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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3017/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 08.07.2025 da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Ve) Via D. Modugno n. 69
e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Marcon (VE) Via C. Battisti n. 5 entrambi elettivamente domiciliati preso lo studio dell'avv. Claudia Brocca in Venezia, Via Miranese
n. 1, (pec , che li rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.09.2025 che di seguito si riproducono: “ 1) pronunciare e dichiarare la separazione personale dei coniugi (c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.04.1966 e (c.f. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ordinando allo Stato Civile del Comune di Venezia le debite annotazioni all'atto di matrimonio contratto il 27.11.2010 in Venezia iscritto al registro degli atti del Comune di Venezia al n. 32/p. 1/ uff. 9/2010; 2) a decorrere dal 1.9.2025 il Sig. provvederà a corrispondere Parte_2
alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento la somma di € 350,00 = al Parte_1
mese che verrà versata mediante accredito sul c/c a lei intestato entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat con base settembre 2025; 3) le spese e i compensi del procedimento sono a carico esclusivo del sig. ”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 27.11.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 32, parte I, Uff. 9, dell'anno 2010.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 27.11.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 32, parte I, Uff. 9, dell'anno 2010, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3017 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 08.07.2025 da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Ve) Via D. Modugno n. 69
e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Marcon (VE) Via C. Battisti n. 5 entrambi elettivamente domiciliati preso lo studio dell'avv. Claudia Brocca in Venezia, Via Miranese
n. 1, (pec , che li rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.09.2025 che di seguito si riproducono: “ 1) pronunciare e dichiarare la separazione personale dei coniugi (c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.04.1966 e (c.f. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ordinando allo Stato Civile del Comune di Venezia le debite annotazioni all'atto di matrimonio contratto il 27.11.2010 in Venezia iscritto al registro degli atti del Comune di Venezia al n. 32/p. 1/ uff. 9/2010; 2) a decorrere dal 1.9.2025 il Sig. provvederà a corrispondere Parte_2
alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento la somma di € 350,00 = al Parte_1
mese che verrà versata mediante accredito sul c/c a lei intestato entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat con base settembre 2025; 3) le spese e i compensi del procedimento sono a carico esclusivo del sig. ”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 27.11.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 32, parte I, Uff. 9, dell'anno 2010.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
26.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 27.11.2010, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 32, parte I, Uff. 9, dell'anno 2010, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore