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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 9072/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11413/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Sergio Massimo Mancusi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.09.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averla CP_1
sottoposta a visita, l'aveva riconosciuto invalida nella misura del 46%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava la ricorrente Persona_1
invalida nella misura del 59%, conseguentemente confermando l'insussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali indicate.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 12.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
L' pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 18.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11413/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
2 indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta la genericità ed inconsistenza dell'elaborato peritale in quanto il c.t.u. avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti per le prestazioni indicate, senza procedere ad un approfondito esame delle condizioni di salute della ricorrente e senza tenere nella dovuta considerazione la documentazione medica in atti
(in particolare la certificazione psichiatrica specialistica del 07.03.2022) che, ove correttamente valutata, sarebbe stata di per sé sufficiente a ritenere la periziata meritevole del riconoscimento dei diritti invocati.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 29.05.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “tiroidite cronica autoimmune;
disturbo ansioso depressivo endoreattivo di grado grave;
spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
sindrome di NS”.
Nel merito, ha osservato: “La tiroidite cronica autoimmune, è valutabile, con criterio analogico-proporzionale, all'11% in ottemperanza al codice n. 9322 “NEOPLASIE A
3 PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE
11%”. La sindrome di NS è valutabile, con criterio analogico- proporzionale, al 20% in ottemperanza al codice n. 6445 “CORONAROPATIA Per_2
(I CLASSE 11% - 20%”. La spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale è Per_3
valutabile, con criterio analogico-proporzionale, al 12% in ottemperanza al codice n.
7008 “SPONDILOLISTESI 12%”. Il disturbo ansioso depressivo endoreattivo di grado grave è valutabile al 35% in ottemperanza al codice n. 2205 “SINDROME
DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 31% -40%”. Pertanto, applicando la formula di Balthazar, la percentuale invalidante complessiva è del 59% quindi la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno
d'assistenza mensile”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Circa, in particolare, la contestazione secondo cui il c.t.u. avrebbe sottostimato il disturbo ansioso depressivo sofferto dall'istante, deve evidenziarsi che non si rinvengono concrete e valide motivazioni per discostarsi dalla valutazione espressa dal consulente al riguardo. Parte opponente, d'altra parte, non ha neppure prospettato una possibile, diversa valutazione, indicando codici tabellari o percentuali di invalidità ritenuti maggiormente idonei a descrivere la patologia in argomento, essendosi limitata a rappresentare che sarebbe stata sufficiente la corretta valutazione della certificazione specialistica del 07.03.2022 in atti per concludere per la sussistenza dei diritti invocati.
Certificazione dalla quale, peraltro, il c.t.u. non sembra essersi discostato, avendo ritenuto che il disturbo in argomento fosse “di grado grave”, con conseguente attribuzione del codice tabellare 2206 “sindrome depressiva endoreattiva grave” e della percentuale del 35% (a ben vedere, per mero errore materiale viene indicato in perizia il codice tabellare 2205 “sindrome depressiva endoreattiva media” in quanto tale codice prevede la percentuale fissa del 25%). Non pare superfluo, in ogni caso, evidenziare in proposito come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla
4 documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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