Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1298 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
OMBRETTA SALVETTI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1298 /2024 R.G. avente per oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BECCARIA GALVAGNO CARLA che la rappresenta e Parte_1 difende in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv. ANOLLI MARIA CRISTINA che la rappresenta in forza CP_1 di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rilevato che all'udienza del 11.2.25 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni e che il PM notiziato dell'udienza non ha tolto conclusioni:
“pronunciare la separazione consensuale dei coniug e all'uopo rassegnano Parte_1 CP_1 le seguenti congiunte conclusioni
1) i coniugi vivranno separati col mutuo rispetto.
2) i coniugi rappresentano di voler definire le loro questioni di natura economico patrimoniali come segue: la moglie rinuncia alla sua quota di diritto di usufrutto di ½ in favore del marito dell'immobile sito in Comune di Monticello d'Alba e così descritto al NCEU di detto Comune al F.2 n. 440 sub 1- via Sant'Antonio 82/C-piani S1-T-1 categoria F/3 (unità in corso di costruzione) senza rendita catastale, nonché alla sua quota di diritto di usufrutto di 1/12 dell'immobile descritto a Catasto terreni al F.2 pagina 1 di 3
3) a fronte della rinuncia di cui sopra il marito corrisponderà alla moglie la somma di €.80.000,00 (ottantamilaeuro), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NO , con le seguenti CP_1 modalità: Euro 40.000,00 da versare entro il 28.2.2025 ed Euro 40.000,00 da versare entro la data del rogito notarile.
4) il marito corrisponderà alla moglie la somma di €.100,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento della stessa, entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG , somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. CP_1
5) i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
6) le spese legali della presente procedura e tecniche, occorse per la stima degli immobili sopra descritti, sono compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGi e contraevano matrimonio in MONTICELLO D'ALBA il Parte_1 CP_1
27/09/1992. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune
(atto n.12 parte II , serie A anno 1992)
Dal matrimonio è nato un figlio, , nato a [...] l'[...], maggiorenne autosufficiente dal Per_1 punto di vista economico
Con ricorso depositato il 14/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge che abbandonava il domicilio coniugale e si disinteressava alla gestione degli affari di famiglia.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, chiedendo un CP_1 assegno di mantenimento in suo favore pari a 500 euro mensili
Alla prima udienza sentite le parti personalmente, il giudice, autorizzava le parti a vivere separatamente e esperiva il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo, tuttavia le parti chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative per giungere ad un accordo.
Alla successiva udienza le parti in udienza dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini in epigrafe riportati che chiedevano di accogliersi.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa, all'esito di discussione in cui le parti concludevano congiuntamente, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le condizioni di separazione previste, non sono contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. 151 co. Parte_1 CP_1
1 c.c., alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti e in epigrafe riportate;
spese del presente giudizio compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Monticello d'Alba di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per gli ulteriori incombenti
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 12/03/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
OMBRETTA SALVETTI
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