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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 477 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 14.05.2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con sede in Airola (BN), al Corso G. Parte_2
Montella n.38, rappresentato e difeso, dall'avv. Ciro De Masi giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a elettivamente domiciliato per la carica presso il Suo studio CP_1
in Airola (BN) al C.so G. Montella n.97
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. , con sede in Benevento alla C.da Controparte_3
Olivola snc ed elett.te dom.ta in San Giorgio del Sannio alla Via
A. De Gasperi n. 44 presso lo studio dell'Avv. Tonia Leone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al D.I. n. 3/2024
Opposta pagina 1 di 10 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
La , con ricorso monitorio, Controparte_2
otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3/2024 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento Parte_3
della somma di € 39.040,00, in virtù del contratto del
30.03.2023, giusta fattura n. 206 del 21/07/2023, a titolo di corrispettivo della fornitura di materiali.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la Parte_3
proponeva opposizione, contestando la pretesa dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'opponente deduceva di aver sottoscritto, con la CP_2
un contratto per la fornitura di cassonetti da installare presso un proprio cantiere in Via delle Puglie, ma sosteneva che la società opposta, dopo diversi solleciti, si era limitata a consegnare solo parte del materiale commissionato, tanto che si vedeva costretta a rivolgersi ad altro fornitore per ultimare il montaggio dei cassonetti.
Sosteneva inoltre, di aver versato la somma di € 23.500,00 a fronte della merce consegnata.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava i CP_2
motivi di opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 5.02.2025, la causa pagina 2 di 10 veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore
(per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre
1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n.
1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
Nella specie, l'opposta ha dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda. Invero, dalla lettura degli atti risulta pacifico che tra le odierne parti in causa è intercorso un contratto per la fornitura di cassonetti coibentati e spalle termiche, da installare presso il cantiere della opponente, sito in Benevento alla Via delle Puglie, al costo di € 32.000,00 oltre iva.
Stante il lamentato mancato pagamento dei materiali forniti, la chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei CP_2 pagina 3 di 10 confronti della per il pagamento di quanto Parte_3
dovuto.
L'opponente ha sostenuto che la si era resa CP_2
inadempiente al contratto intercorso tra le parti, in quanto, dopo diversi solleciti, aveva consegnato solo parte dei prodotti commissionati;
ha contestato altresì il mancato rispetto dei termini pattuiti per la consegna della fornitura di materiali e ha dedotto di aver subito un danno, per la impossibilità a completare i lavori presso il cantiere sito in Benevento alla Via delle Puglie.
Di contro, l'opposta ha contestato la dedotta inadempienza, rappresentando che, all'atto dello scarico dei materiali,
legale rappresentante della società opponente, Parte_2
chiedeva ai dipendenti della che venisse scaricata CP_2
solo parte della fornitura, e li invitava a riportare indietro 92 pezzi di motori tubolari, al fine di evitare che gli stessi potessero essere oggetto di furto, essendo il cantiere privo di recinzione e di custode. Ha sostenuto quindi di avere provveduto a conservare e custodire i 92 pezzi di motore tubolare, in attesa che la procedesse a richiederli per la consegna Parte_3
in cantiere, ma a tanto la società opponente non aveva ottemperato, non provvedendo neanche al pagamento di quanto dovuto.
Tali circostanze venivano suffragate dai testi escussi;
il teste dipendente della con mansioni Testimone_1 CP_2
in ufficio tecnico e amministrativo, ha confermato la circostanza che, all'atto dello scarico della merce, chiedeva Parte_2
ai dipendenti della e CP_2 Controparte_4 CP_5 pagina 4 di 10 , che venisse scaricata solo parte della merce, Pt_4
dichiarando: “Preciso che agli autisti e fu CP_4 Pt_4
comunicato di non scaricare i 92 pezzi di motori tubolari in quanto – come comunicato da loro- il riferiva che Parte_2
potevano essere oggetto di furto”. Inoltre, precisava che
“nell'occasione la non consegna dei motori tubolari fu concordata al momento...”.
Il teste ha confermato la circostanza che la predetta merce fosse stata custodita presso il magazzino della società opposta, precisando: “Riconosco la merce contenente i motori tubolari come da foto che mi viene esibita” e “alcuna somma è stata percepita dalla in pagamento della fattura n. 206/2023”. CP_2
Le medesime circostanze venivano confermate dal teste dipendente della il quale Testimone_2 CP_2
riferiva: “I pezzi che non sono stati montati sono stati riportati in deposito”.
Non risulta contestato, invece, che altra parte della fornitura sia stata consegnata e per stessa ammissione dell'opponente anche installata.
Inoltre, l'opponente produce anche un DDT del 31.03.2023, non contestato, dal quale si evince la consegna di materiali nonché la destinazione della merce presso il cantiere di Via delle Puglie,
Benevento.
Pertanto, essendo pacifico che parte della merce oggetto di contratto sia stata consegnata, e risultando provato (per le considerazioni sopra esposte) che la restante parte del materiale sia ancora custodita presso la sede della società opposta (su disposizione della stessa parte opponente), la non CP_2 pagina 5 di 10 può essere ritenuta inadempiente, avendo provveduto a fornire tutto il materiale oggetto del contratto e non avendo ultimato la consegna per espressa disposizione dell'acquirente, al quale manifestava tuttavia la disponibilità della merce;
bisogna tuttavia stabilire l'importo dovuto alla per il CP_2
materiale fornito, e la fondatezza delle eccezioni di pagamento avanzate dall'opponente.
In proposito, deve evidenziarsi che la ha sostenuto di Parte_2
aver versato la somma di € 23.500 per il materiale consegnato
(precisamente € 16.500,00 a mezzo assegni bancari emessi dalla , oltre ad un assegno di € 6.500,00 all'atto della Parte_2
sottoscrizione del contratto in data 30.03.2023, un altro dell'importo di € 10.000,00, in data 28.04.2023, e altro assegno bancario di € 7.000,00 emesso da socio della Persona_1
società opponente, in data 29.04.2023).
A fronte di tale eccezione, la ha contestato la CP_2
imputazione del pagamento, negando di aver ricevuto pagamenti in acconto imputabili alla fornitura in oggetto e sostenendo che la suddetta somma (non contestata negli importi e nelle date di emissione), veniva versata a fronte di una fattura impagata del
15/05/2019 (n. 117 dell'importo di € 21.181,64) prodotta in giudizio, e di avere provveduto alla restituzione di € 2500,00, stante il maggior importo percepito rispetto alla fattura;
tale ultima circostanza (restituzione di € 2500) risulta contestata da controparte e non provata.
Detta somma di € 2.500 va dunque detratta dal totale.
Pertanto, a fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente debitore, lo stesso avrebbe dovuto provare che pagina 6 di 10 tale importo veniva versato per la fattura n. 206 del 21.07.2023 oggetto del presente giudizio, ma a tanto non ha provveduto.
In proposito, deve ricordarsi che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico» (Cass. civ., sez. VI,
16 luglio 2019, n. 19039).
Pertanto, il debitore opponente non ha provato di avere effettuato pagamenti riferiti al credito monitoriamente azionato, poiché quelli da lui documentati si riferiscono alla fattura invocata dall'opposta ( per la quale non risultano pagamenti pregressi, tanto non emergendo dalla documentazione allegata, costituita, in parte, da assegni precedenti alla fattura del 2019 e in parte da documentazione contabile da cui non emerge il buon fine del pagamento); non si determina l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore circa l'esistenza di altri rapporti tra le parti, in quanto per aversi è necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice sia dotato di una certa riferibilità al credito azionato, circostanza che nel caso in esame non emerge.
pagina 7 di 10 In conclusione, l'opponente debitore che eccepisce l'esistenza di un pagamento estintivo, cioè imputabile al credito azionato, avrebbe dovuto allegarlo e darne adeguata dimostrazione. Nella specie, il non ha provato di avere corrisposto la Parte_2
somma contrattualmente stabilita, accertato innanzitutto che gli assegni consegnati da (per sanare morosità Parte_5
pregresse) restavano impagati per mancanza di fondi (come emerge dagli atti).
Risulta invece dagli atti la somma versata era imputabile alla fattura impagata del 15/05/2019 n. 117 dell'importo di €.
21.181,64, in corrispettivo della quale versava1) assegno dell'importo di €. 7.000,00, corrisposto dal (impagato per Pt_5
mancanza di fondi);2) assegno dell'importo di €. 7.000,00, corrisposto dal (impagato per mancanza di fondi);3) Pt_5
bonifico di €. 6.500,00, del 30.3.23;4) bonifico di €. 10.000,00 del 28.4.23; 5) assegno n. 9349614586 del 29/04/2023 che veniva incassato. L'imputazione diversa risulta dunque dimostrata.
Risulta provato che il valore dei materiali ancora custoditi dalla e non consegnati è pari ad € 5.000,00, circostanza CP_2
confermata dal teste all'udienza del 14.10.2024, il Tes_1
quale dichiara: “preciso che il valore dei motori era di circa
5.000,00 e pertanto, ci si accordava per riportarli in sede”, tale importo dovrà essere detratto dalla complessiva somma di cui al decreto ingiunto, pari ad € 39.040,00, così come deve essere defalcata, come sopra si è detto, la somma di € 2.500,00 della cui restituzione non vi è traccia.
pagina 8 di 10 Infine, per ciò che concerne l'eccezione di compensazione dei rispettivi crediti e debiti avanzata dall'opponente nella 1 memoria 171 ter, in riferimento al presunto credito di €
184.800,00 che la stessa avrebbe ceduto alla lo CP_2
stesso non risulta provato.
Invero, a prescindere dalla testimonianza resa dal teste
, e all'eccezione di nullità della stessa avanzata Testimone_3
dall'opposta, il presunto controcredito non risulta provato mediante idonea documentazione scritta.
Invero, l'onere di provare il titolo costitutivo alla base dello stesso ricade sulla parte che ha eccepito la compensazione, pertanto, affinché operi la stessa, l'esistenza del controcredito deve essere certa e spetta a chi la invoca, fornire la prova del suo diritto.
Dunque, la sola prova testimoniale essendo stata, tra l'altro, resa su capitoli di prova non ammessi, non può essere ritenuta sufficiente per l'accoglimento della suddetta eccezione.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
L'opponente va condannato al pagamento della somma di €
31.150,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione rende necessaria la compensazione per 1/3 delle spese di lite e la condanna dell'opponente al pagamento degli altri 2/3.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2024, proposta dalla con atto di citazione regolarmente Parte_3 pagina 9 di 10 notificato, nei confronti della ogni altra istanza, CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2024 e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 31.540,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento degli altri 2/3, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to T. Leone ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Benevento, 3/06/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 477 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 14.05.2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con sede in Airola (BN), al Corso G. Parte_2
Montella n.38, rappresentato e difeso, dall'avv. Ciro De Masi giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a elettivamente domiciliato per la carica presso il Suo studio CP_1
in Airola (BN) al C.so G. Montella n.97
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. , con sede in Benevento alla C.da Controparte_3
Olivola snc ed elett.te dom.ta in San Giorgio del Sannio alla Via
A. De Gasperi n. 44 presso lo studio dell'Avv. Tonia Leone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al D.I. n. 3/2024
Opposta pagina 1 di 10 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
La , con ricorso monitorio, Controparte_2
otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3/2024 con il quale veniva ingiunto alla il pagamento Parte_3
della somma di € 39.040,00, in virtù del contratto del
30.03.2023, giusta fattura n. 206 del 21/07/2023, a titolo di corrispettivo della fornitura di materiali.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la Parte_3
proponeva opposizione, contestando la pretesa dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'opponente deduceva di aver sottoscritto, con la CP_2
un contratto per la fornitura di cassonetti da installare presso un proprio cantiere in Via delle Puglie, ma sosteneva che la società opposta, dopo diversi solleciti, si era limitata a consegnare solo parte del materiale commissionato, tanto che si vedeva costretta a rivolgersi ad altro fornitore per ultimare il montaggio dei cassonetti.
Sosteneva inoltre, di aver versato la somma di € 23.500,00 a fronte della merce consegnata.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava i CP_2
motivi di opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 5.02.2025, la causa pagina 2 di 10 veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore
(per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre
1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n.
1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
Nella specie, l'opposta ha dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda. Invero, dalla lettura degli atti risulta pacifico che tra le odierne parti in causa è intercorso un contratto per la fornitura di cassonetti coibentati e spalle termiche, da installare presso il cantiere della opponente, sito in Benevento alla Via delle Puglie, al costo di € 32.000,00 oltre iva.
Stante il lamentato mancato pagamento dei materiali forniti, la chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei CP_2 pagina 3 di 10 confronti della per il pagamento di quanto Parte_3
dovuto.
L'opponente ha sostenuto che la si era resa CP_2
inadempiente al contratto intercorso tra le parti, in quanto, dopo diversi solleciti, aveva consegnato solo parte dei prodotti commissionati;
ha contestato altresì il mancato rispetto dei termini pattuiti per la consegna della fornitura di materiali e ha dedotto di aver subito un danno, per la impossibilità a completare i lavori presso il cantiere sito in Benevento alla Via delle Puglie.
Di contro, l'opposta ha contestato la dedotta inadempienza, rappresentando che, all'atto dello scarico dei materiali,
legale rappresentante della società opponente, Parte_2
chiedeva ai dipendenti della che venisse scaricata CP_2
solo parte della fornitura, e li invitava a riportare indietro 92 pezzi di motori tubolari, al fine di evitare che gli stessi potessero essere oggetto di furto, essendo il cantiere privo di recinzione e di custode. Ha sostenuto quindi di avere provveduto a conservare e custodire i 92 pezzi di motore tubolare, in attesa che la procedesse a richiederli per la consegna Parte_3
in cantiere, ma a tanto la società opponente non aveva ottemperato, non provvedendo neanche al pagamento di quanto dovuto.
Tali circostanze venivano suffragate dai testi escussi;
il teste dipendente della con mansioni Testimone_1 CP_2
in ufficio tecnico e amministrativo, ha confermato la circostanza che, all'atto dello scarico della merce, chiedeva Parte_2
ai dipendenti della e CP_2 Controparte_4 CP_5 pagina 4 di 10 , che venisse scaricata solo parte della merce, Pt_4
dichiarando: “Preciso che agli autisti e fu CP_4 Pt_4
comunicato di non scaricare i 92 pezzi di motori tubolari in quanto – come comunicato da loro- il riferiva che Parte_2
potevano essere oggetto di furto”. Inoltre, precisava che
“nell'occasione la non consegna dei motori tubolari fu concordata al momento...”.
Il teste ha confermato la circostanza che la predetta merce fosse stata custodita presso il magazzino della società opposta, precisando: “Riconosco la merce contenente i motori tubolari come da foto che mi viene esibita” e “alcuna somma è stata percepita dalla in pagamento della fattura n. 206/2023”. CP_2
Le medesime circostanze venivano confermate dal teste dipendente della il quale Testimone_2 CP_2
riferiva: “I pezzi che non sono stati montati sono stati riportati in deposito”.
Non risulta contestato, invece, che altra parte della fornitura sia stata consegnata e per stessa ammissione dell'opponente anche installata.
Inoltre, l'opponente produce anche un DDT del 31.03.2023, non contestato, dal quale si evince la consegna di materiali nonché la destinazione della merce presso il cantiere di Via delle Puglie,
Benevento.
Pertanto, essendo pacifico che parte della merce oggetto di contratto sia stata consegnata, e risultando provato (per le considerazioni sopra esposte) che la restante parte del materiale sia ancora custodita presso la sede della società opposta (su disposizione della stessa parte opponente), la non CP_2 pagina 5 di 10 può essere ritenuta inadempiente, avendo provveduto a fornire tutto il materiale oggetto del contratto e non avendo ultimato la consegna per espressa disposizione dell'acquirente, al quale manifestava tuttavia la disponibilità della merce;
bisogna tuttavia stabilire l'importo dovuto alla per il CP_2
materiale fornito, e la fondatezza delle eccezioni di pagamento avanzate dall'opponente.
In proposito, deve evidenziarsi che la ha sostenuto di Parte_2
aver versato la somma di € 23.500 per il materiale consegnato
(precisamente € 16.500,00 a mezzo assegni bancari emessi dalla , oltre ad un assegno di € 6.500,00 all'atto della Parte_2
sottoscrizione del contratto in data 30.03.2023, un altro dell'importo di € 10.000,00, in data 28.04.2023, e altro assegno bancario di € 7.000,00 emesso da socio della Persona_1
società opponente, in data 29.04.2023).
A fronte di tale eccezione, la ha contestato la CP_2
imputazione del pagamento, negando di aver ricevuto pagamenti in acconto imputabili alla fornitura in oggetto e sostenendo che la suddetta somma (non contestata negli importi e nelle date di emissione), veniva versata a fronte di una fattura impagata del
15/05/2019 (n. 117 dell'importo di € 21.181,64) prodotta in giudizio, e di avere provveduto alla restituzione di € 2500,00, stante il maggior importo percepito rispetto alla fattura;
tale ultima circostanza (restituzione di € 2500) risulta contestata da controparte e non provata.
Detta somma di € 2.500 va dunque detratta dal totale.
Pertanto, a fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente debitore, lo stesso avrebbe dovuto provare che pagina 6 di 10 tale importo veniva versato per la fattura n. 206 del 21.07.2023 oggetto del presente giudizio, ma a tanto non ha provveduto.
In proposito, deve ricordarsi che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico» (Cass. civ., sez. VI,
16 luglio 2019, n. 19039).
Pertanto, il debitore opponente non ha provato di avere effettuato pagamenti riferiti al credito monitoriamente azionato, poiché quelli da lui documentati si riferiscono alla fattura invocata dall'opposta ( per la quale non risultano pagamenti pregressi, tanto non emergendo dalla documentazione allegata, costituita, in parte, da assegni precedenti alla fattura del 2019 e in parte da documentazione contabile da cui non emerge il buon fine del pagamento); non si determina l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore circa l'esistenza di altri rapporti tra le parti, in quanto per aversi è necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice sia dotato di una certa riferibilità al credito azionato, circostanza che nel caso in esame non emerge.
pagina 7 di 10 In conclusione, l'opponente debitore che eccepisce l'esistenza di un pagamento estintivo, cioè imputabile al credito azionato, avrebbe dovuto allegarlo e darne adeguata dimostrazione. Nella specie, il non ha provato di avere corrisposto la Parte_2
somma contrattualmente stabilita, accertato innanzitutto che gli assegni consegnati da (per sanare morosità Parte_5
pregresse) restavano impagati per mancanza di fondi (come emerge dagli atti).
Risulta invece dagli atti la somma versata era imputabile alla fattura impagata del 15/05/2019 n. 117 dell'importo di €.
21.181,64, in corrispettivo della quale versava1) assegno dell'importo di €. 7.000,00, corrisposto dal (impagato per Pt_5
mancanza di fondi);2) assegno dell'importo di €. 7.000,00, corrisposto dal (impagato per mancanza di fondi);3) Pt_5
bonifico di €. 6.500,00, del 30.3.23;4) bonifico di €. 10.000,00 del 28.4.23; 5) assegno n. 9349614586 del 29/04/2023 che veniva incassato. L'imputazione diversa risulta dunque dimostrata.
Risulta provato che il valore dei materiali ancora custoditi dalla e non consegnati è pari ad € 5.000,00, circostanza CP_2
confermata dal teste all'udienza del 14.10.2024, il Tes_1
quale dichiara: “preciso che il valore dei motori era di circa
5.000,00 e pertanto, ci si accordava per riportarli in sede”, tale importo dovrà essere detratto dalla complessiva somma di cui al decreto ingiunto, pari ad € 39.040,00, così come deve essere defalcata, come sopra si è detto, la somma di € 2.500,00 della cui restituzione non vi è traccia.
pagina 8 di 10 Infine, per ciò che concerne l'eccezione di compensazione dei rispettivi crediti e debiti avanzata dall'opponente nella 1 memoria 171 ter, in riferimento al presunto credito di €
184.800,00 che la stessa avrebbe ceduto alla lo CP_2
stesso non risulta provato.
Invero, a prescindere dalla testimonianza resa dal teste
, e all'eccezione di nullità della stessa avanzata Testimone_3
dall'opposta, il presunto controcredito non risulta provato mediante idonea documentazione scritta.
Invero, l'onere di provare il titolo costitutivo alla base dello stesso ricade sulla parte che ha eccepito la compensazione, pertanto, affinché operi la stessa, l'esistenza del controcredito deve essere certa e spetta a chi la invoca, fornire la prova del suo diritto.
Dunque, la sola prova testimoniale essendo stata, tra l'altro, resa su capitoli di prova non ammessi, non può essere ritenuta sufficiente per l'accoglimento della suddetta eccezione.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
L'opponente va condannato al pagamento della somma di €
31.150,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione rende necessaria la compensazione per 1/3 delle spese di lite e la condanna dell'opponente al pagamento degli altri 2/3.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2024, proposta dalla con atto di citazione regolarmente Parte_3 pagina 9 di 10 notificato, nei confronti della ogni altra istanza, CP_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2024 e condanna l'opponente al pagamento della somma di € 31.540,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento degli altri 2/3, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to T. Leone ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Benevento, 3/06/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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