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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 744 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del 20.01.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Cardeto (RC) il 13.08.1947, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco, attore in riassunzione
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosanna Cristarella, convenuto in riassunzione
NONCHÈ
(C.F. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
(RC) il 14.10.1918, convenuta in riassunzione
1 E
(C.F. ), nata a [...] il CP_3 C.F._3
10.08.1939, (C.F. , nata a CP_4 C.F._4
Cardeto il 07.06.1955, (C.F. , CP_5 C.F._5
nato a [...] il [...], e (C.F. CP_6
), nato a [...] il [...], C.F._6
convenuti in riassunzione contumaci avente per oggetto: usucapione.
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20.01.2025, in cui si dà atto che:
-il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, comprese quelle proposte in via subordinata, formulate nell'atto di citazione in riassunzione recante la data del 28.02.2022 come anche eventualmente integrate e/o modificate nei successivi atti e verbali di causa per le ragioni ivi esposte nonché per quelle argomentate in ogni altro successivo atto e verbale di causa. - Chiede il rigetto di ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o difesa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto e la condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite. - Chiede, sempre nel caso in cui il giudizio dovesse essere trattenuto in decisione, la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali”;
-il procuratore del convenuto costituito ha così precisato le conclusioni:
“insiste nella richiesta di rigetto della domanda introduttiva del giudizio atteso che restano in dimostrati i presupposti di fatto e diritto dell'acquisto per usucapione del terreno oggetto di contenzioso, anche alla luce
2 dell'escussione testimoniale esperita e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio oggi riassunto innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale.
Richiamate, nella presente sede, tutte le domande difese ed eccezioni contenute negli atti depositate dalla difesa del , Controparte_1
qui da intendersi riproposte e trascritte, si chiede di voler trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione in riassunzione ha reiterato Parte_1
innanzi a questo Tribunale la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della porzione del terreno sito nel Comune di
Cardeto e riportato in catasto al foglio di mappa n. 325, part. 587, anteriormente spiegata nei confronti dei convenuti in epigrafe generalizzati nel giudizio instaurato davanti al Commissariato usi civici della – CP_1
Catanzaro che, con sentenza n. 6 del 2 dicembre 2021, ha dichiarato “il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia per usucapione del terreno sul quale sono stati esclusi vincoli derivanti dall'esercizio di usi civici”, individuando il giudice ordinario come soggetto, per l'appunto, munito di giurisdizione.
A sostegno della domanda è stato dedotto (in sintesi):
-che con atto di citazione del 20 dicembre 2011 ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il
[...]
, nonché Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e al fine di ottenere l'emissione di sentenza di CP_5 CP_6
intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno oggetto dell'odierna domanda;
-che nell'ambito del giudizio anzidetto la notifica dell'atto di citazione a non è andata a buon fine per l'intervenuto decesso della stessa;
CP_2
3 -che si è costituito in giudizio soltanto il Controparte_1
“adducendo, senza offrire alcuna prova al riguardo, che il bene oggetto di domanda sarebbe stato sottoposto agli usi civici”;
-che parte attrice è stata autorizzata dal giudice “a regolarizzare la vocatio in ius mediante la chiamata in causa degli eredi della sig.ra CP_2
e del Commissario agli Usi Civici della ”; CP_1
-che in data 01.06.2017 il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso la sentenza n. 877/2017 con la quale, in adesione all'eccezione sollevata dal
Comune convenuto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rimettendo le parti innanzi al Commissario agli Usi Civici della , ha CP_1
compensato le spese di lite e concesso termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
-che con successivo ricorso del 26.09.2017 ha Parte_1
riassunto il procedimento innanzi al Commissario agli Usi civici della
, sede di Catanzaro, che con sentenza non definitiva n. 1/2021, CP_1
depositata il 16.02.2021, ha accertato e dichiarato che il terreno oggetto di controversia non è gravato da usi civici e condannato il Controparte_1
alla refusione integrale in favore del delle spese di lite, e
[...] Parte_1
con sentenza definitiva n. 6/2021, depositata in data 02.12.2021, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di usucapione, rinviando le parti nuovamente innanzi al Tribunale civile di
Reggio Calabria;
-che il giudizio odierno è stato instaurato a seguito della sentenza anzidetta;
-che l'attore, “sin dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, si è impossessato del fondo oggetto di causa al fine di utilizzarlo in via esclusiva quale area di parcheggio pertinenziale alla contigua sua abitazione, sita
4 dirimpetto alla via Cardolo del Comune di Cardeto”, godendone pacificamente ed in modo incontestato;
-che detta porzione di terreno risulta oggi intestata al Controparte_1
, quale successore in universum ius del a seguito
[...] Controparte_7
del decreto di epoca fascista che ha istituito la cd. “Grande Reggio”, nonché ai sigg. e , titolari del diritto di livello e/o superficie, quali eredi CP_2 CP_3
legittimi di , nato a [...] il [...]; Persona_1
-che l'istante ha sempre provveduto alla manutenzione di tale porzione di terreno, l'ha livellata con battuto di cemento e perimetrata con paletti infissi nel terreno e catena a maglie tra un paletto e l'altro;
-che l'attore ha svolto, dunque, tutte quelle attività che normalmente farebbe un diligente proprietario con la propria esclusiva proprietà “senza dar conto ad alcuno” ed ha esercitato il possesso sempre in modo visibile e senza alcuna interruzione.
É stato chiesto pertanto di “…Ritenere e dichiarare che il sig.
[...]
posseduto animo domini per un periodo ultraventennale, la Parte_2
piccola porzione di terreno sito nel territorio del Comune Cardeto, identificato nel catasto terreni dello stesso Comune al foglio 5, part. 42…”; di “…Ritenere e dichiarare che il sig. , conscio della Parte_1
volontà di comportarsi come proprietario esclusivo in virtù del possesso ultraventennale animo domini senza alcuna turbativa o molestia e senza interruzione, è proprietario esclusivo del bene immobile sopra descritto, ai sensi dell'art. 1158 c.c.”; di “…Disporre prova per testi sulle seguenti circostanze: a.- E' vero o non che il sig. , da oltre venti Parte_1
anni, gode del possesso esclusivo, pacifico ed incontestato di una piccola porzione di terreno sito nel territorio del Comune Cardeto, identificato nel catasto terreni dello stesso Comune al foglio 5, part. 42 di are 01 e centiare
5 80; b.- E' vero o non che da quando cioè egli lo ha destinato come area di parcheggio per autovetture a servizio della propria contigua abitazione sita dirimpetto alla via Cardolo del Comune di Cardeto;
c.- E' vero o non che il possesso ultraventennale uti dominus è facilmente desumibile dalla condotta del sig. , il quale ha sempre provveduto alla manutenzione della Parte_1
porzione di terreno che ha livellato con battuto di cemento ed ha perimetrato dapprima con paletti infissi nel terreno e catena a maglie tra un paletto e
l'altro e successivamente realizzando un manufatto in struttura metallica utilizzato come parcheggio per auto e deposito;
d.- E' vero o non che riconosco quanto ho descritto nelle foto che mi vengono esibite allegate al fascicolo di parte attrice;
e.- E' vero o non che la porzione di terreno contigua all'abitazione del sig. è da questi usata da Parte_1
oltre venti anni come area di parcheggio…”; di “…Condannare i convenuti che dovessero opporsi…al pagamento degli onorari, competenze e spese di giudizio”.
§2. Si è costituito in giudizio il contestando Controparte_1
la domanda attorea “perché improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto”.
In particolare, si legge nella comparsa di costituzione e risposta:
-che la domanda è improcedibile per riassunzione tardiva considerato che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato all'amministrazione comunale solo in data 07.03.2022, mentre “la sentenza n. 1 del 16.02.2021 del Commissario degli Usi civici della Calabria…onerava parte attrice alla riassunzione del giudizio entro il termine del 31.05.2021”;
-che l'atto di riassunzione è, altresì, improcedibile per intervenuto giudicato sulla giurisdizione, in quanto, essendosi il procedimento n.
262/2012 R.G. concluso con una statuizione definitiva di difetto di
6 giurisdizione del giudice ordinario (sentenza n. 877/2017), il medesimo procedimento “non può rivivere a seguito della pronuncia del Commissario usi civici che ha disposto la prosecuzione di un giudizio ormai concluso”;
-che non sussistono i presupposti integranti l'usucapione ex art. 1158 del c.c., poiché dalle risultanze della perizia disposta dal Commissario agli usi civici si desume che: “a) il sig. non possiede uti dominus la Parte_1
porzione di terreno su cui rivendica l'acquisto per usucapione giacché parte di esso è occupata da strada pubblica (mq 7); b) la costruzione abusiva ivi insistente (mq 53 circa) è recente perché per stessa ammissione dell'attore
è stata realizzata nel 2015, peraltro l'animus possidendi si è esteriorizzato attraverso un'attività illecita perché abusiva dal punto di vista urbanistico;
c) una parte di terreno (mq 79) mantiene la connotazione di porzione
“alberata naturale”, tipicamente montana, per la quale non è sostenibile che il possesso ventennale ed indisturbato del sia avvenuto uti Parte_1
domino per l'assenza di qualunque attività antropica da cui desumerlo”.
Ha chiesto, allora, in via preliminare di “dichiarare l'improcedibilità della domanda introduttiva…”; sempre in via preliminare, di “dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio di riassunzione”; nel merito, di “accertare e dichiarare la non intervenuta usucapione del terreno sito censito nel N.C.T. del Comune di Cardeto foglio di mappa n. 5 particella
42”; di condannare, infine, l'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio.
§3. Sono rimasti, invece, contumaci, pur se ritualmente citati in giudizio,
e . CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
§4. All'udienza del 16.01.2023 la causa, accertati profili di inesistenza della notificazione della citazione in riassunzione a (già CP_2
deceduta), è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7 §5. Successivamente, con ordinanza del 17.04.2023, sulla scorta dei documenti depositati dal procuratore dell'attore in allegato alle note del
28.02.2023, dovendosi qualificabile come inesistente la sola notificazione della citazione in riassunzione a (già deceduta) ed essendo CP_2
comunque integro il contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
§6. La causa è stata poi istruita con la documentazione in atti e mediante l'assunzione di prova testimoniale e quindi introitata per la decisione all'udienza del 20.01.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§7. Ciò premesso, occorre in via preliminare prendere atto dell'intervenuta rinuncia da parte del all'eccezione di Controparte_1
improcedibilità della domanda per tardività della riassunzione, rinuncia contenuta nella comparsa conclusionale.
Quanto all'ammissibilità di tale rinuncia nella comparsa conclusionale, basta porre mente al recente orientamento delle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. del 7 febbraio 2024, n. 3453), secondo cui è possibile rinunciare alla domanda o a singoli capi ovvero, ancora, ad eccezioni anche dopo la precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica. A tal fine si mette in evidenza che la restrizione del thema decidendum, conseguente alla rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezioni in precedenza formulate, resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (cfr. Cass. n. 13203 del 2015; Cass. n. 8737 del 2014;
Cass. n. 28146 del 2013; Cass. n. 7977 del 1997 e già Cass. n. 2434 del 1971
8 e Cass. n. 334 del 1965, richiamate espressamente nella pronuncia in oggetto). In particolare, se è vero che dopo la precisazione delle conclusioni,
a preclusioni ormai maturate, è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, ne va però consentita la restrizione, mediante rinuncia a una domanda, ad uno o più capi di essa, o alle eccezioni. Ciò in conformità con il principio dispositivo, alla luce del quale è sempre possibile una rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, purché si instauri sul punto il contraddittorio, per come espressamente previsto dall'art. 306 c.p.c., in tema di rinuncia agli atti. Sottolineano ancora le Sezioni Unite che detta rinuncia, in quanto sostanzialmente modificativa del thema decidendum, potrebbe comportare una remissione sul ruolo della causa, qualora sia opportuno assicurare alla controparte un'interlocuzione sulla stessa (non necessaria qualora la controparte, ad esempio, prenda posizione sul punto nella memoria di replica e la questione non necessiti di ulteriori chiarimenti).
Nella specie, peraltro, può ritenersi legittimamente abdicata nella comparsa conclusionale l'eccezione suindicata, non comportando la rinuncia in concreto alcuna lesione del principio del contraddittorio.
Ad ogni modo, anche a voler diversamente opinare, l'eccezione è infondata.
In primo luogo, va precisato che il erra Controparte_1
nell'asserire che “la sentenza n. 1 del 16.02.2021 del
[...]
parte attrice alla riassunzione del giudizio Parte_3
entro il termine del 31.05.2021”. Il Commissariato per gli Usi Civici, invero, ha fissato “per il prosieguo, l'udienza del 31.05.2021”, intendendo con la locuzione “prosieguo” la prosecuzione di quello stesso giudizio a fronte dell'emanazione di una sentenza non definitiva/parziale. Ciò trova conferma
9 nel punto della sentenza in cui viene disposto che “La causa … prosegue, per il conseguenziale accertamento del diritto di usucapione, e la presente decisione è quindi da intendersi non definitiva, nel contenzioso insorto tra le parti”.
In secondo luogo, l'infondatezza dell'eccezione si ricava dalla disciplina applicabile al caso in esame.
Al riguardo, è da rilevare che l'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sancisce l'obbligo del giudice - che, “in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali”, dichiara il proprio difetto di giurisdizione - di indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Stabilisce, inoltre, che le parti restano vincolate a tale indicazione, se il processo viene riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione sulla giurisdizione e in tal caso vengono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, come se quest'ultima fosse stata proposta sin dall'instaurazione del primo giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. Sanziona, poi, l'inosservanza dei termini fissati nello stesso articolo per la riassunzione o prosecuzione del giudizio con l'estinzione del processo.
Va osservato, altresì, che l'appello avverso le sentenze emesse dal
Commissario per gli Usi Civici, a norma dell'art. 33 del d.lgs. 150 del 2011, deve essere proposto entro il termine breve di trenta giorni dalla notificazione
(ad opera della parte) della sentenza o, in mancanza, entro il termine lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
Ne consegue che, in assenza di notifica, la sentenza, avverso la quale nel termine dei sei mesi dalla pubblicazione non venga proposta impugnazione,
10 passa in giudicato e da tale momento inizia a decorrere il termine prescritto dall'art. 59 per la riassunzione.
Ebbene, la sentenza del Commissario per gli Usi Civici che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario è stata depositata il
02.12.2021 e non notificata, di talché, avuto riguardo al c.d. termine lungo e tenuto conto della sospensione feriale, il termine per la riassunzione andava a scadere il 03.10.2022. Da qui la tempestività della citazione in riassunzione, spedita per la notifica in data 01.03.2022.
§8. Parimenti infondata risulta l'eccezione, sempre formulata dalla difesa del relativa alla “improcedibilità dell'atto di Controparte_1
riassunzione per formazione del giudicato sulla giurisdizione”, essendo divenuta definitiva la sentenza n. 877/2017.
Sul punto, è necessario muovere da una ricostruzione del contenuto delle pronunce che, nel caso di specie, sono state adottate in tema di giurisdizione.
La prima sentenza è quella recante il n. 877/2017, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha definito il giudizio iscritto al numero di R.G.
262/2012, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui
“appartiene alla giurisdizione del commissario degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766, il giudizio di usucapione promosso nei confronti di un comune che, in veste di ente esponenziale della collettività, opponga la demanialità civica quale impedimento all'accoglimento della domanda, poiché tale eccezione comporta
l'accertamento della qualitas soli in via principale e non meramente incidentale” (Cass., Sez. Un., n.7429 del 2009).
Il giudizio è stato, quindi, riassunto nei termini dinanzi al Commissariato
Usi Civici della , che con sentenza non definitiva n. 1 CP_1 CP_8
11 del 16 febbraio 2021 ha dichiarato “non gravato ed esente da usi civici il terreno oggetto di controversia” e successivamente, con sentenza definitiva n. 6 del 2 dicembre 2021 (richiamando la pronunzia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 9280 del 2020) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, data l'esclusione di “vincoli derivanti dall'esercizio di usi civici”.
Tanto chiarito, è da rimarcare che in linea generale nei rapporti tra giurisdizioni diverse, essendo prevista, ai sensi del citato art. 59, comma
2, legge n. 69 del 2009, la “riproposizione della domanda” in un distinto processo, solo il giudicato implicito sulla giurisdizione può avere, a certe condizioni, efficacia “panprocessuale”, mentre la pronuncia declinatoria della giurisdizione non è atta a costituire giudicato esterno (fra le tante v.
Cass. n. 4997 del 2018).
Ed ancora, se in effetti la sentenza n. 877/2017 non è stata oggetto di impugnazione, non può tuttavia sottacersi che il procedimento è proseguito innanzi al per gli usi civici, che quest'ultimo ha dichiarato il Parte_3
proprio difetto di giurisdizione e che il giudizio è stato nuovamente riassunto davanti al giudice ordinario, il che ha determinato la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, che può essere dunque esaminata in questa sede, non essendo vincolante l'originaria declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
§9. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, la domanda proposta nei confronti di deve essere dichiarata improcedibile. CP_2
La notificazione della citazione effettuata ad una persona già deceduta è difatti inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona
12 fisica, ex art. 1 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 14360 del 2013, Cass. n. 11688 del
2001; Cass. n. 12292 del 2001; Cass. n. 2023 del 1993).
Ora, nel caso di specie è pacifico che la fosse già deceduta CP_2
all'epoca dell'instaurazione del presente procedimento ed al contempo è indubbio che l'accertamento circa l'esistenza in vita del chiamato in giudizio costituisca onere di colui il quale intende introdurre l'azione.
Del resto, in proposito la difesa di parte attrice ha dedotto che “la chiamata in giudizio della sig.ra costituisce un errore che si è trascinato sin CP_2
dalla riassunzione del giudizio dal Tribunale di Reggio Calabria al
Commissario agli della ed oggi nuovamente al Parte_3 CP_1
Tribunale civile di Reggio Calabria” (v. note depositate in data 11 aprile
2023) e che, comunque, contestualmente l'atto è stato notificato nei confronti degli eredi.
Ciò posto, nessun rapporto processuale si è instaurato tra l'attore e la defunta e la relativa domanda deve essere per l'appunto dichiarata improcedibile.
§10. Nei confronti degli altri convenuti, rispetto ai quali il contraddittorio
è stato correttamente instaurato ab origine, la domanda di usucapione non è meritevole di accoglimento.
§10.1- Come è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena,
e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. n. 4332 del 2013; Cass.
n. 14092 del 2010; Cass. n. 1546 del 2007; Cass. n. 15145 del 2004).
13 Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, quindi, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino
(cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno.
Peraltro, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressione “aver posseduto per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”
(Cass. 21837 del 2018).
In altre parole, l'attore ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso del bene altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale), tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria (cfr. Cass. 29 luglio 2013, n. 18215; Cass. 28 gennaio 2000, n. 975).
14 In particolare, “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”
(cfr. Cass. n. 4863 del 2010; Cass. n. 17462 del 2009; Cass. n. 19478 del
2007; Cass. n. 8152 del 2001), mentre non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o comunque atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (Cass. n. 9325 del 2011).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). Ed invero, non può non tenersi conto del fatto che, in caso di usucapione, si è in presenza pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicché le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui (cfr. Corte App. Reggio
Calabria, n. 102 del 2023).
E' necessario, allora, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente
15 possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso (consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così, Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
§10.2- Tanto chiarito in linea di diritto, è da ritenere che nel caso in esame la prova testimoniale, da leggere unitamente alla documentazione in atti, non sia sufficiente a convalidare l'assunto dell'attore.
Precisamente, il teste (cugino dell'attore) ha Testimone_1
dichiarato (v. verbale dell'udienza del 05/02/2024): “confermo le circostanze di cui ai capi a)1 e b)2 della memoria attorea;
io conosco bene i luoghi in quanto per recarmi a casa mia devo transitare davanti la casa dell'attore;
16 la via dove si trova il terreno dell'attore è via Cardolo di Cardeto;
la strada dove si trova la mia casa, a circa 250 metri, è via Castellano o Garcea. Io ho sempre frequentato mio cugino e continuo a tutt'oggi a recarmi presso la sua casa che è quella oggetto di causa ed in cui lo stesso vive da quando si
è sposato…in riferimento al capo c)3 preciso che corrisponde al vero che
l'attore ha in esclusivo uso una porzione di terreno di circa mq 100,00 posta
a confine con la propria casa;
nella detta porzione di cui non so indicare con precisione i confini, l'attore ha costruito circa 15 anni fa un garage, proprio nell'area che prima occupava con le vetture e che ha sempre usato come suo parcheggio auto;
…in riferimento al capo d)4 preciso che nel terreno adiacente la casa dell'attore io ho sempre visto parcheggiate le vetture dell'attore o dei membri della sua famiglia;
non ho mai visto estranei occupare detto spazio né oggetti ivi collocati appartenenti ad altri diversi dal nucleo familiare attoreo…confermo il capo f)5; preciso che all'ingresso del garage ci sono due paletti che sostengono una catena che veniva e viene chiusa con un lucchetto;
a volte la catena veniva lasciata per terra e non chiusa per evitare fastidi di apertura durante il giorno;
di sera penso che la chiudessero…confermo i capi g)6 e h)7 di cui ho già detto…riconosco
l'immobile dell'attore nelle foto che mi vengono esibite;
riconosco il garage
e il tratto di terreno in uso all'attore; accanto al terreno attoreo vi è una
17 porzione di bosco…confermo le circostanze di cu al capo e)8; ho sempre visto l'attore occuparsi della pulizia e manutenzione della porzione di terreno in questione…il terreno si trova in un'area non isolata ma abbastanza frequentata;
ho visto numerose vetture transitare sulla strada principale;
nei dintorni vi sono numerose case;
è un rione di circa 20 o 30 case sparse;
la strada collega Cardeto con località Donna”.
Il teste (cugino dell'attore) ha riferito (v. verbale Testimone_2
dell'udienza del 20/05/2024): “conosco i luoghi di causa che frequento fin da quando sono nato;
sono nato in [...] ma all'età di un anno mi sono trasferito a Cardeto con i miei genitori…confermo la circostanza di cui al capo a)9; preciso che fino all'anno 2014 ho abitato in una casa che si trova poco più avanti di quella dell'attore; dopo mi sono trasferito a vivere a
, ma mi reco ogni fine settimana nella mia vecchia casa anche perché CP_1
vi è anche un terreno di cui mi occupo;
…corrisponde al vero che l'attore si
è sempre occupato del terreno adiacente alla casa in cui vive…confermo il capo b)10; l'attore e i membri della sua famiglia hanno sempre utilizzato il terreno adiacente la casa per parcheggiare e le proprie vetture…preciso che vi è una rampa che porta al terreno e che nel detto terreno l'attore ha sempre parcheggiato le autovetture;
circa 10 o 12 anni fa, l'attore ha realizzato tre box per il parcheggio delle auto…l'attore ha sempre provveduto ogni anno alla pulizia del terreno limitrofo all'immobile per evitare incendi;
specialmente il tratto di terreno dietro i box lo ha sempre tenuto pulito;
18 davanti vi è una rampa in cemento che è stata realizzata anch'essa dall'attore; prima il tratto di rampa era sterrato…nel terreno in questione io ho sempre visto parcheggiate le vetture dell'attore e non mi risulta che oltre l'attore e la sua famiglia, altri soggetti abbiano usato il terreno in questione o contestato l'utilizzo all'attore…l'attore, non ricordo quando, ha posizionato dei paletti con una catena davanti all'entrata nel terreno…riconosco l'immobile dell'attore nelle foto che mi vengono esibite;
riconosco il garage e il tratto di terreno in uso all'attore; riconosco il pergolato che l'attore ha realizzato circa 10 anni fa;
riconosco la rampa di accesso ai box ed è quella dove si trovano le due auto parcheggiate…”.
Il teste (figlio dell'attore) ha affermato (v. Testimone_3
verbale dell'udienza del 20.05.2024): “fin da quando io sono nato, ricordo che mio padre ha avuto il possesso del terreno antistante la casa;
mio padre lo ha sempre utilizzato per parcheggiare le vetture…nel corso degli anni, anche noi familiari abbiamo utilizzato il terreno per parcheggiare le automobili…nei primi anni, ricordo che il terreno si componeva di un'area sterrata e di parti lasciate a bosco;
se non ricordo male, oltre 15 anni fa, lo sterrato è stato ricoperto da mio padre con il cemento;
circa dieci anni fa, mio padre ha realizzato nel terreno tre box che utilizziamo per parcheggiare le vetture e anche come deposito per attrezzature da giardino…il terreno confina col strada comunale da cui si accede alla rampa e arriva fino a casa mia…per quello che ricordo, oltre mio padre nessuno ha mai utilizzato il terreno in questione;
nessuno ha mai contestato il possesso del terreno alla mia famiglia che si è da sempre occupata della sua pulizia;
alle spalle dei box a tutt'oggi vi è un tratto di terreno adibito a bosco che ogni anno puliamo…mio padre, per quel che ricordo, ha posizionato dei paletti e una catena nella rampa di accesso al confine con la strada;
io ricordo che detti
19 paletti sono stati ubicati da mio padre ben oltre 30 anni fa;
nei miei ricordi
i paletti ci sono fin da quando ero piccolo…riconosco l'immobile dell'attore nelle foto che mi vengono esibite;
riconosco i garage, il tratto di bosco a confine dei box (alle spalle dei box) e il tratto di terreno in uso all'attore; dove ci sono le vetture è la rampa che porta ai box realizzata da mio padre;
riconosco la strada comunale e i paletti posti all'inizio della rampa a confine con la strada;
vi è poi il muretto di contenimento della porzione di bosco a confine con la strada comunale”.
Orbene, sulla scorta dalle deposizioni testimoniali, non possono ritenersi provati i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e ss. c.c. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà sulla porzione di terreno dedotta in lite, non avendo parte attrice dimostrato di avere esercitato per oltre vent'anni, con continuità, pubblicamente e pacificamente sul fondo oggetto di causa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del suddetto diritto di proprietà.
Dalle dichiarazioni dei testi, infatti, emerge, in primo luogo, incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso da parte dell'attore, avendo gli stessi fornito al riguardo risposte generiche. E così, i testimoni e hanno confermato il capo a) Testimone_1 Testimone_2
dell'articolato di prova – nel quale (per individuare il tempo a partire dal quale godrebbe del possesso della porzione di terreno Parte_1
oggetto di domanda) viene, appunto, adoperata l'espressione generica “da oltre trenta anni” – ed hanno utilizzato, inoltre, espressioni del seguente tenore: “ha sempre usato come suo parcheggio”, “ho sempre visto parcheggiate le vetture dell'attore” et similia.
Inidonee a fornire una prova certa circa la data di inizio del dedotto possesso risultano anche le dichiarazioni di parimenti Testimone_3
20 caratterizzate da genericità (“fin da quando io sono nato, ricordo che mio padre ha avuto il possesso del terreno antistante la casa;
mio padre lo ha sempre utilizzato per parcheggiare le vetture”).
In secondo luogo, non può sottacersi che i testimoni, oltre a non individuare in termini specifici il momento iniziale del possesso, nulla hanno riferito sulle modalità con cui sarebbe avvenuto l'impossessamento del bene.
Sul punto, gli stessi hanno, invero, genericamente affermato che l'attore ha posseduto il terreno in questione parcheggiando le proprie autovetture e occupandosi della pulizia e manutenzione dello stesso, senza menzionare il compimento di specifici atti idonei a dimostrare l'intenzione di esercitare sul fondo un potere corrispondente a quello del proprietario.
Le attività indicate, infatti, non esprimono, in modo inequivocabile,
l'intento dell'istante di possedere il bene per sé, come si desume dalla giurisprudenza che - richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale ai fini dell'usucapione il possesso che si considera utile è quello che si concretizza in attività idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (Cass 1796 del 2022) - sottolinea che “l'aver utilizzato il terreno per parcheggiare l'auto o come luogo di deposito, ovvero
l'aver effettuato dei lavori di cementificazione dell'area interessata, pur concordemente riferita dai testimoni escussi, non sono attività considerate rilevanti nel senso ora descritto” (così Corte App. Roma, n. 3308 del 2022).
Ancora, nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto riferito dai testi in merito alla costruzione di un garage-deposito da parte dell'attore sul terreno in questione, trattandosi di manufatto realizzato soltanto nell'anno
2015.
21 Viceversa, potrebbe essere significativa la dedotta recinzione del terreno, in quanto espressione dell'intenzione di escludere gli altri dal godimento del bene, e, di conseguenza, di un possesso utile per l'usucapione.
Dall'analisi delle deposizioni testimoniali si desume, tuttavia, soltanto l'esistenza di due paletti e di una catena “all'ingresso del garage” (come sostenuto dal teste ), “nella rampa di accesso al confine con Testimone_1
la strada” (come dichiarato dal teste , “davanti Testimone_3
all'entrata nel terreno” (come dichiarato dal teste ) e non Testimone_2
per tutto il perimetro del fondo, rispetto al quale, oltretutto, il teste Tes_1
ha dichiarato di non saper indicare “con precisione i confini”.
Deve allora ritenersi, sulla scorta di un complessivo esame della prova testimoniale, che non è stata raggiunta in termini inequivoci la prova del possesso ad usucapionem del bene in capo all'attore.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata.
§11. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico del e si liquidano in favore del convenuto costituito come da Parte_1
dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, in rapporto al modestissimo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Presidente della Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attrice nei confronti di CP_2
2) rigetta la domanda nei confronti degli altri convenuti;
22 3) condanna l'attore al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi €662,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 23 aprile 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È vero o non che il sig. , da oltre trenta anni, gode del possesso esclusivo, pacifico ed incontestato Parte_1 di una porzione di terreno sito nel territorio del Comune Cardeto, identificato nel catasto terreni dello stesso Comune di 180 mq circa, limitrofa al fabbricato della propria abitazione. 2 È vero o non che il sig. ha destinato parte della porzione di terreno sita nel territorio del Comune Parte_1 di Cardeto limitrofa al fabbricato ove è la sua abitazione ad area di parcheggio per le autovetture del suo nucleo familiare. 3È vero o non che il sig. ha la disponibilità esclusiva della porzione di terreno limitrofa al Parte_1 fabbricato ove è sita la sua abitazione, che in parte ha utilizzato quale area di parcheggio e in parte ha lasciato allo stato naturale. 4 È vero o non che nessun altro, che non fosse della sua famiglia, ha mai utilizzato l'area limitrofa al fabbricato ove è sita la sua abitazione o gliene ha contestato la disponibilità. 5 È vero o non che il sig. ha perimetrato oltre trenta anni fa il terreno limitrofo alla sua abitazione Parte_1 con paletti infissi nel terreno e catena a maglie all'ingresso su strada pubblica. 6 È vero o non che all'incirca nell'anno 2015 in parte della porzione di terreno limitrofo al fabbricato in cui è sita la sua abitazione, il sig. ha realizzato un manufatto che utilizza come deposito e autorimessa per Parte_1 parcheggiare al chiuso le autovetture. 7 È vero o non che il sig. ha realizzato il manufatto che utilizza come deposito e autorimessa in Parte_1 una porzione dell'area che già da oltre venti anni aveva livellato con un battuto di cemento e che già utilizzava come area di parcheggio. 8 È vero o non che il sig. ha sempre provveduto alla manutenzione ed alla pulizia della porzione Parte_1 di terreno limitrofa alla sua abitazione, sia della porzione che ha destinato a area di parcheggio che di quella che ha lasciato allo stato naturale. 9 È vero o non che il sig. , da oltre trenta anni, gode del possesso esclusivo, pacifico ed incontestato Parte_1 di una porzione di terreno sito nel territorio del Comune Cardeto, identificato nel catasto terreni dello stesso Comune di 180 mq circa, limitrofa al fabbricato della propria abitazione. 10 È vero o non che il sig. ha destinato parte della porzione di terreno sita nel territorio del Comune Parte_1 di Cardeto limitrofa al fabbricato ove è la sua abitazione ad area di parcheggio per le autovetture del suo nucleo familiare.