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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST NC, AT
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio N. 1 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07180202300027382000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5708/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE E COMUNE: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7.12.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e al Comune di Napoli,
Resistente_1 impugnò il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300027382000, sull'autovettura di sua proprietà Opel Agila tg. Targa_1, notificato in data 24.10.2023, per omesso pagamento della TARSU per gli anni 2011 e 2012, per l'importo complessivo di euro 1.739,42, tributo presuntivamente, ad avviso del ricorrente, riferito all'immobile di indirizzo_1 snc, imposta indicata nell'atto impugnato, come già richiesta con cartella n. 0712010081805627000 e mai notificatagli.
A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente dedusse, tra l'altro:
1) la mancata ricezione degli atti prodromici all'atto impugnato (cartella in esso indicata e avvisi di accertamento);
2) la prescrizione comunque nel frattempo intervenuta.
Si costituì il Comune di Napoli che eccepì la sua estraneità alla fase della riscossione coattiva.
Quindi concluse chiedendo, in linea principale, la sua estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva, in linea gradata, il rigetto del ricorso con declaratoria di legittimità dell'operato del
Comune di Napoli e delle iscrizioni contenute in cartella.
In data 21.5.2024 intervenne nel giudizio Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a. (di seguito indicata per brevità SAPNA) che chiese, in via preliminare, di accertare il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, in via principale, di rigettare il ricorso, in va subordinata, di autorizzare la chiamata in causa di nominativo_1 al fine di estendere il contraddittorio allo stesso in qualità di soggetto responsabile delle attività relative all'accertamento e alla notifica del relativo avviso.
In data 5.06.2024 si costituì pure Agenzia delle Entrate – Riscossione che dedusse la ritualità della notifica della cartella indicata nell'atto impugnato e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente. Con la sentenza n. 12584/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, accoglieva il ricorso. Per quel che rileva, osservava che:
I) la cartella presupposta all'atto impugnato non era stata notificata;
II) era comunque maturata la prescrizione della pretesa impositiva.
Per il resto, compensava per intero le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'interventore e tra la parte ricorrente e il Comune;
condannava ADER al pagamento, in favore della parte ricorrente, alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.250,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ADER.
Il Comune di Napoli eccepisce la sua estraneità alla controversia, poiché il “focus” del giudizio verte sulla notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato di cui è responsabile solo il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate della Riscossione).
S.A.P.NA Sistema Ambiente Provinciale di Napoli SPA non è costituito nel presente grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO RELATIVO AL CAPO IN CUI HA RITENUTO NON NOTIFICATA LA
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120190081805627000 E, CONSEGUENTEMENTE, PRESCRITTO IL
CREDITO ISCRITTO A RUOLO
L'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure statuiva che “Anzitutto si osserva che Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato tardivamente documentazione
(contestualmente alla sua costituzione avvenuta, come già evidenziato, in data 5.6.2024); pertanto di tale documentazione non può tenersi alcun conto….alla luce quindi delle risultanze ritualmente acquisite, il ricorso risulta fondato, non essendovi prova della notifica dell'atto presupposto (cartella) all'atto impugnato ed essendo, in ogni caso, intervenuta la prescrizione del credito preteso nel periodo intercorso tra la data della notifica dell'atto di accertamento e la data di notifica dell'atto impugnato, pur tenendosi conto della sospensione dei termini per l'ermergenza COVID...il ricorso deve, pertanto, essere accolto...P.
Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso…”.
Secondo l'appellante, la statuizione assunta non è condivisibile poiché, come già emerso nel corso del primo grado di giudizio, la cartella di pagamento n. 07120190081805627000 (all. 1) è stata ritualmente notificata, mediante messo notificatore, in data 17/10/2019 (all. 2), non pagata e non opposta dal Sig.
Resistente_1 nei termini di legge.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione depositata in giudizio da ADER, risulta che la cartella presupposta sarebbe stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario e successivo inoltro della CAD con raccomandata A/R.
Senonchè, ADER non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui diede notizia al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Per tale motivo, non c'è prova che il procedimento notificatorio si sia perfezionato, con conseguente nullità della notifica stessa
(cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020: < nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario>>).
In assenza di prova della notifica della cartella, l'atto impugnato è illegittimo sia perché non risulta notificato l'atto presupposto, sia perché, alla data di notifica dell'atto impugnato (24.10.2023), risulta ampiamente maturata la prescrizione quinquennale della TARSU per gli anni 2011 e 2012, oggetto del giudizio.
*****
SECONDO MOTIVO DI APPELLO RELATIVO AL CAPO CUI HA CONDANNATO AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE – ILLEGITTIMITÀ
L'appellante impugna il capo della gravata sentenza in cui veniva disposto che “Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e va disposta la chiesta attribuzione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, che se ne è dichiarato antistatario….
PQM.
..condanna ADER al pagamento, in favore della parte ricorrente, alle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.250,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosene antistatario”.
La pronuncia sarebbe illegittima perché viziata dalla falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Il motivo è infondato, perché il primo giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui al citato art. 91 c.p.c.
Infatti, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ADER è soccombente, per non avere provato la notifica della cartella presupposta all'atto impugnato.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza di ADER nei confronti del contribuente e si liquidano in dispositivo.
Le spese del grado tra il contribuente ed il Comune di Napoli possono essere compensate per le stesse ragioni già indicate dal primo giudice per compensare tra tali parti le spese del primo grado
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la ADER appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge;
-compensa le spese del grado tra le altre parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST NC, AT
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio N. 1 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07180202300027382000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5708/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE E COMUNE: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7.12.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e al Comune di Napoli,
Resistente_1 impugnò il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202300027382000, sull'autovettura di sua proprietà Opel Agila tg. Targa_1, notificato in data 24.10.2023, per omesso pagamento della TARSU per gli anni 2011 e 2012, per l'importo complessivo di euro 1.739,42, tributo presuntivamente, ad avviso del ricorrente, riferito all'immobile di indirizzo_1 snc, imposta indicata nell'atto impugnato, come già richiesta con cartella n. 0712010081805627000 e mai notificatagli.
A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente dedusse, tra l'altro:
1) la mancata ricezione degli atti prodromici all'atto impugnato (cartella in esso indicata e avvisi di accertamento);
2) la prescrizione comunque nel frattempo intervenuta.
Si costituì il Comune di Napoli che eccepì la sua estraneità alla fase della riscossione coattiva.
Quindi concluse chiedendo, in linea principale, la sua estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva, in linea gradata, il rigetto del ricorso con declaratoria di legittimità dell'operato del
Comune di Napoli e delle iscrizioni contenute in cartella.
In data 21.5.2024 intervenne nel giudizio Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a. (di seguito indicata per brevità SAPNA) che chiese, in via preliminare, di accertare il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, in via principale, di rigettare il ricorso, in va subordinata, di autorizzare la chiamata in causa di nominativo_1 al fine di estendere il contraddittorio allo stesso in qualità di soggetto responsabile delle attività relative all'accertamento e alla notifica del relativo avviso.
In data 5.06.2024 si costituì pure Agenzia delle Entrate – Riscossione che dedusse la ritualità della notifica della cartella indicata nell'atto impugnato e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente. Con la sentenza n. 12584/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, accoglieva il ricorso. Per quel che rileva, osservava che:
I) la cartella presupposta all'atto impugnato non era stata notificata;
II) era comunque maturata la prescrizione della pretesa impositiva.
Per il resto, compensava per intero le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'interventore e tra la parte ricorrente e il Comune;
condannava ADER al pagamento, in favore della parte ricorrente, alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.250,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ADER.
Il Comune di Napoli eccepisce la sua estraneità alla controversia, poiché il “focus” del giudizio verte sulla notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato di cui è responsabile solo il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate della Riscossione).
S.A.P.NA Sistema Ambiente Provinciale di Napoli SPA non è costituito nel presente grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO RELATIVO AL CAPO IN CUI HA RITENUTO NON NOTIFICATA LA
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120190081805627000 E, CONSEGUENTEMENTE, PRESCRITTO IL
CREDITO ISCRITTO A RUOLO
L'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure statuiva che “Anzitutto si osserva che Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato tardivamente documentazione
(contestualmente alla sua costituzione avvenuta, come già evidenziato, in data 5.6.2024); pertanto di tale documentazione non può tenersi alcun conto….alla luce quindi delle risultanze ritualmente acquisite, il ricorso risulta fondato, non essendovi prova della notifica dell'atto presupposto (cartella) all'atto impugnato ed essendo, in ogni caso, intervenuta la prescrizione del credito preteso nel periodo intercorso tra la data della notifica dell'atto di accertamento e la data di notifica dell'atto impugnato, pur tenendosi conto della sospensione dei termini per l'ermergenza COVID...il ricorso deve, pertanto, essere accolto...P.
Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso…”.
Secondo l'appellante, la statuizione assunta non è condivisibile poiché, come già emerso nel corso del primo grado di giudizio, la cartella di pagamento n. 07120190081805627000 (all. 1) è stata ritualmente notificata, mediante messo notificatore, in data 17/10/2019 (all. 2), non pagata e non opposta dal Sig.
Resistente_1 nei termini di legge.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione depositata in giudizio da ADER, risulta che la cartella presupposta sarebbe stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione del destinatario e successivo inoltro della CAD con raccomandata A/R.
Senonchè, ADER non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui diede notizia al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Per tale motivo, non c'è prova che il procedimento notificatorio si sia perfezionato, con conseguente nullità della notifica stessa
(cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020: < nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario>>).
In assenza di prova della notifica della cartella, l'atto impugnato è illegittimo sia perché non risulta notificato l'atto presupposto, sia perché, alla data di notifica dell'atto impugnato (24.10.2023), risulta ampiamente maturata la prescrizione quinquennale della TARSU per gli anni 2011 e 2012, oggetto del giudizio.
*****
SECONDO MOTIVO DI APPELLO RELATIVO AL CAPO CUI HA CONDANNATO AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE – ILLEGITTIMITÀ
L'appellante impugna il capo della gravata sentenza in cui veniva disposto che “Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e va disposta la chiesta attribuzione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, che se ne è dichiarato antistatario….
PQM.
..condanna ADER al pagamento, in favore della parte ricorrente, alle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.250,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosene antistatario”.
La pronuncia sarebbe illegittima perché viziata dalla falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Il motivo è infondato, perché il primo giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui al citato art. 91 c.p.c.
Infatti, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ADER è soccombente, per non avere provato la notifica della cartella presupposta all'atto impugnato.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza di ADER nei confronti del contribuente e si liquidano in dispositivo.
Le spese del grado tra il contribuente ed il Comune di Napoli possono essere compensate per le stesse ragioni già indicate dal primo giudice per compensare tra tali parti le spese del primo grado
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la ADER appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge;
-compensa le spese del grado tra le altre parti.