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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12160 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21881/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21881/2019 promossa da:
(C.F. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), in proprio e quali C.F._3 Parte_4 C.F._4 eredi del de cuius , rapp.te e difese ed elettivamente domiciliate presso l'Avv. Giuseppe Persona_1
Mazzucchiello
Attori
Contro
( , in persona del Direttore Generale dr. Ing. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Isabella Selvaggi e dall' avv. to Luigia Mandes ed elettivamente domiciliati alla via Comunale del Principe n. 13/a, presso il Servizio Affari Legali della
[...]
[...]
(c.f. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_4
Carnevale e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in al n° 32 della Piazza Carità CP_1
A.O. “SAN PIO” Benevento Partita Iva in persona del rappresentante pro – tempore, P.IVA_3 elett.te dom.ta in alla Piazza Carità 32 presso lo studio dall'avv. Renato Magaldi che la rappresenta e CP_1 difende
Convenuti pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.9.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(C.F. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), con atto di citazione C.F._3 Parte_4 C.F._4 regolarmente notificato, convenivano in giudizio l' , la Controparte_5 [...]
e l' , al fine di ottenerne la condanna Controparte_3 Controparte_6 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso del de cuius , padre e marito degli attori;
decesso ricondotto a negligenza, imprudenza Persona_1 ed imperizia della parte convenuta.
In particolare, gli attori evidenziavano che:
- , di anni 62, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2012 si recava presso il P.S. dell'ospedale Persona_1
Santa IA di RE Mare di (appartenente ad ) ove veniva ammesso con CP_1 Controparte_5 diagnosi di ingresso di “sindrome coronarica acuta” e pertanto veniva ricoverato in UTIC;
- all'arrivo in reparto veniva sottoposto ad ecocardiogramma che confermava la diagnosi;
pertanto, senza effettuare alcun altro controllo ed in totale assenza di consenso informato, eseguivano una terapia trombolitica, mista a farmaci antiaggreganti e anticoagulanti (somministrando tali farmaci in rapida successione trascurando il necessario tempo di attesa tra un farmaco e l'altro);
- le conseguenze di tale imperita condotta non tardarono a manifestarsi;
infatti, nel giro di pochissime ore il paziente appariva non collaborante e non risvegliabile, per cui veniva sospesa l'eparina e gli antiaggreganti ed effettuata una TAC che documentava l'insorgere di una emorragia celebrale;
- solo in quel momento al paziente veniva somministrato solfato di protamina al fine di neutralizzare l'eparina, la terapia fibrinolitica ed anticoagulante;
- alle ore 14:00, liberatosi un posto letto, il paziente veniva finalmente trasferito in terapia intensiva rianimatoria ed al suo ingresso le condizioni apparivano gravissime;
- il 30.1.2012, dopo 23 giorni dal primo ricovero, in condizioni ancora non ristabilite, Persona_1 veniva trasferito presso l'unità di recupero e rieducazione funzionale neuromotoria della
Fondazione Maugeri IRCCS di Telese Terme, ove iniziava un lungo ricovero che durava circa cinque mesi, durante i quali si verificavano diversi eventi critici, sottovalutati dai sanitari;
- in data 12.6.2012 i medici decidevano di sottoporre il paziente a procedura di svezzamento della tracheotomia, sostituendo la cannula;
pagina 2 di 19 - la mattina del giorno successivo alla sostituzione, si presentavano fenomeni di vomito e forte crisi respiratoria e i sanitari effettuavano una fibroncoscopia che evidenziava a presenza di un corpo estraneo di materiale plastico (residuo della cannula) e che si provvedeva a rimuovere;
- nella mattina del 14.6.2012 le condizioni del paziente si aggravavano e trascorse tre ore nella totale inerzia dei sanitari per poi contattare il 118 per il trasferimento presso il che Controparte_6 avveniva solo alle ore 4:50 ove giungeva in stato di grave shock;
- il paziente non veniva trasferito subito in rianimazione, ma restava in pronto soccorso ove le condizioni peggioravano fino all'exitus alle ore 10:15 del 14.6.2012;
Tanto premesso gli attori chiedevano nel presente giudizio, di accertarsi e riconoscersi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale in via proporzionale e/o alternativa o solidale delle convenute e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita chance, danno da perdita reddituale ecc..)
e non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità, danno biologico, danno all'autodeterminazione, perdita rapporto parentale ecc..) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius , oltre danno da svalutazione e interessi. Il tutto con vittoria di spese Per_1 con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 10.1.2020 si costituiva l' , il quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva dell' ed in subordine il rigetto la domanda attorea perché nulla, Controparte_1 inammissibile, improponibile, infondata, e non provata.
In data 23.12.2019 si costituiva, altresì, la Controparte_3
, la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione per il risarcimento del danno jure
[...] proprio;
nel merito, invece, il convenuto chiedeva l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti. In subordine, la convenuta chiedeva, nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, di graduare le relative responsabilità, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante. Infine, la struttura sanitaria eccepiva l'impossibilità di riconoscere in favore dell'attore la svalutazione monetaria e gli interessi cumulativamente. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 23.12.2019 si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva Controparte_6
l'assoluta nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4
c.p.c.. Nel merito la convenuta concludeva chiedendo l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti. Inoltre, il convenuto chiedeva, nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, di accertare e graduare le relative responsabilità, anche ai fini del regresso. Con vittoria di spese di lite ed onorario. pagina 3 di 19 In data 15.2.2025, il GU precedente istruttore nominava il collegio peritale composto da Prof.
[...]
e Dott.ssa ; la perizia veniva successivamente depositata in data 11.11.2021 Persona_2 Persona_3
e preso atto della stessa, in data 24.3.2022, si rinviava la causa per precisate le conclusioni. All'udienza del
23.3.2023 la causa veniva assegnata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c..
Successivamente, in data 8.10.2023 il precedente GU con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dal collegio peritale. Pertanto, all'udienza del 21.6.2024 dinanzi al precedente istruttore la causa veniva, nuovamente, rinviata per precisazione delle conclusioni. In data 10/7/25 la causa veniva assegnata alla scrivente che la introitava in decisione il 15/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essa è certamente da rigettare.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un.,
21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l' atto di citazione è intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Ancora, si rende necessaria l'analisi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva quale sollevata dall' , in relazione all'asserita estraneità rispetto ai fatti oggetto di causa. In merito Controparte_1 giova rilevare come, in base alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis,
Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei pagina 4 di 19 a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione posta dalla struttura sanitaria va riqualificata e correlata alla titolarità passiva e come tale esaminata insieme al merito della controversia.
Inoltre, in ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione per i danni iure proprio quali richiesti dagli attori si osserva quanto segue. Non ignora la Scrivente che il danno da perdita del rapporto parentale ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto ad un termine generale di prescrizione quinquennale e non decennale (cfr. amplius Cass. 26 luglio 2021, n. 21404). Tuttavia, deve osservarsi come qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato anche se il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3,
l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato;
ciò il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (sul punto si richiamano i precedenti Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018 e da ultimo Cass. n. 29859/2023). E tale è il caso sottoposto al nostro esame in termini di astratta prospettazione attorea: potenziale vertendo in tema di omicidio colposo. Non è infatti necessario coltivare un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato, giacché alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021), la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, integra una
contro
- eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio sulla base delle allegazioni di fatto della parte danneggiata.
Ed allora trattandosi nella prospettazione attorea di omicidio colposo il termine di prescrizione è quello di anni 10, ed il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (Cass. n. 29859 del 27/10/2023).
Tutto ciò premesso, il decesso veniva dichiarato il 14.06.2012; gli attori si costituivano nel presente giudizio notificando atto di citazione nel 2019; durante questo periodo venivano effettuati i seguenti atti interruttivi:
- lettera di costituzione in mora è del 17.3.16 inviata il 21 marzo 2017 (cfr. messe in mora all. atto di citazione) pagina 5 di 19 - istanza di mediazione del 30 maggio 2017, comunicata alle parti il 5 giugno 2017 e estintasi con partecipazione della convenuta l 28 giugno 2017 (cfr. mediazione all. atto di citazione). CP_3 tutto quanto innanzi posto, l'odierna domanda non può considerarsi prescritta.
Proseguendo nel merito, la decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017 in relazione alle strutture sanitarie. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Tuttavia, in relazione all'ente, la giurisprudenza di legittimità già riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale. Ciò posto, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura sanitaria;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo pagina 6 di 19 dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione pagina 7 di 19 del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 8 di 19 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa della struttura deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - la struttura sanitaria - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra pagina 9 di 19 comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta della struttura sanitaria è stata, pagina 10 di 19 secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta della struttura sanitaria, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova
è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez.
VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sulla struttura sanitaria la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile.
Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dal Prof. (Professore Persona_2
Ordinario di Cardiochirurgia, già Direttore Dipartimento Cardiovascolare) e Dott.ssa Persona_3
(specialista in Medicina Legale); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: pagina 11 di 19 - alle ore 24 del 05.01.2012, perveniva al Pronto Soccorso dell'OS Santa IA di Persona_1
RE Nuovo di con una precordialgia iniziata da circa un'ora e dai sintomi e dai segni CP_1 elettrocardiografici (non disponibili in atti) che indicavano una sindrome coronarica acuta, ovvero infarto inferiore in atto (cfr. pg 31 ctu);
- il paziente, senza spiegazione alcuna in cartella e senza firmare alcun consenso informato al trattamento, veniva subito ricoverato in UTIC dove veniva praticata la fibrinolisi senza effettuare la coronarografia, contrariamente a quanto raccomandato dalle linee guida europee del 2010 (riportate tradotte sul Giornale Italiano di Cardiologia nel 2011), che invece prevedevano la coronarografia e la procedura di angioplastica primaria (cfr. pg 31 ctu);
- veniva ricoverato d'urgenza e subito avviato al trattamento fibrinolitico con indicazione nella Per_1 diaria che non sarebbero esistite controindicazioni, di cui la principale e più nota è la presenza di ipertensione grave, che invece risulta in anamnesi (cfr. pg 31 ctu);
- inoltre, in cartella clinica non venivano indicati rilievi fondamentali per la posologia dei farmaci, come il peso e l'altezza, da cui si calcola anche la superficie corporea e questo aspetto rende incerta ogni valutazione sul dosaggio impiegato nella somministrazione del fibrinolitico, che va infuso sulla base del peso corporeo (cfr. pg 31 ctu);
- non si rileva molto neanche in ordine al trasferimento del paziente in Terapia Intensiva dopo l'evento neurologico, e gli stessi tracciati ECG sono assenti in cartella clinica;
- in pratica il paziente veniva trasferito presso la Riabilitazione della Controparte_3 apparentemente ignorandone la situazione cardiaca e con la cannula tracheostomica;
- dopo mesi di riabilitazione e di fronteggiamento delle consuete infezioni multifocali che affliggono tali pazienti, il quadro neurologico appariva stabilizzato nella sua gravità, ma consentiva l'avvio della procedura per lo svezzamento dalla tracheostomia, per tornare ad una respirazione attraverso le vie anatomiche normali (cfr. pg 32 ctu);
- in tale circostanza si verificava un peggioramento acuto della funzione respiratoria, in coincidenza con la sostituzione della normale cannula tracheostomica con una fenestrata ed in questo frangente si verificava con una broncoscopia la presenza di un corpo estraneo intratracheale, riconosciuto come pezzo di una precedente cannula, che avrebbe parzialmente o totalmente occluso il tratto respiratorio sottostante e che avrebbe impedito il meccanismo di pulizia attraverso la tosse (cfr. pg
33 ctu);
- subito dopo la rimozione si ripresentava l'insufficienza respiratoria, con spandimento delle secrezioni purulente, ipossia, acidosi, che in breve slatentizzavano uno stato settico più generalizzato che provocava l'inevitabile shock settico (cfr. pg 33 ctu);
pagina 12 di 19 - conseguente si verificava peraltro su una situazione cardiologica indefinita, dovuta alla mancata coronarografia di controllo post-fibrinolitica e nel contesto di una riserva coronarica e contrattile poco definite il cui ruolo nel decesso rimane incerto e di impossibile determinazione;
- per l'effetto ai Curanti della i quali sono adibiti alla sola Riabilitazione Controparte_3 neurologica e priva di strutture rianimatorie e competenze adeguate, non rimaneva che trasferire in altro ospedale più idoneo il paziente in condizioni già terminali (cfr. pg 33 ctu);
- presso il UM di Benevento non si rilevano sostanziali carenze nella registrazione diagnostica e nella strategia terapeutica possibile (cfr. pg 33 ctu);
- infine, a totale completezza dell'analisi, i consulenti affermavano che il caso di specie non presentava i caratteri di straordinarietà ed eccezionalità e non comportava risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (cfr. pg 33 ctu);
- pertanto, le cause del decesso del paziente sono individuabili nell'evoluzione infausta dovuta alle complicanze di uno shock settico, esito finale di un iter clinico iniziato con un inadeguato trattamento di un IMA, complicato (cfr. pg 34 ctu).
Inoltre, dai successivi chiarimenti richiesti dal GU, i consulenti giungono a determinare quanto segue:
“da quanto già rilevato il paziente si presentava con una sindrome coronarica acuta, trattata in modo non conforme alle linee guida, cui seguiva una complicanza neurologica che generava una condizione di non autosufficienza e la necessità di mantenimento di una attività respiratoria mediante cannula tracheostomica. In questa situazione il paziente veniva trasferito presso la Riabilitazione dove verosimilmente si verificava l'incidente della ritenzione di un piccolo corpo estraneo CP_3 intratracheale, che tuttavia aggravava la nota tendenza alle infezioni dopo stroke. Pertanto, riteniamo che la responsabilità attribuibile all' sia pari all'80%. La percentuale restante (20%) è da Controparte_8 attribuire alle attività assistenziali prestate dalla L'OS UM appariva esente da responsabilità Controparte_3 in quanto riceveva il paziente già in condizioni terminali” (cfr. chiarimenti ctu del 28.11.2023). Per l'effetto tale ripartizione opera nei rapporti interni ( cfr Cass. n. 27301/2024).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l e della Controparte_1 Controparte_3
(per le rispettive quote) che hanno prestato assistenza tecnico – medica a .
[...] Persona_1
Orbene, in ordine alle domande risarcitorie proposte dagli attori è necessaria, tuttavia, una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio.
Sul punto si chiarisce che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con pagina 13 di 19 la loro negazione (Cass., nn. 16904/2018, Cass. S.U., n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24070/2021).
Ciò posto, in questa sede l'onere di dimostrare il rapporto di parentela è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II n. 22730 del 11.08.2021).
Quanto innanzi posto, l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato in merito che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (cfr Cass.
21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass
21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); tuttavia, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto madre-figli è compiutamente allegata come nel caso in esame, ciò rende fondato il titolo risarcitorio stante l'assenza di allegazione e prova contraria.
Ciò posto, per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale quale subito da giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità (cfr. da ultimo Persona_1
Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, in base ai rilievi peritali ed alle risultanze delle cartelle cliniche presenti in atti, si ritiene che non sia stato cagionato al de cuius un danno terminale attesa l'assenza della prova di uno stato di coscienza durante il periodo di riferimento. pagina 14 di 19 In ordine alla domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, quale spiegata dalla moglie e dalle figlie del de cuius, è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue.
In relazione al parametro della convivenza: per la sola sussiste il requisito della Parte_4 convivenza (cfr. certificati all. atto di citazione); per l'effetto di attribuiscono 16 punti ad
[...] mentre 0 punti per e . Parte_4 Pt_2 Pt_3 Parte_1
In relazione al parametro della residualità affettiva: dalla documentazione prodotte residuano 4 membri superstiti nel nucleo familiare originario;
per l'effetto si attribuiscono 0 punti.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( - punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) attesa la mancanza di prove e di allegazioni sull'intensità della relazione affettiva e la gravità dello sconvolgimento derivato dalla perdita, non può attribuirsi ulteriore punteggio (gli attori si limitato alla mera allegazione del legame e delle sofferenze per la perdita senza nulla argomentare in termini specifici e senza nulla provare: cfr. pg.14 a 18 atto di citazione).
In base agli elementi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, si attribuiscono:
- per sono configurabili 50 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), Parte_4
18 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (57); 16 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 195.550;
- per sono configurabili 38 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), 22 Parte_1 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (34); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 148.618,00;
- per sono configurabili 38 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), 22 punti Parte_2 per l'età dell'istante vittima secondaria (32); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 148.618,00;
- per sono configurabili 40 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), 24 Parte_3 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (24); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 156.440,00.
In ordine alle ulteriori domande risarcitorie proposte dagli attori si osserva quanto segue.
pagina 15 di 19 Per il danno da lesione del diritto di autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr.
Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale
(sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass.
31026/2023 e Cass. 28974/2024). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato
(cfr. Cass. 31234/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. n.
5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. Tutto quanto innanzi posto, deve osservarsi come parte attrice si dolga solo genericamente, nel proprio atto introduttivo pagina 16 di 19 dell'assenza di una completa informazione, da parte dei sanitari che la ebbero in cura circa la tipologia delle pratiche mediche che misero in atto e delle loro possibili conseguenze;
ciò senza tuttavia provare, o chiedere di provare con ogni mezzo anche a mezzo di presunzioni che, se adeguatamente informato circa le possibili conseguenze, egli avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento subito.
Ebbene, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince che al paziente non veniva fatto firmare alcun consenso informato all'atto del ricovero presso l' di Controparte_8
(cfr. pg 24 CTU “Poi la condizione di urgenza, probabilmente, ha comportato che al paziente- pur in normale CP_1 stato di coscienza- non sia stato sottoposto alcun modulo di consenso. Anche se in effetti la scelta del trattamento, a sua volta comportava due aspetti che il consenso, se non per motivi normativi, l'avrebbe richiesto per la profonda differenza tra le possibili terapie”). Tuttavia, se sotto il profilo medico legale l'assenza di consenso rappresenta una grave violazione;
dal punto di vista giuridico detta doglianza non può determinare diritti risarcitori, atteso che gli attori non hanno allegato e provato che il paziente non si sarebbe sottoposto ad alcun trattamento se validamente informato.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno.
In ordine al danno da perdita di chance di sopravvivenza, tale domanda risulta assorbita visto il riconoscimento pieno del nesso di causalità e la conseguente liquidazione dei danni già quantificati.
Gli attori richiedevano poi il risarcimento di tali ulteriori voci di danno:
- danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.
- danno non patrimoniale (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di una migliore e più lunga vita, alla capacità lavorativa, da lesione/perdita -anche solo delle chances- del rapporto parentale, danno all'autodeterminazione ed alla salute da carente consenso informato, danno alle chance terapeutiche e di salvezza, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, etc).
Infine, non merita accoglimento l'eccezione della non cumulatività degli interessi alla svalutazione monetaria in quanto la somma liquidata deve essere corrisposta maggiorata degli interessi compensativi, i quali sono diretti a compensare il pregiudizio ulteriore subito dal creditore per il mancato godimento tempestivo della somma dovuta, decorrenti dalla data del fatto illecito o dall'arricchimento ingiustificato.
Questa lettura è confermata dalla recente sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024, nella quale la Corte ha precisato che la reintegrazione patrimoniale del danneggiato impone sia la rivalutazione monetaria del capitale, adeguata al valore attuale del denaro, sia la corresponsione degli interessi compensativi, come pagina 17 di 19 misura del danno derivante dal ritardo nel pagamento. Tale duplice compensazione risponde al principio di equità e di piena riparazione del danno patrimoniale subito, garantendo che il risarcimento non venga eroso dall'inflazione né dall'ingiustificato ritardo nella sua liquidazione. Ciò posto in relazione alle domande accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (6.1.2012) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Infine, in ordine alla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue. Essa presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost ( Corte appello , Napoli , sez. VII , 22/01/2025 , n. 277). Ebbene, tali presupposti soggettivi non risultano compiutamente allegati e provati in questa sede;
per l'effetto la relativa domanda è da rigettare.
In ordine alle spese di lite a carico dei convenuti (dell' sia Controparte_8 pari all'80% e della ), esse vanno liquidate in favore dell'avvocato di parte Controparte_9 attrice, dichiaratosi antistatario;
ciò in applicazione della II tabella, V fascia del decreto ministeriale n.
55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 calcolato sul valore della domanda più elevata e con aumento del 30% poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale (cfr. Cass. n.
10367/2024). Tuttavia, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto di alcune voci di domanda ( quali il danno terminale, danno da autodeterminazione, il danno da lucro cessante) e posta la drastica riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle originariamente chieste si applica una compensazione nella misura del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme
Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
In ordine alle spese tra gli attori e l' la natura specialistica degli accertamenti Controparte_6 necessari a far luce sull'assenza di responsabilità della struttura sanitaria, permettono di ritenere sussistenti le eccezionali ragioni per la compensazione tra attore e convenuto (cfr. Cass. n. 15495 del 16.05.2022)
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
pagina 18 di 19 • Accoglie per quanto di ragione la domanda iure proprio degli attori, e per l'effetto, condanna in solido e della in Controparte_1 Controparte_3 persona dei legali rapp.ti p.t al pagamento in favore di (C.F. ) Parte_1 C.F._1 della somma di € 195.550,00; in favore di (c.f. ) della somma di € Parte_2 C.F._2
148.618,00; in favore di (C.F. ) della somma di € 148.618,00; Parte_3 C.F._3 in favore di (C.F. ) della somma di € 156.440,00; sulle Parte_4 C.F._4 somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (6.01.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Rigetta le ulteriori domande degli attori;
• Condanna l' e la Controparte_1 Controparte_3
(c.f. ) in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei
[...] P.IVA_2 procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
spese che liquida complessivamente in € 14.103,00
a titolo di compensi professionali e € 545,00 per spese vive, oltre CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• Compensa interamente le spese tra gli attori e Controparte_6
• Spese di CTU in soldo a carico dell' e della Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21881/2019 promossa da:
(C.F. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), in proprio e quali C.F._3 Parte_4 C.F._4 eredi del de cuius , rapp.te e difese ed elettivamente domiciliate presso l'Avv. Giuseppe Persona_1
Mazzucchiello
Attori
Contro
( , in persona del Direttore Generale dr. Ing. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Isabella Selvaggi e dall' avv. to Luigia Mandes ed elettivamente domiciliati alla via Comunale del Principe n. 13/a, presso il Servizio Affari Legali della
[...]
[...]
(c.f. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_4
Carnevale e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in al n° 32 della Piazza Carità CP_1
A.O. “SAN PIO” Benevento Partita Iva in persona del rappresentante pro – tempore, P.IVA_3 elett.te dom.ta in alla Piazza Carità 32 presso lo studio dall'avv. Renato Magaldi che la rappresenta e CP_1 difende
Convenuti pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.9.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(C.F. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. ), con atto di citazione C.F._3 Parte_4 C.F._4 regolarmente notificato, convenivano in giudizio l' , la Controparte_5 [...]
e l' , al fine di ottenerne la condanna Controparte_3 Controparte_6 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso del de cuius , padre e marito degli attori;
decesso ricondotto a negligenza, imprudenza Persona_1 ed imperizia della parte convenuta.
In particolare, gli attori evidenziavano che:
- , di anni 62, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2012 si recava presso il P.S. dell'ospedale Persona_1
Santa IA di RE Mare di (appartenente ad ) ove veniva ammesso con CP_1 Controparte_5 diagnosi di ingresso di “sindrome coronarica acuta” e pertanto veniva ricoverato in UTIC;
- all'arrivo in reparto veniva sottoposto ad ecocardiogramma che confermava la diagnosi;
pertanto, senza effettuare alcun altro controllo ed in totale assenza di consenso informato, eseguivano una terapia trombolitica, mista a farmaci antiaggreganti e anticoagulanti (somministrando tali farmaci in rapida successione trascurando il necessario tempo di attesa tra un farmaco e l'altro);
- le conseguenze di tale imperita condotta non tardarono a manifestarsi;
infatti, nel giro di pochissime ore il paziente appariva non collaborante e non risvegliabile, per cui veniva sospesa l'eparina e gli antiaggreganti ed effettuata una TAC che documentava l'insorgere di una emorragia celebrale;
- solo in quel momento al paziente veniva somministrato solfato di protamina al fine di neutralizzare l'eparina, la terapia fibrinolitica ed anticoagulante;
- alle ore 14:00, liberatosi un posto letto, il paziente veniva finalmente trasferito in terapia intensiva rianimatoria ed al suo ingresso le condizioni apparivano gravissime;
- il 30.1.2012, dopo 23 giorni dal primo ricovero, in condizioni ancora non ristabilite, Persona_1 veniva trasferito presso l'unità di recupero e rieducazione funzionale neuromotoria della
Fondazione Maugeri IRCCS di Telese Terme, ove iniziava un lungo ricovero che durava circa cinque mesi, durante i quali si verificavano diversi eventi critici, sottovalutati dai sanitari;
- in data 12.6.2012 i medici decidevano di sottoporre il paziente a procedura di svezzamento della tracheotomia, sostituendo la cannula;
pagina 2 di 19 - la mattina del giorno successivo alla sostituzione, si presentavano fenomeni di vomito e forte crisi respiratoria e i sanitari effettuavano una fibroncoscopia che evidenziava a presenza di un corpo estraneo di materiale plastico (residuo della cannula) e che si provvedeva a rimuovere;
- nella mattina del 14.6.2012 le condizioni del paziente si aggravavano e trascorse tre ore nella totale inerzia dei sanitari per poi contattare il 118 per il trasferimento presso il che Controparte_6 avveniva solo alle ore 4:50 ove giungeva in stato di grave shock;
- il paziente non veniva trasferito subito in rianimazione, ma restava in pronto soccorso ove le condizioni peggioravano fino all'exitus alle ore 10:15 del 14.6.2012;
Tanto premesso gli attori chiedevano nel presente giudizio, di accertarsi e riconoscersi la responsabilità contrattuale o extracontrattuale in via proporzionale e/o alternativa o solidale delle convenute e per l'effetto condannarle al risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita chance, danno da perdita reddituale ecc..)
e non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità, danno biologico, danno all'autodeterminazione, perdita rapporto parentale ecc..) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius , oltre danno da svalutazione e interessi. Il tutto con vittoria di spese Per_1 con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 10.1.2020 si costituiva l' , il quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva dell' ed in subordine il rigetto la domanda attorea perché nulla, Controparte_1 inammissibile, improponibile, infondata, e non provata.
In data 23.12.2019 si costituiva, altresì, la Controparte_3
, la quale eccepiva, in via preliminare, la prescrizione per il risarcimento del danno jure
[...] proprio;
nel merito, invece, il convenuto chiedeva l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti. In subordine, la convenuta chiedeva, nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, di graduare le relative responsabilità, condannando i condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante. Infine, la struttura sanitaria eccepiva l'impossibilità di riconoscere in favore dell'attore la svalutazione monetaria e gli interessi cumulativamente. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 23.12.2019 si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva Controparte_6
l'assoluta nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4
c.p.c.. Nel merito la convenuta concludeva chiedendo l'integrale rigetto di ogni e qualsiasi domanda formulata nei propri confronti. Inoltre, il convenuto chiedeva, nella denegata ipotesi di seppur minimo accoglimento, di accertare e graduare le relative responsabilità, anche ai fini del regresso. Con vittoria di spese di lite ed onorario. pagina 3 di 19 In data 15.2.2025, il GU precedente istruttore nominava il collegio peritale composto da Prof.
[...]
e Dott.ssa ; la perizia veniva successivamente depositata in data 11.11.2021 Persona_2 Persona_3
e preso atto della stessa, in data 24.3.2022, si rinviava la causa per precisate le conclusioni. All'udienza del
23.3.2023 la causa veniva assegnata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c..
Successivamente, in data 8.10.2023 il precedente GU con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dal collegio peritale. Pertanto, all'udienza del 21.6.2024 dinanzi al precedente istruttore la causa veniva, nuovamente, rinviata per precisazione delle conclusioni. In data 10/7/25 la causa veniva assegnata alla scrivente che la introitava in decisione il 15/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essa è certamente da rigettare.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un.,
21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l' atto di citazione è intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Ancora, si rende necessaria l'analisi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva quale sollevata dall' , in relazione all'asserita estraneità rispetto ai fatti oggetto di causa. In merito Controparte_1 giova rilevare come, in base alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis,
Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass. 10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei pagina 4 di 19 a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione posta dalla struttura sanitaria va riqualificata e correlata alla titolarità passiva e come tale esaminata insieme al merito della controversia.
Inoltre, in ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione per i danni iure proprio quali richiesti dagli attori si osserva quanto segue. Non ignora la Scrivente che il danno da perdita del rapporto parentale ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto ad un termine generale di prescrizione quinquennale e non decennale (cfr. amplius Cass. 26 luglio 2021, n. 21404). Tuttavia, deve osservarsi come qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato anche se il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3,
l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato;
ciò il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (sul punto si richiamano i precedenti Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018 e da ultimo Cass. n. 29859/2023). E tale è il caso sottoposto al nostro esame in termini di astratta prospettazione attorea: potenziale vertendo in tema di omicidio colposo. Non è infatti necessario coltivare un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato, giacché alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021), la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, integra una
contro
- eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio sulla base delle allegazioni di fatto della parte danneggiata.
Ed allora trattandosi nella prospettazione attorea di omicidio colposo il termine di prescrizione è quello di anni 10, ed il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (Cass. n. 29859 del 27/10/2023).
Tutto ciò premesso, il decesso veniva dichiarato il 14.06.2012; gli attori si costituivano nel presente giudizio notificando atto di citazione nel 2019; durante questo periodo venivano effettuati i seguenti atti interruttivi:
- lettera di costituzione in mora è del 17.3.16 inviata il 21 marzo 2017 (cfr. messe in mora all. atto di citazione) pagina 5 di 19 - istanza di mediazione del 30 maggio 2017, comunicata alle parti il 5 giugno 2017 e estintasi con partecipazione della convenuta l 28 giugno 2017 (cfr. mediazione all. atto di citazione). CP_3 tutto quanto innanzi posto, l'odierna domanda non può considerarsi prescritta.
Proseguendo nel merito, la decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017 in relazione alle strutture sanitarie. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Tuttavia, in relazione all'ente, la giurisprudenza di legittimità già riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale. Ciò posto, non si pongono particolari problemi atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura sanitaria;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo pagina 6 di 19 dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione pagina 7 di 19 del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento della struttura sanitaria, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 8 di 19 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa della struttura deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - la struttura sanitaria - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra pagina 9 di 19 comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta della struttura sanitaria è stata, pagina 10 di 19 secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta della struttura sanitaria, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova
è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n.
28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez.
VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sulla struttura sanitaria la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile.
Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dal Prof. (Professore Persona_2
Ordinario di Cardiochirurgia, già Direttore Dipartimento Cardiovascolare) e Dott.ssa Persona_3
(specialista in Medicina Legale); relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: pagina 11 di 19 - alle ore 24 del 05.01.2012, perveniva al Pronto Soccorso dell'OS Santa IA di Persona_1
RE Nuovo di con una precordialgia iniziata da circa un'ora e dai sintomi e dai segni CP_1 elettrocardiografici (non disponibili in atti) che indicavano una sindrome coronarica acuta, ovvero infarto inferiore in atto (cfr. pg 31 ctu);
- il paziente, senza spiegazione alcuna in cartella e senza firmare alcun consenso informato al trattamento, veniva subito ricoverato in UTIC dove veniva praticata la fibrinolisi senza effettuare la coronarografia, contrariamente a quanto raccomandato dalle linee guida europee del 2010 (riportate tradotte sul Giornale Italiano di Cardiologia nel 2011), che invece prevedevano la coronarografia e la procedura di angioplastica primaria (cfr. pg 31 ctu);
- veniva ricoverato d'urgenza e subito avviato al trattamento fibrinolitico con indicazione nella Per_1 diaria che non sarebbero esistite controindicazioni, di cui la principale e più nota è la presenza di ipertensione grave, che invece risulta in anamnesi (cfr. pg 31 ctu);
- inoltre, in cartella clinica non venivano indicati rilievi fondamentali per la posologia dei farmaci, come il peso e l'altezza, da cui si calcola anche la superficie corporea e questo aspetto rende incerta ogni valutazione sul dosaggio impiegato nella somministrazione del fibrinolitico, che va infuso sulla base del peso corporeo (cfr. pg 31 ctu);
- non si rileva molto neanche in ordine al trasferimento del paziente in Terapia Intensiva dopo l'evento neurologico, e gli stessi tracciati ECG sono assenti in cartella clinica;
- in pratica il paziente veniva trasferito presso la Riabilitazione della Controparte_3 apparentemente ignorandone la situazione cardiaca e con la cannula tracheostomica;
- dopo mesi di riabilitazione e di fronteggiamento delle consuete infezioni multifocali che affliggono tali pazienti, il quadro neurologico appariva stabilizzato nella sua gravità, ma consentiva l'avvio della procedura per lo svezzamento dalla tracheostomia, per tornare ad una respirazione attraverso le vie anatomiche normali (cfr. pg 32 ctu);
- in tale circostanza si verificava un peggioramento acuto della funzione respiratoria, in coincidenza con la sostituzione della normale cannula tracheostomica con una fenestrata ed in questo frangente si verificava con una broncoscopia la presenza di un corpo estraneo intratracheale, riconosciuto come pezzo di una precedente cannula, che avrebbe parzialmente o totalmente occluso il tratto respiratorio sottostante e che avrebbe impedito il meccanismo di pulizia attraverso la tosse (cfr. pg
33 ctu);
- subito dopo la rimozione si ripresentava l'insufficienza respiratoria, con spandimento delle secrezioni purulente, ipossia, acidosi, che in breve slatentizzavano uno stato settico più generalizzato che provocava l'inevitabile shock settico (cfr. pg 33 ctu);
pagina 12 di 19 - conseguente si verificava peraltro su una situazione cardiologica indefinita, dovuta alla mancata coronarografia di controllo post-fibrinolitica e nel contesto di una riserva coronarica e contrattile poco definite il cui ruolo nel decesso rimane incerto e di impossibile determinazione;
- per l'effetto ai Curanti della i quali sono adibiti alla sola Riabilitazione Controparte_3 neurologica e priva di strutture rianimatorie e competenze adeguate, non rimaneva che trasferire in altro ospedale più idoneo il paziente in condizioni già terminali (cfr. pg 33 ctu);
- presso il UM di Benevento non si rilevano sostanziali carenze nella registrazione diagnostica e nella strategia terapeutica possibile (cfr. pg 33 ctu);
- infine, a totale completezza dell'analisi, i consulenti affermavano che il caso di specie non presentava i caratteri di straordinarietà ed eccezionalità e non comportava risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (cfr. pg 33 ctu);
- pertanto, le cause del decesso del paziente sono individuabili nell'evoluzione infausta dovuta alle complicanze di uno shock settico, esito finale di un iter clinico iniziato con un inadeguato trattamento di un IMA, complicato (cfr. pg 34 ctu).
Inoltre, dai successivi chiarimenti richiesti dal GU, i consulenti giungono a determinare quanto segue:
“da quanto già rilevato il paziente si presentava con una sindrome coronarica acuta, trattata in modo non conforme alle linee guida, cui seguiva una complicanza neurologica che generava una condizione di non autosufficienza e la necessità di mantenimento di una attività respiratoria mediante cannula tracheostomica. In questa situazione il paziente veniva trasferito presso la Riabilitazione dove verosimilmente si verificava l'incidente della ritenzione di un piccolo corpo estraneo CP_3 intratracheale, che tuttavia aggravava la nota tendenza alle infezioni dopo stroke. Pertanto, riteniamo che la responsabilità attribuibile all' sia pari all'80%. La percentuale restante (20%) è da Controparte_8 attribuire alle attività assistenziali prestate dalla L'OS UM appariva esente da responsabilità Controparte_3 in quanto riceveva il paziente già in condizioni terminali” (cfr. chiarimenti ctu del 28.11.2023). Per l'effetto tale ripartizione opera nei rapporti interni ( cfr Cass. n. 27301/2024).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l e della Controparte_1 Controparte_3
(per le rispettive quote) che hanno prestato assistenza tecnico – medica a .
[...] Persona_1
Orbene, in ordine alle domande risarcitorie proposte dagli attori è necessaria, tuttavia, una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio.
Sul punto si chiarisce che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con pagina 13 di 19 la loro negazione (Cass., nn. 16904/2018, Cass. S.U., n. 2951/2016, richiamate da Cass. n. 24070/2021).
Ciò posto, in questa sede l'onere di dimostrare il rapporto di parentela è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II n. 22730 del 11.08.2021).
Quanto innanzi posto, l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato in merito che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (cfr Cass.
21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass
21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); tuttavia, se la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto madre-figli è compiutamente allegata come nel caso in esame, ciò rende fondato il titolo risarcitorio stante l'assenza di allegazione e prova contraria.
Ciò posto, per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale quale subito da giova osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità (cfr. da ultimo Persona_1
Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo;
b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, in base ai rilievi peritali ed alle risultanze delle cartelle cliniche presenti in atti, si ritiene che non sia stato cagionato al de cuius un danno terminale attesa l'assenza della prova di uno stato di coscienza durante il periodo di riferimento. pagina 14 di 19 In ordine alla domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, quale spiegata dalla moglie e dalle figlie del de cuius, è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di Milano, precisando quanto segue.
In relazione al parametro della convivenza: per la sola sussiste il requisito della Parte_4 convivenza (cfr. certificati all. atto di citazione); per l'effetto di attribuiscono 16 punti ad
[...] mentre 0 punti per e . Parte_4 Pt_2 Pt_3 Parte_1
In relazione al parametro della residualità affettiva: dalla documentazione prodotte residuano 4 membri superstiti nel nucleo familiare originario;
per l'effetto si attribuiscono 0 punti.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( - punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) attesa la mancanza di prove e di allegazioni sull'intensità della relazione affettiva e la gravità dello sconvolgimento derivato dalla perdita, non può attribuirsi ulteriore punteggio (gli attori si limitato alla mera allegazione del legame e delle sofferenze per la perdita senza nulla argomentare in termini specifici e senza nulla provare: cfr. pg.14 a 18 atto di citazione).
In base agli elementi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, si attribuiscono:
- per sono configurabili 50 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), Parte_4
18 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (57); 16 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 195.550;
- per sono configurabili 38 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), 22 Parte_1 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (34); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 148.618,00;
- per sono configurabili 38 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), 22 punti Parte_2 per l'età dell'istante vittima secondaria (32); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 148.618,00;
- per sono configurabili 40 punti di cui: 16 per l'età della vittima primaria (62), 24 Parte_3 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (24); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di 4 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 156.440,00.
In ordine alle ulteriori domande risarcitorie proposte dagli attori si osserva quanto segue.
pagina 15 di 19 Per il danno da lesione del diritto di autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr.
Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale
(sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo Cass.
31026/2023 e Cass. 28974/2024). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato
(cfr. Cass. 31234/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. n. 1936/23 e da ultimo Cass. n.
5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. n. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. Tutto quanto innanzi posto, deve osservarsi come parte attrice si dolga solo genericamente, nel proprio atto introduttivo pagina 16 di 19 dell'assenza di una completa informazione, da parte dei sanitari che la ebbero in cura circa la tipologia delle pratiche mediche che misero in atto e delle loro possibili conseguenze;
ciò senza tuttavia provare, o chiedere di provare con ogni mezzo anche a mezzo di presunzioni che, se adeguatamente informato circa le possibili conseguenze, egli avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento subito.
Ebbene, nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince che al paziente non veniva fatto firmare alcun consenso informato all'atto del ricovero presso l' di Controparte_8
(cfr. pg 24 CTU “Poi la condizione di urgenza, probabilmente, ha comportato che al paziente- pur in normale CP_1 stato di coscienza- non sia stato sottoposto alcun modulo di consenso. Anche se in effetti la scelta del trattamento, a sua volta comportava due aspetti che il consenso, se non per motivi normativi, l'avrebbe richiesto per la profonda differenza tra le possibili terapie”). Tuttavia, se sotto il profilo medico legale l'assenza di consenso rappresenta una grave violazione;
dal punto di vista giuridico detta doglianza non può determinare diritti risarcitori, atteso che gli attori non hanno allegato e provato che il paziente non si sarebbe sottoposto ad alcun trattamento se validamente informato.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno.
In ordine al danno da perdita di chance di sopravvivenza, tale domanda risulta assorbita visto il riconoscimento pieno del nesso di causalità e la conseguente liquidazione dei danni già quantificati.
Gli attori richiedevano poi il risarcimento di tali ulteriori voci di danno:
- danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.
- danno non patrimoniale (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, danno alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di una migliore e più lunga vita, alla capacità lavorativa, da lesione/perdita -anche solo delle chances- del rapporto parentale, danno all'autodeterminazione ed alla salute da carente consenso informato, danno alle chance terapeutiche e di salvezza, danno per la lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, etc).
Infine, non merita accoglimento l'eccezione della non cumulatività degli interessi alla svalutazione monetaria in quanto la somma liquidata deve essere corrisposta maggiorata degli interessi compensativi, i quali sono diretti a compensare il pregiudizio ulteriore subito dal creditore per il mancato godimento tempestivo della somma dovuta, decorrenti dalla data del fatto illecito o dall'arricchimento ingiustificato.
Questa lettura è confermata dalla recente sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024, nella quale la Corte ha precisato che la reintegrazione patrimoniale del danneggiato impone sia la rivalutazione monetaria del capitale, adeguata al valore attuale del denaro, sia la corresponsione degli interessi compensativi, come pagina 17 di 19 misura del danno derivante dal ritardo nel pagamento. Tale duplice compensazione risponde al principio di equità e di piena riparazione del danno patrimoniale subito, garantendo che il risarcimento non venga eroso dall'inflazione né dall'ingiustificato ritardo nella sua liquidazione. Ciò posto in relazione alle domande accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (6.1.2012) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Infine, in ordine alla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue. Essa presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost ( Corte appello , Napoli , sez. VII , 22/01/2025 , n. 277). Ebbene, tali presupposti soggettivi non risultano compiutamente allegati e provati in questa sede;
per l'effetto la relativa domanda è da rigettare.
In ordine alle spese di lite a carico dei convenuti (dell' sia Controparte_8 pari all'80% e della ), esse vanno liquidate in favore dell'avvocato di parte Controparte_9 attrice, dichiaratosi antistatario;
ciò in applicazione della II tabella, V fascia del decreto ministeriale n.
55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 calcolato sul valore della domanda più elevata e con aumento del 30% poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale (cfr. Cass. n.
10367/2024). Tuttavia, sulle somme riconosciute a titolo di compensi, stante il rigetto di alcune voci di domanda ( quali il danno terminale, danno da autodeterminazione, il danno da lucro cessante) e posta la drastica riduzione delle somme riconosciute rispetto a quelle originariamente chieste si applica una compensazione nella misura del 30% (cfr. amplius Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n. 32061; conforme
Cass. civile sez. III, 03/09/2024, n.23641 nonché Cass. civile, sez. II, 10/07/2024, n. 18929).
In ordine alle spese tra gli attori e l' la natura specialistica degli accertamenti Controparte_6 necessari a far luce sull'assenza di responsabilità della struttura sanitaria, permettono di ritenere sussistenti le eccezionali ragioni per la compensazione tra attore e convenuto (cfr. Cass. n. 15495 del 16.05.2022)
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
pagina 18 di 19 • Accoglie per quanto di ragione la domanda iure proprio degli attori, e per l'effetto, condanna in solido e della in Controparte_1 Controparte_3 persona dei legali rapp.ti p.t al pagamento in favore di (C.F. ) Parte_1 C.F._1 della somma di € 195.550,00; in favore di (c.f. ) della somma di € Parte_2 C.F._2
148.618,00; in favore di (C.F. ) della somma di € 148.618,00; Parte_3 C.F._3 in favore di (C.F. ) della somma di € 156.440,00; sulle Parte_4 C.F._4 somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (6.01.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Rigetta le ulteriori domande degli attori;
• Condanna l' e la Controparte_1 Controparte_3
(c.f. ) in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei
[...] P.IVA_2 procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
spese che liquida complessivamente in € 14.103,00
a titolo di compensi professionali e € 545,00 per spese vive, oltre CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
• Compensa interamente le spese tra gli attori e Controparte_6
• Spese di CTU in soldo a carico dell' e della Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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