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata
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- Convenuta/opposta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19.1.2023, la in qualità di Controparte_2 mandataria di , ha esposto che: Controparte_1
pagina 1 di 11
17862 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo
(c.d. revolving);
- per le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento ha prestato garanzia
RIPAMONTI ANGELO FELICE;
- il finanziamento è stato regolarmente erogato da in data 15/10/2007 Controparte_4 mediante consegna della carta di credito;
- il fido concesso è stato effettivamente utilizzato per effettuare acquisti ed è maturato un saldo debitore di € 11.533,42 di cui “€ 0,00 per rate scadute e non pagate” e € 11.533,42 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB / con autentica notarile, “oltre a € 0,00 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 11.533,42 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data di estinzione del rapporto (doc.09) // dalla data dell'atto di cessione (doc.05) alla data del presente atto come da prospetto che parimenti si produce (doc.10) // oltre interessi, al tasso legale, a decorrere dalla data del presente atto”;
- ha ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_4 Controparte_5 CP_1
con atto del 30/11/2015;
[...] Controparte_1
- la cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata al debitore a mezzo raccomandata;
Parte_1
- successivamente alla data di cessione, relativamente al contratto n. 10193003903020, sono intervenuti, in favore dell'istante, pagamenti parziali per un totale di € -352,66.
Ha concluso, pertanto, chiedendo ingiungere a e di pagare Parte_1 Parte_2 in solido, “la somma di € 11.533,42 – al netto dei pagamenti ricevuti – oltre interessi di mora al tasso legale – contrattualmente previsto dalla data della presente domanda (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996) fino all'effettivo soddisfo / i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto/al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale di € 11.533,42 fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. A seguito di richiesta di chiarimenti in ordine alla documentazione allegata al ricorso, la parte istante ha chiarito che il contratto concluso dal è l'allegato 3 del ricorso monitorio, che la Parte_1
CP cessione a è provata dall'allegato 5, e che stata notificata al debitore principale come da documentazione depositata sub doc.
8-9 con contestuale intimazione di pagamento e che l'estratto conto è
l'allegato 7 del ricorso monitorio.
pagina 2 di 11 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 433/2022, è stato ingiunto a e il Parte_1 Parte_2 pagamento ha della somma di € 11.533,42 oltre interessi come da domanda, spese e competenze di procedura.
2. Entrambi gli ingiunti hanno proposto opposizione, con atti di citazione notificati in data 30.12.2022
(opposizione r.g. 5/2023) e in data 12.1.2023 (opposizione Parte_1 Parte_2
R.g. 62/2023) e hanno eccepito:
- le modalità confusionarie con le quali l'opposta ha prodotto la documentazione a supporto del credito e la impossibilità di lettura delle clausole contrattuali, contenute nel documento 3 di parte opposta, nella parte in cui sono indicate le clausole vessatorie;
- l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, essendo Parte_2 consumatore e residente sin dal 27/07/2015, in Robbio (PV) – Via Trieste n. 12;
- l'assenza di prova del credito, in quanto: il doc. 03 allegato al ricorso non è un “contratto”, ma una mera richiesta di prestito, come si evince dal frontespizio dello stesso, risalente al 12/10/2007; il credito, sulla base del predetto documento, sarebbe stato erogato da e non da , CP_6 CP_4 come dedotto in ricorso;
il documento non riporta neppure la sottoscrizione della , ma solo CP_6 di tale non meglio identificata KI S.a.s. - con una firma illeggibile - indicata come “incaricato dell'identificazione”; in ogni caso, la richiesta di prestito a , come si evince dal frontespizio, CP_6 attiene a un “prestito generico” di € 15.000,00 e non vi è alcun riferimento a una carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), né al numero di contratto 17862 indicato nel ricorso monitorio;
- la carenza di prova di erogazione del finanziamento, non risultante dal documento 04 indicato in ricorso, né tra gli ulteriori ventisei documenti allegati e la carenza di evidenza dell'erogazione del
“credito al consumo n. 17862” e al suo eventuale utilizzo;
- la mancanza di qualsivoglia estratto conto ex art. 50 TUB in relazione al contratto n. 17862;
- la non riferibilità al contratto al contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dei pagamenti parziali dedotti nel ricorso monitorio, in quanto relativi al contratto n.
10193003903020;
- l'assenza di prova della notifica della cessione del credito, non rinvenendosi la prova di tale notifica tra i documenti 6 e 7 allegati al ricorso;
- la non riferibilità dell'allegato 07 allegato al ricorso alla posizione azionata in sede monitoria, trattandosi di documento che si riferisce ad un numero diverso di rapporto e che riporta somme che non coincidono con quelle richieste in via monitoria;
- la intervenuta prescrizione del credito, in quanto, dall'allegato n. 7 è indicata la data di decadenza dal beneficio del termine del 08/10/2009; né alcuna valenza interruttiva potrebbe riconoscersi alla pagina 3 di 11 raccomandata ad di cui ai documenti 8 e 9 allegata al ricorso, che il garante non Parte_2 aveva ricevuto, né aveva possibilità di conoscere, risiedendo già a quella data in Robbio (PV) – Via
Trieste n. 12 e risultando la medesima raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 30/01/2016;
- la inintelligibilità della domanda relativa agli interessi e, in ogni caso, la relativa indeterminatezza stante la richiesta in via alternativa degli interessi al tasso di interesse legale e/o contrattuale;
- l'assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore nell'allegato 14 al ricorso monitorio.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo, dichiarare l'incompetenza per territorio Parte_2 del Tribunale di Verbania in relazione alla domanda proposta nei propri confronti del garante e, nel merito, entrambi, accertare in via principale la prescrizione del credito e, in via subordinata, che il decreto ingiuntivo è stato pronunciato in difetto dei presupposti, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
3. Si è costituita l'opposta, che nel giudizio di opposizione introdotto dal garante fideiussore ha argomentato sulla sussistenza della competenza del Tribunale di Verbania per connessione oggettiva, avendo proposto la medesima domanda nei confronti del debitore principale residente a [...].
Ha chiesto disporsi la riunione tra le due opposizioni e ha chiesto disporsi il tentativo di mediazione, trattandosi di controversia in materia di contratti finanziari.
Nel merito ha esposto che:
- il credito azionato è derivante dal contratto AG DU n. 34377909 prodotto in allegato 3 al ricorso monitorio e in allegato 4 alla comparsa di costituzione;
- avente ad oggetto un prestito di euro 15.000,00 da rimborsarsi in 48 rate di euro 410,00 ciascuna e con prima rata in scadenza 30 giorni dopo l'erogazione del prestito;
- che il debito è stato onorato solo in parte, come attestato dall'estratto conto analitico emesso a suo tempo da AG e di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio e prodotto in allegato 5 alla comparsa di costituzione;
- che la prova dell'erogazione del finanziamento è implicita nella circostanza che fossero intervenuti pagamenti parziali;
- che non venendo in rilievo un contratto di conto-corrente non è necessario produrre l'estratto conto certificato.
Ha aggiunto che AG ha ceduto il credito alla società veicolo nell'ambito di una Controparte_4 cessione di crediti in blocco sottoscritta con la il 10 dicembre 2013 e che a sua volta la ha CP_4 CP_4 ceduto tutto il proprio portafoglio di crediti AG a il 27 novembre 2015. CP_5 pagina 4 di 11 CP
ha trasmesso a entrambi i debitori una prima raccomandata a/r, la racc. n. 64951578468-0, restituita al mittente per compiuta giacenza, come da allegati 8 e 9 al fascicolo monitorio e, successivamente, in data 30 marzo 2016, una seconda raccomandata a/r, la n. 64952554444-1, consegnata il 3 maggio 2016, come da allegati 7 e 8 alla comparsa di costituzione.
Sia nella raccomandata a/r 64951578468-0, che in quella n. 64952554444-1, il riferimento è al contratto n. CP 17862, numero del contratto assegnato internamente da alla posizione AG n. 4377909. CP
non aveva azionato l'intero importo di euro 15.303,43 contabilizzato da AG, ma aveva ridotto l'ammontare depurandolo di una serie di spese, tra cui quelle che AG all'epoca aveva addebitato per l'assistenza legale e aveva richiesto gli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda.
L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il termine per il rimborso del piano di rimborso era al novembre del 2011 e da tale data cominciava a decorrere il termine di prescrizione, interrotto con le raccomandate del 30 marzo e del 3 maggio 2016.
Ha concluso chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione e nel merito rigettare l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
4. Disposta la riunione dei procedimenti, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 14.7.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed è stato assegnato alla parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa in assenza di istanze istruttorie è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 14.2.2025 poi rinviata all'udienza del 1.4.2025 per esigenze di riorganizzazione del ruolo.
5. L'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente fideiussore, è Parte_2 fondata.
Sul punto giova richiamare la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 35275 del 2023: “Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell'art. 33 cod. proc. civ., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente
l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369; Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974). Nella materia che ci occupa, il principio testé enunciato opera in maniera ancora più pregnante, ove si consideri la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, la quale, come già sostenuto da questa Corte, costituisce la sponda processuale dell'esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla «presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza pagina 5 di 11 contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso» (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705). E' in ragione di ciò che, si è detto, è stato individuato un «foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell'agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all'effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale» (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705). Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - non a caso intitolato Codice del consumo -, ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, come modificato dal d.lgs. n.
221 del 2007) e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa, e un professionista (persona fisica o giuridica), operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore «in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili» (Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).
In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama Cass., Sez. L,
10/8/2012, n. 14386, secondo cui l'art. 33 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall'art. 413 cod. proc. civ., e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367, sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge;
vedi anche Cass., Sez. 3-6, 2019, n. 28162, non massimata). Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lgs. n. 206 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 221 del
2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cod. proc. civ., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis del medesimo d.lgs., quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti.”
pagina 6 di 11 Nel caso di specie è indiscusso che ha sottoscritto il contratto in qualità di Parte_2 consumatore e che al momento del deposito del ricorso monitorio aveva la propria residenza in Robbio
(PV) – Via Trieste n. 12, pertanto, essendovi una mera connessione oggettiva di domande per oggetto, e non essendovi un vincolo di subordinazione delle domande proposte nei confronti del debitore principale e del fideiussore, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verbania va revocato per essere competente, quale foro del consumatore, il Tribunale di Pavia.
6. L'opposizione di è infondata. Parte_1
6.1. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di carenza di prova del credito.
Ad un esame approfondito della documentazione prodotta dalla parte opposta risulta che il contratto posto a fondamento del ricorso monitorio è un prestito, come si evince dalla richiesta di prestito, prodotta in allegato 3 al ricorso monitorio e in allegato 4 alla comparsa di costituzione, e sottoscritta dagli opponenti in data 15.10.2007.
Nel predetto documento si legge in alto, affianco al codice a barre, “Richiesta di prestito 4377909”.
Che il contratto sia stato concluso con AG DU risulta – oltre che dalla stampigliatura presente sulla proposta allegato 3 - dal confronto con l'estratto conto analitico emesso da AG, allegato n. 7 al ricorso monitorio e allegato n. 5 della comparsa di costituzione.
Nel predetto estratto conto si legge che il contratto cui si riferisce ha “numero 34377909”.
Che la richiesta di prestito (doc. 3 - 4) rechi la sottoscrizione di KI sas e che l'estratto conto di AG
(doc. 7,5) contenga prima del numero 4377909 il numero 3 - non presente o, forse, non leggibile nella richiesta di prestito - non sono circostanze idonee ad escludere che l'estratto conto di cui agli allegati 5,7 sia riferibile al contratto di prestito di cui agli allegati 3,4, tenuto conto della coincidenza della data di stipula/prima rata (15/10/2007), del soggetto richiedente/finanziato (opponente ), Parte_1 dell'importo oggetto di finanziamento e dell'importo della rata.
Né l'opponente ha indicato a quale altro rapporto è riferibile il predetto estratto conto della AG.
Alla luce di quanto sopra, risulta anche provato che vi è stata l'erogazione del finanziamento, in quanto implicita nel parziale adempimento dell'obbligo di restituzione, risultante dall'estratto conto di cui all'allegato 7 di parte opposta.
Vanno, infine, rigettate le ulteriori doglianze della parte opponente relative alla carenza di prova del credito.
Invero, che il doc. 3 allegato al ricorso sia una mera richiesta di prestito e che non rechi la sottoscrizione della AG sono circostanze irrilevanti, non essendo contestata la erogazione delle somme di cui all'allegato
7 di parte opposta, dalla quale discende il diritto alla restituzione.
La contestazione in ordine alla illeggibilità del contratto appare esplorativa, anche in considerazione del fatto che la parte opposta ha limitato la richiesta di condanna al pagamento del capitale scaduto alla data di pagina 7 di 11 decadenza dal beneficio del termine e che gli interessi corrispettivi sono indicati nel prospetto di sintesi contenuto nella prima pagina.
6.2. Va altresì rigettata la doglianza relativa alla carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta (formulata all'udienza del 14.7.2023).
Nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, si era evidenziato come la documentazione prodotta in relazione alla cessione del credito da AG a e da a CP_4 CP_4 CP_5 non era idonea a provare la cessione, non essendo evidenziati gli elementi dai quali “dovrebbe desumersi la inclusione del credito azionato nei confronti degli opponenti nei contratti di cessione”.
L'opposta ha evidenziato i predetti elementi nella memoria terzo termine.
Sul punto, preliminarmente, si ritiene che l'eccezione di inammissibilità delle allegazioni contenute nella memoria terzo termine – formulata dall'opponente - debba essere rigettata, venendo in rilievo mere difese volte a evidenziare elementi di prova desumibili dalla documentazione già depositata in allegato al ricorso monitorio.
Nella memoria terzo temine l'opposta evidenziato come nell'avviso di cessione tra AG DU S.p.A. e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013 allegato n. 4 al ricorso Controparte_4 monitorio (non 3, come indicato nella memoria terzo termine) siano indicate le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione e che tali caratteristiche ricorrono nel caso di specie.
Invero, nell'avviso di cessione si legge che AG DU S.p.A. ha ceduto a tutti i crediti Controparte_4 che: - traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving sottoscritti da AG DU S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di AG S.p.A.) nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso); - siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia;
- sia stata dichiarata da parte di AG DU S.p.A. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso); - siano denominati in euro e regolati dalla legge italiana.
Le predette allegazioni si considerano sufficienti a integrare la prova dell'intervenuta cessione del credito alla in quanto il contratto risale al 2007 e la decadenza dal beneficio del termine è intervenuta nel CP_4
2009, come si evince dall'estratto conto sub allegato 7. CP La cessione da a ha invece riguardato tutti i crediti in precedenza acquistati in forza della CP_4 cessione da AG a come si legge nell'allegato A del contratto (pagina 59 del doc. 5 ricorso CP_4 monitorio), i crediti oggetto sono “crediti dei quali si era resa titolare nell'ambito dell'operazione Controparte_4 di cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28 dicembre
2013, in virtù di un contratto di cessione stipulato in data 10 dicembre 2013, con AG DU S.p.A. (…)” eccetto pagina 8 di 11 quelli espressamente esclusi alla lettera e) tra cui non rientra quello identificato al n. 03242 – 22932 nelle CP_ comunicazioni (cfr. doc.
7-8 allegati alla comparsa di costituzione e 8-9 allegati al ricorso monitorio).
6.3. Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito.
Il credito azionato in via monitoria è divenuto esigibile alla data di decadenza del beneficio del termine in data 8.10.2009 e l'opposta ha prodotto la raccomandata, ricevuta in data 3.5.2016 (doc. 7 – 8 di parte opposta), con la quale l'opponente veniva informato della intervenuta cessione da Parte_1
CP
a del credito precedentemente ceduto da AG a , e veniva invitato a provvedere al CP_4 CP_4 pagamento entro venti giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, con avviso che in difetto “ci vedremo costretti a intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto”.
E', pertanto, chiaramente evidenziata la volontà dell'opposta di intraprendere iniziative volte al recupero del credito, in mancanza del pagamento nel termine concesso, motivo per cui la predetta raccomandata costituisce atto di messa in mora, idoneo all'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 3
c.c.
6.4. E', invece, fondata la contestazione relativa alla non coincidenza tra l'importo oggetto di domanda, pari a € 11.533,42 per capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine e il debito risultante dall'estratto conto AG.
Invero, nel ricorso monitorio, quanto alla composizione del credito si legge: “€ 11.533,42 di cui € 0,00 per rate scadute e non pagate e € 11.533,42 per capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine”. C Nella comparsa di costituzione si legge: “ che, invece di azionare l'intero importo di euro 15.303,43, ha ridotto
l'ammontare depurandolo di una serie di spese, tra cui quelle che AG all'epoca aveva addebitato per l'assistenza legale (cfr. C ancora doc. 7, fascicolo monitorio). Sempre , pur avendo titolo per pretendere gli interessi medio tempore maturati, ha richiesto gli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda (così sostanzialmente quanto richiesto in sede monitoria)”.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per la sostanziale impossibilità di comprendere la composizione del credito come azionato in via monitoria, in quanto l'importo indicato “€ 11.533,42” non corrisponde al
“capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine” risultante dall'estratto conto AG (doc. 7 monitorio, 5 comparsa di costituzione) e dalle precisazioni contenute nella comparsa di costituzione non risulta comprensibile quali elementi siano stati considerati per la quantificazione del credito.
Detto ciò, va considerato che, in ogni caso, a fronte dell'erogazione del finanziamento vi è diritto dell'opposta alla restituzione del capitale, e che il capitale residuo alla data della cessione è evidenziato nell'estratto conto AG e non ha formato oggetto di specifica contestazione.
Discende che la domanda di parte opposta può essere accolta limitatamente all'importo del capitale residuo alla data della cessione del credito, pari a € 11.004,94, come risultante dall'estratto conto sub allegato 7 al ricorso monitorio, escludendo dal conteggio le spese (€2.911,61) e gli interessi medio termine maturati pagina 9 di 11 (€776,11), oltre gli interessi moratori (€ 610,77), essendosi limitata l'opposta a richiedere gli interessi moratori dalla data della domanda.
Per quanto suddetto, il decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.533,42 va revocato e che il credito nei confronti dell'opponente va rideterminato in € 11.004,94, oltre interessi al tasso di Parte_1 interesse legale dalla domanda al soddisfo.
6.5. Alla luce di quanto suddetto, il decreto ingiuntivo va revocato, sia nei confronti del fideiussore per essere stato emesso dal Tribunale incompetente, sia nei confronti del debitore Parte_2 principale per essere stato emesso per un importo superiore rispetto a quello Parte_1 accertato, pari a € 11.004,94, oltre interessi al tasso di interesse legale dalla domanda al soddisfo.
7. Le spese di lite, nei rapporti tra e sono poste a carico di Parte_2 Controparte_2 quest'ultima e liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi ridotti del 30 % per la fase di studio introduttiva, istruttoria tenuto conto del valore del credito vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento e minimi per la fase decisionale, tenuto conto del modello decisionale adottato.
7.1. Le spese di lite nei rapporti tra e sono irripetibili per quanto Parte_1 Controparte_2 concerne la fase monitoria tenuto conto della assoluta indeterminatezza della domanda proposta in via monitoria, sia in ordine alla tipologia di rapporto dal quale era originato il credito (che in sede monitoria è stato indicato come “apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo”), sia in merito alla entità del credito (indicato erroneamente in € 11.533,42 pur a fronte della produzione dell'allegato 7 dal quale risulta un capitale residuo pari a € 11.004,94) anche in punto di interessi (indicati alternativamente al tasso di interesse legale e contrattuale), sia in merito ai soggetti tra cui era intercorso il rapporto (avendo il ricorrente allegato, sia nel ricorso monitorio che in sede di chiarimenti che il contratto era stato concluso da ). La predetta indeterminatezza non consente CP_4 di ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto.
Relativamente al giudizio di opposizione, le spese di lite sono a carico dell'opponente Parte_1
e si liquidano con applicazione dei parametri medi ridotti del 30% per la fase di studio e
[...] introduttiva e minimi per le altre fasi, stante la limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da e per Parte_2
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del medesimo dal Tribunale di Verbania
n. 433/2022. pagina 10 di 11 2. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei confronti del medesimo dal Tribunale di Verbania n. 433/2022 e condanna al pagamento in favore di in qualità di Parte_1 Controparte_2 mandataria di dell'importo di € 11.004,94, oltre interessi al tasso di interesse legale Controparte_1 dalla domanda al soddisfo.
3. Condanna in qualità di mandataria di alla refusione delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite nei confronti di che liquida in € 145,50 per spese vive ed € 3.214,20 Parte_2 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed
IVA come per legge.
4. Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 giudizio di opposizione, che liquida in € 2.878,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed IVA come per legge.
Verbania, 5.4.2025
Il Giudice Dr. Vittoria Mingione
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