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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 446/2025 R.G.
Il Giudice designato, dott. Salvatore Regasto, letto il ricorso per ingiunzione nel procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che l'art. 637 c.p.c. stabilisce che “per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”; considerato che l'art. 7, comma 1, c.p.c., rubricato “Competenza del giudice di pace”, a seguito della Riforma Cartabia, prevede che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”; ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo in oggetto afferisce ad un credito per complessive euro
6.304,60 e che, pertanto, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nella specie rientra certamente nella competenza per valore del giudice di pace ai sensi del già citato art. 7, comma 1, c.p.c. di nuovo conio legislativo;
considerato, pertanto, che il Tribunale in composizione monocratica non è competente per l'emissione del decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
visto l'art. 637 c.p.c. rigetta il ricorso.
Lamezia Terme, 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 446/2025 R.G.
Il Giudice designato, dott. Salvatore Regasto, letto il ricorso per ingiunzione nel procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che l'art. 637 c.p.c. stabilisce che “per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”; considerato che l'art. 7, comma 1, c.p.c., rubricato “Competenza del giudice di pace”, a seguito della Riforma Cartabia, prevede che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”; ritenuto che il ricorso per decreto ingiuntivo in oggetto afferisce ad un credito per complessive euro
6.304,60 e che, pertanto, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nella specie rientra certamente nella competenza per valore del giudice di pace ai sensi del già citato art. 7, comma 1, c.p.c. di nuovo conio legislativo;
considerato, pertanto, che il Tribunale in composizione monocratica non è competente per l'emissione del decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
visto l'art. 637 c.p.c. rigetta il ricorso.
Lamezia Terme, 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto