Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per sgravio

    La Regione Calabria ha discaricato la relativa somma, riconoscendo le ragioni del ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    Il termine di decadenza per l'anno 2022 sarebbe spirato in data successiva alla notifica della cartella impugnata, pertanto non era decorso.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione retroattiva della norma

    La norma prevede una diversa modalità di riscossione senza innovare sostanzialmente la disciplina del tributo. L'iscrizione a ruolo è legittima anche se anteriore all'emanazione della legge, assumendo la cartella natura di atto impositivo-esattivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La cartella indica chiaramente gli estremi identificativi del veicolo, il periodo di imposta e la causa della pretesa (tassa non pagata).

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    I criteri di calcolo degli interessi sono riportati nel provvedimento impugnato sotto la voce "Note integrative al dettaglio degli importi dovuti".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 28
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo