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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 904 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Gragnaniello e Parte_1
Maurizio Mellone presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Giorgio
a Cremano alla via G. Mazzini n. 41;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006057250000
notificatogli il 16.1.2025 con il quale l' gli intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 4.020,89 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS a percentuale sul minimale relativi ai periodi dal 01/2016 al 12/2016, dal
01/2021 al 03/2021, dal 10/2022 al 12/2022 e dal 01/2023 al 03/2023.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie limitatamente al primo periodo (dal 01/2016 al 12/2016) eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, quindi, in via cautelare, che fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, che lo stesso fosse annullato soltanto relativamente ai contributi IVS 2016 con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la parziale cessata materia del contendere relativamente ai contributi IVS 2016 e il rigetto del ricorso per i contributi relativi ai restanti periodi dal 01/2021 al 03/2021, dal 10/2022 al 12/2022 e dal 01/2023 al
03/2023.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, anzitutto, occorre chiarire l'oggetto del presente giudizio il quale
è afferente soltanto ai contributi IVS a percentuale sul minimale relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2016 atteso che contesta soltanto i contributi Pt_1
relativi a tale periodo. Contrariamente a quanto sostenuto dall' nessuna CP_1
impugnativa riguarda gli altri periodi di contribuzione pur portati dall'avviso qui impugnato.
Ebbene, per tali contributi relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2016 risulta agli atti che in data 10.2.2025 l ha provveduto a regolarizzare la posizione del CP_1
Penza provvedendo al corrispondente limitato sgravio dell'avviso di addebito.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti. Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, valutando la soccombenza virtuale, queste vanno poste a carico dell' avendo lo stesso ammesso l'intervenuta prescrizione CP_1
del credito relativamente all'anno 2016, il solo, lo si ripete, oggetto di causa.
Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014.
La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto del successivo annullamento dell impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non CP_1
a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nel calcolo delle spese di lite. Ancora, la condotta processuale dell che ha sin da subito abbandonato la pretesa CP_1
sanzionatoria giustifica, anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso,
la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 904 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) condanna l al pagamento in favore del Penza della sola metà delle CP_1
spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 20.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 904 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Gragnaniello e Parte_1
Maurizio Mellone presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Giorgio
a Cremano alla via G. Mazzini n. 41;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006057250000
notificatogli il 16.1.2025 con il quale l' gli intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 4.020,89 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS a percentuale sul minimale relativi ai periodi dal 01/2016 al 12/2016, dal
01/2021 al 03/2021, dal 10/2022 al 12/2022 e dal 01/2023 al 03/2023.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie limitatamente al primo periodo (dal 01/2016 al 12/2016) eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, quindi, in via cautelare, che fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, che lo stesso fosse annullato soltanto relativamente ai contributi IVS 2016 con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la parziale cessata materia del contendere relativamente ai contributi IVS 2016 e il rigetto del ricorso per i contributi relativi ai restanti periodi dal 01/2021 al 03/2021, dal 10/2022 al 12/2022 e dal 01/2023 al
03/2023.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, anzitutto, occorre chiarire l'oggetto del presente giudizio il quale
è afferente soltanto ai contributi IVS a percentuale sul minimale relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2016 atteso che contesta soltanto i contributi Pt_1
relativi a tale periodo. Contrariamente a quanto sostenuto dall' nessuna CP_1
impugnativa riguarda gli altri periodi di contribuzione pur portati dall'avviso qui impugnato.
Ebbene, per tali contributi relativi al periodo dal 01/2016 al 12/2016 risulta agli atti che in data 10.2.2025 l ha provveduto a regolarizzare la posizione del CP_1
Penza provvedendo al corrispondente limitato sgravio dell'avviso di addebito.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti. Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, valutando la soccombenza virtuale, queste vanno poste a carico dell' avendo lo stesso ammesso l'intervenuta prescrizione CP_1
del credito relativamente all'anno 2016, il solo, lo si ripete, oggetto di causa.
Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. 55/2014.
La semplicità delle questioni trattate risoltesi nel prendere atto del successivo annullamento dell impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non CP_1
a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nel calcolo delle spese di lite. Ancora, la condotta processuale dell che ha sin da subito abbandonato la pretesa CP_1
sanzionatoria giustifica, anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso,
la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 904 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) condanna l al pagamento in favore del Penza della sola metà delle CP_1
spese di lite che liquida, per intero, in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 20.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro