Art. 23.
Ai sensi dell' art. 2 della, legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riunioni di Roma di cui all'art. 3 della legge S luglio 1903, n. 321, e' elevato, a decorrere dall'esercizio 1956-57, a lire 27.155.890 delle quali lire 26.185.89 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 281 , per l'ammortamento del mutuo di lire 400.0000.0 concesso al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di S.
Giovanni in Roma.
L' art. 21 della legge 8 agosto 1955, n. 770 e' abrogato.
Ai sensi dell' art. 2 della, legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riunioni di Roma di cui all'art. 3 della legge S luglio 1903, n. 321, e' elevato, a decorrere dall'esercizio 1956-57, a lire 27.155.890 delle quali lire 26.185.89 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 281 , per l'ammortamento del mutuo di lire 400.0000.0 concesso al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di S.
Giovanni in Roma.
L' art. 21 della legge 8 agosto 1955, n. 770 e' abrogato.