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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4525/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 5695/2023, avente ad oggetto: opposizione ad atp TRA
, nato il [...] in [...] e residente in [...] alla Parte_1
Opici n. 3, elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) alla Via Seggetiello n. 20 presso lo studio dell'Avv. Silvio Sasso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti I. De CP_1
Benedictis, L. Cuzzupoli, e elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Parte_2 Pt_3
Loc. san Benedetto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 20.6.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 5695/2023 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale osserva.
Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può
1 essere considerata inammissibile, come eccepito dall CP_1
Nel merito, occorre rilevare che l'istante ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, in quanto lo stesso non avrebbe valutato tutte le patologie sottostimando, in particolare, la patologia diabetica e del declino cognitivo. Ebbene, deve invece darsi atto che a fronte di un elaborato peritale depositato dal ctu preciso ed esaustivo, la parte ricorrente nel presente giudizio non ha rilevato alcun elemento, nemmeno di natura documentale, che consenta di porre in dubbio le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Invero, il consulente medico - dopo la compiuta analisi della documentazione agli atti e la descrizione delle condizioni del paziente, supportate dall'espletamento dell'esame obiettivo - ha affermato che il ricorrente, pur essendo affetto dalle patologie gravi che determinao una totlae invalidità, quali“diabete mellito insulino-dipendente in neuropatia mista;
cerebrovasculopatia in lieve deficit cognitivo;
ipoacusia neurosensoriale lieve-media a sinistra e mista medio-grave a destra protesizzata;
ipertensione arteriosa””, le stesse non ne compromettono l'autonomia personale e la capacità di deambulare autonomamente.
Infatti, all'esame obiettivo l'ausiliario del giudice ha riscontrato che lo stesso si trova “in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione” e inoltre quanto ai diversi apparati ha riscontrato in particolare: “sensorio: integro;
Masse muscolari: normotrofiche;
normotoniche non dolenti alla pressione;
Sistema ostearticolare: nulla di patologico a carico degli arti e del rachide;
possibili e nella norma i movimenti delle principali articolazioni; peso: 70 Kg, altezza 173 cm….S. Nervoso: a paziente in ortostatismo non deviazioni e/o oscillazioni patologiche;
Romberg negativo;
negativa; nulla di patologico a carico della motilità volontaria e di Per_1 quella automatica. Possibile la stazione eretta, autonoma la deambulazione. Nulla a carico della sensibilità. Psiche: al colloquio condotto su tema libero, non si rilevano alterazioni della ideazione, del ragionamento, dell'astrazione e della critica. Il periziando appare lucido, ben orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone”. Appare evidente che già all'esame obiettivo il periziando risultava sia capace di deambulare che di attendere agli atti quotidiani della vita. Tali risultanze, unitamente alla valutazione documentale, hanno determinato l'ausiliario del giudice a ritenere che “la documentazione agli atti e la visita peritale non ha messo in evidenza alcuna altra patologia in grado di determinare una incidenza sulla funzionalità d'organo e sulle capacità lavorative degna di note. Sulla sussistenza di una totale e permanente invalidità, alcun dubbio deve sorgere atteso che la patologia sofferta può essere assimilata a quella descritta ai codici 9310, 1002, 4005, 6441 e che, la stessa, deve essere a nostro avviso inquadrata nel suo insieme, in quanto solo dalla analisi complessiva delle condizioni generali si può apprezzare quel cascame clinico che impone il riconoscimento di una totale invalidità quale è il caso di specie (condizione che, con la valutazione a scalare, non sarebbe mai raggiunta). Ritornando ai quesiti posti in sede di incarico peritale ed attesa la sussistenza della totale e permanente invalidità, passiamo ad ulteriori considerazioni. In corso di visita peritale il ricorrente si mostrava disponibile al colloquio presentando adeguata comprensione verbale e normali capacità di produzione con congruità di contenuto di tutto il messaggio verbale. Le abilità cognitive non mostravano apparenti lacune. L'apparato locomotore non presentava alterazione della capacità di prensione e di manipolazione;
la deambulazione avveniva in autonomia;
nessuna seria difficoltà era evidenziabile ai passaggi posturali.”. Il consulente ha poi precisato: “Per tutto quanto scritto in precedenza, si ritiene doversi concludere riconoscendo congruo il giudizio medico-legale della Commissione di Prima Istanza. L'estrinsecazione clinica della patologia, inoltre, non determina una “riduzione della autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione”. Ha pertanto concluso ritendendo che “Per quanto esposto nel precedente paragrafo si ritiene che la patologia, nel determinare una totale e permanente invalidità, non cagioni contestualmente una impossibilità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente. Per le medesime motivazioni, si ritiene che la patologia non determini uno stato di “soggetto in situazione di handicap grave” così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992;
2 contestualmente è evidente la sussistenza dei requisiti clinici necessari per il riconoscimento del comma 1 essendo la stessa patologia “causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno condivise. Pertanto, le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. D'altra parte, deve rilevarsi che la parte non rappresenta di aver formulato alcuna osservazione alle bozze inviate dal ctu alle parti prima del deposito della perizia definitiva. In definitiva, le contestazioni alla CTU resa in fase di ATP sono infondate in quanto non sorrette da alcuna prova effettiva;
la parte non fornisce alcun elemento utile tale da giustificare la rinnovazione della CTU o una integrazione peritale Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Considerata la complessità dell'accertamento sanitario e stante l'irritualità della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c., le spese si compensano tra le parti. Spese di CTU come liquidate in separato decreto e poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite;
3 c) condanna le parti in solido al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025 Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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