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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 778/2020 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale dell'8.1.2025,
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultima quale titolare dell'AZIENDA AGRICOLA C.F._2
UL AD (C.F.: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Antonia Farinaro (C.F.: ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22
-RICORRENTI-
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Adolfo Russo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Caserta, al Corso Trieste n.146
-RESISTENTE-
NONCHE' (di cui non sono indicati nell'atto di chiamata in causa la CP_2 data e luogo di nascita e il codice fiscale) residente in Villa Literno (CE), alla Via
Santa MA a Cubito, Traversa Ischitella n. 10
-CHIAMATA IN CAUSA NON COSTITUITA-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 24.2.2020 al
[...]
(di seguito, “ ”) e Controparte_1 CP_1 rinotificato l'11.6.2021, ai sensi dell' art. 176 R.D. 1775/1933, i ricorrenti hanno premesso che:
“- è proprietario del fondo rustico sito in agro di Villa Literno, Parte_1 denominato " " della superficie di Ha 13.06.00, riportato in catasto al Parte_3 foglio 6, particelle 20-21-23-24-25-35-42-43-85-74-75-138-22-39-137, confinante ad ovest con il canale di bonifica del , detto 8° Secondario CP_1 [...]
: fondo che è stato concesso in affitto a titolare dell'Azienda CP_3 Parte_2
Agricola UL Nadia, con contratti del 23.11.2016, 13.11.2017 e 6.12.2018.
A causa di una situazione di ristagno idrico dovuta all'occlusione del canale dei
"Regi Lagni" per la mancata pulizia di rami, mucillagini e altri materiali, il terreno di proprietà ha subito un grave danno alle coltivazioni di pomodoro e di Pt_1 broccoli di rapa, adiacenti il canale per circa 550 m. di lunghezza e 45,00 m. di larghezza”.
Chiedevano, quindi, all'adito Tribunale, previa acquisizione dell'ATP, già esperita su ricorso del 18.3.2019 per accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, per accertare le cause dei danni e la loro quantificazione, nonché individuare le opere necessarie per rimuovere tali cause ed il costo delle opere per il ripristino del fondo, di accertare la responsabilità del convenuto per la CP_1 produzione dei danni da loro lamentati per le annate agrarie 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019 e di condannarlo al pagamento in favore del proprietario del fondo della somma di € 11.249,92 (di cui € 2.211,31 messa in Parte_1 pristino coltivabilità, € 7.382,74 riduzione produzione del fondo, € 1.655,17 riduzione capacità produttiva) e di € 19.862,21 in favore della sig.ra , Parte_2 titolare dell'omonima Azienda Agricola per danni alle colture di cui (€ 6.620,70 annata agraria 2018/2019 ed € 6.620,70 per l' annata agraria 2017/2018 ed €
6.620,70 per l'annata agraria 2019/2020).
***
Si costituiva il in data 4.10.2021, che chiedeva: “accertare e dichiarare CP_1 la inammissibilità della domanda ut formulata;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Convenuto;
autorizzare la Chiamata in CP_1 causa della sig.r , ovvero disporne la evocazione in giudizio iussu CP_2 iudicis, al fine di sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultima dei fatti di causa ed essere da questa manlevato;
nel merito rigettare la domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto”.
In particolare, il deduceva che la chiamata in causa di CP_1 CP_2 era l'unica responsabile dei danni lamentati dai ricorrenti, tenuto conto che la stessa, in qualità di proprietaria del terreno confinante con il canale MA (nel tenimento del Comune di Villa Literno, in quanto la medesima), aveva richiesto al di poter acquisire in sanatoria il nulla osta per la copertura di un tratto CP_1 dello stesso canale e che, con comunicazione del 16/10/2008, protocollo 11308, il aveva espresso parere favorevole, purché fossero rispettate dalla CP_1 pecifiche condizioni tra cui la pulizia del tratto di canale in questione. CP_2
***
Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, veniva autorizzata la chiamata in causa di , come richiesta dal , Persona_1 CP_1 che tentava la stessa;
la chiamata in causa non si costituiva.
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 6.6.2023, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Napoli Nord ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del
9.1.2024.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, è destituita di ogni fondamento, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assoluta incertezza in ordine ai fatti costituenti la causa DI , tenuto conto che la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva –
l'individuazione del petitum o della causa DI non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio ( cfr. sul punto per tutte: Cass. civ., Sez. Unite n. 8077/2012, Cass. n.1681/2015,
Cass. n.3363/2019.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sufficientemente esposto le ragioni della domanda individuando nell'allagamento dei terreni, conseguente anche alla omessa manutenzione del canale in questione, la causa dei danni prodotti.
Deve essere, poi, riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata all'elaborato peritale del
CT, depositata nel corso dell'ATP (rogiti per notar del 9.12.1976 Persona_2
e del 28.10.1981, rogito per notar dell'1.8.2007 e visure Persona_3 catastali) e contratti di affitto del 23.11.2016, del 13.11.2017 e del 6.12.2018: inoltre, la legittimazione risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la circostanza per cui il , possessore del Pt_1 fondo in qualità di proprietario, lo aveva concesso in fitto alla Pt_2
La legittimazione passiva del verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato sia dal in quanto, come CP_1 chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire
(cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
***
Nel merito, le domande risultano in parte fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Infatti, sotto il profilo dell'an debeatur, in base all'esito della prova testimoniale, svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e degli accertamenti svolti nel corso dell'ATP, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dai ricorrenti che sui terreni in questione negli anni 2017, 2018 e 2019 vi era un considerevole ristagno di acqua derivante dall'immissione di acqua proveniente dal canale di bonifica occluso per assenza di manutenzione e pulizia e per la presenza di opere e strutture che ostacolavano il normale deflusso dell'acqua.
In particolare, si rileva che il teste ha affermato: “… abito a via Testimone_1
San Sossio, vedo il terreno da tanti anni. Frequento il bar di fronte al terreno e lo vedo. Conosco anche il proprietario che è il sig. . Più volte il terreno l'ho Pt_1 visto allagato, intorno al 2017-2018. Il terreno è coltivato, si coltivano broccoletti e pomodori. Per il momento il fondo non è allagato ma nel periodo invernale si allaga sempre. Il fondo è locato ”. Parte_2
I ricorrenti hanno depositato anche una consulenza di parte a firma del Dott.
, incaricato dai ricorrenti per accertare le cause della Persona_4 situazione di ristagno idrico nel fondo in questione. Per_ Il medesimo dott. , sentito anche come teste, nel Persona_4 confermare la perizia, ha dichiarato:” … nel 2016, dicembre, sono stato chiamato dal sig. e, pertanto, mi recai sul terreno per cui è causa. Feci Pt_1 segnalazioni al , questo anche per tutto l'anno 2017. Segnalai che c'era CP_1 un allagamento derivante dal canale , anzi è un affluente di questo CP_3 canale. Io riferii al di mandare una lettera perché il canale andava pulito Pt_1 perché causa allagamenti nel fondo. Sono stato richiamato di nuovo nel marzo
2018 ed ho fatto una relazione sui danni. Il canale non è mai stato pulito. Sul fondo si coltivava pomodoro nel periodo marzo/luglio e nel periodo autunnale si coltivavano i broccoletti. L'allagamento comporta danni anche alle coltivazioni, oltre a fenomeni come funghi. I non ha effettuato la pulizia. Negli anni CP_1 mi è capitato più volte di visionare il terreno. Il terreno è condotto in locazione dalla sig.r . Parte_2
Nella sua relazione del 10.03.2019, il perito di parte ha rappresentato che, alla data del 4.3.2019, il fondo risultava interessato da forte ristagno idrico, per cui in diverse zone dell'appezzamento era stata riscontrata la presenza di acqua che, in alcuni punti, raggiungeva l'altezza di 10 cm di altezza ed ha attribuito tale stato di fatto: ”…all'impossibilità di allontanare le acque in esso presenti…” a causa dell'occlusione del canale dei Regi Lagni “…dovuta alla mancata pulizia di rami, mucillagini e altri materiali che non permettono il normale deflusso delle acque con conseguente straripamento del canale anche a seguito di piogge di modesta entità, in definitiva il canale di scolo secondario che dovrebbe defluire sul terreno dal terreno de quo al canale principale non espleta più tale funzione anzi imbarco acqua putrida e materiale di ogni genere che si riversa sul terreno…”.
Con riguardo alla ATP si rileva in via preliminare che devono ritenersi prive pregio le contestazioni generiche sollevate dal in merito agli accertamenti CP_1 compiuti dal CT ed alla loro inopponibilità in questa sede, fondate sull'erroneo e indimostrato presupposto che non sia stato rispettato il contraddittorio tra le parti in causa. Ed invero, come risulta dagli atti relativi al procedimento di ATP, che si
è svolto dinanzi a questo Tribunale R.G.V.G. n. 823/2019 (di cui i ricorrenti hanno chiesto anche l'acquisizione), posto all'evidenza di questo stesso Ufficio, nonostante rituale notifica al del ricorso per ATP con relativo decreto di CP_1 fissazione di udienza, l'Ente non si è costituito nel procedimento ante causam: ne consegue che non sussiste alcun profilo di nullità degli accertamenti compiuti dal
CT in quella fase, come sembra voler ventilare il nelle sue difese. CP_1
Orbene, nel corso del procedimento ante causam, il CT nominato dal Tribunale, dott. , verificava che - nonostante gli interventi effettuati su Persona_5 una parte di canale che risultava intubata per togliere il materiale che lo ostruiva nel tratto antistante la particella n. 5003 - l'acqua non defluiva nel canale "8°
Secondario "; quest'ultimo risultava invaso da alghe che rendevano CP_3
l'ambiente acquatico asfittico ed insalubre, per cui, quando il canale esondava invadeva il terreno di proprietà con grave danno alle coltivazioni di Pt_1 pomodoro e di broccoli di rapa adiacenti al canale per circa m.550,00 di lunghezza e m. 45,00 di larghezza;
il CT accertava, altresì, che, quando il canale 8° Secondario era pieno, non venivano smaltite le acque di CP_3 scolo provenienti dal fosso latistante a nord della proprietà , con Pt_1 conseguenti esondazioni ed allagamento del fondo in questione e danni alle coltivazioni di pomodoro e di broccoli di rapa per circa m. 175,00 di lunghezza e m.10,50 di larghezza.
Nel corso dell'ATP, inoltre, è stato accertato dal CT, dott. Persona_5 che: “… il canale di bonifica ” per il tratto adiacente parte del CP_3 mappale n.53 del fl. n. 6 è stato intubato;
dove inizia il canale intubato confluisce anche il canale di bonifica “8° Secondario ” limitrofi rispettivamente CP_3
a sud e ovest della proprietà di causa (tavola n.1). Il tubo sottotraccia, attraversato dalle acque del canale di bonifica “8° Secondario ” CP_3 largo circa 8 m. e del canale di bonifica ” largo circa 12 m. ha un CP_3 diametro di circa 2,00 m. Tenuto conto delle dette dimensioni si deduce che la massa d'acqua che attraversa i due canali è notevole, per cui anche se la parte intubata fosse pervia non sarebbe in grado, specie nel periodo delle piogge primaverili, di trasportare tutta l'acqua che attraversa i due canali: si deduce quindi facilmente ciò che si verifica è ciò che già si è verificato (inondazione e impaludamento), allorché materiali di ogni genere, trasportati dall'acqua, ostacolano e hanno ostacolato il normale deflusso dell'acqua che attraversa la parte intubata sottotraccia (foto n. 4). Il sottoscritto CT ha riscontrato interventi effettuati sulla parte di canale intubata, nel tratto antistante la particella n.ro
5003 per togliere il materiale che lo ostruiva. Esso è stato rotto per una lunghezza di circa 4,50 m., e nonostante l'intervento, l'acqua non defluisce del tutto, tant'è che ristagna già da tempo nel canale ”, Controparte_4 ove tra l'altro crescono rigogliose le alghe di acqua dolce che rendono l'ambiente acquatico asfittico e, con la loro morte, insalubre (foto n.ri 5,6,7,8). Allorché il citato canale esonda invade il terreno il signor , di conseguenza aumenta Pt_1 il tirante idraulico con l'aumento del livello dell'acqua diminuisce il franco di coltivazione, con grave danno alle coltivazioni di pomodoro e di broccoli di rapa, adiacente il canale per circa 550 m di lunghezza e 45,00 m di larghezza. Il canale
“8° Secondario ” riceve acqua di scolo da un fosso latistante a nord CP_3 della proprietà del ricorrente signo largo circa m. 2,50, allorché il canale Pt_1
è pieno non riceve ma sversa l'acqua nel fosso che esonda con danni alle adiacenti coltivazioni di pomodoro e broccoli per circa m. 175 = m.(220 – 45) di lunghezza e 10,50 m di larghezza“. Inoltre, precisa: “…Il deve CP_1 intervenire per togliere, prima possibile, le alghe di acqua dolce e le erbe infestanti…. che crescono sia sull'acqua sia lungo gli argini dei canali;
deve togliere, peraltro, tutti i materiali che si sono accumulati all'imbocco e all'interno del canale intubato e, allo stesso tempo, deve aumentare la sezione di transito del tubo sottotraccia per evitare successive ostruzioni (foto n.ri 4, 8 e 9)”. Aggiunge: “Le cause dei danni sono dovute all'insufficiente sezione del canale intubato e alla mancata pulizia dei canali;
senza questi interventi manutentivi si determinano ristagni di acqua del tipo - ristagno superficiale;
- ristagno sotterraneo o sotto superficiale. I problemi connessi al ristagno idrico con effetti negativi per il terreno sono: - anaerobiosi e l'abbassamento del potenziale di ossidoriduzione con l'accumulo di composti ridotti …. I problemi connessi a ristagno idrico con effetti negativi sulle culture sono: asfissia radicale;
lo scarso approfondimento delle radici (rischio successivo di stress idrico); la scarsa disponibilità di elementi nutritivi;
la fitotossicità per accumulo di composti chimici;
le fitopatie;
il blocco della germinazione;
il blocco dell'emissione di nuove radici dopo il trapianto;
lo sviluppo di malerbe…”.
Il CT, quindi, ha stabilito che le cause dei danni erano ascrivibili all'insufficiente sezione del canale intubato e alla mancata pulizia dei canali e stimava che i danni subiti dalla coltivazione del pomodoro e dei broccoli per l'annata agraria
2017/2018 potevano essere quantificati in € 6.620,70, mentre il costo per la messa in pristino della coltivabilità del terreno interessata dall'esondazione era quantificato in € 2.211,32; stimava, inoltre, che, anche in assenza di ulteriori esondazioni, per i successivi quattro anni si sarebbe avuta una riduzione della produzione del fondo del 30% con un danno ulteriore di € 7.382,74, che la riduzione della capacità produttiva del fondo per l'anno in corso era di €
1.655,17; aggiungeva che i medesimi danni alle colture si erano verificati anche per l'annata agraria 2016/2017, 2018/2019.
Il CT ha concluso, rilevando che: “La limitata selezione del canale intubato e l'inefficienza della rete scolante, per insufficiente pulizia delle malerbe determina una diminuzione del franco di coltivazione e costringono gli agricoltori a eseguire più lavorazioni, più trattamenti antiparassitari con un aumento notevole dei costi di produzione.”
Pertanto, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità fra i danni subiti dai ricorrenti e la negligente omessa custodia del detto canale ex art. 20151 c.c.
Sotto il profilo della legittimazione passiva, poiché il canale de quo è un canale consortile, appare evidente che l'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali è il convenuto . Ed invero, l'art. 54 Controparte_1 del R.D. n° 215 del 1933 stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”. Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai Controparte_5 consorzi l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed il canale in esame, in quanto canale di scolo, è un'opera di bonifica con funzione scolante: si tratta di circostanza pacifica, non contestata ed anche accertata.
In definitiva, in quanto custode del canale in questione, il è CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non solo non è avvenuto.
A nulla rileva il fatto che siano state eseguite da terzi, con o senza autorizzazione del , opere, come l'intubamento del canale, in quanto deve ritenersi che CP_1 ciò non valga ad esonerare il medesimo dal dovere di vigilanza e CP_1 custodia del detto canale ex art 2051 c.c.
SUL QUANTUM CP_6
Accertato, quindi, il verificarsi, a carico dei fondi dei ricorrenti, degli eventi dannosi descritti in ricorso e l'imputabilità al di tali eventi dannosi, CP_1 ascrivibili alla realizzazione di opere pregiudizievoli al corretto funzionamento del canale e, in aggiunta, ad un difetto di manutenzione del canale di bonifica, resta da quantificare il cosiddetto danno-conseguenza e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dei fatti in esame.
Anzitutto, ritiene il Collegio che le fotografie allegate alla produzione del non rappresentino affatto un elemento di prova utile a supportare la CP_1 tesi dell' convenuto, tanto più se si considera che non sono chiaramente CP_7 percepibili luoghi in esse rappresentati. Inoltre, il non ha richiesto CP_1 nessuna attività istruttoria utile per poter provare che le immagini prodotte siano riferibili ai luoghi, ai tempi ed ai fatti di causa.
Neppure può essere accolta la richiesta di CT avanzata dal , sia in CP_1 considerazione del tempo trascorso dagli eventi descritti in ricorso e del carattere esplorativo della CT sollecitata, sia tenuto conto che vi è già agli atti di causa una CT, esperita nel corso dell'ATP nel quale il non ha ritenuto di CP_1 costituirsi nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, per cui un eventuale rinnovo di CT sarebbe del tutto ingiustificato e, in aggiunta, di pregiudizio in relazione ad esigenze di economia processuale.
Con riferimento all'esito della prova, i testi escussi hanno confermato che, quanto meno dal 2017, il terreno si presentava allagato e che si praticavano, a seconda della stagione, le coltivazioni di pomodori o di broccoli. Il CTP, dott.
, sentito anche come teste, ha dichiarato:” … nel 2016, Persona_4 dicembre, sono stato chiamato dal sig. e, pertanto, mi recai sul terreno Pt_1 per cui è causa. Feci segnalazioni al , questo anche per tutto l'anno CP_1
2017. Segnalai che c'era un allagamento derivante dal canale , anzi CP_3
è un affluente di questo canale. Io riferii al di mandare una lettera Pt_1 perché il canale andava pulito perché causa allagamenti nel fondo. Sono stato richiamato di nuovo nel marzo 2018 ed ho fatto una relazione sui danni. Il canale non è mai stato pulito. Sul fondo si coltivava pomodoro nel periodo marzo/luglio e nel periodo autunnale si coltivavano i broccoletti. L'allagamento comporta danni anche alle coltivazioni, oltre a fenomeni come funghi. Il non ha CP_1 effettuato la pulizia. Negli anni mi è capitato più volte di visionare il terreno. Il terreno è condotto in locazione dalla sig.r . Parte_2
Il teste , indifferente, ha riferito: “… abito a via San Sossio, vedo il Testimone_1 terreno da tanti anni. Frequento il bar di fronte al terreno e lo vedo. Conosco anche il proprietario che è il sig. . Più volte il terreno l'ho visto allagato, Pt_1 intorno al 2017-2018. Il terreno è coltivato, si coltivano broccoletti e pomodori.
Per il momento il fondo non è allagato ma nel periodo invernale si allaga sempre.
Il fondo è locato ”. Parte_2 Si deve rilevare, anzitutto, che le conclusioni sopra riportate dei ricorrenti con riferimento al quantum richiesto corrispondono in gran parte alle conclusioni del
CT relative alla determinazioni dei danni subiti dai medesimi ricorrenti.
Il CT nominato nel corso dell'ATP, dott. agr. , nella Persona_5 descrizione dei luoghi ha riscontrato che si tratta di un terreno pianeggiante, adatto alla coltivazione del pomodoro da industria e da altri orticoli caratteristici della zona, di buona fertilità, ideale per la coltivazione del pomodoro, che ama terreni ricchi di elementi nutritivi.
Riferisce, il CT nella sua relazione: “…Durante il primo accesso il sottoscritto
CT ha riscontrato che le piantine di pomodoro erano state trapiantate da 30 giorni. Durante l'accesso è stato riferito dal signor , allo scrivente Testimone_2
CT, che per l'annata agraria 2017/18 il terreno era stato impegnato da una coltivazione il pomodoro da industria a sviluppo determinato, varietà Pietrarossa
F1 dalle seguenti caratteristiche: bacca di colore rosso intenso, di calibro medio grosso (65-70 gr.), di eccezionale durezza, di forma squadrata leggermente allungata, la pianta è rustica e produttiva (foto n.ri 2 e 3) (figura n.1)”
Nella relazione del CT è rappresentata e descritta l'intera superficie agricola utile – ovvero, quella interessata dall'evento di causa - pari a m² 22.068,75.
Il CT ha poi distinto due aree per la quantificazione dei danni: la prima, con danno totale per mq 17.550, la seconda, con danno parziale per mq 4.518,75.
La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti presupposti: “I danni per la prima striscia di terreno lunga m. 550 e larga m.30 latistante il canale 8°
Secondario lato ovest e la seconda lunga m. 175 e larga m. 6 CP_3 latistante il fosso lato nord si considerano pari al 100% sia perché:- risentono dell' impaludamento del terreno e di conseguenza le coltivazioni subiscono in maggior misura la recrudescenza degli attacchi di parassiti animali e vegetali aggiunti a fenomeni di asfissia radicale che sono fonti di inoculo per la coltivazione limitrofa…”.
Il CT, quindi, descrive un terreno che, al momento degli accessi, si presentava paludoso e impraticabile al 100% per la presenza di abbondante acqua proveniente dai canali, limitando i danni al 50% per la seconda striscia di terreno poiché risultava riscontrato un parziale impaludamento. Ha, quindi, prospettato due soluzioni per la quantificazione dei danni, prendendo come riferimento l'annata agraria 2017/2018, antecedente a quella in cui si è svolto l'ATP.
Per entrambe le soluzioni prospettate, al fine di quantificare i danni, il CT ha premesso di aver fatto riferimento sia a quanto verificato personalmente sui luoghi di causa che alla documentazione prodotta dai ricorrenti, ovvero, per come indicato dallo stesso CT: alle foto in atti, alla superficie di terreno interessata dall'evento di cause impegnata dai coltivazione, al tipo di pomodoro da industria varietà Pietrarossa F1, al prodotto medio per ettaro ottenibile, rilevato sia dalle fatture consegnate al CT sia dalle informazioni reperite in zona
(allegato G,H I della CT), al prezzo medio del pomodoro rilevato sempre dalle fatture consegnate al CT (allegato G,H,I della CT), al costo medio di produzione del pomodoro rilevato anche da informazioni reperite in zona, al prezzo medio dei broccoli rilevato tramite informazioni reperite in zona, al costo medio di produzione.
Osserva il Collegio, anche avvalendosi della componente tecnica da cui è costituito, che i criteri adottati dall'ausiliario sono da ritenersi validi scientificamente e che sia rispondente ad un criterio più obiettivo far riferimento alla seconda soluzione prospettata dal CT (in cui si tiene conto anche dell'accordo intervenuto nel 2018 tra le Organizzazioni di categoria) ed anche tenuto conto che gli accessi sui luoghi di causa da parte del CT sono avvenuti nell'anno 2019.
Per la seconda soluzione adottata per la quantificazione dei danni il CT ha tenuto conto anche dell'Accordo per l'anno 2018 tra le
[...]
per il bacino del Centro-Sud. Parte_4
Il CT ha considerato che per la precedente annata agraria 2017/2018 la quantità di pomodoro medio ottenibile in zona è stata di q.li /ha 1.100 e che il prezzo medio di vendita è stato di euro 9,21 a quintale.
Inoltre, ha tenuto conto dell'accordo firmato per l'anno 2018 tra le Organizzazioni del settore, del prezzo medio di vendita rilevato dalle fatture emesse dalla ricorrente “con prezzo da determinare ex D.M. 15.11.1975” e consegnate al tecnico nel corso del secondo accesso, della tipologia di pomodoro coltivata, e ha ritenuto che :” …si possa calcolare il danno subito dalla parte attrice prendendo come riferimento il prezzo medio di vendita di €/kg 0,0921, che tra l'altro si differenzia di €/kg 0,0001 dal prezzo medio di vendita definito tra
[...]
del Centro Sud euro al Parte_5 chilogrammo 0,092=€/kg (0,87+0,97)/2. La PLV media ritraibile per il pomodoro
è stata di €/ha 10.131,00=q.
1.100x€/q.le 9,21 =€/m² 1,0131=€/ha
10.131,00:m²10.000; il costo medio di produzione per la coltivazione del pomodoro è stato pari ad €/ha 7.931,00=€/m² 0,7931=€/ha 7.931,00:
m²10.000; il reddito netto per ettaro (Rn/ha) dell'imprenditore ricorrente ditta
UL per la coltivazione pomodoro è stato di € 2.200 = €/ha (10.131,00-
7.931,00).
Anche per quanto concerne i broccoli di rapa il CT ha fatto riferimento all'annata agraria 2017/2018, acquisendo informazioni in zona, per cui risulta che i broccoli di rapa siano coltivati fino a 25/30 giorni prima della raccolta.
Ha detratto le spese per la preparazione del terreno per la semina, concimazione, semina, irrigazione, trattamenti antiparassitari, e considerato il prezzo medio unitario di vendita di broccoli di rapa è stato di €/m² 1,00, nonché il costo medio unitario di produzione per la coltivazione di broccoli di rapa pari ad €/m² 0,92, e il Rn/ha dell'imprenditore per la coltivazione del broccolo €/ha 800,00.
Pertanto, ha calcolato che nell'annata agraria 2017/18 il Rn totale della ditta ricorrente, per ogni ettaro di terreno coltivato in via alternata a pomodori e broccoli, è stato di € 2.439,00.
Quindi, tenuto conto delle varianti indicate in premessa, ha ritenuto che il danno per l'annata agraria 2017/2018, per la superficie di terreno interessata di mq
22.068,75 (poco più di due ettari), sia stato di € 5.534,09.
Con riferimento all'annata agraria 2018/2019, durante la quale sono avvenuti gli accessi dell'ausiliario, il CT ha accertato che il costo per la messa in pristino della coltivabilità della parte del terreno l'interessata dall'evento di causa è pari ad euro 1.002,00 per ettaro.
Per cui, moltiplicando questo coefficiente per gli ettari di terreno interessati dall'evento di causa, ha accertato il costo per la messa in pristino della coltivabilità di euro 2.211,31. Inoltre, il CT ha accertato, sempre per l'annata 2018/2019, i danni per la riduzione della capacità produttiva del fondo, stimandoli in euro 1.655,17, somma pari a 25% del suddetto reddito netto per ettaro.
Dunque, i danni possono essere quantificati in € 3.866,48 complessivi in favore di (€ 2.211,31 per la messa in pristino del fondo, € 1.655,17 per Parte_1 riduzione capacità produttiva del fondo), come da CT, escludendo le altre voci di danno, relative alle successive quattro annate agrarie (richieste in ricorso per
€ 7.382,74 per riduzione produzione del fondo), stante l'assenza di prova delle ragioni tecnico-agrarie per le quali, nonostante il detto ripristino della coltivabilità, persisterebbero in ogni caso per i medesimi successivi quattro anni una riduzione della capacità produttiva.
Per i danni alle colture in favore di riferiti all'annata agraria Parte_2
2017/2018 e all'annata agraria 2018/2019, come da CT, si liquidano, per ciascuna di detta annata in 5.534,09, per complessivi euro 11.068,18.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ATP (28.3.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Per quanto concerne la domanda di “manleva” spiegata dal nei CP_1 confronti di , non costituitasi in giudizio, si rileva che la medesima CP_2 non risulta essere stata esattamente identificata dal Consorzio chiamante, non avendo quest'ultimo indicato il suo codice fiscale e né la data e luogo di nascita.
Inoltre, si rileva che le informazioni contenute nel “duplicato” della raccomandata inviata alla medesima contenente l'avviso delle formalità eseguite ex CP_2 art. 140 c.p.c., non risultano formalmente riferibili ad alcun funzionario addetto di
, non recando il detto duplicato alcuna relativa sottoscrizione, per CP_8 cui deve ritenersi che il medesimo non possa vale quale attestazione di conformità delle dette informazioni rispetto a quanto riportato nel registro interno.
Pertanto, deve ritenersi che la detta notifica ex art. 140 c.p.c. della citazione del terzo chiamato ia nulla. CP_2
Inoltre, deve ritenersi che non debba concedersi ulteriore termine per rinnovare la detta notifica, essendo imputabile alla parte chiamante il non aver in tempo utile rilevato la suddetta mancanza di sottoscrizione su detto duplicato (del 29-
11-2022) e quindi il non aver riattivato il procedimento di notificazione entro il nuovo termine (del 2-5-2023) concesso dal G.D. (in sede di riammissione in termini) per la detta notifica.
Pertanto, la chiamata in causa de qua deve ritenersi inammissibile.
In ogni caso, nel merito si rileva che domanda di manleva del nei CP_1 confronti della sarebbe stata infondata, non risultando agli atti la prova CP_2 della effettiva realizzazione delle opere sul canale da parte della medesima
CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, come aggiornato dal DM 37/18, ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da Pt_1
e contro il
[...] Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] con la chiamata in causa di rigettata ogni altra istanza, così CP_2 provvede:
• dichiara inammissibile la chiamata in causa di CP_2
• accoglie in parte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti dell'Ente convenuto e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni in favore di
[...]
per la somma complessiva di € 3.866,48 e in favore di Parte_1 Pt_2
per la somma complessiva di euro 11.068,18, oltre rivalutazione
[...] monetaria da calcolarsi per entrambi gli importi dalla data dell'ATP (28.3.2019) fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite anticipate dai ricorrenti nel presente giudizio di merito, che liquida cumulativamente in loro favore in €
540,00 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
• condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite anticipate dai ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida cumulativamente in loro favore in €
1.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre le spese vive ivi documentate.
• Pone a carico della parte resistente Controparte_1
in persona del l.r.p.t. le spese di CT espletata nel
[...] procedimento di accertamento tecnico preventivo, come ivi liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, 8-1-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 778/2020 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale dell'8.1.2025,
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultima quale titolare dell'AZIENDA AGRICOLA C.F._2
UL AD (C.F.: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, dall'avv. Antonia Farinaro (C.F.: ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22
-RICORRENTI-
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Adolfo Russo
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Caserta, al Corso Trieste n.146
-RESISTENTE-
NONCHE' (di cui non sono indicati nell'atto di chiamata in causa la CP_2 data e luogo di nascita e il codice fiscale) residente in Villa Literno (CE), alla Via
Santa MA a Cubito, Traversa Ischitella n. 10
-CHIAMATA IN CAUSA NON COSTITUITA-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio notificato in data 24.2.2020 al
[...]
(di seguito, “ ”) e Controparte_1 CP_1 rinotificato l'11.6.2021, ai sensi dell' art. 176 R.D. 1775/1933, i ricorrenti hanno premesso che:
“- è proprietario del fondo rustico sito in agro di Villa Literno, Parte_1 denominato " " della superficie di Ha 13.06.00, riportato in catasto al Parte_3 foglio 6, particelle 20-21-23-24-25-35-42-43-85-74-75-138-22-39-137, confinante ad ovest con il canale di bonifica del , detto 8° Secondario CP_1 [...]
: fondo che è stato concesso in affitto a titolare dell'Azienda CP_3 Parte_2
Agricola UL Nadia, con contratti del 23.11.2016, 13.11.2017 e 6.12.2018.
A causa di una situazione di ristagno idrico dovuta all'occlusione del canale dei
"Regi Lagni" per la mancata pulizia di rami, mucillagini e altri materiali, il terreno di proprietà ha subito un grave danno alle coltivazioni di pomodoro e di Pt_1 broccoli di rapa, adiacenti il canale per circa 550 m. di lunghezza e 45,00 m. di larghezza”.
Chiedevano, quindi, all'adito Tribunale, previa acquisizione dell'ATP, già esperita su ricorso del 18.3.2019 per accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, per accertare le cause dei danni e la loro quantificazione, nonché individuare le opere necessarie per rimuovere tali cause ed il costo delle opere per il ripristino del fondo, di accertare la responsabilità del convenuto per la CP_1 produzione dei danni da loro lamentati per le annate agrarie 2016/2017;
2017/2018; 2018/2019 e di condannarlo al pagamento in favore del proprietario del fondo della somma di € 11.249,92 (di cui € 2.211,31 messa in Parte_1 pristino coltivabilità, € 7.382,74 riduzione produzione del fondo, € 1.655,17 riduzione capacità produttiva) e di € 19.862,21 in favore della sig.ra , Parte_2 titolare dell'omonima Azienda Agricola per danni alle colture di cui (€ 6.620,70 annata agraria 2018/2019 ed € 6.620,70 per l' annata agraria 2017/2018 ed €
6.620,70 per l'annata agraria 2019/2020).
***
Si costituiva il in data 4.10.2021, che chiedeva: “accertare e dichiarare CP_1 la inammissibilità della domanda ut formulata;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Convenuto;
autorizzare la Chiamata in CP_1 causa della sig.r , ovvero disporne la evocazione in giudizio iussu CP_2 iudicis, al fine di sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultima dei fatti di causa ed essere da questa manlevato;
nel merito rigettare la domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto”.
In particolare, il deduceva che la chiamata in causa di CP_1 CP_2 era l'unica responsabile dei danni lamentati dai ricorrenti, tenuto conto che la stessa, in qualità di proprietaria del terreno confinante con il canale MA (nel tenimento del Comune di Villa Literno, in quanto la medesima), aveva richiesto al di poter acquisire in sanatoria il nulla osta per la copertura di un tratto CP_1 dello stesso canale e che, con comunicazione del 16/10/2008, protocollo 11308, il aveva espresso parere favorevole, purché fossero rispettate dalla CP_1 pecifiche condizioni tra cui la pulizia del tratto di canale in questione. CP_2
***
Dopo la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, veniva autorizzata la chiamata in causa di , come richiesta dal , Persona_1 CP_1 che tentava la stessa;
la chiamata in causa non si costituiva.
Ammessa la prova per testi, come da ordinanza del 6.6.2023, con delega, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, al Tribunale di Napoli Nord ed espletato il mezzo istruttorio, le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del
9.1.2024.
Depositate dalle parti le difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare di merito, è destituita di ogni fondamento, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assoluta incertezza in ordine ai fatti costituenti la causa DI , tenuto conto che la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell'indagine che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva –
l'individuazione del petitum o della causa DI non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio ( cfr. sul punto per tutte: Cass. civ., Sez. Unite n. 8077/2012, Cass. n.1681/2015,
Cass. n.3363/2019.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sufficientemente esposto le ragioni della domanda individuando nell'allagamento dei terreni, conseguente anche alla omessa manutenzione del canale in questione, la causa dei danni prodotti.
Deve essere, poi, riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, come risultante dalla documentazione versata in atti, allegata all'elaborato peritale del
CT, depositata nel corso dell'ATP (rogiti per notar del 9.12.1976 Persona_2
e del 28.10.1981, rogito per notar dell'1.8.2007 e visure Persona_3 catastali) e contratti di affitto del 23.11.2016, del 13.11.2017 e del 6.12.2018: inoltre, la legittimazione risulta provata anche mediante le dichiarazioni dei testi escussi che hanno confermato la circostanza per cui il , possessore del Pt_1 fondo in qualità di proprietario, lo aveva concesso in fitto alla Pt_2
La legittimazione passiva del verrà, invece, delibata infra, CP_1 trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato sia dal in quanto, come CP_1 chiarito dalla giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire
(cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
***
Nel merito, le domande risultano in parte fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Infatti, sotto il profilo dell'an debeatur, in base all'esito della prova testimoniale, svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e degli accertamenti svolti nel corso dell'ATP, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dai ricorrenti che sui terreni in questione negli anni 2017, 2018 e 2019 vi era un considerevole ristagno di acqua derivante dall'immissione di acqua proveniente dal canale di bonifica occluso per assenza di manutenzione e pulizia e per la presenza di opere e strutture che ostacolavano il normale deflusso dell'acqua.
In particolare, si rileva che il teste ha affermato: “… abito a via Testimone_1
San Sossio, vedo il terreno da tanti anni. Frequento il bar di fronte al terreno e lo vedo. Conosco anche il proprietario che è il sig. . Più volte il terreno l'ho Pt_1 visto allagato, intorno al 2017-2018. Il terreno è coltivato, si coltivano broccoletti e pomodori. Per il momento il fondo non è allagato ma nel periodo invernale si allaga sempre. Il fondo è locato ”. Parte_2
I ricorrenti hanno depositato anche una consulenza di parte a firma del Dott.
, incaricato dai ricorrenti per accertare le cause della Persona_4 situazione di ristagno idrico nel fondo in questione. Per_ Il medesimo dott. , sentito anche come teste, nel Persona_4 confermare la perizia, ha dichiarato:” … nel 2016, dicembre, sono stato chiamato dal sig. e, pertanto, mi recai sul terreno per cui è causa. Feci Pt_1 segnalazioni al , questo anche per tutto l'anno 2017. Segnalai che c'era CP_1 un allagamento derivante dal canale , anzi è un affluente di questo CP_3 canale. Io riferii al di mandare una lettera perché il canale andava pulito Pt_1 perché causa allagamenti nel fondo. Sono stato richiamato di nuovo nel marzo
2018 ed ho fatto una relazione sui danni. Il canale non è mai stato pulito. Sul fondo si coltivava pomodoro nel periodo marzo/luglio e nel periodo autunnale si coltivavano i broccoletti. L'allagamento comporta danni anche alle coltivazioni, oltre a fenomeni come funghi. I non ha effettuato la pulizia. Negli anni CP_1 mi è capitato più volte di visionare il terreno. Il terreno è condotto in locazione dalla sig.r . Parte_2
Nella sua relazione del 10.03.2019, il perito di parte ha rappresentato che, alla data del 4.3.2019, il fondo risultava interessato da forte ristagno idrico, per cui in diverse zone dell'appezzamento era stata riscontrata la presenza di acqua che, in alcuni punti, raggiungeva l'altezza di 10 cm di altezza ed ha attribuito tale stato di fatto: ”…all'impossibilità di allontanare le acque in esso presenti…” a causa dell'occlusione del canale dei Regi Lagni “…dovuta alla mancata pulizia di rami, mucillagini e altri materiali che non permettono il normale deflusso delle acque con conseguente straripamento del canale anche a seguito di piogge di modesta entità, in definitiva il canale di scolo secondario che dovrebbe defluire sul terreno dal terreno de quo al canale principale non espleta più tale funzione anzi imbarco acqua putrida e materiale di ogni genere che si riversa sul terreno…”.
Con riguardo alla ATP si rileva in via preliminare che devono ritenersi prive pregio le contestazioni generiche sollevate dal in merito agli accertamenti CP_1 compiuti dal CT ed alla loro inopponibilità in questa sede, fondate sull'erroneo e indimostrato presupposto che non sia stato rispettato il contraddittorio tra le parti in causa. Ed invero, come risulta dagli atti relativi al procedimento di ATP, che si
è svolto dinanzi a questo Tribunale R.G.V.G. n. 823/2019 (di cui i ricorrenti hanno chiesto anche l'acquisizione), posto all'evidenza di questo stesso Ufficio, nonostante rituale notifica al del ricorso per ATP con relativo decreto di CP_1 fissazione di udienza, l'Ente non si è costituito nel procedimento ante causam: ne consegue che non sussiste alcun profilo di nullità degli accertamenti compiuti dal
CT in quella fase, come sembra voler ventilare il nelle sue difese. CP_1
Orbene, nel corso del procedimento ante causam, il CT nominato dal Tribunale, dott. , verificava che - nonostante gli interventi effettuati su Persona_5 una parte di canale che risultava intubata per togliere il materiale che lo ostruiva nel tratto antistante la particella n. 5003 - l'acqua non defluiva nel canale "8°
Secondario "; quest'ultimo risultava invaso da alghe che rendevano CP_3
l'ambiente acquatico asfittico ed insalubre, per cui, quando il canale esondava invadeva il terreno di proprietà con grave danno alle coltivazioni di Pt_1 pomodoro e di broccoli di rapa adiacenti al canale per circa m.550,00 di lunghezza e m. 45,00 di larghezza;
il CT accertava, altresì, che, quando il canale 8° Secondario era pieno, non venivano smaltite le acque di CP_3 scolo provenienti dal fosso latistante a nord della proprietà , con Pt_1 conseguenti esondazioni ed allagamento del fondo in questione e danni alle coltivazioni di pomodoro e di broccoli di rapa per circa m. 175,00 di lunghezza e m.10,50 di larghezza.
Nel corso dell'ATP, inoltre, è stato accertato dal CT, dott. Persona_5 che: “… il canale di bonifica ” per il tratto adiacente parte del CP_3 mappale n.53 del fl. n. 6 è stato intubato;
dove inizia il canale intubato confluisce anche il canale di bonifica “8° Secondario ” limitrofi rispettivamente CP_3
a sud e ovest della proprietà di causa (tavola n.1). Il tubo sottotraccia, attraversato dalle acque del canale di bonifica “8° Secondario ” CP_3 largo circa 8 m. e del canale di bonifica ” largo circa 12 m. ha un CP_3 diametro di circa 2,00 m. Tenuto conto delle dette dimensioni si deduce che la massa d'acqua che attraversa i due canali è notevole, per cui anche se la parte intubata fosse pervia non sarebbe in grado, specie nel periodo delle piogge primaverili, di trasportare tutta l'acqua che attraversa i due canali: si deduce quindi facilmente ciò che si verifica è ciò che già si è verificato (inondazione e impaludamento), allorché materiali di ogni genere, trasportati dall'acqua, ostacolano e hanno ostacolato il normale deflusso dell'acqua che attraversa la parte intubata sottotraccia (foto n. 4). Il sottoscritto CT ha riscontrato interventi effettuati sulla parte di canale intubata, nel tratto antistante la particella n.ro
5003 per togliere il materiale che lo ostruiva. Esso è stato rotto per una lunghezza di circa 4,50 m., e nonostante l'intervento, l'acqua non defluisce del tutto, tant'è che ristagna già da tempo nel canale ”, Controparte_4 ove tra l'altro crescono rigogliose le alghe di acqua dolce che rendono l'ambiente acquatico asfittico e, con la loro morte, insalubre (foto n.ri 5,6,7,8). Allorché il citato canale esonda invade il terreno il signor , di conseguenza aumenta Pt_1 il tirante idraulico con l'aumento del livello dell'acqua diminuisce il franco di coltivazione, con grave danno alle coltivazioni di pomodoro e di broccoli di rapa, adiacente il canale per circa 550 m di lunghezza e 45,00 m di larghezza. Il canale
“8° Secondario ” riceve acqua di scolo da un fosso latistante a nord CP_3 della proprietà del ricorrente signo largo circa m. 2,50, allorché il canale Pt_1
è pieno non riceve ma sversa l'acqua nel fosso che esonda con danni alle adiacenti coltivazioni di pomodoro e broccoli per circa m. 175 = m.(220 – 45) di lunghezza e 10,50 m di larghezza“. Inoltre, precisa: “…Il deve CP_1 intervenire per togliere, prima possibile, le alghe di acqua dolce e le erbe infestanti…. che crescono sia sull'acqua sia lungo gli argini dei canali;
deve togliere, peraltro, tutti i materiali che si sono accumulati all'imbocco e all'interno del canale intubato e, allo stesso tempo, deve aumentare la sezione di transito del tubo sottotraccia per evitare successive ostruzioni (foto n.ri 4, 8 e 9)”. Aggiunge: “Le cause dei danni sono dovute all'insufficiente sezione del canale intubato e alla mancata pulizia dei canali;
senza questi interventi manutentivi si determinano ristagni di acqua del tipo - ristagno superficiale;
- ristagno sotterraneo o sotto superficiale. I problemi connessi al ristagno idrico con effetti negativi per il terreno sono: - anaerobiosi e l'abbassamento del potenziale di ossidoriduzione con l'accumulo di composti ridotti …. I problemi connessi a ristagno idrico con effetti negativi sulle culture sono: asfissia radicale;
lo scarso approfondimento delle radici (rischio successivo di stress idrico); la scarsa disponibilità di elementi nutritivi;
la fitotossicità per accumulo di composti chimici;
le fitopatie;
il blocco della germinazione;
il blocco dell'emissione di nuove radici dopo il trapianto;
lo sviluppo di malerbe…”.
Il CT, quindi, ha stabilito che le cause dei danni erano ascrivibili all'insufficiente sezione del canale intubato e alla mancata pulizia dei canali e stimava che i danni subiti dalla coltivazione del pomodoro e dei broccoli per l'annata agraria
2017/2018 potevano essere quantificati in € 6.620,70, mentre il costo per la messa in pristino della coltivabilità del terreno interessata dall'esondazione era quantificato in € 2.211,32; stimava, inoltre, che, anche in assenza di ulteriori esondazioni, per i successivi quattro anni si sarebbe avuta una riduzione della produzione del fondo del 30% con un danno ulteriore di € 7.382,74, che la riduzione della capacità produttiva del fondo per l'anno in corso era di €
1.655,17; aggiungeva che i medesimi danni alle colture si erano verificati anche per l'annata agraria 2016/2017, 2018/2019.
Il CT ha concluso, rilevando che: “La limitata selezione del canale intubato e l'inefficienza della rete scolante, per insufficiente pulizia delle malerbe determina una diminuzione del franco di coltivazione e costringono gli agricoltori a eseguire più lavorazioni, più trattamenti antiparassitari con un aumento notevole dei costi di produzione.”
Pertanto, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità fra i danni subiti dai ricorrenti e la negligente omessa custodia del detto canale ex art. 20151 c.c.
Sotto il profilo della legittimazione passiva, poiché il canale de quo è un canale consortile, appare evidente che l'Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia dei detti canali è il convenuto . Ed invero, l'art. 54 Controparte_1 del R.D. n° 215 del 1933 stabilisce che “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”. Anche la legge n° 4/2003 attribuisce ai Controparte_5 consorzi l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed il canale in esame, in quanto canale di scolo, è un'opera di bonifica con funzione scolante: si tratta di circostanza pacifica, non contestata ed anche accertata.
In definitiva, in quanto custode del canale in questione, il è CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dal fondo agricolo di parte ricorrente in ragione della omessa manutenzione dei canali stessi.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non solo non è avvenuto.
A nulla rileva il fatto che siano state eseguite da terzi, con o senza autorizzazione del , opere, come l'intubamento del canale, in quanto deve ritenersi che CP_1 ciò non valga ad esonerare il medesimo dal dovere di vigilanza e CP_1 custodia del detto canale ex art 2051 c.c.
SUL QUANTUM CP_6
Accertato, quindi, il verificarsi, a carico dei fondi dei ricorrenti, degli eventi dannosi descritti in ricorso e l'imputabilità al di tali eventi dannosi, CP_1 ascrivibili alla realizzazione di opere pregiudizievoli al corretto funzionamento del canale e, in aggiunta, ad un difetto di manutenzione del canale di bonifica, resta da quantificare il cosiddetto danno-conseguenza e cioè i danni patrimoniali subiti dai ricorrenti in ragione dei fatti in esame.
Anzitutto, ritiene il Collegio che le fotografie allegate alla produzione del non rappresentino affatto un elemento di prova utile a supportare la CP_1 tesi dell' convenuto, tanto più se si considera che non sono chiaramente CP_7 percepibili luoghi in esse rappresentati. Inoltre, il non ha richiesto CP_1 nessuna attività istruttoria utile per poter provare che le immagini prodotte siano riferibili ai luoghi, ai tempi ed ai fatti di causa.
Neppure può essere accolta la richiesta di CT avanzata dal , sia in CP_1 considerazione del tempo trascorso dagli eventi descritti in ricorso e del carattere esplorativo della CT sollecitata, sia tenuto conto che vi è già agli atti di causa una CT, esperita nel corso dell'ATP nel quale il non ha ritenuto di CP_1 costituirsi nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, per cui un eventuale rinnovo di CT sarebbe del tutto ingiustificato e, in aggiunta, di pregiudizio in relazione ad esigenze di economia processuale.
Con riferimento all'esito della prova, i testi escussi hanno confermato che, quanto meno dal 2017, il terreno si presentava allagato e che si praticavano, a seconda della stagione, le coltivazioni di pomodori o di broccoli. Il CTP, dott.
, sentito anche come teste, ha dichiarato:” … nel 2016, Persona_4 dicembre, sono stato chiamato dal sig. e, pertanto, mi recai sul terreno Pt_1 per cui è causa. Feci segnalazioni al , questo anche per tutto l'anno CP_1
2017. Segnalai che c'era un allagamento derivante dal canale , anzi CP_3
è un affluente di questo canale. Io riferii al di mandare una lettera Pt_1 perché il canale andava pulito perché causa allagamenti nel fondo. Sono stato richiamato di nuovo nel marzo 2018 ed ho fatto una relazione sui danni. Il canale non è mai stato pulito. Sul fondo si coltivava pomodoro nel periodo marzo/luglio e nel periodo autunnale si coltivavano i broccoletti. L'allagamento comporta danni anche alle coltivazioni, oltre a fenomeni come funghi. Il non ha CP_1 effettuato la pulizia. Negli anni mi è capitato più volte di visionare il terreno. Il terreno è condotto in locazione dalla sig.r . Parte_2
Il teste , indifferente, ha riferito: “… abito a via San Sossio, vedo il Testimone_1 terreno da tanti anni. Frequento il bar di fronte al terreno e lo vedo. Conosco anche il proprietario che è il sig. . Più volte il terreno l'ho visto allagato, Pt_1 intorno al 2017-2018. Il terreno è coltivato, si coltivano broccoletti e pomodori.
Per il momento il fondo non è allagato ma nel periodo invernale si allaga sempre.
Il fondo è locato ”. Parte_2 Si deve rilevare, anzitutto, che le conclusioni sopra riportate dei ricorrenti con riferimento al quantum richiesto corrispondono in gran parte alle conclusioni del
CT relative alla determinazioni dei danni subiti dai medesimi ricorrenti.
Il CT nominato nel corso dell'ATP, dott. agr. , nella Persona_5 descrizione dei luoghi ha riscontrato che si tratta di un terreno pianeggiante, adatto alla coltivazione del pomodoro da industria e da altri orticoli caratteristici della zona, di buona fertilità, ideale per la coltivazione del pomodoro, che ama terreni ricchi di elementi nutritivi.
Riferisce, il CT nella sua relazione: “…Durante il primo accesso il sottoscritto
CT ha riscontrato che le piantine di pomodoro erano state trapiantate da 30 giorni. Durante l'accesso è stato riferito dal signor , allo scrivente Testimone_2
CT, che per l'annata agraria 2017/18 il terreno era stato impegnato da una coltivazione il pomodoro da industria a sviluppo determinato, varietà Pietrarossa
F1 dalle seguenti caratteristiche: bacca di colore rosso intenso, di calibro medio grosso (65-70 gr.), di eccezionale durezza, di forma squadrata leggermente allungata, la pianta è rustica e produttiva (foto n.ri 2 e 3) (figura n.1)”
Nella relazione del CT è rappresentata e descritta l'intera superficie agricola utile – ovvero, quella interessata dall'evento di causa - pari a m² 22.068,75.
Il CT ha poi distinto due aree per la quantificazione dei danni: la prima, con danno totale per mq 17.550, la seconda, con danno parziale per mq 4.518,75.
La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti presupposti: “I danni per la prima striscia di terreno lunga m. 550 e larga m.30 latistante il canale 8°
Secondario lato ovest e la seconda lunga m. 175 e larga m. 6 CP_3 latistante il fosso lato nord si considerano pari al 100% sia perché:- risentono dell' impaludamento del terreno e di conseguenza le coltivazioni subiscono in maggior misura la recrudescenza degli attacchi di parassiti animali e vegetali aggiunti a fenomeni di asfissia radicale che sono fonti di inoculo per la coltivazione limitrofa…”.
Il CT, quindi, descrive un terreno che, al momento degli accessi, si presentava paludoso e impraticabile al 100% per la presenza di abbondante acqua proveniente dai canali, limitando i danni al 50% per la seconda striscia di terreno poiché risultava riscontrato un parziale impaludamento. Ha, quindi, prospettato due soluzioni per la quantificazione dei danni, prendendo come riferimento l'annata agraria 2017/2018, antecedente a quella in cui si è svolto l'ATP.
Per entrambe le soluzioni prospettate, al fine di quantificare i danni, il CT ha premesso di aver fatto riferimento sia a quanto verificato personalmente sui luoghi di causa che alla documentazione prodotta dai ricorrenti, ovvero, per come indicato dallo stesso CT: alle foto in atti, alla superficie di terreno interessata dall'evento di cause impegnata dai coltivazione, al tipo di pomodoro da industria varietà Pietrarossa F1, al prodotto medio per ettaro ottenibile, rilevato sia dalle fatture consegnate al CT sia dalle informazioni reperite in zona
(allegato G,H I della CT), al prezzo medio del pomodoro rilevato sempre dalle fatture consegnate al CT (allegato G,H,I della CT), al costo medio di produzione del pomodoro rilevato anche da informazioni reperite in zona, al prezzo medio dei broccoli rilevato tramite informazioni reperite in zona, al costo medio di produzione.
Osserva il Collegio, anche avvalendosi della componente tecnica da cui è costituito, che i criteri adottati dall'ausiliario sono da ritenersi validi scientificamente e che sia rispondente ad un criterio più obiettivo far riferimento alla seconda soluzione prospettata dal CT (in cui si tiene conto anche dell'accordo intervenuto nel 2018 tra le Organizzazioni di categoria) ed anche tenuto conto che gli accessi sui luoghi di causa da parte del CT sono avvenuti nell'anno 2019.
Per la seconda soluzione adottata per la quantificazione dei danni il CT ha tenuto conto anche dell'Accordo per l'anno 2018 tra le
[...]
per il bacino del Centro-Sud. Parte_4
Il CT ha considerato che per la precedente annata agraria 2017/2018 la quantità di pomodoro medio ottenibile in zona è stata di q.li /ha 1.100 e che il prezzo medio di vendita è stato di euro 9,21 a quintale.
Inoltre, ha tenuto conto dell'accordo firmato per l'anno 2018 tra le Organizzazioni del settore, del prezzo medio di vendita rilevato dalle fatture emesse dalla ricorrente “con prezzo da determinare ex D.M. 15.11.1975” e consegnate al tecnico nel corso del secondo accesso, della tipologia di pomodoro coltivata, e ha ritenuto che :” …si possa calcolare il danno subito dalla parte attrice prendendo come riferimento il prezzo medio di vendita di €/kg 0,0921, che tra l'altro si differenzia di €/kg 0,0001 dal prezzo medio di vendita definito tra
[...]
del Centro Sud euro al Parte_5 chilogrammo 0,092=€/kg (0,87+0,97)/2. La PLV media ritraibile per il pomodoro
è stata di €/ha 10.131,00=q.
1.100x€/q.le 9,21 =€/m² 1,0131=€/ha
10.131,00:m²10.000; il costo medio di produzione per la coltivazione del pomodoro è stato pari ad €/ha 7.931,00=€/m² 0,7931=€/ha 7.931,00:
m²10.000; il reddito netto per ettaro (Rn/ha) dell'imprenditore ricorrente ditta
UL per la coltivazione pomodoro è stato di € 2.200 = €/ha (10.131,00-
7.931,00).
Anche per quanto concerne i broccoli di rapa il CT ha fatto riferimento all'annata agraria 2017/2018, acquisendo informazioni in zona, per cui risulta che i broccoli di rapa siano coltivati fino a 25/30 giorni prima della raccolta.
Ha detratto le spese per la preparazione del terreno per la semina, concimazione, semina, irrigazione, trattamenti antiparassitari, e considerato il prezzo medio unitario di vendita di broccoli di rapa è stato di €/m² 1,00, nonché il costo medio unitario di produzione per la coltivazione di broccoli di rapa pari ad €/m² 0,92, e il Rn/ha dell'imprenditore per la coltivazione del broccolo €/ha 800,00.
Pertanto, ha calcolato che nell'annata agraria 2017/18 il Rn totale della ditta ricorrente, per ogni ettaro di terreno coltivato in via alternata a pomodori e broccoli, è stato di € 2.439,00.
Quindi, tenuto conto delle varianti indicate in premessa, ha ritenuto che il danno per l'annata agraria 2017/2018, per la superficie di terreno interessata di mq
22.068,75 (poco più di due ettari), sia stato di € 5.534,09.
Con riferimento all'annata agraria 2018/2019, durante la quale sono avvenuti gli accessi dell'ausiliario, il CT ha accertato che il costo per la messa in pristino della coltivabilità della parte del terreno l'interessata dall'evento di causa è pari ad euro 1.002,00 per ettaro.
Per cui, moltiplicando questo coefficiente per gli ettari di terreno interessati dall'evento di causa, ha accertato il costo per la messa in pristino della coltivabilità di euro 2.211,31. Inoltre, il CT ha accertato, sempre per l'annata 2018/2019, i danni per la riduzione della capacità produttiva del fondo, stimandoli in euro 1.655,17, somma pari a 25% del suddetto reddito netto per ettaro.
Dunque, i danni possono essere quantificati in € 3.866,48 complessivi in favore di (€ 2.211,31 per la messa in pristino del fondo, € 1.655,17 per Parte_1 riduzione capacità produttiva del fondo), come da CT, escludendo le altre voci di danno, relative alle successive quattro annate agrarie (richieste in ricorso per
€ 7.382,74 per riduzione produzione del fondo), stante l'assenza di prova delle ragioni tecnico-agrarie per le quali, nonostante il detto ripristino della coltivabilità, persisterebbero in ogni caso per i medesimi successivi quattro anni una riduzione della capacità produttiva.
Per i danni alle colture in favore di riferiti all'annata agraria Parte_2
2017/2018 e all'annata agraria 2018/2019, come da CT, si liquidano, per ciascuna di detta annata in 5.534,09, per complessivi euro 11.068,18.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'ATP (28.3.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Per quanto concerne la domanda di “manleva” spiegata dal nei CP_1 confronti di , non costituitasi in giudizio, si rileva che la medesima CP_2 non risulta essere stata esattamente identificata dal Consorzio chiamante, non avendo quest'ultimo indicato il suo codice fiscale e né la data e luogo di nascita.
Inoltre, si rileva che le informazioni contenute nel “duplicato” della raccomandata inviata alla medesima contenente l'avviso delle formalità eseguite ex CP_2 art. 140 c.p.c., non risultano formalmente riferibili ad alcun funzionario addetto di
, non recando il detto duplicato alcuna relativa sottoscrizione, per CP_8 cui deve ritenersi che il medesimo non possa vale quale attestazione di conformità delle dette informazioni rispetto a quanto riportato nel registro interno.
Pertanto, deve ritenersi che la detta notifica ex art. 140 c.p.c. della citazione del terzo chiamato ia nulla. CP_2
Inoltre, deve ritenersi che non debba concedersi ulteriore termine per rinnovare la detta notifica, essendo imputabile alla parte chiamante il non aver in tempo utile rilevato la suddetta mancanza di sottoscrizione su detto duplicato (del 29-
11-2022) e quindi il non aver riattivato il procedimento di notificazione entro il nuovo termine (del 2-5-2023) concesso dal G.D. (in sede di riammissione in termini) per la detta notifica.
Pertanto, la chiamata in causa de qua deve ritenersi inammissibile.
In ogni caso, nel merito si rileva che domanda di manleva del nei CP_1 confronti della sarebbe stata infondata, non risultando agli atti la prova CP_2 della effettiva realizzazione delle opere sul canale da parte della medesima
CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/14, come aggiornato dal DM 37/18, ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da Pt_1
e contro il
[...] Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] con la chiamata in causa di rigettata ogni altra istanza, così CP_2 provvede:
• dichiara inammissibile la chiamata in causa di CP_2
• accoglie in parte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti dell'Ente convenuto e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni in favore di
[...]
per la somma complessiva di € 3.866,48 e in favore di Parte_1 Pt_2
per la somma complessiva di euro 11.068,18, oltre rivalutazione
[...] monetaria da calcolarsi per entrambi gli importi dalla data dell'ATP (28.3.2019) fino alla data di pubblicazione di questa sentenza, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
• condanna il in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite anticipate dai ricorrenti nel presente giudizio di merito, che liquida cumulativamente in loro favore in €
540,00 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
• condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite anticipate dai ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida cumulativamente in loro favore in €
1.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre le spese vive ivi documentate.
• Pone a carico della parte resistente Controparte_1
in persona del l.r.p.t. le spese di CT espletata nel
[...] procedimento di accertamento tecnico preventivo, come ivi liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli, 8-1-2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo