TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1771 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/03/2025
Il giorno 03/03/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1771 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Collura per parte attrice e l'avv. Mirotta in sostituzione dell'avv. Samuele Aru per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,55.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 03/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:55 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
23:50, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1771 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1
in Porto Empedoclee ivi elettivamente domiciliata in via Roma n. 129, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Collura che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE * contro
Controparte_3
(c.f./p.iva: ) in persona dei curatori avv. Giovanni Battista Coa, dott. Filippo Lo P.IVA_1
Franco e avv. Vittorio Viviani, elettivamente domiciliati in Palermo, via L. Da Vinci n. 276, presso lo studio dell'avv. Samuele Aru, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata nelle firme in notar del 30.11.2021 (Rep. n. 39440) in atti Persona_1
* CONVENUTA - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE *
OGGETTO: somministrazione - accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione del 21.05.2021 ha convenuto in giudizio avanti Controparte_1
a questo Tribunale la (ex Controparte_4 Controparte_3
al fine di sentire “- ritenere e dichiarare che il contatore … posto a servizio della fornitura
[...]
di acqua di cui è titolare è malfunzionante e che pertanto la convenuta avrebbe Controparte_1 dovuto provvedere all'accertamento del malfunzionamento ed alla riparazione del medesimo;
- conseguentemente ritenere e dichiarare che gli arretrati richiesti in pagamento a Controparte_1 con il prospetto di cui all'allegato 3 nonché le somme richieste con le bollette di cui all'allegato 2 non sono dovuti nelle misure indicate e vanno rideterminati a seguito dell'accertamento del malfunzionamento del contatore;
- ritenere e dichiarare che l'accordo di sospensione del pagamento degli insoluti concluso tra e la convenuta è valido ed efficace a tutti Controparte_1
gli effetti di legge e che pertanto la non era né è tenuta ad eseguire ad oggi i pagamenti CP_1
richiestigli; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Premettendo di essere “titolare dello stabilimento balneare “Lido Ficodindia”, corrente in Porto
Empedocle, nel Lungomare Nettuno” e di avere in essere “per l'esercizio di detto stabilimento … un contratto di somministrazione di acqua, con numero utenza ”, ha dedotto, in fatto, P.IVA_2
quanto segue:
- a seguito di “una richiesta di pagamento di alcune bollette rimaste insolute negli anni precedenti, anni in cui la gestione del Lido Ficodindia era in mano ad altra persona”, in data
“07.12.2016 veniva concordato [con un pagamento rateale degli insoluti, Controparte_3
con riserva da parte della di richiedere la verifica del corretto funzionamento del CP_1
contatore”;
- “il 20.11.2019, presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, avveniva un incontro di negoziazione assistita – cui prendevano parte, oltre alla personalmente ed CP_1 allo scrivente difensore, l'Avv. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed in rappresentanza della convenuta, i quali tutti sottoscrivevano l'accordo – nel quale si conveniva che, ex multis, che, come già concordato verbis, la sospendesse il pagamento delle rate dovute a fronte degli CP_1
insoluti, rimanendo in attesa della quantificazione del quantum alla medesima spettante a titolo di risarcimento del danno, onde poi addivenire ad una compensazione ed all'eventuale pagamento della differenza”;
- di aver bloccato “a partire dal mese di marzo del 2020 … il passaggio dell'acqua dal proprio contatore” e di averlo “riaperto solo nel periodo giugno-settembre del 2020, per poi essere richiuso”;
3 - di avere ricevuto “da parte della somministratrice le seguenti bollette: 1) n. 2020/0/00204794, del 22.06.2020, di euro 443,30 …; 2) n. 2020/0/00327732, del 30.09.2020, di euro 835,45 …; 3)
n. 2020/0/00463983, di euro 337,15 …”; 4) n. 2020/0/00494126, del 29.12.2020, di euro 736,20” nonché “l'estratto conto in cui venivano indicate, richiedendone il pagamento, tutte le rate precedentemente concordate per le bollette rimaste insolute”;
- di avere inviato in data 11.03.2021 pec alla somministratrice “con la quale: a) si ricordava la concordata sospensione dei pagamenti;
b) si contestavano i consumi fatturati nel corso del 2020;
c) si richiedeva una formale verifica del corretto funzionamento del contatore”;
- “il 23.04.2021 la convenuta rispondeva non solo che non esisterebbe alcun accordo circa la sospensione dei pagamenti richiesti alla ma anche che, onde effettuare le dovute CP_1
verifiche in contraddittorio, sarebbero stati contattati più volte non solo la ma anche il CP_1
sottoscritto difensore e che questi non avrebbero messo il gestore nelle condizioni di effettuare quanto richiesto”.
Alla prima udienza tenutasi nelle forme cartolari il 07 dicembre 2021, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto fallimento della CP_3 CP_3
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 28.12.2021, riassumeva il Controparte_1
giudizio nei confronti della Curatela Parte_1
Con decreto depositato il 19.05.2022 il Tribunale fissava l'udienza del 18.10.2022 per la prosecuzione del giudizio, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto e invitando la convenuta a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cpc e ai fini dell'art. 291 cpc.
Con comparsa depositata il 04 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando l'infondatezza in fatto e in Controparte_5
diritto di quanto asserito dalla e la temerarietà dell'azione da lei avviata, e chiedendo al CP_1
Tribunale di “in via preliminare: - emettere ordinanza di somme non contestate ex art. 186-bis
c.p.c. per l'importo di 18.537,49 …; - in via gradata, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondata la contestazione dei consumi idrici riconducibili all'anno 2020, si chiede emettere ordinanza di somme non contestate ex art. 186-bis c.p.c. per l'importo €
15.158,79 …; nel merito: - rigettare con qualunque statuizione il ricorso in riassunzione …; - per
l'effetto, condannare la Sig.ra a corrispondere alla curatela convenuta l'importo Controparte_1 complessivo di € 18.537,49, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.”.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il
Tribunale con ordinanza riservata depositata il 05.05.2023 disponeva ctu al fine di accertare “il corretto funzionamento del contatore d'acqua della a servizio dell'immobile della CP_3
4 parte attrice” e, “nell'ipotesi in cui il misuratore risulti malfunzionante”, di determinarne “le cause” e “l'incidenza, in percentuale, sulle misurazioni dei consumi indicate”.
Dopo alcune sostituzioni del ctu per mancata accettazione, l'incarico veniva conferito all'ing. che prestava il giuramento di rito all'udienza del 03.07.2023. Testimone_1
In data 16.08.2023 il ctu depositava richiesta di istruzioni al Tribunale rappresentando di avere “sospeso le operazioni peritali volte alla verifica del corretto funzionamento del misuratore attualmente installato … n. 1632016655” stante che “parte attrice ha comunicato che il precedente contatore, oggetto di contestazione, portava la matricola n. 13102”.
All'udienza del 12.12.2023 la Curatela rappresentava di non essere in possesso dei contatori sostituiti e il Tribunale disponeva l'interruzione delle operazioni peritali, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive, che venivano depositate dalla sola parte convenuta.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, le domande formulate dalla CP_1
sono rimaste prive di supporto probatorio e devono, quindi, essere rigettate.
[...]
Deve preliminarmente rammentarsi che nel caso, come quello di specie, di un contratto di somministrazione che prevede un corrispettivo unitario per mc di acqua erogata, a mente dell'art. 2697 c.c., la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, al fine di dimostrare la corretta esecuzione della prestazione in questione, anche la prova del fatto costitutivo del diritto che può essere rappresentato, in ipotesi di consumi effettivi, nella circostanza che il contatore fosse perfettamente funzionante e, in ipotesi di consumi stimati, nella circostanza che le rilevazioni del contatore fossero irregolari.
Pertanto, nel momento in cui l'utente contesta la fattura per la fornitura del servizio idrico, incombe sul gestore l'onere di dimostrare sia la corrispondenza fra la fornitura erogata, quella riportata in bolletta, e quella fornita dal contatore centrale (Cass. civ. n. 10313 del 28 maggio
2004) che, quale antecedente logico necessario, l'esatto rilevamento della quantità erogata (sulla base del corretto funzionamento del contatore, in ipotesi di consumi reali, ovvero sulla base dell'irregolare funzionamento, in ipotesi di consumi stimati).
In altri termini, se l'utente contesta il malfunzionamento del misuratore a fronte di consumi
5 anomali rispetto ai dati storici dell'utenza, allora è onere della società erogatrice del servizio dare la prova del corretto funzionamento del sistema e della conseguente corretta rilevazione, atteso che tale sistema di rilevazione “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta” (Cass., 22 novembre 2016,
n. 23699, nonché Cass., nr. 18231/08; Cass., nr. 10313/04).
Ciò trova integrale applicazione anche nelle ipotesi di domanda di accertamento negativo del credito, come nel caso di specie. Infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema
Corte, inaugurato a partire dalla pronuncia n. 19762/2008, l'azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure
“costretto” per effetto di atti di esercizio del diritto. Tale azione ha l'effetto di fare sorgere a carico del creditore, anche se convenuto processuale, l'onere di provare il proprio diritto e la conseguenziale infondatezza della domanda di non debenza (in tal senso: Cass. 16917/2012, n.
22862/2010, n. 19354/2010, n. 12108/2010).
Orbene, poiché la bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza ha natura di atto unilaterale contabile (così come la fattura commerciale) ed è inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (artt. 2214 e
2709 c.c.), per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847 e 02/12/2002,
n. 17041) ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
02.12.2002, n. 17041, 28.05.2004, n. 10313 e 16.06.2011, n. 13193).
Tanto premesso in linea generale e valutata la scarna documentazione depositata dalle parti, il Tribunale - a fronte della seppur generica e in alcun modo documentata contestazione dell'attrice in ordine a un asserito malfunzionamento del contatore idrico e accogliendo l'istanza da questa formulata - ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio per verificare il funzionamento del misuratore della CP_3
Tuttavia, in sede di verifica del contatore da parte del ctu ing. parte attrice ha, per la Tes_1
prima volta, contestato l'avvenuta sostituzione dello stesso, asserendo che quello oggetto di contestazione dei consumi aveva il n. di matricola 13102 e non 1632016655, riscontrato dal ctu.
La ha quindi, irritualmente, trasmesso al ctu nuova documentazione (mai prodotta CP_1
in giudizio nel rispetto dei termini di legge) consistente in una fattura di che fa CP_3
6 riferimento al diverso contatore n. 13102 e ha chiesto a mezzo pec al ctu di fare installare alla convenuta il vecchio contatore per procedere alla sua verifica (v. documentazione allegata all'istanza depositata dal ctu il 16.08.2021).
La Curatela convenuta ha comunicato al ctu e ha poi ribadito in sede di udienza del
12.12.2023 di non essere in possesso del vecchio contatore.
Orbene dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice e dalla lettura dell'atto introduttivo emergono le seguenti incontrovertibili circostanze:
- con la pec inviata in data 11.03.2021 alla somministratrice ha contestato “i Controparte_1 consumi fatturati nel corso del 2020” e ha richiesto “una formale verifica del corretto funzionamento del contatore”;
- “i consumi fatturati nel corso del 2020” sono quelli riportati nelle “seguenti bollette: 1) n.
2020/0/00204794, del 22.06.2020, di euro 443,30 …; 2) n. 2020/0/00327732, del 30.09.2020, di euro 835,45 …; 3) n. 2020/0/00463983, di euro 337,15 …”; 4) n. 2020/0/00494126, del
29.12.2020, di euro 736,20” (v. allegato n. 2 produzione parte attrice);
- la domanda attorea è limitata a “ritenere e dichiarare che gli arretrati richiesti in pagamento a
con il prospetto di cui all'allegato 3 nonché le somme richieste con le bollette di Controparte_1 cui all'allegato 2 non sono dovuti nelle misure indicate e vanno rideterminati a seguito dell'accertamento del malfunzionamento del contatore”;
- gli allegati nn. 2 e 3 della produzione attorea, oggetto della sopra riportata domanda, contengono le citate fatture del 2020 e un prospetto riepilogativo di precedenti fatture dal 2017 al 2021, tutte riguardanti “utenza n. 18094237 - matricola del misuratore: 1632016655 - codice utente: 83085”;
- la fattura trasmessa al ctu n. 1691 risalente al 14.01.2013 invece riporta i seguenti dati: “utenza
n. 9061820 - matricola contatore n. 13102 - codice utenza: 5950-92”.
Appare pertanto evidente che il contatore di cui l'attrice ha lamentato l'erroneità nella misurazione dei consumi era proprio quello avente la matricola n. 1632016655 e non quello indicato poi al ctu come sostituito (avente n. 13012) di cui ha prodotto una risalente fattura del
2013 riportante anche differenti numeri di utenza e codice utente.
In altri termini, la ha dapprima contestato i consumi e richiesto la verifica del CP_1
SOLO misuratore relativo alle fatture e al prospetto di cui agli allegati nn. 2 e 3 - e quindi come appena visto quello n. 1632016655 - e poi si è opposta all'accertamento da parte del ctu sostenendo che doveva avere ad oggetto altro misuratore (n. 13102), mai indicato né risultante dalla documentazione ritualmente versata agli atti di causa, riferito finanche a differenti numeri di utenza e di codice utente, e in essere nel lontano anno 2013.
7 Deve, pertanto, ritenersi accertato il regolare funzionamento del misuratore portante matricola n. 1632016655, relativamente al quale parte attrice si è opposta alla verifica di funzionamento, con la conseguenza che le domande formulate dalla sono rimaste CP_1
totalmente prive di supporto probatorio e, pertanto, devono essere rigettate.
Da ultimo deve accertarsi l'assoluta irrilevanza ai fini probatori del verbale di primo incontro di negoziazione assistita (per di più avviata per altro giudizio), dalla cui semplice lettura - contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice - emerge che le parti non hanno concordato alcunché ma si sono solo ripromesse di trovare un accorso in un successivo incontro, di cui - se mai effettuato - non è stato prodotto il relativo verbale.
3. Anche la domanda della Curatela convenuta di “condannare la a corrispondere CP_1
alla curatela convenuta l'importo complessivo di € 18.537,49, oltre interessi … per fatture idriche insolute fino al mese di agosto 2021, giusta estratto conto e fatture per consumi idrici (all.2) trasmessi alla Sig.ra a mezzo diffida p.e.c. del 22.05.2022”, deve essere rigettata. CP_1
Invero, parte convenuta, depositando la propria comparsa di risposta solo in data
04.10.2022, ossia 14 giorni prima dell'udienza di prima trattazione del 18.10.2022, non ha rispettato il termine di 20 giorni previsto per la costituzione del convenuto dall'art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente ed è pertanto decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, come quella di cui trattasi.
4. Il rigetto sia delle domande attoree che di quelle riconvenzionali della convenuta configura la soccombenza reciproca delle parti che, conformemente a quanto disposto dall'art. 92, comma II,
c.p.c., determina l'odierno decidente a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1771/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande delle parti;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu liquidate con decreto del 03.07.2023, essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Agrigento il 03/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/03/2025
Il giorno 03/03/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1771 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Collura per parte attrice e l'avv. Mirotta in sostituzione dell'avv. Samuele Aru per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,55.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 03/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:55 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
23:50, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1771 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._1
in Porto Empedoclee ivi elettivamente domiciliata in via Roma n. 129, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Collura che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE - RICORRENTE IN RIASSUNZIONE * contro
Controparte_3
(c.f./p.iva: ) in persona dei curatori avv. Giovanni Battista Coa, dott. Filippo Lo P.IVA_1
Franco e avv. Vittorio Viviani, elettivamente domiciliati in Palermo, via L. Da Vinci n. 276, presso lo studio dell'avv. Samuele Aru, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata nelle firme in notar del 30.11.2021 (Rep. n. 39440) in atti Persona_1
* CONVENUTA - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE *
OGGETTO: somministrazione - accertamento negativo del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione del 21.05.2021 ha convenuto in giudizio avanti Controparte_1
a questo Tribunale la (ex Controparte_4 Controparte_3
al fine di sentire “- ritenere e dichiarare che il contatore … posto a servizio della fornitura
[...]
di acqua di cui è titolare è malfunzionante e che pertanto la convenuta avrebbe Controparte_1 dovuto provvedere all'accertamento del malfunzionamento ed alla riparazione del medesimo;
- conseguentemente ritenere e dichiarare che gli arretrati richiesti in pagamento a Controparte_1 con il prospetto di cui all'allegato 3 nonché le somme richieste con le bollette di cui all'allegato 2 non sono dovuti nelle misure indicate e vanno rideterminati a seguito dell'accertamento del malfunzionamento del contatore;
- ritenere e dichiarare che l'accordo di sospensione del pagamento degli insoluti concluso tra e la convenuta è valido ed efficace a tutti Controparte_1
gli effetti di legge e che pertanto la non era né è tenuta ad eseguire ad oggi i pagamenti CP_1
richiestigli; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Premettendo di essere “titolare dello stabilimento balneare “Lido Ficodindia”, corrente in Porto
Empedocle, nel Lungomare Nettuno” e di avere in essere “per l'esercizio di detto stabilimento … un contratto di somministrazione di acqua, con numero utenza ”, ha dedotto, in fatto, P.IVA_2
quanto segue:
- a seguito di “una richiesta di pagamento di alcune bollette rimaste insolute negli anni precedenti, anni in cui la gestione del Lido Ficodindia era in mano ad altra persona”, in data
“07.12.2016 veniva concordato [con un pagamento rateale degli insoluti, Controparte_3
con riserva da parte della di richiedere la verifica del corretto funzionamento del CP_1
contatore”;
- “il 20.11.2019, presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, avveniva un incontro di negoziazione assistita – cui prendevano parte, oltre alla personalmente ed CP_1 allo scrivente difensore, l'Avv. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed in rappresentanza della convenuta, i quali tutti sottoscrivevano l'accordo – nel quale si conveniva che, ex multis, che, come già concordato verbis, la sospendesse il pagamento delle rate dovute a fronte degli CP_1
insoluti, rimanendo in attesa della quantificazione del quantum alla medesima spettante a titolo di risarcimento del danno, onde poi addivenire ad una compensazione ed all'eventuale pagamento della differenza”;
- di aver bloccato “a partire dal mese di marzo del 2020 … il passaggio dell'acqua dal proprio contatore” e di averlo “riaperto solo nel periodo giugno-settembre del 2020, per poi essere richiuso”;
3 - di avere ricevuto “da parte della somministratrice le seguenti bollette: 1) n. 2020/0/00204794, del 22.06.2020, di euro 443,30 …; 2) n. 2020/0/00327732, del 30.09.2020, di euro 835,45 …; 3)
n. 2020/0/00463983, di euro 337,15 …”; 4) n. 2020/0/00494126, del 29.12.2020, di euro 736,20” nonché “l'estratto conto in cui venivano indicate, richiedendone il pagamento, tutte le rate precedentemente concordate per le bollette rimaste insolute”;
- di avere inviato in data 11.03.2021 pec alla somministratrice “con la quale: a) si ricordava la concordata sospensione dei pagamenti;
b) si contestavano i consumi fatturati nel corso del 2020;
c) si richiedeva una formale verifica del corretto funzionamento del contatore”;
- “il 23.04.2021 la convenuta rispondeva non solo che non esisterebbe alcun accordo circa la sospensione dei pagamenti richiesti alla ma anche che, onde effettuare le dovute CP_1
verifiche in contraddittorio, sarebbero stati contattati più volte non solo la ma anche il CP_1
sottoscritto difensore e che questi non avrebbero messo il gestore nelle condizioni di effettuare quanto richiesto”.
Alla prima udienza tenutasi nelle forme cartolari il 07 dicembre 2021, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto fallimento della CP_3 CP_3
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 28.12.2021, riassumeva il Controparte_1
giudizio nei confronti della Curatela Parte_1
Con decreto depositato il 19.05.2022 il Tribunale fissava l'udienza del 18.10.2022 per la prosecuzione del giudizio, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto e invitando la convenuta a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 cpc e ai fini dell'art. 291 cpc.
Con comparsa depositata il 04 ottobre 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando l'infondatezza in fatto e in Controparte_5
diritto di quanto asserito dalla e la temerarietà dell'azione da lei avviata, e chiedendo al CP_1
Tribunale di “in via preliminare: - emettere ordinanza di somme non contestate ex art. 186-bis
c.p.c. per l'importo di 18.537,49 …; - in via gradata, nella non temuta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere fondata la contestazione dei consumi idrici riconducibili all'anno 2020, si chiede emettere ordinanza di somme non contestate ex art. 186-bis c.p.c. per l'importo €
15.158,79 …; nel merito: - rigettare con qualunque statuizione il ricorso in riassunzione …; - per
l'effetto, condannare la Sig.ra a corrispondere alla curatela convenuta l'importo Controparte_1 complessivo di € 18.537,49, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.”.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il
Tribunale con ordinanza riservata depositata il 05.05.2023 disponeva ctu al fine di accertare “il corretto funzionamento del contatore d'acqua della a servizio dell'immobile della CP_3
4 parte attrice” e, “nell'ipotesi in cui il misuratore risulti malfunzionante”, di determinarne “le cause” e “l'incidenza, in percentuale, sulle misurazioni dei consumi indicate”.
Dopo alcune sostituzioni del ctu per mancata accettazione, l'incarico veniva conferito all'ing. che prestava il giuramento di rito all'udienza del 03.07.2023. Testimone_1
In data 16.08.2023 il ctu depositava richiesta di istruzioni al Tribunale rappresentando di avere “sospeso le operazioni peritali volte alla verifica del corretto funzionamento del misuratore attualmente installato … n. 1632016655” stante che “parte attrice ha comunicato che il precedente contatore, oggetto di contestazione, portava la matricola n. 13102”.
All'udienza del 12.12.2023 la Curatela rappresentava di non essere in possesso dei contatori sostituiti e il Tribunale disponeva l'interruzione delle operazioni peritali, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive, che venivano depositate dalla sola parte convenuta.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, le domande formulate dalla CP_1
sono rimaste prive di supporto probatorio e devono, quindi, essere rigettate.
[...]
Deve preliminarmente rammentarsi che nel caso, come quello di specie, di un contratto di somministrazione che prevede un corrispettivo unitario per mc di acqua erogata, a mente dell'art. 2697 c.c., la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, al fine di dimostrare la corretta esecuzione della prestazione in questione, anche la prova del fatto costitutivo del diritto che può essere rappresentato, in ipotesi di consumi effettivi, nella circostanza che il contatore fosse perfettamente funzionante e, in ipotesi di consumi stimati, nella circostanza che le rilevazioni del contatore fossero irregolari.
Pertanto, nel momento in cui l'utente contesta la fattura per la fornitura del servizio idrico, incombe sul gestore l'onere di dimostrare sia la corrispondenza fra la fornitura erogata, quella riportata in bolletta, e quella fornita dal contatore centrale (Cass. civ. n. 10313 del 28 maggio
2004) che, quale antecedente logico necessario, l'esatto rilevamento della quantità erogata (sulla base del corretto funzionamento del contatore, in ipotesi di consumi reali, ovvero sulla base dell'irregolare funzionamento, in ipotesi di consumi stimati).
In altri termini, se l'utente contesta il malfunzionamento del misuratore a fronte di consumi
5 anomali rispetto ai dati storici dell'utenza, allora è onere della società erogatrice del servizio dare la prova del corretto funzionamento del sistema e della conseguente corretta rilevazione, atteso che tale sistema di rilevazione “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta” (Cass., 22 novembre 2016,
n. 23699, nonché Cass., nr. 18231/08; Cass., nr. 10313/04).
Ciò trova integrale applicazione anche nelle ipotesi di domanda di accertamento negativo del credito, come nel caso di specie. Infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema
Corte, inaugurato a partire dalla pronuncia n. 19762/2008, l'azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure
“costretto” per effetto di atti di esercizio del diritto. Tale azione ha l'effetto di fare sorgere a carico del creditore, anche se convenuto processuale, l'onere di provare il proprio diritto e la conseguenziale infondatezza della domanda di non debenza (in tal senso: Cass. 16917/2012, n.
22862/2010, n. 19354/2010, n. 12108/2010).
Orbene, poiché la bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza ha natura di atto unilaterale contabile (così come la fattura commerciale) ed è inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (artt. 2214 e
2709 c.c.), per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura (Cass. 17 febbraio 1986 n. 847 e 02/12/2002,
n. 17041) ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3,
02.12.2002, n. 17041, 28.05.2004, n. 10313 e 16.06.2011, n. 13193).
Tanto premesso in linea generale e valutata la scarna documentazione depositata dalle parti, il Tribunale - a fronte della seppur generica e in alcun modo documentata contestazione dell'attrice in ordine a un asserito malfunzionamento del contatore idrico e accogliendo l'istanza da questa formulata - ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio per verificare il funzionamento del misuratore della CP_3
Tuttavia, in sede di verifica del contatore da parte del ctu ing. parte attrice ha, per la Tes_1
prima volta, contestato l'avvenuta sostituzione dello stesso, asserendo che quello oggetto di contestazione dei consumi aveva il n. di matricola 13102 e non 1632016655, riscontrato dal ctu.
La ha quindi, irritualmente, trasmesso al ctu nuova documentazione (mai prodotta CP_1
in giudizio nel rispetto dei termini di legge) consistente in una fattura di che fa CP_3
6 riferimento al diverso contatore n. 13102 e ha chiesto a mezzo pec al ctu di fare installare alla convenuta il vecchio contatore per procedere alla sua verifica (v. documentazione allegata all'istanza depositata dal ctu il 16.08.2021).
La Curatela convenuta ha comunicato al ctu e ha poi ribadito in sede di udienza del
12.12.2023 di non essere in possesso del vecchio contatore.
Orbene dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice e dalla lettura dell'atto introduttivo emergono le seguenti incontrovertibili circostanze:
- con la pec inviata in data 11.03.2021 alla somministratrice ha contestato “i Controparte_1 consumi fatturati nel corso del 2020” e ha richiesto “una formale verifica del corretto funzionamento del contatore”;
- “i consumi fatturati nel corso del 2020” sono quelli riportati nelle “seguenti bollette: 1) n.
2020/0/00204794, del 22.06.2020, di euro 443,30 …; 2) n. 2020/0/00327732, del 30.09.2020, di euro 835,45 …; 3) n. 2020/0/00463983, di euro 337,15 …”; 4) n. 2020/0/00494126, del
29.12.2020, di euro 736,20” (v. allegato n. 2 produzione parte attrice);
- la domanda attorea è limitata a “ritenere e dichiarare che gli arretrati richiesti in pagamento a
con il prospetto di cui all'allegato 3 nonché le somme richieste con le bollette di Controparte_1 cui all'allegato 2 non sono dovuti nelle misure indicate e vanno rideterminati a seguito dell'accertamento del malfunzionamento del contatore”;
- gli allegati nn. 2 e 3 della produzione attorea, oggetto della sopra riportata domanda, contengono le citate fatture del 2020 e un prospetto riepilogativo di precedenti fatture dal 2017 al 2021, tutte riguardanti “utenza n. 18094237 - matricola del misuratore: 1632016655 - codice utente: 83085”;
- la fattura trasmessa al ctu n. 1691 risalente al 14.01.2013 invece riporta i seguenti dati: “utenza
n. 9061820 - matricola contatore n. 13102 - codice utenza: 5950-92”.
Appare pertanto evidente che il contatore di cui l'attrice ha lamentato l'erroneità nella misurazione dei consumi era proprio quello avente la matricola n. 1632016655 e non quello indicato poi al ctu come sostituito (avente n. 13012) di cui ha prodotto una risalente fattura del
2013 riportante anche differenti numeri di utenza e codice utente.
In altri termini, la ha dapprima contestato i consumi e richiesto la verifica del CP_1
SOLO misuratore relativo alle fatture e al prospetto di cui agli allegati nn. 2 e 3 - e quindi come appena visto quello n. 1632016655 - e poi si è opposta all'accertamento da parte del ctu sostenendo che doveva avere ad oggetto altro misuratore (n. 13102), mai indicato né risultante dalla documentazione ritualmente versata agli atti di causa, riferito finanche a differenti numeri di utenza e di codice utente, e in essere nel lontano anno 2013.
7 Deve, pertanto, ritenersi accertato il regolare funzionamento del misuratore portante matricola n. 1632016655, relativamente al quale parte attrice si è opposta alla verifica di funzionamento, con la conseguenza che le domande formulate dalla sono rimaste CP_1
totalmente prive di supporto probatorio e, pertanto, devono essere rigettate.
Da ultimo deve accertarsi l'assoluta irrilevanza ai fini probatori del verbale di primo incontro di negoziazione assistita (per di più avviata per altro giudizio), dalla cui semplice lettura - contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice - emerge che le parti non hanno concordato alcunché ma si sono solo ripromesse di trovare un accorso in un successivo incontro, di cui - se mai effettuato - non è stato prodotto il relativo verbale.
3. Anche la domanda della Curatela convenuta di “condannare la a corrispondere CP_1
alla curatela convenuta l'importo complessivo di € 18.537,49, oltre interessi … per fatture idriche insolute fino al mese di agosto 2021, giusta estratto conto e fatture per consumi idrici (all.2) trasmessi alla Sig.ra a mezzo diffida p.e.c. del 22.05.2022”, deve essere rigettata. CP_1
Invero, parte convenuta, depositando la propria comparsa di risposta solo in data
04.10.2022, ossia 14 giorni prima dell'udienza di prima trattazione del 18.10.2022, non ha rispettato il termine di 20 giorni previsto per la costituzione del convenuto dall'art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente ed è pertanto decaduta dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, come quella di cui trattasi.
4. Il rigetto sia delle domande attoree che di quelle riconvenzionali della convenuta configura la soccombenza reciproca delle parti che, conformemente a quanto disposto dall'art. 92, comma II,
c.p.c., determina l'odierno decidente a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1771/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande delle parti;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu liquidate con decreto del 03.07.2023, essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Agrigento il 03/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8