Decreto cautelare 26 agosto 2025
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2025, proposto da
LE HI, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, LA FE, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Dell'Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 274035/2025 dell'11.07.2025 del Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato in data 11.07.2025, di decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 448 dell'8/9/2005, relativa al posteggio isolato di generi alimentari in Piazza Stazione, fronte Abside Chiesa S. Maria Novella;
- del Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.12.2020 e ss.mm.ii., nella parte in cui, agli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, prevedono la decadenza dalle concessioni di suolo pubblico per i posteggi in “Area UNESCO”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. DR UC e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il Sig. LE HI, titolare dell'omonima ditta individuale, acquistava in data 8.10.2009 dal fratello VA (che a sua volta l'aveva acquistata dal Sig. Sadok), l'azienda munita di autorizzazione e concessione di commercio su area pubblica n. 448 dell'8.9.2005 (doc. 14 ricorrente), relativa al posteggio isolato di generi alimentari in Firenze, Piazza Stazione, fronte Abside Chiesa S.M. Novella, per complessivi mq 5,25.
2) A partire dall'11.09.2020 subentrava nella richiamata concessione, avente ad oggetto la gestione del chiosco adibito alla vendita di panini e bibite, l'impresa individuale di FE LA, gestita dall'omonimo titolare (docc. 6, 9 ricorrente).
3) Il 17.04.2025 la Polizia Municipale, con verbale VA 43563/L, rilevava, a seguito di ispezione del 9.04.2025, la violazione dell'art. 6, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 29.12.2020, per eccedenza di occupazione di suolo pubblico rispetto a quanto oggetto di concessione. In particolare, veniva riscontrata la presenza di un piccolo ripiano frontale nonché, nei pressi del banco, di due sgabelli, di alcuni rotoli di carta e di un piccolo frigorifero, non collegato ad alcuna fonte di energia elettrica (doc. 3 ricorrente).
4) In ragione dell'accaduto, il Comune di Firenze, con provvedimento prot. n. 215718/2025 del 29.05.2025, disponeva la sospensione dell'attività gestita dal Sig. LA FE per la durata di 20 giorni (doc. 4 ricorrente).
5) Il 30.06.2025, la Polizia Municipale effettuava un nuovo sopralluogo ed elevava una sanzione a carico del Sig. FE pari ad euro 500,00 (doc. 5 ricorrente), avendo rilevato che la struttura fissa del banco, considerando la piccola sporgenza del suo piano di appoggio laterale, occupava il suolo pubblico per 6,00 mq e quindi per 0,75 mq in più rispetto a quanto concesso. Si rilevava inoltre la presenza di alcune casse d'acqua per terra che erano appena state scaricate e che, a dire di parte ricorrente, erano in procinto di essere traportate, come di consueto, nel vicino magazzino di Via Fiume, affittato da terzi (doc. 8 ricorrente).
6) In ragione della duplice violazione, il Comune, con provvedimento prot. n. 274035/2025 dell'11.07.2025, emetteva il provvedimento di decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 448 dell'8.9.2005 (doc. 1 ricorrente).
7) Il suddetto provvedimento, nel dare preliminarmente atto del fatto che la concessione del Sig. HI, n. 448 dell’8 settembre 2005 è in affitto al Sig. FE a partire dall’11 settembre 2020, è motivato come segue:
“ Preso atto che in data 09/04/2025 la Polizia Municipale rilevava la violazione dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024 da parte [del Sig. FE], in qualità di affittuario della concessione n. 448 del 8/9/2005 […] elevando verbale n. 43563/L del 09/4/2025 per eccedenza di occupazione di suolo pubblico;
Preso atto che l’occupazione rilevata era pari a 16,90 mq a fronte di 5.25 mq concessionati e che il suindicato posteggio è localizzato in Area UNESCO (come definita all’art. 2, comma 1, lett. “k”, del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024);
Dato atto che alla luce della suddetta irregolarità era stata disposta la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica relativa al posteggio in oggetto con provvedimento Prot. 215718/2025 nei confronti dell’impresa per le motivazioni ivi espresse, avvertendo altresì che, in caso di reiterazione della violazione come previsto dalla normativa regionale vigente, sarebbe stata successivamente disposta la decadenza della concessione n. 448 del 8/9/2005 […], ai sensi dell’art. 7, comma 10, del suddetto Regolamento.
Dato atto che il suddetto provvedimento di sospensione prot. 215718/2025 è stato regolarmente notificato all’impresa affittuaria da parte della Polizia Municipale in data 30/05/2025 e notificato all’impresa titolare della concessione in oggetto tramite pec regolarmente consegnata in data 29/5/2025;
Preso atto che la Polizia Municipale in data 30/06/2025 ha nuovamente rilevato la violazione dell’art. 6 comma 3 del suddetto Regolamento, da parte dell’impresa [del Sig. FE], elevando verbale n. VA 43425/L per eccedenza di occupazione di suolo pubblico regolarmente notificato;
Rilevato pertanto che con la reiterazione della stessa violazione dell’art. 6, ricorrono i presupposti di cui all’art. 116, comma 5 della Legge Regionale 65/2018, nonché degli articoli 7 e 43 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, che comportano la decadenza della concessione n. 448 del 8/9/2005 relativa al posteggio in oggetto;
[…] DICHIARA per i motivi in narrativa esposti, e qui integralmente richiamati, la decadenza della concessione n. 448 del 8/9/2005 relativa al posteggio isolato di generi alimentari ubicato in Piazza della Stazione, fronte abside Chiesa S. M. Novella, intestata all’impresa HI LE impresa individuale […], attualmente in affitto alla FE LA impresa individuale […], facendo obbligo di riconsegnare all’ufficio scrivente la concessione in originale” .
8) Di tale provvedimento di decadenza si dolgono i Signori HI e FE col gravame in esame, col quale si impugnano anche gli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.12.2020 e ss.mm.ii.
9) Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
10) Con ordinanza n. 533 del 18 settembre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva quindi sospeso il provvedimento comunale di decadenza impugnato, senza estensione della sospensione al Regolamento comunale. Veniva così fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
11) All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la disciplina del Commercio trova la sua regolamentazione a livello regionale nella L.R.T. n. 62/2018 (Codice del Commercio);
- b) per quanto in questa sede rileva, l'art. 116, comma 5, del Codice del Commercio stabilisce che “ In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana” ;
- c) l'art. 127, comma 1, lett. “d” del Codice in commento stabilisce che “ Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato: ... d) qualora, nei casi di cui all'art. 116, commi 2 e 3, lettere a), b) e d), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione ”;
- d) pertanto, ai sensi della legge regionale sul commercio, l'ente preposto ha titolo per irrogare la sospensione dell'attività allorquando la violazione si verifichi per due volte in un anno (art. 116 comma 5), invece, per il ben più grave provvedimento di decadenza, è necessario che la violazione si verifichi per almeno tre volte in un anno (art. 127, comma 1, lett. “d”);
- e) il Comune di Firenze ha adottato un Regolamento comunale il quale, nel rispetto del principio di legalità che soggiace alla disciplina delle sanzioni amministrative, prevede all'art. 43, comma 1, che " Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale ";
- f) ciò nonostante, difformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 43, il Regolamento comunale introduce una disciplina che si pone in aperto contrasto con la vigente normativa regionale;
- g) infatti, l'art. 7, comma 10, del Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche adottato dal Comune di Firenze stabilisce che " Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all’art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ";
- h) ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Regolamento, " Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ";
- i) in sostanza, il Comune ha stabilito che per una sola violazione l'Ente potrà irrogare l'immediata sospensione dell'attività, per due sole violazioni si applicherà la decadenza dalla concessione/autorizzazione;
- j) il tutto sarebbe in contrasto con la legge regionale che prevede il potere di sospendere l'attività in caso di duplice violazione ed il potere di dichiarare la decadenza in caso di (almeno) triplice violazione;
- k) pertanto, il Regolamento comunale, nelle previsioni contestate, è illegittimo per violazione di legge e incompetenza.
2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il provvedimento impugnato è stato emesso in assenza della necessaria comunicazione di avvio del procedimento;
- b) l'omessa garanzia ha impedito ai diretti interessati, il titolare della concessione Sig. LE HI e il gestore del chiosco Sig. LA FE, di partecipare al relativo procedimento;
- c) la censura non ha carattere meramente formale perché, qualora i ricorrenti fossero stati informati dell'avvio del procedimento volto alla pronuncia della decadenza e fosse stato loro assegnato un congruo termine per la partecipazione, avrebbero potuto presentare scritti difensivi volti a consentire all'Ente di istruire la pratica in maniera corretta e completa e, conseguentemente, ad orientare il potere dell'Amministrazione in direzione opposta a quella poi erroneamente assunta;
- d) non rileva il fatto che i ricorrenti siano stati avvertiti, in maniera generica, con la nota n. 215718 del 27.5.2025 (recante la sospensione dell'esercizio per venti giorni consecutivi) o con il verbale di accertamento e contestazione del 30.06.2025, del fatto che, in caso di reiterazione della violazione, il Comune avrebbe dichiarato la decadenza dalla concessione;
- e) la configurazione della reiterazione postula una valutazione giuridica che non può per definizione essere prospettata astrattamente ed in via generale all'esito di un primo accertamento, necessitando di una comunicazione espressa sul punto, in un momento successivo rispetto alla seconda (presunta) violazione;
- f) nel caso di specie, successivamente al secondo verbale di accertamento del 30.06.2025, l'Ente comunale si è affrettato appena undici giorni dopo ad emettere il provvedimento definitivo di decadenza, omettendo qualsivoglia garanzia procedimentale;
- g) peraltro, i tempi estremamente ridotti (undici giorni tra l'accertamento e l'emissione del provvedimento di decadenza) hanno di fatto impedito comunque agli interessati di presentare scritti difensivi in tempo utile, prima che fosse emesso il provvedimento definitivo;
- h) aggiungasi che l'art. 18 della L. n. 689/1981 prevede che " entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento ... altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione ";
- i) l'emissione del provvedimento di decadenza a distanza di undici giorni dal secondo accertamento ha frustrato anche questa ulteriore garanzia partecipativa;
- j) i ricorrenti hanno infatti presentato nei termini di legge (trenta giorni) gli scritti difensivi (doc. 13 ricorrente) con cui hanno richiesto alla Direzione Attività Economiche e Turismo l'archiviazione del relativo procedimento;
- k) tuttavia appare sostanzialmente inutile richiedere l'archiviazione di un procedimento quando il provvedimento definitivo che ne è diretta conseguenza (la decadenza) è già stato notificato.
3) Con le censure che seguono, i ricorrenti deducono quelle circostanze che, se avessero avuto la possibilità di partecipare al procedimento, avrebbero potuto sottoporre all'attenzione dell’Amministrazione.
4) Col terzo motivo si deduce che:
- a) nel verbale di ispezione del 9.04.2025 il Corpo di Polizia Municipale riscontrava una occupazione complessiva di 11,70 mq, "delle dimensioni di 3,60 X 3,25 realizzata con chiosco di vendita, un espositore (1,10 X 0,60) per bevande e ripiano frontale (0,45 m X 2,10) [non è così, il ripiano ha un aggetto pari a 25 cm e non 45 come erroneamente rilevato dai Vigili e una lunghezza pari a 130 cm anzichè 210 cm]. Sul retro era presente una occupazione con materiale ad uso del chiosco quale frigorifero, rotoli di carta e due sgabelli pari ad un'area di 1 m X 3,60 " (cfr. anche il verbale di accertamento e contestazione n. 43562 L del 17.04.2025);
- b) con il verbale di accertamento e contestazione n. 43425 del 30.06.2025 la Polizia Municipale attestava la violazione dell'art. 6 co. 3 del Regolamento sul commercio delle aree pubbliche adottato con deliberazione C.C. n. 55/2020 in relazione all'art. 116, co. 3 lett. d) della L.R. n. 62/2018;
- c) tale verbale recava la motivazione secondo cui " quale operatore su area pubblica di generi alimentari posteggio isolato n. 153 occupava una superficie maggiore di quella espressamente assegnata. Nello specifico occupava mediante struttura fissa e piano di appoggio antistante per le consumazioni mt 3,00 per 2,00 (TOT 6,00 mq) e casse di acqua in adiacenza alla struttura per mt 0,80 X 2,20 (TOT 1,76 mq). Superficie totale occupata: mq 7,76 eccedendo di mq 2,51. La presente violazione è considerata ai sensi dell'art. 43 c. 4 di particolare gravità e comporta la sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione si procede alla decadenza dalla concessione di suolo pubblico ”;
- d) come anticipato, il Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, con provvedimento prot. n. 274035/2025 dell'11.07.2025, pronunciava la decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 448 dell'8.9.2025;
- e) il provvedimento di decadenza è motivato nel senso che " preso atto che in data 9/04/2025 la Polizia Municipale rilevava la violazione dell'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ... elevando verbale n. 43563 L del 9/04/2025 per eccedenza di occupazione di suolo pubblico; preso atto che l'occupazione rilevata era pari a 16,90 mq a fronte dei 5,25 mq concessionati [ma nel verbale di ispezione l'occupazione totale è indicata in mq 11,70 e non 16,90, doc. 3 ricorrente] e che il suindicato posteggio è localizzato in area UNESCO ... dato atto che alla luce della suddetta irregolarità era stata disposta la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica relativa al posteggio in oggetto ... preso atto che la Polizia Municipale in data 30/06/2025 ha nuovamente rilevato la violazione dell'art. 6 comma 3 del suddetto Regolamento ";
- f) sostanzialmente, il Comune di Firenze ha pronunciato la decadenza dalla concessione in oggetto per una minima violazione degli spazi concessionati, non con il banco, ma con alcuni oggetti, cioè con alcuni rotoli di carta, due sgabelli e un piccolo frigorifero, in data 9.04.2025, alcune casse d'acqua per mq 1,76 e due pensiline laterali di 25 cm ciascuna, in data 30.06.2025;
- g) infatti, nel verbale del 30.06.2025 si attesta che la presenza di una sporgenza del piano di appoggio per consumare la bevanda o il panino per cm 25 (e non per 45 cm come erroneamente rilevato nei verbali) integri una violazione di particolare gravità, unitamente al fatto che sarebbero state ritrovate delle casse di acqua in adiacenza alla struttura che avrebbero occupato temporaneamente appena mq 1,76 (spazio che equivale a circa 5 casse d'acqua), per una complessiva differenza di occupazione registrata il 30.06.2025 di appena 2 mq, in ogni caso con oggetti appoggiati provvisoriamente per terra ed amovibili;
- h) la violazione, ritenuta appunto particolarmente grave, ma in assenza di qualsivoglia motivazione nè sul giudizio di particolare gravità nè sulla presunta lesione del decoro cittadino, non giustificherebbe il provvedimento, dalle conseguenze irreversibili, di decadenza dalla concessione e quindi la cessazione in via definitiva dell'attività;
- i) inoltre, come osservato, ricorrono molte inesattezze nella compilazione dei verbali inerenti le misurazioni prese, perciò anch'esse denunciano il grave difetto di motivazione e di istruttoria;
- j) la violazione ha ad oggetto l'occupazione di un minimo spazio in eccedenza, in relazione al quale non pare giustificabile l'irrogazione di una sanzione pari a 500,00 euro né, a maggior ragione, la ben più grave emissione del provvedimento di decadenza dalla concessione;
- k) la violazione non può essere considerata di particolare gravità, quando la sua rilevanza fisica sia minima, per non dire inesistente, come nel caso di specie;
- l) pare infatti incredibile che si possa disporre la cessazione di un'attività per avere rinvenuto dapprima due sgabelli e qualche rotolo di carta, di poi qualche cassa d'acqua per terra, che a momenti doveva essere trasportata nel magazzino di Via Fiume, sito a qualche decina di metri dal chiosco, nonchè per la sporgenza dal banco di due pensiline di 25 cm dove vengono solitamente appoggiati i panini o le bibite, pensiline che in realtà, alla data del 30.06.2025, neppure erano montate, per cui anche in questo senso ricorre un ulteriore difetto di istruttoria negli accertamenti svolti;
- m) quindi, in verità, neppure si può considerare che vi sia una reiterazione della condotta illecita, ai sensi dell'art. 116, comma 5, L.R. n. 62/2018;
- n) infatti, perchè vi sia reiterazione, occorre essere incorsi nella medesima violazione per due volte consecutive e tale previsione, peraltro, come rilevato con il primo motivo di ricorso, si pone in contrasto anche con quanto disposto dall'art. 127, comma 1, L.R. n. 62/2018, ai sensi del quale le violazioni (comunque di particolare gravità) devono essere reiterate per più di due volte nell'arco temporale di un anno (quindi almeno tre) perché sia ingiunto il provvedimento di decadenza dal titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche;
- o) nel caso di specie, le pensiline erano presenti alla data del 9.04.2025 ma non durante la seconda ispezione (si tratta comunque di violazione minima), così come non è ravvisabile una reiterazione nell'ipotesi in cui nel secondo accertamento siano rinvenute delle casse d'acqua appena consegnate ed in procinto di essere trasportate nel prossimo magazzino di Via Fiume;
- p) peraltro, che le casse d'acqua fossero solo provvisoriamente appoggiate per terra, per essere poi conservate nel magazzino di Via Fiume, è reso evidente anche dal fatto che l'ispezione che ha originato il verbale di accertamento e contestazione è del 30 giugno 2025 alle ore 16,45, essendo in proposito impensabile che con il caldo torrido di quei giorni l’esercente vendesse bottiglie d'acqua a temperatura ambiente.
5) Col quarto motivo si deduce che:
- a) sul marciapiede non vi è alcuna delimitazione dello spazio da occupare relativamente alla concessione in oggetto (doc. 11 ricorrente);
- b) la mancata delimitazione sull’asfalto dello stallo da occupare può aver verosimilmente indotto in errore il venditore ambulante, che in questo modo non è messo in condizione di acquisire consapevolezza di incorrere in una violazione, se non attraverso la misurazione sul luogo;
- c) non vi è possibilità alcuna, tra l'altro, di potere verificare nell'immediato, oppure successivamente, la correttezza delle misurazioni prese dagli agenti o l'effettivo ingombro;
- d) non vi è infatti alcuna evidenza materiale dello spazio da occupare per il banco;
- e) da qui l’esclusione di responsabilità prevista dall’articolo 3 della Legge n. 689/81, ai sensi del quale l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa;
- f) se il Comune, come nel caso di specie, non provvede a delimitare gli stalli per terra, il venditore ambulante non può prendere consapevolezza del rispetto degli spazi concessionati;
- g) in ogni caso non è ravvisabile alcuna colpa nella sua condotta;
- h) il Giudice di Pace di Firenze, con questa motivazione, ha già annullato le sanzioni irrogate ad alcuni ambulanti del mercato di San Lorenzo nell'agosto 2021 per avere sconfinato, come nel caso di specie, di qualche decina di centimetri nell'occupazione di suolo pubblico;
- i) l’eccedenza di occupazione di suolo pubblico era pari, nel caso dei banchi di San Lorenzo, a 7,48 metri quadrati anziché i 6 metri quadrati autorizzati;
- j) sostanzialmente, il provvedimento di decadenza si fonda su verbali di accertamento e ispezione che sono illegittimi ed in relazione ai quali è stato chiesto con note difensive l'archiviazione dei relativi procedimenti;
- k) il verbale del 30.06.2025, che lamenta una violazione minima se non inesistente, ha comportato conseguenze gravissime e del tutto sproporzionate, cioè la cessazione definitiva dell'attività.
6) Col quinto motivo di ricorso si deduce che:
- a) il verbale del 30.06.2025 reca un errore materiale nell'identificazione del banco, che denuncia un ulteriore grave difetto di istruttoria;
- b) è stata irrogata ai danni del Signor FE (obbligato in solido con il Sig. BB OH) una sanzione ai sensi della L. n. 689/1981, in relazione al posteggio isolato n. 153, quando invece il Sig. FE è titolare della concessione n. 448 che non fa alcun riferimento al posteggio isolato n. 153;
- c) l'errore nell'identificazione del banco è conseguenza di un grave difetto di istruttoria che inficia il verbale del 30.06.2025, così da rendere illegittimo il provvedimento di decadenza, la cui motivazione riposa sul verbale in questione, per il quale è stata chiesta nelle opportune sedi l'archiviazione del relativo procedimento.
7) Col sesto motivo di ricorso si deduce che:
- a) dalla lettura della cronaca locale, emerge come l'operazione avviata dall'Ente comunale (che ha interessato i ricorrenti ma anche molti altri concessionari di Piazza della Stazione e non solo, visto che le decadenze disposte dall'Ente sono almeno una decina) trovi la propria motivazione in un parallelo “ progetto di armonizzazione degli spazi pubblici ... che troverà presto sintesi concreta nella quarta fase del piano del commercio su area pubblica ” (cfr. articoli di cronaca locale in doc. 12 ricorrente);
- b) ciò denuncia l'evidente sviamento in cui è incorsa l'Amministrazione nel perseguimento dell'interesse pubblico;
- c) nella prospettiva di riorganizzare le concessioni per commercio su suolo pubblico (per mutate esigenze), la riduzione del numero delle concessioni dovrà essere perseguita attraverso lo strumento della revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, e illustrando puntualmente le sopravvenute ragioni di interesse pubblico e provvedendo ad indennizzare i soggetti gravemente danneggiati, e non attraverso lo strumento della decadenza, a costo zero per l'Ente e con ingiusto irreparabile pregiudizio per i titolari delle concessioni e per i gestori dei relativi banchi.
8) Osserva il Collegio quanto segue.
8.1) Questo T.A.R., con recenti sentenze nn. 394 e 395, entrambe del 23 febbraio 2026, ha richiamato la sua precedente sentenza n. 697 del 14 aprile 2025, con la quale ha già chiarito che, in casi come quello di specie, è oggetto di causa la decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico, ma non dal titolo abilitativo al commercio: è solo quest’ultimo a essere sottoposto alla disciplina di cui alla L.R. n. 62/2018 (recante il Codice regionale per il commercio) – e, segnatamente, all’art. 116 –, ma non l’occupazione di suolo pubblico.
8.2) Pertanto, l’asserita contrarietà, alla predetta Legge, degli articoli 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento comunale, denunciata nel primo motivo di ricorso, non sussiste, alla luce delle argomentazioni già spese nelle suddette sentenze nn. 394/2026, 395/2026 e 697/2025, che di seguito si ripropongono.
8.3) L’art. 116, comma 3, lett. “d”, L.R. n. 62/2018, prevede, “ tra le ipotesi sanzionate in via pecuniaria, le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle quali possono rientrare le inosservanze ai limiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 42, sanzionate dagli artt. 43 comma 4 e 42 commi 6 e 7 del Regolamento comunale. L’art. 116 comma 5 prevede, in caso di violazioni di particolare gravità, la possibilità di disporre (in luogo della sanzione pecuniaria) la sospensione dell’attività di vendita da 10 a 20 giorni. Il Comune, negli artt. 42 commi 6 e 7 e 43 comma 4, nell’esercizio del potere regolamentare ad esso attribuito dall’art. 43, comma 5, L.R. 62/2018, esplicitava (con una valutazione ex ante, iuris et de jure) la ritenuta particolare gravità delle violazioni considerate. Con conseguente piena coerenza delle previsioni regolamentari al sistema normativo delineato dal Codice regionale per il commercio. Per ciò che concerne invece la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, occorre evidenziare che essa non è disciplinata dalla L.R. 62/2018, in quanto il codice del commercio regionale si limita a prevedere le ipotesi di sanzione pecuniaria e sospensione dall’attività (artt. 113 e 116, già esaminati), e quelle di decadenza dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale (artt. 125 e 127). Quanto a tali ultime due disposizioni, l’art. 125 L.R. 62/2018 prevede la decadenza dall’autorizzazione per la vendita della stampa (non della concessione d’uso del terreno) in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al soggetto gestore, in caso di mancato avvio dell’attività, in caso di sospensione per oltre un anno dell’attività e di inosservanza dei provvedimenti di sospensione. L’art. 127, invece, stabilisce la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera (non, dunque, della concessione per l’uso di suolo pubblico, che viene in rilievo nella presente fattispecie) in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità, in caso di mancato inizio dell’attività o di inutilizzo protratto nel tempo, se il titolare non è iscritto nel registro delle imprese, in caso di particolare gravità e reiterazione per oltre due volte delle violazioni previste dall’art. 116 commi 2 e 3 lettere a e b, per irregolarità contributiva e in caso di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone per l’occupazione del posteggio. Per tali provvedimenti (sospensione o decadenza dal titolo abilitativo), il Comune rinvia del resto alla L.R. 62/2018, prevedendo all’art. 43 comma 1 del Regolamento comunale che: «1) Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale», riservandosi invece la disciplina della decadenza dalla concessione. Il Codice regionale, specularmente, non contempla la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che rimane appannaggio del Comune disporre, nei casi in cui ritenga che l’uso posto in essere dal concessionario non soddisfi l’interesse pubblico per il quale era stato consentito (e nelle disposizioni impugnate il Comune di Firenze ne esplicita alcune ipotesi), nell’esercizio del generale ed immanente potere di autotutela…” (T.A.R. Toscana, sentenza 697/2025 cit., § 7.2).
8.4) Del resto, anche il Comune ha confermato, nel caso di specie, che “ L’atto di sospensione prima, e di decadenza successivamente, riguardavano esclusivamente la CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO e lasciando attivo il titolo abilitativo che può essere legittimamente utilizzato dal ricorrente per operare sul territorio del Comune di Firenze (ma anche sul territorio di altri Comuni) sia per svolgere attività di commercio itinerante sia per partecipare giornalmente all’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati o nelle fiere (…), ovviamente secondo la specifica normativa vigente. Il fatto che l’atto costituente il titolo concessorio sia anche titolo autorizzatorio, rappresenta un retaggio di passate disposizioni normative, quando il titolo abilitativo non era ancora in regime di SCIA” (v. pag. 7 memoria difensiva comunale del 17 febbraio 2026).
8.5) Assodato quindi che le disposizioni regolamentari non sono in contrasto con la L.R. n. 62/2018 e che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune nell’esercizio del generale ed immanente potere di verifica della permanenza delle condizioni della concessione, è altresì inconferente la doglianza (proposta, tra le altre, col secondo motivo di ricorso) di violazione delle regole di cui alla L. n. 689/1981 (v., in tal senso, T.A.R. Toscana, sentenze nn. 394/2026 e 395/2026 cit., § 3.8 di entrambe).
8.6) Nemmeno può sostenersi che il provvedimento di decadenza sarebbe illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento (v. seconda censura), perché gli elementi che parte ricorrente deduce come possibili fattori di un diverso esito del procedimento (v. censure successive alla seconda) non scalfiscono, per le ragioni che seguono, il provvedimento impugnato, che assume quindi portata vincolata. In proposito, vale infatti osservare che:
- a) parte ricorrente deduce, in sostanza, che le due violazioni riscontrate farebbero riferimento a un’occupazione irrisoria, di pochi metri quadri, ed estemporanea (v. terzo motivo) e che lo spazio occupabile non sarebbe disegnato per terra, con la conseguenza che l’esercente potrebbe essere stato indotto in errore incolpevole (v. quarta censura);
- b) ebbene, a parte il fatto che la prima violazione riscontrata (risalente al 9 aprile 2025) faceva a riferimento a una occupazione di circa il doppio dello spazio oggetto di concessione, va rilevato, in primo luogo, che è onere del concessionario rispettare scrupolosamente i limiti della concessione, com’è confermato, del resto, dall’art. 6, comma 3, del citato regolamento comunale, che fa divieto ai concessionari di eccedere dallo spazio consentito anche con “ piccole sporgenze ”;
- c) ciò vale, a fortiori , in un’area così sensibile come quella UNESCO;
- d) in secondo luogo, la misura dell’area eccedente non va considerata in assoluto – come sostanzialmente dedotto da parte ricorrente, al fine di sostenere l’irrisorietà dell’infrazione – ma in relazione allo spazio oggetto di concessione, che era di 5,25 mq, ragion per cui anche un’occupazione di poco superiore finisce con l’assumere carattere preponderante;
- e) con rifermento, poi, al denunciato errore materiale nell’identificazione del banco (che sarebbe contenuto nel verbale del 30.6.2025, v. quinta censura), esso non ha inciso sulla corretta identificazione della concessione nel provvedimento impugnato e, in ogni caso, il Comune ha chiarito in giudizio che “ il numero di posteggio nr. 153 riportato dalla Polizia Municipale fa semplicemente riferimento ad una vecchia numerazione dei posteggi isolati, utilizzata nel Piano del Commercio del Comune di Firenze del 2008 ” (v. pag. 20 memoria difensiva comunale del 17 febbraio 2026);
- e) in ragione di quanto sopra, il provvedimento di decadenza impugnato ha natura vincolata e non può conseguentemente ritenersi che sia una revoca sotto mentite spoglie e senza indennizzo, come invece dedotto nel sesto motivo di ricorso.
9) Il ricorso va quindi respinto.
10) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CA, Presidente
DR UC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR UC | LE CA |
IL SEGRETARIO