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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240018469731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare la cartella 05420240018469731000 … pagamento di spese e competenze di giudizio";
Resistente (AdE-R): "dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SC … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-SC … Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92";
Resistente (Reg. Abruzzo): "rigettare il ricorso … dichiari il difetto di legittimazione passiva della Regione
Abruzzo con riguardo alle eccezioni di esclusiva pertinenza dell'AD ... Con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 15 DLgs. 546/1992".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), come rappresentato e difeso, impugna la cartella di pagamento n.05420240018469731000 relativa a tassa auto 2019 relativa ai veicoli tg. Targa_1 e Targa_2 notificata in data 26.9.2024 (per complessivi € 410,87).
Afferma che l'Agenzia delle Entrate e la Regione Abruzzo non hanno mai notificato al ricorrente l'avviso di accertamento descritto in cartella.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza pregresso accertamento ed avviso bonario;
3) Carenza di legittimazione funzionario emittente cartella, nomina a funzionario senza concorso violazione di legge;
4) Nullità della notifica della cartella via pec;
5) Carenza di motivazione;
6) Omesso inoltro avviso irregolarità; 7) Veicolo targato Targa_1 cointestato a soggetto residente in [...].
L'Agenzia delle Entrate-SC (c.f. P.IVA_1), come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Relativamente alla doglianza di nullità della impugnata cartella di pagamento in quanto riferibile ad un soggetto la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico, replica che l'Agenzia delle entrate-SC è un ente pubblico economico che (ai sensi dell'art.1 del decreto- legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016), è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private e pertanto l'Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. Deve dunque rilevarsi l'infondatezza della relativa eccezione.
Afferma l'infondatezza delle eccezioni sollevate con riguardo alla notifica effettuata a mezzo pec della cartella in questione, giacché la stessa è stata correttamente eseguita a termini di legge.
Afferma l'infondatezza degli altri motivi di ricorso.
La Regione Abruzzo, come rappresentata e difesa, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che gli atti pregressi sono stati regolarmente notificati.
In merito all'eccepito difetto di invio dell'avviso bonario di debito (o avviso di irregolarità) afferma che tale avviso è una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali e/o sulla base dei dati dichiarati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico) e nulla ha a che vedere con la riscossione della tassa automobilistica.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito agli altri motivi di ricorso.
All'udienza del 23 dicembre 2025, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna cartella di pagamento (n.05420240018469731000), per un valore di €.410,87, relativa a tassa auto 2019 per n. 2 veicoli (tg. Targa_1 e Targa_2).
Afferma che l'Agenzia delle Entrate e la Regione Abruzzo non hanno mai notificato al ricorrente i prodromici avvisi di accertamento.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza di pregresso accertamento e di avviso bonario;
3) Carenza di legittimazione funzionario emittente cartella, nomina a funzionario senza concorso violazione di legge;
4) Nullità della notifica della cartella a mezzo pec;
5) Carenza di motivazione;
6) Omesso inoltro avviso irregolarità; 7) Veicolo targato Targa_1 cointestato a soggetto residente in [...].
2. – Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle amministrazioni resistenti emerge che al ricorrente sono stati regolarmente notificati a mezzo pec sia l'avviso di accertamento n.961013747117 (notificato in data 05.10.2022 e relativo a tassa automobilistica annualità 2019 per veicolo targato Targa_2) sia l'avviso di accertamento n.961028985615 (notificato in data 05.10.2022 relativo a tassa automobilistica annualità 2019 per veicolo targato Targa_1).
Si deve dunque rilevare che gli atti pregressi sono stati regolarmente notificati.
Conseguenzialmente deve rilevarsi che nessun termine di prescrizione (ex art.5 del decreto-legge n.953 del 1982, convertito in legge n.53 del 1983, come modificato dall'art.3 del decreto-legge n.2 del 1986, convertito in legge n. 60 del 1986) può ritenersi maturato.
3. – Infondata è anche la doglianza di nullità della impugnata cartella di pagamento in quanto riferibile ad un soggetto la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
L'Agenzia delle Entrate-SC è un ente pubblico economico che svolge (su tutto il territorio nazionale)
l'attività di agente della riscossione, istituito ai sensi dell'art.1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016. E, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento per il funzionamento dell'Ente, il legislatore ha chiarito (art. 1, comma 6) che “l'Agenzia delle entrate-SC è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”. E l'Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. Deve dunque rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione prospettata dal ricorrente.
4. – Infondate sono le eccezioni sollevate in merito ad una asserita illegittimità della notifica della cartella effettuata a mezzo posta elettronica certificata (pec).
La notifica della cartella (e dei precedenti avvisi di accertamento) è regolarmente avvenuta via pec, come espressamente consentita (con riguardo agli atti della riscossione) dall'art.26 del D.P.R. n.602 del 1973, che dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
E, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento ed ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
5. – Infondata è anche l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella per mancato invio dell'avviso bonario di debito (o avviso di irregolarità), giacché tale avviso nulla ha a che vedere con la riscossione della tassa automobilistica.
6. – Infondata è anche l'eccezione relativa ad un'asserita carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Secondo il ricorrente, la dicitura “Carente/omesso versamento” non potrebbe ritenersi sufficiente ai fini di un'adeguata motivazione della pretesa esattoriale.
Ma dalla lettura dell'intero atto si evincono chiaramente le ragioni di fatto (“carente/omesso versamento”) e di diritto (onere tributario previsto per legge) poste a base dell'atto impugnato. Inoltre, va rilevato che (nella sezione “Note su dettaglio addebiti”) sono specificati le modalità di calcolo dell'imposta, i tariffari (pubblicati sul sito della Regione Abruzzo), gli interessi (come legislativamente previsti) e la misura della sanzione amministrativa (ex art.17, comma 3, del decreto legisl. n. 472 del 1997).
Va infine rilevato che non si è determinata alcuna lesione al diritto di difesa del contribuente.
7. - Il ricorrente afferma la illegittimità della cartella giacché il veicolo targato Targa_1 è cointestato ad altro soggetto residente nella Regione Campania.
Secondo il ricorrente, il fatto che il veicolo Targa_1 sia cointestato ad altro soggetto residente in [...], determinerebbe una “carenza di legittimazione attiva in capo alla Regione Abruzzo che pretende di riscuotere l'intera tassa in relazione a veicolo solo al 50% di proprietà di soggetto residente in [...]”.
L'eccezione è infondata.
La tassa automobilistica non è frazionabile ed il relativo pagamento va effettuato per l'intero periodo tributario ed in via anticipata (D.M. 462/1998); pertanto, in caso di cointestazione del veicolo, l'intera somma è addebitata al titolare del veicolo che in base alle risultanze PRA risulta essere il primo intestatario dello stesso. E nel caso in esame il primo intestatario del veicolo è il ricorrente. Tale misura (oltre ad impedire il frazionamento dell'imposta) è funzionale ad evitare conflitti di competenza tra Regioni. Ed infatti, con riguardo al caso in esame, il veicolo in questione al PRA risulta registrato nella Regione Abruzzo sicché non esiste alcuna pretesa tributaria in merito da parte della Regione Campania.
8. – Alla luce delle sopra esposte argomentazioni il ricorso va respinto.
Il basso valore della causa, la ridotta attività processuale e la semplicità delle questioni dedotte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide: Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
L'Aquila, 23 dicembre 2025 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240018469731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 566/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare la cartella 05420240018469731000 … pagamento di spese e competenze di giudizio";
Resistente (AdE-R): "dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della SC … rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-SC … Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92";
Resistente (Reg. Abruzzo): "rigettare il ricorso … dichiari il difetto di legittimazione passiva della Regione
Abruzzo con riguardo alle eccezioni di esclusiva pertinenza dell'AD ... Con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 15 DLgs. 546/1992".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), come rappresentato e difeso, impugna la cartella di pagamento n.05420240018469731000 relativa a tassa auto 2019 relativa ai veicoli tg. Targa_1 e Targa_2 notificata in data 26.9.2024 (per complessivi € 410,87).
Afferma che l'Agenzia delle Entrate e la Regione Abruzzo non hanno mai notificato al ricorrente l'avviso di accertamento descritto in cartella.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza pregresso accertamento ed avviso bonario;
3) Carenza di legittimazione funzionario emittente cartella, nomina a funzionario senza concorso violazione di legge;
4) Nullità della notifica della cartella via pec;
5) Carenza di motivazione;
6) Omesso inoltro avviso irregolarità; 7) Veicolo targato Targa_1 cointestato a soggetto residente in [...].
L'Agenzia delle Entrate-SC (c.f. P.IVA_1), come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Relativamente alla doglianza di nullità della impugnata cartella di pagamento in quanto riferibile ad un soggetto la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico, replica che l'Agenzia delle entrate-SC è un ente pubblico economico che (ai sensi dell'art.1 del decreto- legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016), è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private e pertanto l'Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. Deve dunque rilevarsi l'infondatezza della relativa eccezione.
Afferma l'infondatezza delle eccezioni sollevate con riguardo alla notifica effettuata a mezzo pec della cartella in questione, giacché la stessa è stata correttamente eseguita a termini di legge.
Afferma l'infondatezza degli altri motivi di ricorso.
La Regione Abruzzo, come rappresentata e difesa, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che gli atti pregressi sono stati regolarmente notificati.
In merito all'eccepito difetto di invio dell'avviso bonario di debito (o avviso di irregolarità) afferma che tale avviso è una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali e/o sulla base dei dati dichiarati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico) e nulla ha a che vedere con la riscossione della tassa automobilistica.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito agli altri motivi di ricorso.
All'udienza del 23 dicembre 2025, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna cartella di pagamento (n.05420240018469731000), per un valore di €.410,87, relativa a tassa auto 2019 per n. 2 veicoli (tg. Targa_1 e Targa_2).
Afferma che l'Agenzia delle Entrate e la Regione Abruzzo non hanno mai notificato al ricorrente i prodromici avvisi di accertamento.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza di pregresso accertamento e di avviso bonario;
3) Carenza di legittimazione funzionario emittente cartella, nomina a funzionario senza concorso violazione di legge;
4) Nullità della notifica della cartella a mezzo pec;
5) Carenza di motivazione;
6) Omesso inoltro avviso irregolarità; 7) Veicolo targato Targa_1 cointestato a soggetto residente in [...].
2. – Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle amministrazioni resistenti emerge che al ricorrente sono stati regolarmente notificati a mezzo pec sia l'avviso di accertamento n.961013747117 (notificato in data 05.10.2022 e relativo a tassa automobilistica annualità 2019 per veicolo targato Targa_2) sia l'avviso di accertamento n.961028985615 (notificato in data 05.10.2022 relativo a tassa automobilistica annualità 2019 per veicolo targato Targa_1).
Si deve dunque rilevare che gli atti pregressi sono stati regolarmente notificati.
Conseguenzialmente deve rilevarsi che nessun termine di prescrizione (ex art.5 del decreto-legge n.953 del 1982, convertito in legge n.53 del 1983, come modificato dall'art.3 del decreto-legge n.2 del 1986, convertito in legge n. 60 del 1986) può ritenersi maturato.
3. – Infondata è anche la doglianza di nullità della impugnata cartella di pagamento in quanto riferibile ad un soggetto la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
L'Agenzia delle Entrate-SC è un ente pubblico economico che svolge (su tutto il territorio nazionale)
l'attività di agente della riscossione, istituito ai sensi dell'art.1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016. E, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento per il funzionamento dell'Ente, il legislatore ha chiarito (art. 1, comma 6) che “l'Agenzia delle entrate-SC è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”. E l'Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. Deve dunque rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione prospettata dal ricorrente.
4. – Infondate sono le eccezioni sollevate in merito ad una asserita illegittimità della notifica della cartella effettuata a mezzo posta elettronica certificata (pec).
La notifica della cartella (e dei precedenti avvisi di accertamento) è regolarmente avvenuta via pec, come espressamente consentita (con riguardo agli atti della riscossione) dall'art.26 del D.P.R. n.602 del 1973, che dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
E, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento ed ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
5. – Infondata è anche l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella per mancato invio dell'avviso bonario di debito (o avviso di irregolarità), giacché tale avviso nulla ha a che vedere con la riscossione della tassa automobilistica.
6. – Infondata è anche l'eccezione relativa ad un'asserita carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Secondo il ricorrente, la dicitura “Carente/omesso versamento” non potrebbe ritenersi sufficiente ai fini di un'adeguata motivazione della pretesa esattoriale.
Ma dalla lettura dell'intero atto si evincono chiaramente le ragioni di fatto (“carente/omesso versamento”) e di diritto (onere tributario previsto per legge) poste a base dell'atto impugnato. Inoltre, va rilevato che (nella sezione “Note su dettaglio addebiti”) sono specificati le modalità di calcolo dell'imposta, i tariffari (pubblicati sul sito della Regione Abruzzo), gli interessi (come legislativamente previsti) e la misura della sanzione amministrativa (ex art.17, comma 3, del decreto legisl. n. 472 del 1997).
Va infine rilevato che non si è determinata alcuna lesione al diritto di difesa del contribuente.
7. - Il ricorrente afferma la illegittimità della cartella giacché il veicolo targato Targa_1 è cointestato ad altro soggetto residente nella Regione Campania.
Secondo il ricorrente, il fatto che il veicolo Targa_1 sia cointestato ad altro soggetto residente in [...], determinerebbe una “carenza di legittimazione attiva in capo alla Regione Abruzzo che pretende di riscuotere l'intera tassa in relazione a veicolo solo al 50% di proprietà di soggetto residente in [...]”.
L'eccezione è infondata.
La tassa automobilistica non è frazionabile ed il relativo pagamento va effettuato per l'intero periodo tributario ed in via anticipata (D.M. 462/1998); pertanto, in caso di cointestazione del veicolo, l'intera somma è addebitata al titolare del veicolo che in base alle risultanze PRA risulta essere il primo intestatario dello stesso. E nel caso in esame il primo intestatario del veicolo è il ricorrente. Tale misura (oltre ad impedire il frazionamento dell'imposta) è funzionale ad evitare conflitti di competenza tra Regioni. Ed infatti, con riguardo al caso in esame, il veicolo in questione al PRA risulta registrato nella Regione Abruzzo sicché non esiste alcuna pretesa tributaria in merito da parte della Regione Campania.
8. – Alla luce delle sopra esposte argomentazioni il ricorso va respinto.
Il basso valore della causa, la ridotta attività processuale e la semplicità delle questioni dedotte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide: Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
L'Aquila, 23 dicembre 2025 Il giudice (Fabrizio Politi)