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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Latina a via Ambrifi 16, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna D'Ursi (C.F.: C.F._2
– pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sezze (LT) Email_1
a via Ceriara s.n.c., giusta delega in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il 05.03.1974 e residente a [...], Controparte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Cassoni (C.F. C.F._3
- pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Latina a via Don Torello n. 78, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1 relativa all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 79/20 avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, prendendo atto della sopravvenuta modifica del titolo esecutivo determinata dalla sentenza di divorzio n. 134/22, modificava l'importo della somma da sostituire al bene pignorato ai fini della conversione;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto l'erroneità della statuizione in parola per essere la sentenza di divorzio insuscettibile di spiegare effetti ex tunc nonché comunque per l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore per il periodo luglio 2017-novembre 2019, contestando ad ogni modo l'esclusione della somma di euro
800,00 liquidata dal giudice quale compenso del custode nel provvedimento con il quale il debitore veniva ammesso al beneficio della conversione.
Si è costituito in giudizio l'opposto il quale ha contestato le avverse deduzioni Controparte_1 insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, non essendo stati articolati mezzi istruttori, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente, vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., atteso che con essa si contesta il quomodo del processo esecutivo e, cioè, che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento opposto sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c.: è principio pacifico infatti che “avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente
e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo” (cfr. Cass. 20733/2009).
La circostanza, dedotta dall'opposto, che la procedura esecutiva sia nelle more del presente giudizio stata definita non conduce alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non
pagina2 di 6 significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo”; difatti, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, risulta “evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
8 novembre 2023, n. 31085, non massimata).
Pertanto, “non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” (cfr. 1042/2025).
Ciò premesso, nel merito la domanda spiegata da parte opponente risulta fondata.
Va, preliminarmente, osservato che la procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento opposto è stata azionata dall'opponente sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale (complessivi euro 1.000,00 di cui euro 500,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge e ulteriori euro 500,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia) per un totale di euro 17.5000,00, di cui euro 3.000,00 relativi ai mesi di giugno
2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 ed euro 14.500,00 relativi ai mesi da luglio 2017 a novembre 2019
(mesi nei quali è stata erogata la sola somma di € 500,00 asseritamente versata per il solo mantenimento della ); nelle more del sub-procedimento di conversione, è poi intervenuta la Parte_1 sentenza di divorzio n. 134/22, la quale ha rigettato la domanda di assegno divorzile e confermato le sole statuizioni relative al mantenimento della minore ovvero € 500,00, oltre ISTAT e spese straordinarie.
In forza del predetto nuovo titolo il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva avanzata dal sulla base del rilievo secondo cui il titolo esecutivo CP_1 azionato fosse venuto meno, ha rideterminato la somma da versare ai fini della conversione in €
6.584,13, riconoscendo a titolo di sorte la sola somma di euro 3.000,00, con esclusione pertanto di tutti gli importi pretesi per il periodo da luglio 2017 a novembre 2019 (periodo successivo al ricorso introduttivo del giudizio di divorzio), fondando la propria decisione sul duplice rilievo secondo cui, da un lato, la sentenza di divorzio spiegherebbe i propri effetti dalla data della domanda (luglio 2017) e, dall'altro, i pagamenti effettuati dal debitore nel periodo in questione (pari alla somma di euro 500,00 mensili) fossero da imputarsi al mantenimento in favore della figlia (confermato anche all'esito del giudizio di divorzio) e non dell'ex coniuge, con conseguente estinzione della relativa obbligazione.
pagina3 di 6 Risulta logicamente preliminare l'esame del motivo di doglianza con il quale parte opponente contesta l'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile spiegherebbe effetti dalla data della proposizione del ricorso e non, viceversa, da quella del passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Detto motivo risulta fondato.
Occorre evidenziare che la motivazione assunta dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento opposto è relativa alla considerazione secondo cui la sentenza di divorzio ha escluso il diritto dell'opponente all'assegno divorzile sulla base della riscontrata assenza delle relative condizioni “non per fatti sopravvenuti, bensì per le accertate condizioni della odierna procedente, come già esistenti dal momento della domanda, sicché non vi è motivo per ritenere che il diritto alla corresponsione della somma riconosciuta in sede di separazione debba essere versata sino alla pronuncia di divorzio”; tuttavia, questo assunto non pare tenere in considerazione la diversità dei presupposti dei due istituti
(assegno di mantenimento del coniuge separato e assegno divorzile) né il fatto che, in particolare, il momento giuridicamente rilevante a decorrere dal quale può sorgere (o, come nel caso di specie, essere negato) il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile (salvo che la sentenza preveda un diverso termine) è il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” (cfr. Cass. n.
3852/2021); nel caso di specie, tuttavia, non risultano documentati provvedimenti presidenziali adottati nel corso del giudizio di divorzio in contrasto con le statuizioni previste nel decreto di omologa emesso nel giudizio di separazione consensuale (vi è anzi prova del rigetto dell'istanza presentata dall'opposto ai sensi dell'art. 709 c.p.c.) né risulta emessa una sentenza non definitiva sullo status (la cui statuizione è espressamente contenuta nella sentenza definitiva) alla cui pronuncia poter anticipare gli effetti del rigetto della domanda di assegno divorzile.
Il coordinamento, processuale e sostanziale, tra la separazione e il divorzio (istituti autonomi sul piano sostanziale e su quello processuale) consente in realtà di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al pagina4 di 6 passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
A riprova di ciò, risulta altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la sentenza di divorzio (definitiva o non definitiva che sia), operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali” (cfr. Cass. n. 27205/2019).
Non appare, pertanto, applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato dal giudice dell'esecuzione e ricavato da quanto stabilito della Sezioni Unite con la sentenza n. 23914/22, avendo detto precedente (come peraltro anche gli ulteriori precedenti citati dalla difesa dell'opposto) riguardo alla diversa ipotesi di contrasto tra provvedimenti provvisori (o sentenze di primo grado) che riconoscano il diritto all'assegno di mantenimento (o divorzile) e provvedimenti adottati a definizione del giudizio (o in secondo grado) che viceversa neghino quel diritto, in ragione di un accertamento relativo all'insussistenza ab orgine dei relativi presupposti: nel caso di specie, la sentenza emessa a definizione del giudizio di divorzio alcun accertamento contiene (né avrebbe potuto contenere) in merito alla non debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo antecedente alla cessazione del vincolo matrimoniale, che non può che restare regolamentato secondo l'assetto economico definito nel giudizio di separazione.
In conclusione, deve quindi ritenersi errata la determinazione della somma da sostituire al bene pignorato di cui all'ordinanza opposta, risultando viceversa corretta la determinazione operata nel provvedimento di ammissione assunto in data 3.11.2021.
Dalla fondatezza dell'opposizione discende il rigetto della domanda formulata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposto ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento opposto confermando la precedente ordinanza del 3.11.2021 di determinazione, ai fini della conversione, della somma da sostituire ai beni pignorati;
2. condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto.
Così deciso in Latina, 25.3.2025
pagina5 di 6 IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Latina a via Ambrifi 16, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna D'Ursi (C.F.: C.F._2
– pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sezze (LT) Email_1
a via Ceriara s.n.c., giusta delega in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il 05.03.1974 e residente a [...], Controparte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Cassoni (C.F. C.F._3
- pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Latina a via Don Torello n. 78, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
pagina1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito Parte_1 relativa all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 79/20 avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, prendendo atto della sopravvenuta modifica del titolo esecutivo determinata dalla sentenza di divorzio n. 134/22, modificava l'importo della somma da sostituire al bene pignorato ai fini della conversione;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto l'erroneità della statuizione in parola per essere la sentenza di divorzio insuscettibile di spiegare effetti ex tunc nonché comunque per l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore per il periodo luglio 2017-novembre 2019, contestando ad ogni modo l'esclusione della somma di euro
800,00 liquidata dal giudice quale compenso del custode nel provvedimento con il quale il debitore veniva ammesso al beneficio della conversione.
Si è costituito in giudizio l'opposto il quale ha contestato le avverse deduzioni Controparte_1 insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, non essendo stati articolati mezzi istruttori, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente, vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., atteso che con essa si contesta il quomodo del processo esecutivo e, cioè, che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento opposto sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c.: è principio pacifico infatti che “avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente
e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo” (cfr. Cass. 20733/2009).
La circostanza, dedotta dall'opposto, che la procedura esecutiva sia nelle more del presente giudizio stata definita non conduce alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non
pagina2 di 6 significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo”; difatti, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, risulta “evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
8 novembre 2023, n. 31085, non massimata).
Pertanto, “non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” (cfr. 1042/2025).
Ciò premesso, nel merito la domanda spiegata da parte opponente risulta fondata.
Va, preliminarmente, osservato che la procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento opposto è stata azionata dall'opponente sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale (complessivi euro 1.000,00 di cui euro 500,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge e ulteriori euro 500,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia) per un totale di euro 17.5000,00, di cui euro 3.000,00 relativi ai mesi di giugno
2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 ed euro 14.500,00 relativi ai mesi da luglio 2017 a novembre 2019
(mesi nei quali è stata erogata la sola somma di € 500,00 asseritamente versata per il solo mantenimento della ); nelle more del sub-procedimento di conversione, è poi intervenuta la Parte_1 sentenza di divorzio n. 134/22, la quale ha rigettato la domanda di assegno divorzile e confermato le sole statuizioni relative al mantenimento della minore ovvero € 500,00, oltre ISTAT e spese straordinarie.
In forza del predetto nuovo titolo il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di estinzione della procedura esecutiva avanzata dal sulla base del rilievo secondo cui il titolo esecutivo CP_1 azionato fosse venuto meno, ha rideterminato la somma da versare ai fini della conversione in €
6.584,13, riconoscendo a titolo di sorte la sola somma di euro 3.000,00, con esclusione pertanto di tutti gli importi pretesi per il periodo da luglio 2017 a novembre 2019 (periodo successivo al ricorso introduttivo del giudizio di divorzio), fondando la propria decisione sul duplice rilievo secondo cui, da un lato, la sentenza di divorzio spiegherebbe i propri effetti dalla data della domanda (luglio 2017) e, dall'altro, i pagamenti effettuati dal debitore nel periodo in questione (pari alla somma di euro 500,00 mensili) fossero da imputarsi al mantenimento in favore della figlia (confermato anche all'esito del giudizio di divorzio) e non dell'ex coniuge, con conseguente estinzione della relativa obbligazione.
pagina3 di 6 Risulta logicamente preliminare l'esame del motivo di doglianza con il quale parte opponente contesta l'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui l'accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno divorzile spiegherebbe effetti dalla data della proposizione del ricorso e non, viceversa, da quella del passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Detto motivo risulta fondato.
Occorre evidenziare che la motivazione assunta dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento opposto è relativa alla considerazione secondo cui la sentenza di divorzio ha escluso il diritto dell'opponente all'assegno divorzile sulla base della riscontrata assenza delle relative condizioni “non per fatti sopravvenuti, bensì per le accertate condizioni della odierna procedente, come già esistenti dal momento della domanda, sicché non vi è motivo per ritenere che il diritto alla corresponsione della somma riconosciuta in sede di separazione debba essere versata sino alla pronuncia di divorzio”; tuttavia, questo assunto non pare tenere in considerazione la diversità dei presupposti dei due istituti
(assegno di mantenimento del coniuge separato e assegno divorzile) né il fatto che, in particolare, il momento giuridicamente rilevante a decorrere dal quale può sorgere (o, come nel caso di specie, essere negato) il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile (salvo che la sentenza preveda un diverso termine) è il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” (cfr. Cass. n.
3852/2021); nel caso di specie, tuttavia, non risultano documentati provvedimenti presidenziali adottati nel corso del giudizio di divorzio in contrasto con le statuizioni previste nel decreto di omologa emesso nel giudizio di separazione consensuale (vi è anzi prova del rigetto dell'istanza presentata dall'opposto ai sensi dell'art. 709 c.p.c.) né risulta emessa una sentenza non definitiva sullo status (la cui statuizione è espressamente contenuta nella sentenza definitiva) alla cui pronuncia poter anticipare gli effetti del rigetto della domanda di assegno divorzile.
Il coordinamento, processuale e sostanziale, tra la separazione e il divorzio (istituti autonomi sul piano sostanziale e su quello processuale) consente in realtà di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al pagina4 di 6 passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
A riprova di ciò, risulta altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la sentenza di divorzio (definitiva o non definitiva che sia), operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali” (cfr. Cass. n. 27205/2019).
Non appare, pertanto, applicabile nel caso di specie il principio di diritto affermato dal giudice dell'esecuzione e ricavato da quanto stabilito della Sezioni Unite con la sentenza n. 23914/22, avendo detto precedente (come peraltro anche gli ulteriori precedenti citati dalla difesa dell'opposto) riguardo alla diversa ipotesi di contrasto tra provvedimenti provvisori (o sentenze di primo grado) che riconoscano il diritto all'assegno di mantenimento (o divorzile) e provvedimenti adottati a definizione del giudizio (o in secondo grado) che viceversa neghino quel diritto, in ragione di un accertamento relativo all'insussistenza ab orgine dei relativi presupposti: nel caso di specie, la sentenza emessa a definizione del giudizio di divorzio alcun accertamento contiene (né avrebbe potuto contenere) in merito alla non debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo antecedente alla cessazione del vincolo matrimoniale, che non può che restare regolamentato secondo l'assetto economico definito nel giudizio di separazione.
In conclusione, deve quindi ritenersi errata la determinazione della somma da sostituire al bene pignorato di cui all'ordinanza opposta, risultando viceversa corretta la determinazione operata nel provvedimento di ammissione assunto in data 3.11.2021.
Dalla fondatezza dell'opposizione discende il rigetto della domanda formulata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposto ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento opposto confermando la precedente ordinanza del 3.11.2021 di determinazione, ai fini della conversione, della somma da sostituire ai beni pignorati;
2. condanna l'opposto alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto.
Così deciso in Latina, 25.3.2025
pagina5 di 6 IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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