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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA GI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4074/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011932891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011932891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6554/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 16.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 1.172,80.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso. Eccepiva, quanto alla pretesa relativa all'anno 2022, la illegittima applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 6 della L.R. n. 56/2023. Eccepiva altrasì il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e, quanto alla pretesa relativa all'annualità 2020, allegava provvedimento di sgravio della relativa somma. Nel resto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria, depositata in data 24.10.2025, parte ricorrente insisteva nella tesi della illegittimità dell'applicazione retroattiva della norma di legge citata, allegando alcune sentenze emesse da questa Corte che tale tesi hanno avallato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente all'annualità 2020, avendo la Regione Calabria discaricato la relativa somma, riconoscendo le ragioni del ricorrente. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2022, deve infatti osservarsi quanto segue.
Come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
L'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Si dissente, pertanto, dalle diverse conclusioni cui pervengono le sentenze allegate da parte ricorrente.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che il relativo termine sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto alla data di notifica della cartella impugnata esso non era decorso.
Infondata è l'eccezione di carente motivazione, poiché la cartella indica chiaramente gli estremi identificativi del veicolo, il periodo di imposta e la causa della pretesa, assai semplice: la tassa non è stata pagata.
Nessuna contestazione vi è peraltro in ordine alla effettiva debenza del tributo.
Infondata in punto di fatto è l'eccezione, peraltro genericamente formulata, relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, che sono riportati nel provvedimento impugnato sotto la voce “Note integrative al dettaglio degli importi dovuti”.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara la parziale estinzione del giudizio, limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'anno 2020, per cessazione della materia del contendere.
Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA GI, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4074/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011932891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011932891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6554/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 16.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, per un valore di causa di €. 1.172,80.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso. Eccepiva, quanto alla pretesa relativa all'anno 2022, la illegittima applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 6 della L.R. n. 56/2023. Eccepiva altrasì il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria si costituiva e, quanto alla pretesa relativa all'annualità 2020, allegava provvedimento di sgravio della relativa somma. Nel resto, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
Con successiva memoria, depositata in data 24.10.2025, parte ricorrente insisteva nella tesi della illegittimità dell'applicazione retroattiva della norma di legge citata, allegando alcune sentenze emesse da questa Corte che tale tesi hanno avallato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente all'annualità 2020, avendo la Regione Calabria discaricato la relativa somma, riconoscendo le ragioni del ricorrente. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alla pretesa relativa all'anno 2022, deve infatti osservarsi quanto segue.
Come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
L'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione risulta infondata, dal momento che la disposizione prevede esclusivamente diversa modalità di riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale alla disciplina di esso. Pertanto l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza. Si dissente, pertanto, dalle diverse conclusioni cui pervengono le sentenze allegate da parte ricorrente.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2022, deve osservarsi che il relativo termine sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto alla data di notifica della cartella impugnata esso non era decorso.
Infondata è l'eccezione di carente motivazione, poiché la cartella indica chiaramente gli estremi identificativi del veicolo, il periodo di imposta e la causa della pretesa, assai semplice: la tassa non è stata pagata.
Nessuna contestazione vi è peraltro in ordine alla effettiva debenza del tributo.
Infondata in punto di fatto è l'eccezione, peraltro genericamente formulata, relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, che sono riportati nel provvedimento impugnato sotto la voce “Note integrative al dettaglio degli importi dovuti”.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara la parziale estinzione del giudizio, limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'anno 2020, per cessazione della materia del contendere.
Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.