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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/04/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 217/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
PETRILLI MARIANGELA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 12/03/2025, hanno esposto che: il giorno 17.6.2001, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 25, Serie A, Anno 2001; dall'unione matrimoniale il giorno 8 marzo 2003 è nato il figlio Persona_1
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2) Il figlio maggiore non indipendente economicamente vivrà Per_1
prevalentemente con la madre presso la casa coniugale in Sulmona alla Via Freda
n. 52;
3) La casa coniugale di proprietà della signora è assegnata alla Parte_1
medesima signora Pt_1
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € Parte_2
350,00 mensili. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% pro – capite.
5) I ricorrenti riguardo alla qualificazione delle spese concordano quanto segue:
- Spese ordinarie comprese nel mantenimento cui ciascun genitore provvederà in via diretta: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.).
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, presuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto):
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica,
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non sono richieste la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine a tale scopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 6) I genitori concordano sin da ora che, qualora le esigenze di studio del figlio dovessero comportare le necessità di un alloggio in sede, le spese relative al medesimo verranno sostenute nella misura del 50% pro-capite.
7) I ricorrenti dichiarano di aver interamente regolamentato ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio,
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 4.4.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 217/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
PETRILLI MARIANGELA, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 12/03/2025, hanno esposto che: il giorno 17.6.2001, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 25, Serie A, Anno 2001; dall'unione matrimoniale il giorno 8 marzo 2003 è nato il figlio Persona_1
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2) Il figlio maggiore non indipendente economicamente vivrà Per_1
prevalentemente con la madre presso la casa coniugale in Sulmona alla Via Freda
n. 52;
3) La casa coniugale di proprietà della signora è assegnata alla Parte_1
medesima signora Pt_1
4) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € Parte_2
350,00 mensili. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% pro – capite.
5) I ricorrenti riguardo alla qualificazione delle spese concordano quanto segue:
- Spese ordinarie comprese nel mantenimento cui ciascun genitore provvederà in via diretta: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc.).
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, presuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto):
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica,
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non sono richieste la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine a tale scopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 6) I genitori concordano sin da ora che, qualora le esigenze di studio del figlio dovessero comportare le necessità di un alloggio in sede, le spese relative al medesimo verranno sostenute nella misura del 50% pro-capite.
7) I ricorrenti dichiarano di aver interamente regolamentato ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio,
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 4.4.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco