TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 16.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Persona_1 Parte_2 avv. BOVE Christian, Via Trento 138 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. ANTONUCCI Vincenzo, Via Milano 25 - Lanciano (Ch)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 19.7.2024
[...] rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità Parte_1
e conveniva in giudizio Persona_1 Parte_2 [...]
chiedendo ordinarsi alla ASL convenuta di Controparte_1 prendere in carico il minore, per la terapia di disturbo dello spettro autistico e conformemente alle indicazioni dell'UVM-Unità Valutativa Multidimensionale, per il tramite della struttura convenzionata , Controparte_2 ove il predetto era già in terapia (e con conseguente rimborso di tutte le spese finora sostenute), esponendo che in precedenza il minore era stato in carico presso il (con spese gravanti sulla ASL), altra Controparte_3 struttura convenzionata con la ASL, ma che, in ragione della insoddisfazione verso detto Centro e della subita regressione delle condizioni della patologia, era stato fatto transitare nella più gradita “che ha Controparte_2 una pluriennale esperienza in metodol alysis)”, con spese tuttavia a proprio carico (in quanto in detta struttura il minore era stato inserito in lista d'attesa per carenza di budget), pertanto in violazione del diritto alla libera scelta e vista la necessità della continuità delle terapie.
La ASL si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo che la parte ricorrente aveva interrotto i trattamenti presso il Controparte_3 volontariamente e senza comunicare alcuna giustificazione, pur essendo il predetto centro pienamente idoneo a garantire le cure prescritte e autorizzate dall' essendo anch'esso una struttura accreditata dalla Regione Abruzzo CP_4
(ai sensi degli artt.
8-quater e 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, per prestazioni riabilitative ex art.26 L.833/1978 a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico), peraltro anch'esso somministrante la richiesta terapia A.B.A. (pur non espressamente menzionata dall' ; deduceva altresì che, ove la CP_4 terapia fosse proseguita senza soluzione di continuità presso il predetto centro, il minore non avrebbe subito il danno che veniva asserito in ricorso (eccependone comunque il difetto di prova).
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
È bensì vero che, in accoglimento di una molteplicità di pregressi ricorsi ex art.700 c.p.c. (v. da ultimo R.G. 866/2025), questo Tribunale ha ordinato più volte alla di prendere in carico, anche per mezzo di strutture in Parte_3 regime di convenzione, minori affetti da autismo che erano rimasti (nonostante le prescrizioni dell' in lista d'attesa presso strutture convenzionate, in CP_4 ragione del raggi to del budget assegnato.
2 Ciò al fine di tutelare il diritto alla salute dei minori autistici (la terapia dell'autismo essendo inclusa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 D.Lgs.502/1992), in applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, che ha distinto, in via generale, tra situazioni di tutela della salute necessitate ex art.32 Cost. (da qualificarsi quali diritto soggettivo assoluto) e situazioni rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione (che presuppongono un mero interesse legittimo):
• “In relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione - la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili - anche attraverso un'opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza, siccome non adeguatamente motivata - con riferimento alla domanda diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure necessarie come emodializzati - in ordine alla configurabilità o meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità dell'avanzata richiesta)” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006, Rv. 591321 - 01);
• “Benché, in generale, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio sanitario nazionale sia le proprie disponibilità finanziarie, sì che il titolare risulta titolare di un mero interesse legittimo, tuttavia la discrezionalità della P.A. viene meno quando il richiedente deduca una situazione di urgenza, superabile soltanto con cure tempestive e non ottenibili dal servizio pubblico, trattandosi in tal caso del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., rispetto al quale la P.A. è priva del potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale. Ne consegue che deve essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la pretesa del privato diretta ad ottenere dall'Amministrazione sanitaria il rimborso di quanto speso per la cura della propria malattia tumorale (…)” (Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13548 del 24/06/2005, Rv. 581215 - 01);
• v. anche Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2570 del 22/02/2012, Rv. 621211 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6598 del 29/03/2005, Rv. 580993 - 01; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4411 del 10/04/1992, Rv. 476728 – 01.
È stato pertanto stabilito il diritto al rimborso di spese anche se effettuate in strutture non convenzionate ospedaliere ed anche se sostenute all'estero e senza previa autorizzazione amministrativa, qualora l'intervento sia stato reso indispensabile dalla necessità urgente di tutelare la salute (dovendo essere tutelata pertanto una situazione di “diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost.”, insuscettibile di affievolimento, “tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute”):
3 • “In tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta” (Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19993 del 12/07/2023, Rv. 668200 - 01);
• “Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute. Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10963 del 08/08/2001, Rv. 548899 - 01; conforme, Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 194 del 10/05/2001, Rv. 546549 - 01; Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14848 del 28/06/2006, Rv. 593043 - 01, che ha precisato che “Resta inoltre escluso che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'articolo 7 della legge 7 luglio 2000 n. 205. la Corte costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima, ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, comunque, che la P.A. sia intervenuta nell'esercizio di un potere autoritativo o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere (fattispecie che le Sezioni unite della Corte hanno escluso ricorrere nel caso in esame, in cui la causa preminente del ricovero all'estero era stata l'urgenza di assicurare un trattamento sanitario idoneo a scongiurare il pericolo di vita o comunque la possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione)”).
Infatti l'art.32 della Costituzione stabilisce al comma 1, com'è noto, che
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”; correlativamente, l'art.117 Cost attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, tra le altre, nella essenziale materia “m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
***
Tuttavia, il caso di specie è diverso in quanto, differentemente che nei richiamati giudizi ex art.700 c.p.c., nei quali i minori erano rimasti privi di terapia in quanto ab origine in lista d'attesa, nel caso di specie il diritto alla salute della odierna parte ricorrente è stato adeguatamente garantito con la pregressa presa in carico effettiva (non in lista di attesa) del minore da parte del Controparte_3
[...]
Il passaggio del minore ad altra struttura convenzionata (ossia la più gradita
) ma con budget correntemente esaurito e la Controparte_2
4 conseguente collocazione in lista d'attesa, sono circostanze non imputabili all'Amministrazione, vista la non affatto necessitata scelta della parte ricorrente (i cui costi non possono dunque gravare sulla collettività).
Inoltre, la (presupposta) correlazione causale della asserita regressione delle condizioni del minore con presunte inefficienze del ADRIATICO CP_3
è circostanza che non può ritenersi comprovata, né è stata riscontrata CP_3 dalla ASL ovvero dalle sue articolazioni (né dal reparto di Neuropsichiatria Infantile, né dal P.U.A.-Punto Unico di Accesso, né dall'U.V.M.-Unità Valutativa Multidimensionale.
Né comunque risultano comprovate in giudizio inefficienze del
[...]
Controparte_3
***
In punto di diritto deve dunque evidenziarsi che ai sensi dell'art.3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali) comma 1 D.Lgs.502/1992, “1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4” (laddove quest'ultimo articolo è relativo alle Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri); e ai sensi dell'art.
8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) comma 1 D.Lgs.502/1992 “1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies ”.
È bensì vero che è libera la scelta della struttura sanitaria accreditata cui rivolgersi, per la erogazione delle prestazioni oggetto della apposita prescrizione medica (emessa con le modalità previste dalla normativa di settore), come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità
• “A seguito della sostituzione, con il sistema dell'accreditamento, del previgente regime di convenzionamento con strutture private operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, disposta dagli art.1 legge 23 ottobre 1992 n. 421 e 8 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, è stato introdotto il principio - ribadito dall'art. 41, sesto comma, legge 23 dicembre 1994 n.724 e dall'art.2, ottavo comma, legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonché dalla sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1995 - che, fermo restando che l'erogazione delle prestazioni è subordinata ad apposita prescrizione, è libera la scelta della struttura sanitaria accreditata cui rivolgersi, sicché il privato assistito, ottenuta la necessaria prescrizione, ha un vero e proprio diritto soggettivo alla libera scelta;
ne consegue che la domanda dello stesso assistito intesa al riconoscimento e alla tutela di tale diritto è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente "ratione temporis" la nuova disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, dettata dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, che ha sostanzialmente ripristinato la disciplina di cui all'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dichiarata costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega, con sent. n. 292 del 2000).” (Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15717 del 12/12/2001, Rv. 551091 - 01).
5 L'art.6 (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e serviz) L.724/1994 dispone infatti al comma 6 che “6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.”.
***
Tuttavia, è implicito in un sistema così delineato che il suddetto diritto soggettivo di libera scelta (che non può integrare una scelta arbitraria) possa avere ad oggetto soltanto strutture sanitarie accreditate che possano offrire le proprie prestazioni nei limiti del budget assegnato (proprio secondo le regole dell'accreditamento), mentre, qualora tale budget sia esaurito, pare naturale che i relativi costi debbano essere sostenuti in proprio da chi voglia avvalersi solo delle prestazioni di una (più gradita) struttura sanitaria accreditata (nella quale sia collocato in lista d'attesa), anzichè valersi delle prestazioni di analoga struttura accreditata ma con budget non esaurito, salvo che non venga provata in modo assolutamente rigoroso la palese inefficienza di tale seconda struttura alternativa.
Per altro verso, a ritenere diversamente dovrebbe concludersi che risulterebbe invero facile scavalcare qualsiasi lista d'attesa iniziando a pagare le prestazioni privatamente e poi chiedendo il rimborso all'Amministrazione (con evidente violazione il principio di uguaglianza rispetto a coloro che rimangono, invece, collocati in lista d'attesa, fiduciosi nello scorrimento secondo l'ordine di priorità).
Del resto, la libera scelta della struttura sanitaria accreditata è principio che va (ovviamente) contemperato con la programmazione regionale, la sostenibilità finanziaria e l'equilibrio tra utenti, proprio in ragione del meccanismo di remunerazione, in favore delle strutture accreditate, delle prestazioni sanitarie erogate, come ribadito dalla giurisprudenza anche della Corte Costituzionale:
• “(…) 7.4.- La denuncia proposta in relazione all'art. 32 Cost., sotto i profili della lesione del diritto di libera scelta dell'assistito (…) non è fondata. In ordine al primo profilo, è sufficiente ribadire, come questa Corte ha già affermato, che il principio di libera scelta non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili (sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1996).” (Corte costituzionale, SENT. num. 0094 del 2009, in motivazione);
6
• “(…) Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha infatti ripetutamente affermato che il diritto alla salute, previsto dall'art. 32, implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed e "garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (ex plurimis, sentenze n. 304 del 1994, n. 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). In questa ottica, l'ammissione all'assistenza indiretta -come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura- deve essere quindi contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone (sentenza n. 247 del 1992).” (Corte costituzionale, SENT. num. 0267 del 1998, in motivazione);
• “Il nuovo regime dell'assistenza specialistica derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e contraddistinto dal passaggio dal sistema delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale a quello del cosiddetto accreditamento, con modalità di pagamento a prestazione, e ispirato, in tale ambito, al principio della libera scelta, può trovare applicazione solo dopo la determinazione da parte della Regione, in conformità dei criteri generali stabiliti in sede ministeriale, delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8984 del 29/04/2005, Rv. 582327 - 01).
Infine, in difetto di un diritto soggettivo alla scelta di una struttura con budget esaurito (qualora ve ne sia altra analoga con budget non esaurito) non possono essere censurate dal Giudice Ordinario le scelte discrezionali dell'Amministrazione sanitaria in ordine al budget assegnato all'una o all'altra struttura sanitaria accreditata.
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata, allo stato, la novità della questione.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
7
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 16.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Persona_1 Parte_2 avv. BOVE Christian, Via Trento 138 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. ANTONUCCI Vincenzo, Via Milano 25 - Lanciano (Ch)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 19.7.2024
[...] rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità Parte_1
e conveniva in giudizio Persona_1 Parte_2 [...]
chiedendo ordinarsi alla ASL convenuta di Controparte_1 prendere in carico il minore, per la terapia di disturbo dello spettro autistico e conformemente alle indicazioni dell'UVM-Unità Valutativa Multidimensionale, per il tramite della struttura convenzionata , Controparte_2 ove il predetto era già in terapia (e con conseguente rimborso di tutte le spese finora sostenute), esponendo che in precedenza il minore era stato in carico presso il (con spese gravanti sulla ASL), altra Controparte_3 struttura convenzionata con la ASL, ma che, in ragione della insoddisfazione verso detto Centro e della subita regressione delle condizioni della patologia, era stato fatto transitare nella più gradita “che ha Controparte_2 una pluriennale esperienza in metodol alysis)”, con spese tuttavia a proprio carico (in quanto in detta struttura il minore era stato inserito in lista d'attesa per carenza di budget), pertanto in violazione del diritto alla libera scelta e vista la necessità della continuità delle terapie.
La ASL si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e deducendo che la parte ricorrente aveva interrotto i trattamenti presso il Controparte_3 volontariamente e senza comunicare alcuna giustificazione, pur essendo il predetto centro pienamente idoneo a garantire le cure prescritte e autorizzate dall' essendo anch'esso una struttura accreditata dalla Regione Abruzzo CP_4
(ai sensi degli artt.
8-quater e 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, per prestazioni riabilitative ex art.26 L.833/1978 a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico), peraltro anch'esso somministrante la richiesta terapia A.B.A. (pur non espressamente menzionata dall' ; deduceva altresì che, ove la CP_4 terapia fosse proseguita senza soluzione di continuità presso il predetto centro, il minore non avrebbe subito il danno che veniva asserito in ricorso (eccependone comunque il difetto di prova).
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
È bensì vero che, in accoglimento di una molteplicità di pregressi ricorsi ex art.700 c.p.c. (v. da ultimo R.G. 866/2025), questo Tribunale ha ordinato più volte alla di prendere in carico, anche per mezzo di strutture in Parte_3 regime di convenzione, minori affetti da autismo che erano rimasti (nonostante le prescrizioni dell' in lista d'attesa presso strutture convenzionate, in CP_4 ragione del raggi to del budget assegnato.
2 Ciò al fine di tutelare il diritto alla salute dei minori autistici (la terapia dell'autismo essendo inclusa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 D.Lgs.502/1992), in applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, che ha distinto, in via generale, tra situazioni di tutela della salute necessitate ex art.32 Cost. (da qualificarsi quali diritto soggettivo assoluto) e situazioni rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione (che presuppongono un mero interesse legittimo):
• “In relazione al bene-salute è individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di queste ultime e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute - anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione - la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla P.A., ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili - anche attraverso un'opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate - la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario. (Nella specie, le S.U., sulla scorta del complessivo principio enunciato, hanno cassato con rinvio l'impugnata sentenza, siccome non adeguatamente motivata - con riferimento alla domanda diretta alla declaratoria del diritto a parcheggiare lungo un determinato viale proposta da alcuni privati per poter accedere al centro medico ivi situato onde usufruire delle cure necessarie come emodializzati - in ordine alla configurabilità o meno, in relazione alla formulata istanza, di un concreto danno alla salute e alla possibile individuazione di soluzioni alternative per la tutelabilità dell'avanzata richiesta)” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006, Rv. 591321 - 01);
• “Benché, in generale, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio sanitario nazionale sia le proprie disponibilità finanziarie, sì che il titolare risulta titolare di un mero interesse legittimo, tuttavia la discrezionalità della P.A. viene meno quando il richiedente deduca una situazione di urgenza, superabile soltanto con cure tempestive e non ottenibili dal servizio pubblico, trattandosi in tal caso del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., rispetto al quale la P.A. è priva del potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale. Ne consegue che deve essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la pretesa del privato diretta ad ottenere dall'Amministrazione sanitaria il rimborso di quanto speso per la cura della propria malattia tumorale (…)” (Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13548 del 24/06/2005, Rv. 581215 - 01);
• v. anche Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2570 del 22/02/2012, Rv. 621211 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6598 del 29/03/2005, Rv. 580993 - 01; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4411 del 10/04/1992, Rv. 476728 – 01.
È stato pertanto stabilito il diritto al rimborso di spese anche se effettuate in strutture non convenzionate ospedaliere ed anche se sostenute all'estero e senza previa autorizzazione amministrativa, qualora l'intervento sia stato reso indispensabile dalla necessità urgente di tutelare la salute (dovendo essere tutelata pertanto una situazione di “diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost.”, insuscettibile di affievolimento, “tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute”):
3 • “In tema di assistenza sanitaria indiretta, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del SSN in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta” (Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19993 del 12/07/2023, Rv. 668200 - 01);
• “Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute. Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (…)” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10963 del 08/08/2001, Rv. 548899 - 01; conforme, Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 194 del 10/05/2001, Rv. 546549 - 01; Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14848 del 28/06/2006, Rv. 593043 - 01, che ha precisato che “Resta inoltre escluso che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'articolo 7 della legge 7 luglio 2000 n. 205. la Corte costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima, ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, comunque, che la P.A. sia intervenuta nell'esercizio di un potere autoritativo o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere (fattispecie che le Sezioni unite della Corte hanno escluso ricorrere nel caso in esame, in cui la causa preminente del ricovero all'estero era stata l'urgenza di assicurare un trattamento sanitario idoneo a scongiurare il pericolo di vita o comunque la possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione)”).
Infatti l'art.32 della Costituzione stabilisce al comma 1, com'è noto, che
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”; correlativamente, l'art.117 Cost attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, tra le altre, nella essenziale materia “m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
***
Tuttavia, il caso di specie è diverso in quanto, differentemente che nei richiamati giudizi ex art.700 c.p.c., nei quali i minori erano rimasti privi di terapia in quanto ab origine in lista d'attesa, nel caso di specie il diritto alla salute della odierna parte ricorrente è stato adeguatamente garantito con la pregressa presa in carico effettiva (non in lista di attesa) del minore da parte del Controparte_3
[...]
Il passaggio del minore ad altra struttura convenzionata (ossia la più gradita
) ma con budget correntemente esaurito e la Controparte_2
4 conseguente collocazione in lista d'attesa, sono circostanze non imputabili all'Amministrazione, vista la non affatto necessitata scelta della parte ricorrente (i cui costi non possono dunque gravare sulla collettività).
Inoltre, la (presupposta) correlazione causale della asserita regressione delle condizioni del minore con presunte inefficienze del ADRIATICO CP_3
è circostanza che non può ritenersi comprovata, né è stata riscontrata CP_3 dalla ASL ovvero dalle sue articolazioni (né dal reparto di Neuropsichiatria Infantile, né dal P.U.A.-Punto Unico di Accesso, né dall'U.V.M.-Unità Valutativa Multidimensionale.
Né comunque risultano comprovate in giudizio inefficienze del
[...]
Controparte_3
***
In punto di diritto deve dunque evidenziarsi che ai sensi dell'art.3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali) comma 1 D.Lgs.502/1992, “1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4” (laddove quest'ultimo articolo è relativo alle Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri); e ai sensi dell'art.
8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) comma 1 D.Lgs.502/1992 “1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies ”.
È bensì vero che è libera la scelta della struttura sanitaria accreditata cui rivolgersi, per la erogazione delle prestazioni oggetto della apposita prescrizione medica (emessa con le modalità previste dalla normativa di settore), come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità
• “A seguito della sostituzione, con il sistema dell'accreditamento, del previgente regime di convenzionamento con strutture private operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, disposta dagli art.1 legge 23 ottobre 1992 n. 421 e 8 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, è stato introdotto il principio - ribadito dall'art. 41, sesto comma, legge 23 dicembre 1994 n.724 e dall'art.2, ottavo comma, legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonché dalla sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1995 - che, fermo restando che l'erogazione delle prestazioni è subordinata ad apposita prescrizione, è libera la scelta della struttura sanitaria accreditata cui rivolgersi, sicché il privato assistito, ottenuta la necessaria prescrizione, ha un vero e proprio diritto soggettivo alla libera scelta;
ne consegue che la domanda dello stesso assistito intesa al riconoscimento e alla tutela di tale diritto è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente "ratione temporis" la nuova disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, dettata dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, che ha sostanzialmente ripristinato la disciplina di cui all'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dichiarata costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega, con sent. n. 292 del 2000).” (Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15717 del 12/12/2001, Rv. 551091 - 01).
5 L'art.6 (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e serviz) L.724/1994 dispone infatti al comma 6 che “6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.”.
***
Tuttavia, è implicito in un sistema così delineato che il suddetto diritto soggettivo di libera scelta (che non può integrare una scelta arbitraria) possa avere ad oggetto soltanto strutture sanitarie accreditate che possano offrire le proprie prestazioni nei limiti del budget assegnato (proprio secondo le regole dell'accreditamento), mentre, qualora tale budget sia esaurito, pare naturale che i relativi costi debbano essere sostenuti in proprio da chi voglia avvalersi solo delle prestazioni di una (più gradita) struttura sanitaria accreditata (nella quale sia collocato in lista d'attesa), anzichè valersi delle prestazioni di analoga struttura accreditata ma con budget non esaurito, salvo che non venga provata in modo assolutamente rigoroso la palese inefficienza di tale seconda struttura alternativa.
Per altro verso, a ritenere diversamente dovrebbe concludersi che risulterebbe invero facile scavalcare qualsiasi lista d'attesa iniziando a pagare le prestazioni privatamente e poi chiedendo il rimborso all'Amministrazione (con evidente violazione il principio di uguaglianza rispetto a coloro che rimangono, invece, collocati in lista d'attesa, fiduciosi nello scorrimento secondo l'ordine di priorità).
Del resto, la libera scelta della struttura sanitaria accreditata è principio che va (ovviamente) contemperato con la programmazione regionale, la sostenibilità finanziaria e l'equilibrio tra utenti, proprio in ragione del meccanismo di remunerazione, in favore delle strutture accreditate, delle prestazioni sanitarie erogate, come ribadito dalla giurisprudenza anche della Corte Costituzionale:
• “(…) 7.4.- La denuncia proposta in relazione all'art. 32 Cost., sotto i profili della lesione del diritto di libera scelta dell'assistito (…) non è fondata. In ordine al primo profilo, è sufficiente ribadire, come questa Corte ha già affermato, che il principio di libera scelta non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili (sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1996).” (Corte costituzionale, SENT. num. 0094 del 2009, in motivazione);
6
• “(…) Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha infatti ripetutamente affermato che il diritto alla salute, previsto dall'art. 32, implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed e "garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (ex plurimis, sentenze n. 304 del 1994, n. 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). In questa ottica, l'ammissione all'assistenza indiretta -come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura- deve essere quindi contemperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone (sentenza n. 247 del 1992).” (Corte costituzionale, SENT. num. 0267 del 1998, in motivazione);
• “Il nuovo regime dell'assistenza specialistica derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e contraddistinto dal passaggio dal sistema delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale a quello del cosiddetto accreditamento, con modalità di pagamento a prestazione, e ispirato, in tale ambito, al principio della libera scelta, può trovare applicazione solo dopo la determinazione da parte della Regione, in conformità dei criteri generali stabiliti in sede ministeriale, delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8984 del 29/04/2005, Rv. 582327 - 01).
Infine, in difetto di un diritto soggettivo alla scelta di una struttura con budget esaurito (qualora ve ne sia altra analoga con budget non esaurito) non possono essere censurate dal Giudice Ordinario le scelte discrezionali dell'Amministrazione sanitaria in ordine al budget assegnato all'una o all'altra struttura sanitaria accreditata.
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata, allo stato, la novità della questione.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
7