Articolo 13 della Legge 5 marzo 1958, n. 224
Articolo 12
Versione
16 aprile 1958
Art. 13.

Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi:
1) l'indennita' di carovita di cui agli articoli 6 , 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 ;
2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395 ;
3) l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 , nota in calce alla tabella F;
4) le disposizioni di cui agli articoli 2 , 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 16 aprile 1958