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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5972/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5972 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 27.11.2024, vertente
TRA
(c.f.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), nonché (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f.: ), (c.f.: );
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f: ), questi ultimi in qualità di marito e figli Parte_9 C.F._9
di (figlia premorta del de cuius, deceduta il 28.3.2018), tutti quali eredi Persona_1
di (nato il [...] e deceduto in data 23.2.2014), rappresentati e Persona_2
difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonello Matrone e Marika Matrone ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via
Tortora, n.28
- Attori -
E
1 (p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti e procura generale alle liti per atto Notar del 2.2.2018 Rep. n. 26327- Racc. Persona_3
n. 3427, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Giordano e Claudia Vuolo
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prim, in Napoli alla via G. Porzio n. 4 –
Centro Direzionale Isola F4
- Convenuta –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione inizialmente notificato in data 4.8.2020, , Parte_1 [...]
, nonché , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e (questi ultimi in qualità di marito e figli di , Parte_8 Parte_9 Persona_1
figlia premorta del de cuius), in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
(deceduto il 23.4.2014), convenivano in giudizio l' per sentirla condannare, CP_2
previo accertamento della responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura il de
cuius, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure
hereditatis, a causa dell'errata condotta tenuta dai predetti sanitari in occasione del ricovero del proprio congiunto avvenuta in data 17.2.2014.
In particolare, esponevano gli attori che: in data 17.2.2014 , a seguito di una Persona_2
caduta in ambiente domestico, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Umberto I” di Nocera Inferiore, ove veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia, con la diagnosi di “Frattura femore sinistro”; il , tuttavia, decedeva, ER
in data 23.2.2014 per “arresto cardio-respiratorio” presso il reparto di terapia intensiva cardiologica del medesimo ospedale; l'exitus si verificava per effetto di un infarto del
2 miocardio, il quale non sarebbe stato né diagnosticato né idoneamente trattato dal personale sanitario coinvolto, nonostante i familiari avessero provveduto a segnalare la probabilità
che le cadute ricorrenti del proprio congiunto fossero causate proprio dalle patologie cardiache da cui lo stesso era affetto;
tale circostanza, inoltre, veniva riferita anche all'operatore del 118, ma l'ambulanza giunta al domicilio del non aveva a bordo ER
personale medico;
arrivati presso il P.S., il personale sanitario analizzava, infatti, solo gli esiti della caduta sull'anca sinistra, senza ricercarne la causa;
durante la permanenza del paziente in P.S., i sanitari lo sottoponevano a prelievo ematico, senza eseguire l'esame del valore della troponina - utile per la rilevazione della sofferenza cardiaca – e gli somministravano un antidolorifico;
alle ore 07:50 del 23.2.2014 il paziente veniva trasferito con urgenza presso l' del medesimo P.O., dove decedeva per “arresto cardio- CP_3
respiratorio”; a seguito dell'exitus, essi attori sporgevano formale istanza di denuncia/querela affinché la competente Autorità Giudiziaria provvedesse ad accertare le reali cause del decesso del proprio congiunto nonché l'eventuale responsabilità penale dei sanitari che lo ebbero in cura;
nel corso delle indagini preliminari, il sostituto procuratore presso il
Tribunale di Nocera Inferiore, nominava, quale consulente medico legale, il dott. sulla Per_4
scorta della cui relazione tecnica veniva disposta, in data 2.3.2018, l'archiviazione del procedimento penale R.G. GIP n. 5600/2017, per infondatezza della notizia di reato;
essi attori conferivano, pertanto, al dott. , l'incarico di esprimere parere medico Persona_5
legale sulla causa del decesso del proprio congiunto e sul ruolo assunto, nella vicenda, dal personale dell'Umberto I;
il CTP, sulla scorta della documentazione medica, affermava l'inidoneità dell'approccio diagnostico assunto dal personale sanitario che ebbe in cura il de
cuius, per aver omesso di effettuare gli accertamenti specialistici che il caso imponeva;
alla luce delle circostanze emerse dalla consulenza medico-legale essi attori, in data 26.5.2020,
inoltravano all' , in persona del Direttore Generale p.t., nonché al Parte_10 [...]
di Nocera Inferiore, in persona del legale rapp.te p.t., formale atto di costituzione CP_4
in mora per il risarcimento dei danni derivati dal decesso del proprio congiunto, chiedendo,
altresì, l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa, non essendo essi pubblicati,
come legislativamente previsto, sul sito internet della struttura sanitaria;
in assenza di
3 riscontro, veniva tentato il procedimento di mediazione (n. 67/2020) presso l'organismo
Conformed s.r.l., sede di Salerno (SA), che si concludeva, al primo incontro del 6.7.2020, con esito negativo “per mancata comparizione della parte invitata alla mediazione”, come da relativo verbale in atti.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale gli attori così concludevano: “Piaccia all'On.le Giudice
adito, contrariis reiectis, 1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' , in Parte_10
persona del Direttore Generale, nella causazione del decesso occorso al sig. , stante Persona_2
la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento-morte e la condotta dei sanitari del P.O. dell'azienda
convenuta, che, per effetto di diagnosi errata, gli praticarono cure e terapie incongrue e inappropriate,
provocandone il decesso.
2. Condannare, in ragione di quanto sopra, la convenuta , in Parte_10
persona del direttore generale, al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni patrimoniali e
non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, derivati dal decesso del congiunto , Persona_2
nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o
qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale, nella misura che risulterà
dall'espletanda C.T.U. medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Condannare, inoltre, la convenuta al pagamento
delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto
procuratore costituito anticipatario.”
All'udienza del 22.12.2020, ritenuto che l'atto di citazione fosse nullo, atteso che lo stesso non precisava che la costituzione del convenuto dovesse avvenire “almeno 20 giorni prima della prima udienza”, il Giudice ne disponeva la rinotifica, nelle forme e nei termini di legge,
e rinviava la causa all'udienza dell'1.6.2021.
Ritualmente adempiuto il predetto incombente e instaurato il contraddittorio tra le parti,
con comparsa depositata in data 27.5.2021 si costituiva in giudizio l' , la quale CP_2
instava per il rigetto della domanda, negando alcuna ipotesi di responsabilità dei propri sanitari.
A sostegno delle difese spiegate, l' deduceva: l'infondatezza dell'avversa CP_2
ricostruzione dei fatti di causa, atteso che la stessa documentazione in atti dimostrerebbe
4 che i sanitari che ebbero in cura il predisposero tutti gli accertamenti necessari non ER
solo in relazione al tipo di trauma dallo stesso subito ma anche in relazione alle sue patologie pregresse, tra cui diversi esami ematologici, una RX dell'anca sinistra e del bacino, una TAC
cranio e del bacino, ECG e, a conclusione di tali indagini, una consulenza ortopedica;
che,
presso l'U.O. di Ortopedia e veniva somministrata terapia con calciparina, CP_5
lixidol e soluzione fisiologica, con indicazione di aumentare la dose di antidolorifico al bisogno, in aggiunta alla terapia che il de cuius seguiva già da tempo per le proprie patologie;
in ragione del quadro ipertensivo riscontrato in ingresso (PA 220/120), veniva, inoltre,
richiesta una consulenza cardiologica, e somministrati Nifedicor4 e Lasix5; venivano effettuate due visite cardiologiche, di cui, la prima, rilevava un picco ipertensivo con la seguente diagnosi: «cardiopatia ipertensiva con valori pressori non compensati, stamane crisi
ipertensiva 200/120 trattata con Nifedicor sublinguale. Alla terapia con Zanipril 20/10 aggiunga
Dilatens 25, controllo pressorio»; la seconda rilevava che il paziente: «ha lamentato dolore toracico
(emitorace sx) oggi;
attualmente febbre, ronchi diffusi. ECG praticato nel pomeriggio non mostrava alterazioni significative. Ripete ECG: RS con FC 84 bpm ST ↓7 […] Pz ancora sintomatico per dolore toracico irradiato all'arto sinistro. Lieve ↑ enzimi. Ecocuore: pessima finestra acustica toracica. Si
evidenzia della parete PL FE%. Si trasferisce in »; durante il Controparte_6 CP_3
ricovero presso l' venivano svolti ulteriori esami prima dell'exitus inevitabile del CP_3
paziente; le risultanze dell'elaborato a firma del CTPM dott. deponevano per una Per_4
totale esclusione di profili di colpa ascrivibili ai sanitari dell'Ospedale Umberto I di Nocera
Inferiore, in quanto l'IMA che aveva causato il decesso del paziente “non era presente
all'ingresso (come da accertamenti ematologici enzimatici e tracciato ECG, ripetuto quest'ultimo nei
giorni seguenti, tutti negativi) e sopraggiunta nelle ore pomeridiane, come si evince dalla
sintomatologia accusata dallo stesso e dagli accertamenti effettuati, che mostravano un quadro
diverso, rispetto ai vari controlli effettuati nei giorni precedenti. Tale nuova patologia era prevedibile
ma non prevenibile e fu prontamente diagnosticata e trattata come da protocolli internazionali”;
parte attrice non avrebbe assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non essendo a ciò sufficiente la CTP del dott. versata in atti e ampiamente smentita dalla Persona_5
consulenza svolta su disposizione dell'Ufficio della Procura di Salerno;
quanto all'obbligo
5 assicurativo di cui alla. legge n. 24/2017, ai presunti danneggiati non sarebbe in ogni caso consentita l'azione diretta, attesa la mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 10 dello stesso testo di legge.
In considerazione di tali argomentazioni, la convenuta così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo
Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
1. In via principale, rigettare tutte le
domande degli attori siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nel presente atto
che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute.
2. In via subordinata, nella malaugurata
ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori, procedere ad equa riduzione del
preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da
qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la
cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati dagli attori, tenuto
conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo della vittima e/o degli attori ai sensi dell'art.
1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti
dall'art. 1225 c.c.
3. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per
legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al
ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c. “
Acquisita documentazione varia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.1.2024 e, mutato il giudice, veniva assunta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.11.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del diritto controverso in capo a taluni degli attori ( , Parte_5
, , e essendo la Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
legittimazione degli stessi, di contro, acclarata alla luce della documentazione in atti.
Invero, dal certificato di famiglia storico di , rilasciato dal Comune di Parte_5
Pagani in data 23.1.2025, risulta che lo stesso era coniugato con , deceduta in Persona_1
data 28.3.2018 e figlia del de cuius , e che , , Persona_2 Parte_6 Parte_7
e sono i figli nati dalla loro unione. Parte_8 Parte_9
6 Né rileva la circostanza che tale certificazione sia stata depositata successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie in quanto l'eccezione stessa è stata sollevata dalla convenuta per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 3, a preclusioni già maturate;
pertanto, in aderenza al condivisibile orientamento della Suprema
Corte (Cass., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3116 ) e nel rispetto del principio del contraddittorio non può che ritenersi la predetta documentazione ammissibile.
Tutti gli attori sono, quindi, legittimati ad agire in qualità di eredi di . Persona_2
In via altrettanto preliminare appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n.
132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle
“lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale
“ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di
7 lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso
8 clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del
“più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017;
Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della responsabilità
risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è
inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
9 rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta pacifico –
in quanto circostanza non contestata oltre che documentalmente provata - che ER
, a seguito di una caduta avvenuta in ambiente domestico il 17.2.2014, veniva
[...]
condotto presso il P.S. del P.O. dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, per poi essere trasportato nel reparto di traumatologa e infine in quello di terapia intensiva, ove si verificava l'exitus per “arresto cardio-respiratorio” il 23.4.2014.
Ebbene, il Tribunale ritiene che il rapporto instauratosi tra il e l' ER [...]
convenuta trovi fondamento nel già menzionato contratto atipico di spedalità, CP_7
con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero,
l'accoglimento del paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con il paziente. Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., la struttura ospedaliera convenuta si è certamente avvalsa dell'operato dei sanitari che presero in cura il . ER
Tanto premesso in punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il ER
(rectius: i suoi eredi) e la convenuta, prima di procedere all'esame della documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della C.T.P.M. disposta nel procedimento penale
R.G. GIP n. 5600/2017, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
10 che necessitino di specifiche conoscenze, né esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Nel caso di specie è stata rigettata la richiesta di parte attrice di procedere all'espletamento di nuova indagine peritale in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste
a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il
contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori
atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in
ordine al fatto da provare.” (Cass. civ. sez. III, 28/02/2023, n.5947 relativa proprio alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale); a parere della scrivente, dunque, una nuova CTU sarebbe stata superflua, oltre che eccessivamente dispendiosa.
In tal modo, infatti, la parte non subisce alcuna violazione del proprio diritto di difesa, anche in considerazione del fatto che la categoria della “inutilizzabilità” della prova ex art. 191
c.p.p. - posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, in tal caso, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale.
Dalle considerazioni che precedono si ricava che, mentre nel giudizio penale vige il principio di tipicità del mezzo probatorio, in virtù dell'interesse Costituzionalmente tutelato
(status libertatis), in quello civile, il Giudice non incontra tale limite. Infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca ex se lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente dalla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del
11 processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare.
Ciò detto, passando all'accertamento della responsabilità dell'azienda convenuta, ex artt.
1218 e 1228 c.c., il Tribunale ritiene non provato il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari che presero in cura il “de cuius” e i danni asseritamente subiti dagli attori con l'atto introduttivo di giudizio.
Fin dall'atto di citazione, gli istanti hanno dedotto che la responsabilità dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta consisterebbe nel non aver sottoposto il a tutti ER
gli accertamenti necessari al caso di specie, trattandosi di un soggetto anziano, affetto da demenza senile e patologie cardiache;
in particolare gli attori, sulla scorta della CTP versata in atti, hanno assunto che la caduta domestica del proprio congiunto sia stata proprio la conseguenza di un malore di origine cardiaca la quale, se correttamente individuata e trattata, avrebbe scongiurato l'exitus del paziente. Orbene, le considerazioni del CTP di parte attrice muovono dal presupposto secondo cui, nel corso della permanenza del in ER
Pronto Soccorso, non fu eseguito l'esame del valore della troponina, la quale avrebbe consentito di intercettare la problematica che avrebbe, di lì a qualche giorno, condotto alla morte del proprio congiunto. Tale circostanza, tuttavia, è smentita dalla documentazione in atti, ove risulta che il valore della troponina è stato correttamente indagato e riportato in cartella clinica.
Infatti, a dispetto di quanto asserito da parte attrice, il risultato dell'esame in questione effettuato in PS pervenne a distanza di 42 minuti, che rappresenta una tempistica standard
Contr del turnaround time , e lo stesso restituì un valore pari a zero, escludendo, di conseguenza, un danno del miocardio in atto.
Ne consegue che le contestazioni formulate nella consulenza di parte appaiono generiche e indimostrate, specialmente alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTPM, le quali appaiono, di contro, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, e meritano, pertanto, condivisione e
12 possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n.
7341/04).
In base alla documentazione medica acquisita, infatti, il dott. ha concluso che “L'infarto Per_4
del miocardio (il paziente) l'ha subito al momento dell'algia toracica, e non era presente al momento
del ricovero in ospedale. Infatti, tra i vari accertamenti eseguiti in data 17/2/2014, vi erano gli enzimi
cardiaci, tutti negativi ed un ECG nella norma. Non riteniamo che tali enzimi andassero ripetuti il
giorno successivo al ricovero, in quanto il paziente era asintomatico per angor”
Il consulente di parte, dott. , nella relazione tecnica del 12 maggio 2020, si è Persona_5
limitato a predisporre un proprio parere medico legale sui fatti oggetto di causa, senza muovere alcuna contestazione idonea a preferire la soluzione contenuta nella propria relazione tecnica rispetto a quelle ipotizzate dal CTPM;
anzi, come detto, l'ipotesi da lui prospettata (secondo cui l'idoneo e corretto approccio diagnostico al paziente, fin dall'arrivo nel PS del di Nocera Inferiore, avrebbe permesso di chiarire che la caduta in CP_4
casa del paziente era stata causata da un malore, consentendo di diagnosticare l'ischemia del miocardio e la consequenziale somministrazione di cure adeguate che avrebbero, con grandissima probabilità, evitato il concretizzarsi dell'infarto poi verificatosi a distanza di circa due giorni dal ricovero del paziente in reparto) risulta ampiamente smentita dalla documentazione sanitaria in atti nonchè dalle conclusioni cui è pervenuto il dott. le Per_4
quali sono condivise dalla scrivente anche in considerazione della terzietà propria dell'ausiliario che le ha rese.
Orbene, nel proprio elaborato peritale, il CTPM ha sottolineato che “…anche gli ECG effettuati
il giorno 18 e la mattina del 19 erano tutti negativi, diventando positivi solo dopo che il paziente
avverte il dolore toracico. D'altronde la positivizzazione degli enzimi cardiaci, unitamente all'eco
cardiogramma, mostra un infarto cardiaco con acinesia della parete postero laterale (PL), di breve
insorgenza. I valori (esame effettuato alle ore 20.17) della mioglobina, del cK – massa e della
troponina, depongono per un insulto cardiaco avvenuto da poco tempo e, come da esami ripetuti
nei giorni successivi, tali valori sono in costante aumento, con compromissione dello stato
generale….. La terapia di “prevenzione all'infarto del miocardio” invocata nella denuncia era stata
13 dunque effettuata. Il Paziente, come detto precedentemente, assumeva farmaci antiipertensivi e
cardioaspirina, sostituita poi con la . Gli sbalzi pressori ipertensivi furono trattati con la CP_9
somministrazione di farmaci specifici (Nifedicor). Non si comprende quali dovrebbero essere altri
farmaci antiinfartuali, se non quelli che il paziente già effettuava. La consulenza neurologica, invocata
nella denuncia, non era certo richiesta per una contrattura della diuresi, ma solo per completezza di
indagine, in quanto, come dalla stessa effettuata in data 21, non si evidenziavano patologie acute, ma
solo una patologia cronicizzata il cui stato di coscienza era peggiorato per la patologia cardiaca e che
poteva essere ridotto con la somministrazione di antiedemigeno (Mannitolo), in aggiunta ad altri
antiemigeni che il paziente già effettuava dall'arrivo all'UTIC e dopo l'infarto del miocardio. La
contrattura della diuresi, in tali casi, è un evento naturale quanto temibile, dovuto dal difetto di
pompa post infartuale. In altre parole, il danno miocardico, si traduce in una insufficienza cardiaca
con riduzione della FE (frazione di Eiezione) e minore filtrato ematico. Le condizioni vascolari
croniche, di certo non hanno agevolato la ripresa del quadro generale, tanto che si assiste ad un
aggravamento del quadro clinico con deficit della respirazione, sostenuta dall'insufficienza cardiaca
postinfartuale con cinesi cardiaca compromessa dall'infarto subito, per interessamento del ventricolo
sinistro nei segmenti basale e medio. Si assiste pertanto, nonostante la terapia di sostegno
cardiologico, ad ulteriore aggravamento, tanto da richiedere l'intervento del rianimatore che inizia le
manovre rianimatorie come da protocollo. Lo stato di coscienza però si approfondì ancora di più fino
ad entrare nel coma….Si giungeva così all'inevitabile exitus, sopraggiunto nonostante le manovre
rianimatorie effettuate, alle ore 9.50 del 23/2/2014.”
Alla luce delle considerazioni medico-legali sopra svolte, il CTPM ha così concluso “…
riteniamo non vi siano state condotte colpose addebitabili ai sanitari che ebbero in cura il
Questi effettuarono corretta terapia delle lesioni presentate. All'ingresso in PS, ER
estendendo la diagnostica anche ad organi ed apparati che non rientravano nell'evento
lesivo ed effettuando la terapia che il caso imponeva, secondo i protocolli della comune ars
medica. In regime di ricovero, il ebbe a subire un IMA, evento prevedibile ma non ER
prevenibile. I sanitari effettuarono correttamente anche tale diagnosi somministrando
giusta terapia come il caso e i protocolli internazionali suggerivano.” con la conseguenza che la domanda attorea deve essere rigettata, in quanto, dalle risultanze della CT penale
14 sono emersi dati obiettivamente riscontrabili che hanno escluso il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai medici che ebbero in cura il e l'exitus che sopraggiunse ER
a distanza di due giorni circa dal ricovero.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza di parte attrice. Deve essere,
di contro, respinta la domanda di parte convenuta di condanna degli attori , Parte_5
, , e per lite temeraria ex Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere dalla tardività di tale domanda, avanzata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, e da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui questi abbiano agito o resistito in giudizio, non vi è prova che l' abbia subito un danno dalla vicenda oggetto di giudizio, laddove - per CP_2
giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis,
cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007 n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa,
così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante p.t, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Salerno il 3 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5972 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 27.11.2024, vertente
TRA
(c.f.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), nonché (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f.: ), (c.f.: );
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f: ), questi ultimi in qualità di marito e figli Parte_9 C.F._9
di (figlia premorta del de cuius, deceduta il 28.3.2018), tutti quali eredi Persona_1
di (nato il [...] e deceduto in data 23.2.2014), rappresentati e Persona_2
difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonello Matrone e Marika Matrone ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via
Tortora, n.28
- Attori -
E
1 (p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti e procura generale alle liti per atto Notar del 2.2.2018 Rep. n. 26327- Racc. Persona_3
n. 3427, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Giordano e Claudia Vuolo
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prim, in Napoli alla via G. Porzio n. 4 –
Centro Direzionale Isola F4
- Convenuta –
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione inizialmente notificato in data 4.8.2020, , Parte_1 [...]
, nonché , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e (questi ultimi in qualità di marito e figli di , Parte_8 Parte_9 Persona_1
figlia premorta del de cuius), in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
(deceduto il 23.4.2014), convenivano in giudizio l' per sentirla condannare, CP_2
previo accertamento della responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura il de
cuius, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio e iure
hereditatis, a causa dell'errata condotta tenuta dai predetti sanitari in occasione del ricovero del proprio congiunto avvenuta in data 17.2.2014.
In particolare, esponevano gli attori che: in data 17.2.2014 , a seguito di una Persona_2
caduta in ambiente domestico, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Umberto I” di Nocera Inferiore, ove veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia, con la diagnosi di “Frattura femore sinistro”; il , tuttavia, decedeva, ER
in data 23.2.2014 per “arresto cardio-respiratorio” presso il reparto di terapia intensiva cardiologica del medesimo ospedale; l'exitus si verificava per effetto di un infarto del
2 miocardio, il quale non sarebbe stato né diagnosticato né idoneamente trattato dal personale sanitario coinvolto, nonostante i familiari avessero provveduto a segnalare la probabilità
che le cadute ricorrenti del proprio congiunto fossero causate proprio dalle patologie cardiache da cui lo stesso era affetto;
tale circostanza, inoltre, veniva riferita anche all'operatore del 118, ma l'ambulanza giunta al domicilio del non aveva a bordo ER
personale medico;
arrivati presso il P.S., il personale sanitario analizzava, infatti, solo gli esiti della caduta sull'anca sinistra, senza ricercarne la causa;
durante la permanenza del paziente in P.S., i sanitari lo sottoponevano a prelievo ematico, senza eseguire l'esame del valore della troponina - utile per la rilevazione della sofferenza cardiaca – e gli somministravano un antidolorifico;
alle ore 07:50 del 23.2.2014 il paziente veniva trasferito con urgenza presso l' del medesimo P.O., dove decedeva per “arresto cardio- CP_3
respiratorio”; a seguito dell'exitus, essi attori sporgevano formale istanza di denuncia/querela affinché la competente Autorità Giudiziaria provvedesse ad accertare le reali cause del decesso del proprio congiunto nonché l'eventuale responsabilità penale dei sanitari che lo ebbero in cura;
nel corso delle indagini preliminari, il sostituto procuratore presso il
Tribunale di Nocera Inferiore, nominava, quale consulente medico legale, il dott. sulla Per_4
scorta della cui relazione tecnica veniva disposta, in data 2.3.2018, l'archiviazione del procedimento penale R.G. GIP n. 5600/2017, per infondatezza della notizia di reato;
essi attori conferivano, pertanto, al dott. , l'incarico di esprimere parere medico Persona_5
legale sulla causa del decesso del proprio congiunto e sul ruolo assunto, nella vicenda, dal personale dell'Umberto I;
il CTP, sulla scorta della documentazione medica, affermava l'inidoneità dell'approccio diagnostico assunto dal personale sanitario che ebbe in cura il de
cuius, per aver omesso di effettuare gli accertamenti specialistici che il caso imponeva;
alla luce delle circostanze emerse dalla consulenza medico-legale essi attori, in data 26.5.2020,
inoltravano all' , in persona del Direttore Generale p.t., nonché al Parte_10 [...]
di Nocera Inferiore, in persona del legale rapp.te p.t., formale atto di costituzione CP_4
in mora per il risarcimento dei danni derivati dal decesso del proprio congiunto, chiedendo,
altresì, l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa, non essendo essi pubblicati,
come legislativamente previsto, sul sito internet della struttura sanitaria;
in assenza di
3 riscontro, veniva tentato il procedimento di mediazione (n. 67/2020) presso l'organismo
Conformed s.r.l., sede di Salerno (SA), che si concludeva, al primo incontro del 6.7.2020, con esito negativo “per mancata comparizione della parte invitata alla mediazione”, come da relativo verbale in atti.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale gli attori così concludevano: “Piaccia all'On.le Giudice
adito, contrariis reiectis, 1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' , in Parte_10
persona del Direttore Generale, nella causazione del decesso occorso al sig. , stante Persona_2
la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento-morte e la condotta dei sanitari del P.O. dell'azienda
convenuta, che, per effetto di diagnosi errata, gli praticarono cure e terapie incongrue e inappropriate,
provocandone il decesso.
2. Condannare, in ragione di quanto sopra, la convenuta , in Parte_10
persona del direttore generale, al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni patrimoniali e
non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, derivati dal decesso del congiunto , Persona_2
nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o
qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale, nella misura che risulterà
dall'espletanda C.T.U. medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Condannare, inoltre, la convenuta al pagamento
delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto
procuratore costituito anticipatario.”
All'udienza del 22.12.2020, ritenuto che l'atto di citazione fosse nullo, atteso che lo stesso non precisava che la costituzione del convenuto dovesse avvenire “almeno 20 giorni prima della prima udienza”, il Giudice ne disponeva la rinotifica, nelle forme e nei termini di legge,
e rinviava la causa all'udienza dell'1.6.2021.
Ritualmente adempiuto il predetto incombente e instaurato il contraddittorio tra le parti,
con comparsa depositata in data 27.5.2021 si costituiva in giudizio l' , la quale CP_2
instava per il rigetto della domanda, negando alcuna ipotesi di responsabilità dei propri sanitari.
A sostegno delle difese spiegate, l' deduceva: l'infondatezza dell'avversa CP_2
ricostruzione dei fatti di causa, atteso che la stessa documentazione in atti dimostrerebbe
4 che i sanitari che ebbero in cura il predisposero tutti gli accertamenti necessari non ER
solo in relazione al tipo di trauma dallo stesso subito ma anche in relazione alle sue patologie pregresse, tra cui diversi esami ematologici, una RX dell'anca sinistra e del bacino, una TAC
cranio e del bacino, ECG e, a conclusione di tali indagini, una consulenza ortopedica;
che,
presso l'U.O. di Ortopedia e veniva somministrata terapia con calciparina, CP_5
lixidol e soluzione fisiologica, con indicazione di aumentare la dose di antidolorifico al bisogno, in aggiunta alla terapia che il de cuius seguiva già da tempo per le proprie patologie;
in ragione del quadro ipertensivo riscontrato in ingresso (PA 220/120), veniva, inoltre,
richiesta una consulenza cardiologica, e somministrati Nifedicor4 e Lasix5; venivano effettuate due visite cardiologiche, di cui, la prima, rilevava un picco ipertensivo con la seguente diagnosi: «cardiopatia ipertensiva con valori pressori non compensati, stamane crisi
ipertensiva 200/120 trattata con Nifedicor sublinguale. Alla terapia con Zanipril 20/10 aggiunga
Dilatens 25, controllo pressorio»; la seconda rilevava che il paziente: «ha lamentato dolore toracico
(emitorace sx) oggi;
attualmente febbre, ronchi diffusi. ECG praticato nel pomeriggio non mostrava alterazioni significative. Ripete ECG: RS con FC 84 bpm ST ↓7 […] Pz ancora sintomatico per dolore toracico irradiato all'arto sinistro. Lieve ↑ enzimi. Ecocuore: pessima finestra acustica toracica. Si
evidenzia della parete PL FE%. Si trasferisce in »; durante il Controparte_6 CP_3
ricovero presso l' venivano svolti ulteriori esami prima dell'exitus inevitabile del CP_3
paziente; le risultanze dell'elaborato a firma del CTPM dott. deponevano per una Per_4
totale esclusione di profili di colpa ascrivibili ai sanitari dell'Ospedale Umberto I di Nocera
Inferiore, in quanto l'IMA che aveva causato il decesso del paziente “non era presente
all'ingresso (come da accertamenti ematologici enzimatici e tracciato ECG, ripetuto quest'ultimo nei
giorni seguenti, tutti negativi) e sopraggiunta nelle ore pomeridiane, come si evince dalla
sintomatologia accusata dallo stesso e dagli accertamenti effettuati, che mostravano un quadro
diverso, rispetto ai vari controlli effettuati nei giorni precedenti. Tale nuova patologia era prevedibile
ma non prevenibile e fu prontamente diagnosticata e trattata come da protocolli internazionali”;
parte attrice non avrebbe assolto all'onere della prova sulla stessa incombente, non essendo a ciò sufficiente la CTP del dott. versata in atti e ampiamente smentita dalla Persona_5
consulenza svolta su disposizione dell'Ufficio della Procura di Salerno;
quanto all'obbligo
5 assicurativo di cui alla. legge n. 24/2017, ai presunti danneggiati non sarebbe in ogni caso consentita l'azione diretta, attesa la mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 10 dello stesso testo di legge.
In considerazione di tali argomentazioni, la convenuta così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo
Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:
1. In via principale, rigettare tutte le
domande degli attori siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse nel presente atto
che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute.
2. In via subordinata, nella malaugurata
ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori, procedere ad equa riduzione del
preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da
qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la
cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati dagli attori, tenuto
conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo della vittima e/o degli attori ai sensi dell'art.
1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti
dall'art. 1225 c.c.
3. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per
legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al
ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c. “
Acquisita documentazione varia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.1.2024 e, mutato il giudice, veniva assunta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.11.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del diritto controverso in capo a taluni degli attori ( , Parte_5
, , e essendo la Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
legittimazione degli stessi, di contro, acclarata alla luce della documentazione in atti.
Invero, dal certificato di famiglia storico di , rilasciato dal Comune di Parte_5
Pagani in data 23.1.2025, risulta che lo stesso era coniugato con , deceduta in Persona_1
data 28.3.2018 e figlia del de cuius , e che , , Persona_2 Parte_6 Parte_7
e sono i figli nati dalla loro unione. Parte_8 Parte_9
6 Né rileva la circostanza che tale certificazione sia stata depositata successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie in quanto l'eccezione stessa è stata sollevata dalla convenuta per la prima volta solo con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 3, a preclusioni già maturate;
pertanto, in aderenza al condivisibile orientamento della Suprema
Corte (Cass., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3116 ) e nel rispetto del principio del contraddittorio non può che ritenersi la predetta documentazione ammissibile.
Tutti gli attori sono, quindi, legittimati ad agire in qualità di eredi di . Persona_2
In via altrettanto preliminare appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n.
132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle
“lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale
“ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di
7 lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso
8 clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del
“più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017;
Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della responsabilità
risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è
inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
9 rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta pacifico –
in quanto circostanza non contestata oltre che documentalmente provata - che ER
, a seguito di una caduta avvenuta in ambiente domestico il 17.2.2014, veniva
[...]
condotto presso il P.S. del P.O. dell'Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, per poi essere trasportato nel reparto di traumatologa e infine in quello di terapia intensiva, ove si verificava l'exitus per “arresto cardio-respiratorio” il 23.4.2014.
Ebbene, il Tribunale ritiene che il rapporto instauratosi tra il e l' ER [...]
convenuta trovi fondamento nel già menzionato contratto atipico di spedalità, CP_7
con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero,
l'accoglimento del paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con il paziente. Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., la struttura ospedaliera convenuta si è certamente avvalsa dell'operato dei sanitari che presero in cura il . ER
Tanto premesso in punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra il ER
(rectius: i suoi eredi) e la convenuta, prima di procedere all'esame della documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della C.T.P.M. disposta nel procedimento penale
R.G. GIP n. 5600/2017, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
10 che necessitino di specifiche conoscenze, né esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Nel caso di specie è stata rigettata la richiesta di parte attrice di procedere all'espletamento di nuova indagine peritale in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, a mente del quale “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste
a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il
contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori
atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in
ordine al fatto da provare.” (Cass. civ. sez. III, 28/02/2023, n.5947 relativa proprio alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale); a parere della scrivente, dunque, una nuova CTU sarebbe stata superflua, oltre che eccessivamente dispendiosa.
In tal modo, infatti, la parte non subisce alcuna violazione del proprio diritto di difesa, anche in considerazione del fatto che la categoria della “inutilizzabilità” della prova ex art. 191
c.p.p. - posta a tutela del diritto di difesa dell'imputato - non è contemplata nell'ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, in tal caso, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale.
Dalle considerazioni che precedono si ricava che, mentre nel giudizio penale vige il principio di tipicità del mezzo probatorio, in virtù dell'interesse Costituzionalmente tutelato
(status libertatis), in quello civile, il Giudice non incontra tale limite. Infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca ex se lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente dalla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del
11 processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare.
Ciò detto, passando all'accertamento della responsabilità dell'azienda convenuta, ex artt.
1218 e 1228 c.c., il Tribunale ritiene non provato il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari che presero in cura il “de cuius” e i danni asseritamente subiti dagli attori con l'atto introduttivo di giudizio.
Fin dall'atto di citazione, gli istanti hanno dedotto che la responsabilità dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta consisterebbe nel non aver sottoposto il a tutti ER
gli accertamenti necessari al caso di specie, trattandosi di un soggetto anziano, affetto da demenza senile e patologie cardiache;
in particolare gli attori, sulla scorta della CTP versata in atti, hanno assunto che la caduta domestica del proprio congiunto sia stata proprio la conseguenza di un malore di origine cardiaca la quale, se correttamente individuata e trattata, avrebbe scongiurato l'exitus del paziente. Orbene, le considerazioni del CTP di parte attrice muovono dal presupposto secondo cui, nel corso della permanenza del in ER
Pronto Soccorso, non fu eseguito l'esame del valore della troponina, la quale avrebbe consentito di intercettare la problematica che avrebbe, di lì a qualche giorno, condotto alla morte del proprio congiunto. Tale circostanza, tuttavia, è smentita dalla documentazione in atti, ove risulta che il valore della troponina è stato correttamente indagato e riportato in cartella clinica.
Infatti, a dispetto di quanto asserito da parte attrice, il risultato dell'esame in questione effettuato in PS pervenne a distanza di 42 minuti, che rappresenta una tempistica standard
Contr del turnaround time , e lo stesso restituì un valore pari a zero, escludendo, di conseguenza, un danno del miocardio in atto.
Ne consegue che le contestazioni formulate nella consulenza di parte appaiono generiche e indimostrate, specialmente alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTPM, le quali appaiono, di contro, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, e meritano, pertanto, condivisione e
12 possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n.
7341/04).
In base alla documentazione medica acquisita, infatti, il dott. ha concluso che “L'infarto Per_4
del miocardio (il paziente) l'ha subito al momento dell'algia toracica, e non era presente al momento
del ricovero in ospedale. Infatti, tra i vari accertamenti eseguiti in data 17/2/2014, vi erano gli enzimi
cardiaci, tutti negativi ed un ECG nella norma. Non riteniamo che tali enzimi andassero ripetuti il
giorno successivo al ricovero, in quanto il paziente era asintomatico per angor”
Il consulente di parte, dott. , nella relazione tecnica del 12 maggio 2020, si è Persona_5
limitato a predisporre un proprio parere medico legale sui fatti oggetto di causa, senza muovere alcuna contestazione idonea a preferire la soluzione contenuta nella propria relazione tecnica rispetto a quelle ipotizzate dal CTPM;
anzi, come detto, l'ipotesi da lui prospettata (secondo cui l'idoneo e corretto approccio diagnostico al paziente, fin dall'arrivo nel PS del di Nocera Inferiore, avrebbe permesso di chiarire che la caduta in CP_4
casa del paziente era stata causata da un malore, consentendo di diagnosticare l'ischemia del miocardio e la consequenziale somministrazione di cure adeguate che avrebbero, con grandissima probabilità, evitato il concretizzarsi dell'infarto poi verificatosi a distanza di circa due giorni dal ricovero del paziente in reparto) risulta ampiamente smentita dalla documentazione sanitaria in atti nonchè dalle conclusioni cui è pervenuto il dott. le Per_4
quali sono condivise dalla scrivente anche in considerazione della terzietà propria dell'ausiliario che le ha rese.
Orbene, nel proprio elaborato peritale, il CTPM ha sottolineato che “…anche gli ECG effettuati
il giorno 18 e la mattina del 19 erano tutti negativi, diventando positivi solo dopo che il paziente
avverte il dolore toracico. D'altronde la positivizzazione degli enzimi cardiaci, unitamente all'eco
cardiogramma, mostra un infarto cardiaco con acinesia della parete postero laterale (PL), di breve
insorgenza. I valori (esame effettuato alle ore 20.17) della mioglobina, del cK – massa e della
troponina, depongono per un insulto cardiaco avvenuto da poco tempo e, come da esami ripetuti
nei giorni successivi, tali valori sono in costante aumento, con compromissione dello stato
generale….. La terapia di “prevenzione all'infarto del miocardio” invocata nella denuncia era stata
13 dunque effettuata. Il Paziente, come detto precedentemente, assumeva farmaci antiipertensivi e
cardioaspirina, sostituita poi con la . Gli sbalzi pressori ipertensivi furono trattati con la CP_9
somministrazione di farmaci specifici (Nifedicor). Non si comprende quali dovrebbero essere altri
farmaci antiinfartuali, se non quelli che il paziente già effettuava. La consulenza neurologica, invocata
nella denuncia, non era certo richiesta per una contrattura della diuresi, ma solo per completezza di
indagine, in quanto, come dalla stessa effettuata in data 21, non si evidenziavano patologie acute, ma
solo una patologia cronicizzata il cui stato di coscienza era peggiorato per la patologia cardiaca e che
poteva essere ridotto con la somministrazione di antiedemigeno (Mannitolo), in aggiunta ad altri
antiemigeni che il paziente già effettuava dall'arrivo all'UTIC e dopo l'infarto del miocardio. La
contrattura della diuresi, in tali casi, è un evento naturale quanto temibile, dovuto dal difetto di
pompa post infartuale. In altre parole, il danno miocardico, si traduce in una insufficienza cardiaca
con riduzione della FE (frazione di Eiezione) e minore filtrato ematico. Le condizioni vascolari
croniche, di certo non hanno agevolato la ripresa del quadro generale, tanto che si assiste ad un
aggravamento del quadro clinico con deficit della respirazione, sostenuta dall'insufficienza cardiaca
postinfartuale con cinesi cardiaca compromessa dall'infarto subito, per interessamento del ventricolo
sinistro nei segmenti basale e medio. Si assiste pertanto, nonostante la terapia di sostegno
cardiologico, ad ulteriore aggravamento, tanto da richiedere l'intervento del rianimatore che inizia le
manovre rianimatorie come da protocollo. Lo stato di coscienza però si approfondì ancora di più fino
ad entrare nel coma….Si giungeva così all'inevitabile exitus, sopraggiunto nonostante le manovre
rianimatorie effettuate, alle ore 9.50 del 23/2/2014.”
Alla luce delle considerazioni medico-legali sopra svolte, il CTPM ha così concluso “…
riteniamo non vi siano state condotte colpose addebitabili ai sanitari che ebbero in cura il
Questi effettuarono corretta terapia delle lesioni presentate. All'ingresso in PS, ER
estendendo la diagnostica anche ad organi ed apparati che non rientravano nell'evento
lesivo ed effettuando la terapia che il caso imponeva, secondo i protocolli della comune ars
medica. In regime di ricovero, il ebbe a subire un IMA, evento prevedibile ma non ER
prevenibile. I sanitari effettuarono correttamente anche tale diagnosi somministrando
giusta terapia come il caso e i protocolli internazionali suggerivano.” con la conseguenza che la domanda attorea deve essere rigettata, in quanto, dalle risultanze della CT penale
14 sono emersi dati obiettivamente riscontrabili che hanno escluso il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai medici che ebbero in cura il e l'exitus che sopraggiunse ER
a distanza di due giorni circa dal ricovero.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), seguono la soccombenza di parte attrice. Deve essere,
di contro, respinta la domanda di parte convenuta di condanna degli attori , Parte_5
, , e per lite temeraria ex Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere dalla tardività di tale domanda, avanzata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, e da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui questi abbiano agito o resistito in giudizio, non vi è prova che l' abbia subito un danno dalla vicenda oggetto di giudizio, laddove - per CP_2
giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis,
cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007 n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa,
così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante p.t, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Salerno il 3 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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