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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/08/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG. 483/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Elena Scotti PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 483/2025, promossa da
( ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Novara Olengo n. 21 - interno 5, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Ileana Marandola del Foro di Varese parte ricorrente contro ( ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Garbagna Novarese (NO), Via Monte Rosa n. 12, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pollastro del Foro di Novara parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 27 settembre 1992, a Garbagna Novarese (NO), tra i signori , nata il [...] a [...], residente a [...]
(NO), in Via Monte Rosa n. 12, codice fiscale , e nato il 23 ottobre C.F._2 Parte_1
1963 a Novara, ed ivi residente, in Via Novara Olengo n. 21 - interno 5, codice fiscale , C.F._1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Garbagna Novarese sub atto n.
2 - Anno 1992 -
Pag. 1 Parte II - Serie A, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Novara, sub n. 215 - Anno 1992 - Parte II
- Serie B, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Parte resistente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 in Garbagna Novarese in data 27/09/1992 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte_1 del Comune di Garbagna Novarese al numero 2-anno 1992-parte II-serie A e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 215-anno 1992-parte II-serie B;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e;
-disporre la perdita del cognome in capo alla signora Parte_1 CP_1 Parte_1 CP;
-Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, ha rappresentato di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 29 settembre 1992, matrimonio è CP_1 stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Garbagna Novarese sub atto n.
2 - Anno 1992 - Parte II - Serie A, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Novara, sub n. 215 - Anno 1992 - Parte II - Serie B.
Dalla loro unione sono nati tre figli, a Magenta, rispettivamente: il 10 giugno 1994, Per_1 Per_2 il 1 novembre 1995, e il 17 novembre 1998, tutti economicamente autosufficienti. Per_3
Con decreto del 26 marzo 2019, il Tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo l'accordo che avevano raggiunto.
Con il ricorso, quindi, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 L. 898/70.
Si è costituita in giudizio la resistente che, oltre a chiedere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la restituzione della somma di € 8.050,00 dalla stessa indebitamente versato in data 16/01/2024 quale quota del 50% per l'estinzione del mutuo residuo sulla casa
All'udienza del 15/7/2025, il Giudice, sentite le parti che ha manifestato la volontà di divorziare, ritenuta la causa matura per la decisione per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova (l'Avv. POLLASTRO ha rinunciato alla domanda di restituzione), ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Pag. 2 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 2718/2019. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status e considerata la rinuncia dell'Avv. POLLASTRO alla domanda di restituzione avanzata in comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio contratto in data 29 settembre 1992, matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Garbagna Novarese sub atto n.
2 - Anno 1992 - Parte II - Serie A, nonché nei registri dello stato civile del
Comune di Novara, sub n. 215 - Anno 1992 - Parte II - Serie B.
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 1/8/2025
La Presidente
Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Elena Scotti PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 483/2025, promossa da
( ), nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Novara Olengo n. 21 - interno 5, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Ileana Marandola del Foro di Varese parte ricorrente contro ( ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Garbagna Novarese (NO), Via Monte Rosa n. 12, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pollastro del Foro di Novara parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 27 settembre 1992, a Garbagna Novarese (NO), tra i signori , nata il [...] a [...], residente a [...]
(NO), in Via Monte Rosa n. 12, codice fiscale , e nato il 23 ottobre C.F._2 Parte_1
1963 a Novara, ed ivi residente, in Via Novara Olengo n. 21 - interno 5, codice fiscale , C.F._1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Garbagna Novarese sub atto n.
2 - Anno 1992 -
Pag. 1 Parte II - Serie A, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Novara, sub n. 215 - Anno 1992 - Parte II
- Serie B, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Parte resistente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 in Garbagna Novarese in data 27/09/1992 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Parte_1 del Comune di Garbagna Novarese al numero 2-anno 1992-parte II-serie A e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 215-anno 1992-parte II-serie B;
-ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e;
-disporre la perdita del cognome in capo alla signora Parte_1 CP_1 Parte_1 CP;
-Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, ha rappresentato di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 29 settembre 1992, matrimonio è CP_1 stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Garbagna Novarese sub atto n.
2 - Anno 1992 - Parte II - Serie A, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Novara, sub n. 215 - Anno 1992 - Parte II - Serie B.
Dalla loro unione sono nati tre figli, a Magenta, rispettivamente: il 10 giugno 1994, Per_1 Per_2 il 1 novembre 1995, e il 17 novembre 1998, tutti economicamente autosufficienti. Per_3
Con decreto del 26 marzo 2019, il Tribunale di Novara ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo l'accordo che avevano raggiunto.
Con il ricorso, quindi, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 L. 898/70.
Si è costituita in giudizio la resistente che, oltre a chiedere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la restituzione della somma di € 8.050,00 dalla stessa indebitamente versato in data 16/01/2024 quale quota del 50% per l'estinzione del mutuo residuo sulla casa
All'udienza del 15/7/2025, il Giudice, sentite le parti che ha manifestato la volontà di divorziare, ritenuta la causa matura per la decisione per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova (l'Avv. POLLASTRO ha rinunciato alla domanda di restituzione), ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Pag. 2 Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 2718/2019. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status e considerata la rinuncia dell'Avv. POLLASTRO alla domanda di restituzione avanzata in comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti del matrimonio contratto in data 29 settembre 1992, matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Garbagna Novarese sub atto n.
2 - Anno 1992 - Parte II - Serie A, nonché nei registri dello stato civile del
Comune di Novara, sub n. 215 - Anno 1992 - Parte II - Serie B.
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 1/8/2025
La Presidente
Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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