TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6663/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Fabrizio Zarone, giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Vairano
Scalo alla via Risorgimento, Parco Lisa n.77
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
il sindaco p.t., con sede in alla Via Roma n. 30, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to Andrea Orefice, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 2015 ha svolto come lavoratore socialmente utile svariate attività, tra cui il conducente di scuolabus ed addetto alla pulizia dei cimiteri comunali e dei giardini, in favore del ,; che tali mansioni sono Controparte_1
riconducibili al livello B3 del C.C.N.L. del settore Regione ed Autonomie Locali;
di aver svolto le suddette mansioni cinque giorni alla settimana, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 15.00 ed il lunedì ed il sabato anche di pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00, seguendo le direttive del dirigente del Controparte_1
, nella persona dell'avvocato Gaetano Di Nocera e percependo i compensi previsti
[...]
per il personale LSU.
1 Ha dedotto la natura subordinata del rapporto intercorso e pertanto ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, intercorso con il dal 1 Agosto 1995 al 31 Dicembre 2015 e la conseguente Controparte_1
condanna del in persona del sindaco al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive pari ad € 147.371,70, comprensive del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente citato si è costituto il il quale ha resistito al ricorso Controparte_1
con varie ed articolate argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'esito dell'odierna udienza del 27.03.2025.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina “l'instaurazione di un rapporto di lavoro”, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Il complesso della legislazione in materia induce, del resto, ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella fattispecie in esame, tenuto conto che l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 d.lgs. 469/1997); il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto,
è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in una indennità oraria e poi in una prestazione mensile;
il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del fondo per l'occupazione (art. 14 d.l. 299/1994; art. 11 d.lgs. 469/1997; art. 8
d.lgs. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le regioni (secondo criteri variati nel tempo)
e che in caso di rinnovo di un rapporto, che è a termine (art. 14 d.l. 299/1994; art. 4 d.lgs.
81/2000), fa carico sullo stesso fondo nella misura del 50%, restando l'altra metà a carico dei soggetti a utilizzatori (art. 4 d.lgs. 81/2000).
2 Ciò premesso, le allegazioni di cui al ricorso introduttivo non contengono riferimenti specifici circa il contenuto concreto delle mansioni svolte dal ricorrente, né circa la natura delle direttive, né circa le circostanze da cui desumere che le stesse mansioni siano state svolte in difformità del programma di assegnazione né invero delle circostanze da cui desumere ogni altro indice sintomatico della subordinazione.
Parte ricorrente produce taluni ordini di servizio con i quali il ricorrente è stato adibito a vari servizi e progetti, senza specificare se e in che modo ci sia stata la deviazione dallo schema del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili.
Anzi, l'esame della documentazione prodotta induce a rilevare che l'assegnazione ai vari compiti del ricorrente sia avvenuta sempre per la sua qualità di lavoratore socialmente utile e in riferimento ad attività rientranti nel progetto richiamato dalle stesse delibere.
Anche il riferimento alle eccedenze orarie osservate non appare rilevante, essendo tale ipotesi contemplata dal legislatore con previsione di un sistema di compenso, a carico dell'ente utilizzatore.
La stessa normativa prevede, del resto, che, allo scopo di creare opportunità occupazionali per i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, le amministrazioni pubbliche possano fare contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi anche creando società miste (art.10 D.L.G. 1 dicembre 1997, n. 468, contenente la revisione della disciplina dei LSU di cui alla delega dell'art. 22 L. 24 giugno
1997, n. 196, confermato dal testo infra cit). Da ultimo, l'art. 2 D.L.G. 28 febbraio 2000, n.
81 consente che gli enti utilizzatori possano ricorrere all'utilizzo degli stessi soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste dai progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui al successivo art. 3 che alla lett. c) contempla appunto i trasporti e la logistica.
In conclusione, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro avente i caratteri tipici della subordinazione così come la domanda di condanna del Comune convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, presentano lacune allegatorie.
Siffatte carenze non possono essere neppure colmate mediante la prova per testi che a sua volta appare inammissibile in quanto formulata richiamando le circostanze genericamente indicate nella premessa in fatto del ricorso.
3 L'assoluta genericità del ricorso, sui profili evidenziati, non può pertanto che comportarne il rigetto, non emergendo allegazioni nel senso della subordinazione ma gli unici elementi emersi fanno propendere piuttosto nel senso della conferma di un rapporto riconducibile allo schema formale dei c.d. lavori socialmente utili.
Il ricorso va pertanto rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6663/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Fabrizio Zarone, giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Vairano
Scalo alla via Risorgimento, Parco Lisa n.77
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
il sindaco p.t., con sede in alla Via Roma n. 30, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.to Andrea Orefice, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che dal 1° agosto 1995 al 31 dicembre 2015 ha svolto come lavoratore socialmente utile svariate attività, tra cui il conducente di scuolabus ed addetto alla pulizia dei cimiteri comunali e dei giardini, in favore del ,; che tali mansioni sono Controparte_1
riconducibili al livello B3 del C.C.N.L. del settore Regione ed Autonomie Locali;
di aver svolto le suddette mansioni cinque giorni alla settimana, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 15.00 ed il lunedì ed il sabato anche di pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00, seguendo le direttive del dirigente del Controparte_1
, nella persona dell'avvocato Gaetano Di Nocera e percependo i compensi previsti
[...]
per il personale LSU.
1 Ha dedotto la natura subordinata del rapporto intercorso e pertanto ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, intercorso con il dal 1 Agosto 1995 al 31 Dicembre 2015 e la conseguente Controparte_1
condanna del in persona del sindaco al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive pari ad € 147.371,70, comprensive del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente citato si è costituto il il quale ha resistito al ricorso Controparte_1
con varie ed articolate argomentazioni.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'esito dell'odierna udienza del 27.03.2025.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina “l'instaurazione di un rapporto di lavoro”, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Il complesso della legislazione in materia induce, del resto, ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella fattispecie in esame, tenuto conto che l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 d.lgs. 469/1997); il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36 Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto,
è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in una indennità oraria e poi in una prestazione mensile;
il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del fondo per l'occupazione (art. 14 d.l. 299/1994; art. 11 d.lgs. 469/1997; art. 8
d.lgs. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le regioni (secondo criteri variati nel tempo)
e che in caso di rinnovo di un rapporto, che è a termine (art. 14 d.l. 299/1994; art. 4 d.lgs.
81/2000), fa carico sullo stesso fondo nella misura del 50%, restando l'altra metà a carico dei soggetti a utilizzatori (art. 4 d.lgs. 81/2000).
2 Ciò premesso, le allegazioni di cui al ricorso introduttivo non contengono riferimenti specifici circa il contenuto concreto delle mansioni svolte dal ricorrente, né circa la natura delle direttive, né circa le circostanze da cui desumere che le stesse mansioni siano state svolte in difformità del programma di assegnazione né invero delle circostanze da cui desumere ogni altro indice sintomatico della subordinazione.
Parte ricorrente produce taluni ordini di servizio con i quali il ricorrente è stato adibito a vari servizi e progetti, senza specificare se e in che modo ci sia stata la deviazione dallo schema del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili.
Anzi, l'esame della documentazione prodotta induce a rilevare che l'assegnazione ai vari compiti del ricorrente sia avvenuta sempre per la sua qualità di lavoratore socialmente utile e in riferimento ad attività rientranti nel progetto richiamato dalle stesse delibere.
Anche il riferimento alle eccedenze orarie osservate non appare rilevante, essendo tale ipotesi contemplata dal legislatore con previsione di un sistema di compenso, a carico dell'ente utilizzatore.
La stessa normativa prevede, del resto, che, allo scopo di creare opportunità occupazionali per i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, le amministrazioni pubbliche possano fare contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi anche creando società miste (art.10 D.L.G. 1 dicembre 1997, n. 468, contenente la revisione della disciplina dei LSU di cui alla delega dell'art. 22 L. 24 giugno
1997, n. 196, confermato dal testo infra cit). Da ultimo, l'art. 2 D.L.G. 28 febbraio 2000, n.
81 consente che gli enti utilizzatori possano ricorrere all'utilizzo degli stessi soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste dai progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui al successivo art. 3 che alla lett. c) contempla appunto i trasporti e la logistica.
In conclusione, la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro avente i caratteri tipici della subordinazione così come la domanda di condanna del Comune convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, presentano lacune allegatorie.
Siffatte carenze non possono essere neppure colmate mediante la prova per testi che a sua volta appare inammissibile in quanto formulata richiamando le circostanze genericamente indicate nella premessa in fatto del ricorso.
3 L'assoluta genericità del ricorso, sui profili evidenziati, non può pertanto che comportarne il rigetto, non emergendo allegazioni nel senso della subordinazione ma gli unici elementi emersi fanno propendere piuttosto nel senso della conferma di un rapporto riconducibile allo schema formale dei c.d. lavori socialmente utili.
Il ricorso va pertanto rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.3.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
4