Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
2568/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2568/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Marivo ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Dichiarare l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, atteso l'abbandono Per_1 dell'abitazione familiare ed il completo disinteresse del padre, dal mese di agosto 2023 ad oggi, nei confronti della figlia;
Disporre in capo al padre il pagamento dell'assegno di euro 350,00, annualmente rivalutabile, in favore della moglie a titolo di mantenimento della figlia minore oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie;
confermare che l'assegno unico sia versato interamente alla madre convivente della minore;
vittoria di spese e compensi.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29-12-2023 ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva la pronuncia di separazione personale da Parte_1 CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio il 19-2-2021 a Durazzo (Albania), ed esponeva
[...] che:
- dal matrimonio era nata la figlia il 18-11-2022; Per_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati al punto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- i coniugi avevano stabilito la residenza della famiglia presso un immobile sito in Castelmassa (RO), Via F.lli Cervi n. 3 int. 4;
- la ricorrente continuava a vivere presso tale abitazione, mentre il marito dal mese di agosto del 2023 aveva abbandonato la casa coniugale e comunicato il recesso dal contratto di locazione e da tutti i contratti relativi alle utenze domestiche;
1
Per_1
- la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi nelle ultime tre annualità, in quanto priva di occupazione lavorativa, essendo sempre stata economicamente dipendente dal marito, il quale aveva sempre fruito di una retribuzione adeguata a mantenere l'intero nucleo familiare.
La chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale, l'affidamento esclusivo della Pt_1 figlia , nonché la statuizione dell'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento della Per_1 figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a 350,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e di un assegno mensile pari a 200,00 euro ex art. 156 c.c.
Con decreto in data 8-1-2024 la presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 16-4-2024, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473-bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 14-4-2024, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva CP_1 in giudizio, sicché il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ne dichiarava la contumacia e si riservava di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473bis. 22 c.p.c. all'esito dell'acquisizione della documentazione inerente alla condizione reddituale di . CP_1
Con ordinanza depositata il 21-4-2024, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione presso la madre, e Per_1 disponeva che potesse vedere la minore previo accordo con la madre della stessa. CP_1 Poneva inoltre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere la somma di 250,00 euro a titolo di mantenimento della figlia, oltre alla metà della quota delle spese straordinarie, e disponeva l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti in ordine alle condizioni di vita della bambina e sull'idoneità e capacità genitoriale del padre. Fissava infine nuova udienza per il giorno 1-10-2024.
All'esito dell'udienza sopraindicata il giudice relatore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28-1-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., e assegnava alle parti i termini di rito, rimettendo poi la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Va pronunciata la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 c.c., dal momento che il resistente ha da tempo abbandonato la casa coniugale e ha interrotto qualsiasi rapporto con la moglie, così dimostrando il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
D'altronde, è principio pacifico che la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto
2 meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 16698/2020).
Nel caso di specie, le circostanze già indicate e il disinteresse dimostrato dal resistente finanche per il procedimento separativo che lo riguarda conducono a ritenere fondata la domanda proposta dalla ricorrente.
Non avendo la formulato la domanda di addebito della separazione, deve ritenersi privo Pt_1 di rilievo qualsiasi accertamento in ordine alle cause che hanno determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Fondata appare anche la domanda di affidamento esclusivo della figlia proposta dalla Per_1 ricorrente, sol che si consideri come dall'agosto 2023 non abbia più avuto contatti CP_1 significativi con la bambina, da lui incontrata in sporadiche occasioni presso centri commerciali, e si sia disinteressato del tutto della minore. Si osservi, inoltre, che il resistente ha disertato l'appuntamento fissato dai Servizi Sociali (cfr. relazione depositata il 16-9-2024) e solo a partire dal mese di dicembre 2023 ha cominciato a corrispondere alla moglie l'intero importo dell'assegno unico universale. vive dunque da oltre un anno con la madre che, stando alla Per_1 relazione depositata dai Servizi Sociali, è pienamente in grado di prendersi cura della figlia, anche grazie all'aiuto e al sostegno offertole dalla sorella.
Va dunque disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, ai sensi dell'art. 337- Persona_2 quater c.c., attribuendo alla ricorrente anche la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la vita della figlia (residenza, salute, percorso scolastico e formativo), data l'inidoneità dimostrata dal resistente nello svolgimento delle funzioni genitoriali, posto che lo ha anche fatto mancare alla minore i mezzi di sostentamento malgrado sin dall'epoca Pt_1 dell'abbandono della casa coniugale avesse una stabile attività lavorativa, come risulta dalla CU 2024 relativa all'anno d'imposta 2023 trasmessa il 6-6-2024 da Agenzia delle Entrate.
Quanto all'esercizio del diritto di visita del resistente nei confronti della figlia, nell'interesse della minore va disposto che il padre possa incontrarla presso uno spazio neutro che sarà individuato dai Servizi Sociali dell'ULSS 5 Polesana, previa richiesta dello stesso , al fine di consentire Pt_1 un graduale riavvicinamento del padre alla bambina.
In ordine alla determinazione del contributo dei genitori al mantenimento della figlia, va osservato che dalla CU2024 acquisita da Agenzia delle Entrate risulta che nel 2023 il resistente ha percepito una retribuzione pari a 18.561,39 euro netti, compresi i redditi esenti erogati dall'INPS. Dal mese di luglio 2024 egli ha reperito una nuova occupazione lavorativa a tempo indeterminato, presso Torre Montaggi s.r.l. con sede a IU EN (cfr. documento prodotto dalla ricorrente il 27-12-2024).
La ricorrente trae dalla propria attività lavorativa una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro (cfr. busta paga prodotte il 14.10.2024) e l'intero importo dell'assegno unico e universale, che ammonta a 199,40 euro (doc. 6).
Sulla scorta di tali evidenze probatorie documentali, si ritiene di determinare in 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, l'ammontare del contributo dovuto da CP_1
3 alla ricorrente ai sensi dell'art. 337-ter c.c., posto che quest'ultima percepisce l'intero Pt_1 importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS.
Va preso atto della mancata riproposizione, nella formulazione delle conclusioni, della domanda ex art. 156 c.c., non illustrata neppure nella comparsa conclusionale.
In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c., il resistente è tenuto al pagamento delle spese di lite di questo procedimento, liquidate ai sensi del D.M. 55/2015 nella somma di 4.237,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2568/2023 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio il 19-2-2021 a Durazzo (Albania); dispone l'affidamento esclusivo della figlia ad , con collocazione Per_1 Parte_1 della stessa presso la madre e con facoltà di quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia (residenza, salute, percorso scolastico e formativo, attività sportiva); dispone che possa incontrare la figlia in uno spazio neutro (centro CP_1 Per_1 parrocchiale, ludoteca, parco pubblico ecc.) individuato dai Servizi Sociali dell'Ulss 5 Polesana, alla presenza della madre della minore e previa richiesta da parte dello stesso agli operatori dei Servizi;
dichiara tenuto a corrispondere ad , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di 300,00 Per_1 euro da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) retta mensile dell'asilo nido;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
4 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) vacanze e campi estivi;
dispone l'attribuzione ad dell'intero importo dell'assegno unico e Parte_1 universale erogato dall'INPS; condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
4.237,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite;
Rovigo, 11 febbraio 2025
il presidente estensore
Paola Di Francesco
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