Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento siano stati regolarmente notificati a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Insussistenza di pregresso accertamento e avviso bonario

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento siano stati regolarmente notificati a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella

    La Corte ha rigettato l'eccezione, affermando che l'Agenzia delle Entrate-SC è un ente pubblico economico il cui personale instaura un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato.

  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella via PEC

    La Corte ha ritenuto la notifica via PEC valida, come espressamente consentito dalla legge per gli atti di riscossione, e ha constatato che il ricorrente ha ricevuto la cartella e l'ha impugnata tempestivamente.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le ragioni di fatto e di diritto fossero chiaramente evincibili dall'atto, che specificava le modalità di calcolo, i tariffari, gli interessi e la sanzione, senza ledere il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Omesso inoltro avviso irregolarità

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, affermando che l'avviso di irregolarità non riguarda la riscossione della tassa automobilistica.

  • Rigettato
    Veicolo cointestato a soggetto residente in altra regione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, spiegando che la tassa automobilistica non è frazionabile e viene addebitata al primo intestatario. Inoltre, il veicolo risulta registrato nella Regione Abruzzo nel PRA, evitando conflitti di competenza con altre regioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 2
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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