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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1300/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. EL TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1300/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a UCRAINA il 05/12/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PETRAIO ELENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA, residenza in Italia
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha premesso:
CP_
- che, in data 18/02/2021, presentava a mezzo all' sede di Giugliano, domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, allegando tutta la documentazione necessaria;
CP_
- che l' accoglieva dapprima la richiesta, con provvedimento, in data 15/03/2021, con decorrenza dal 03/2021;
- che, con successiva comunicazione del 16/09/2022, notificata in data 12/10/2022, l'Istituto
revocava invece il beneficio del reddito di cittadinanza RDC/Pensione di cittadinanza (PDC), alla
1 luce della seguente motivazione “Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co 1, a) 2) L.
26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”;
- che avverso tale provvedimento, in data 24/10/2022, presentava ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
- che il provvedimento deve ritenersi illegittimo, posto che ella possiede tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione, ivi compreso quello della residenza in Italia.
Sulla base di tali premesse, la parte ricorrente chiede che il Tribunale adito accerti il suo diritto a percepire la prestazione del Reddito di Cittadinanza, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento degli importi spettanti al predetto titolo, dalla data della revoca sino al completamento dei diciotto mesi spettanti per legge.
CP_ si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in memoria.
Con successivo ricorso, depositato il 17 maggio 2023, parte ricorrente si opponeva al successivo avviso di pagamento N. 313230407610001973, contenente richiesta di restituzione di € CP_1
11.700,00, corrispondenti alle somme percepite a titolo di Reddito di cittadinanza, dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2021, somme versate in suo favore da parte dell'ente della previdenza.
CP_ Anche in tale giudizio si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in memoria.
Alla udienza del 16 gennaio 2024 i due procedimenti venivano riuniti, presentando evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, per le ragioni indicate nella ordinanza resa in tale data.
La causa può essere decisa.
2. Nel merito
Entrambi i ricorsi sono fondati e vanno accolti, per quanto di ragione e come di seguito sarà
chiarito.
2 È noto che l'onere della prova del diritto alla prestazione di cui in ricorso ricada sulla parte ricorrente, che deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento della prestazione.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha dato prova di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (cfr. allegati al ricorso).
In particolare, poi, dalla lettura delle allegazioni e considerando le contestazioni avanzate dall'ente previdenziale deve ritenersi pacifico: che il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente siano compatibili con quanto richiesto dalla legge, così come il reddito posseduto dalla stessa.
Parte resistente, infatti, non ha avanzato alcuna contestazione rispetto al possesso dei requisiti di legge, se non per l'aspetto che aveva determinato la revoca della prestazione in via amministrativa,
cioè l'assenza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni.
A questo punto va riportata la giurisprudenza pronunciatasi sulla questione.
Va evidenziato, infatti, che alla luce della finalità assistenziale della prestazione del reddito di cittadinanza, il requisito della residenza viene inteso dalla maggioranza della giurisprudenza, di merito e di legittimità, come residenza di fatto, con la conseguenza che è possibile per la parte provare, con ogni mezzo, tale residenza sul territorio nazionale, anche in contrasto con la residenza giuridica tecnicamente intesa (in tal senso si sono espressi anche molti giudici di merito, cfr. sul punto Trib. Napoli Nord, 13175 del 2025 depositata in data 13/03/2025).
Al riguardo, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la recentissima sentenza del
29/07/2024, ha dichiarato illegittimo il requisito dei 10 anni di residenza in Italia, dei quali gli
CP_ ultimi due continuativi, richiesto dall' in quanto determina una discriminazione indiretta per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La direttiva comunitaria, infatti, prevede che un cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, maturando un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di 5 anni nel territorio di uno Stato. Tale periodo,
spiega la Corte UE, è sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato
membro, in particolare, per quanto riguarda le misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza
3 sociale e la protezione sociale. Pertanto, con la sentenza nelle cause riunite C-112/22 CU e C-
223/22 ND, la Corte UE ha sancito che uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito di aver risieduto in tale
Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro
è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza.
Per le ragioni indicate, quindi, deve ritenersi che non vi fosse ragione per revocare il beneficio del reddito di cittadinanza nei confronti della ricorrente (con la conseguenza che quanto già
eventualmente erogato non può ritenersi indebito – e conseguentemente non deve essere eventualmente ripetuto dal destinatario di una comunicazione di restituzione) e che l' deve CP_1
provvedere alla restituzione di quanto eventualmente recuperato nelle more, provvedendo al ripristino della prestazione nei limiti temporali previsti dalla legge, rispetto al momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, la copiosa documentazione prodotta in atti dimostra, infatti, la presenza effettiva
CP_ della ricorrente sul territorio italiano anche prima dei 10 anni richiesti dall'
In particolare, vanno valorizzati ai fini dell'accoglimento del ricorso i seguenti documenti depositati dalla ricorrente:
- il certificato di residenza storico, che dimostra che la parte ricorrente dal 07/04/2011 a tutt'oggi risiede in Giugliano in Campania (NA) al Vico Simeone n. 18;
- l'estratto conto previdenziale, che dimostra che la ricorrente ha lavorato in Italia con regolare contratto di lavoro dal 01/04/2009;
- la dichiarazione di cessione di fabbricato del 21/10/2009 effettuata presso la Questura di
Napoli Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano – , di in CP_2 CP_3
favore della per l'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) al Vico Simeone n. Pt_1
4 17, la quale attesta che la ricorrente aveva ricevuto ospitalità nel territorio italiano già nel
2009 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
- la domanda di emersione Rep. N. P-NA/L/N/2009/111365 presentata dalla ricorrente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 17/11/2010;
- il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 17/11/2010;
- la missiva dell'Agenzia delle Entrate, attestante il rilascio della tessera sanitaria alla ricorrente in data 11/02/2011.
Pertanto, la domanda, volta ad accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, dal mese successivo a quello della presentazione della domanda (cioè dal marzo
2021) e fino al termine di 18 mesi complessivi, va accolta.
Anche la domanda, volta all'accertamento della illegittimità dell'avviso di pagamento, spiegata nel secondo giudizio introdotto dalla ricorrente, va accolta, fondandosi sulla legittimità del provvedimento di revoca, sconfessata con la presente decisione.
Va dichiarata, quindi, l'illegittimità dell'avviso di pagamento N. 313230407610001973 (oggetto del giudizio riunito r.g.n. 5900 del 2023).
La domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto a prestazioni future va, invece,
evidentemente, rigettata, non essendo possibile, al momento, verificare i requisiti di future e non meglio precisate domande, non ancora depositate dalla parte ricorrente.
3. Le spese di lite
Le spese devono essere compensate per metà, attesa la parziale soccombenza reciproca, derivante dall'aver formulato una domanda dichiarata inammissibile.
Nella restante quota di metà, le stesse seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come in dispositivo, in favore dello Stato, considerata l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i giudizi.
p.q.m.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento relativa a prestazioni future;
- accoglie per il resto i ricorsi
e per l'effetto
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza dal mese di marzo 2021 e per 18 mesi;
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di pagamento N. 313230407610001973 per euro
11.700,00;
- compensa le spese di lite per metà:
CP_
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida, per la restante metà, in euro 1.850,00.
Si comunichi.
Aversa, 17/10/2025 il Giudice del Lavoro
EL TI
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. EL TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1300/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a UCRAINA il 05/12/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PETRAIO ELENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA, residenza in Italia
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha premesso:
CP_
- che, in data 18/02/2021, presentava a mezzo all' sede di Giugliano, domanda per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, allegando tutta la documentazione necessaria;
CP_
- che l' accoglieva dapprima la richiesta, con provvedimento, in data 15/03/2021, con decorrenza dal 03/2021;
- che, con successiva comunicazione del 16/09/2022, notificata in data 12/10/2022, l'Istituto
revocava invece il beneficio del reddito di cittadinanza RDC/Pensione di cittadinanza (PDC), alla
1 luce della seguente motivazione “Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co 1, a) 2) L.
26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”;
- che avverso tale provvedimento, in data 24/10/2022, presentava ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
- che il provvedimento deve ritenersi illegittimo, posto che ella possiede tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione, ivi compreso quello della residenza in Italia.
Sulla base di tali premesse, la parte ricorrente chiede che il Tribunale adito accerti il suo diritto a percepire la prestazione del Reddito di Cittadinanza, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento degli importi spettanti al predetto titolo, dalla data della revoca sino al completamento dei diciotto mesi spettanti per legge.
CP_ si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in memoria.
Con successivo ricorso, depositato il 17 maggio 2023, parte ricorrente si opponeva al successivo avviso di pagamento N. 313230407610001973, contenente richiesta di restituzione di € CP_1
11.700,00, corrispondenti alle somme percepite a titolo di Reddito di cittadinanza, dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2021, somme versate in suo favore da parte dell'ente della previdenza.
CP_ Anche in tale giudizio si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso, per le ragioni di cui in memoria.
Alla udienza del 16 gennaio 2024 i due procedimenti venivano riuniti, presentando evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, per le ragioni indicate nella ordinanza resa in tale data.
La causa può essere decisa.
2. Nel merito
Entrambi i ricorsi sono fondati e vanno accolti, per quanto di ragione e come di seguito sarà
chiarito.
2 È noto che l'onere della prova del diritto alla prestazione di cui in ricorso ricada sulla parte ricorrente, che deve dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento della prestazione.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha dato prova di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (cfr. allegati al ricorso).
In particolare, poi, dalla lettura delle allegazioni e considerando le contestazioni avanzate dall'ente previdenziale deve ritenersi pacifico: che il patrimonio mobiliare ed immobiliare della ricorrente siano compatibili con quanto richiesto dalla legge, così come il reddito posseduto dalla stessa.
Parte resistente, infatti, non ha avanzato alcuna contestazione rispetto al possesso dei requisiti di legge, se non per l'aspetto che aveva determinato la revoca della prestazione in via amministrativa,
cioè l'assenza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni.
A questo punto va riportata la giurisprudenza pronunciatasi sulla questione.
Va evidenziato, infatti, che alla luce della finalità assistenziale della prestazione del reddito di cittadinanza, il requisito della residenza viene inteso dalla maggioranza della giurisprudenza, di merito e di legittimità, come residenza di fatto, con la conseguenza che è possibile per la parte provare, con ogni mezzo, tale residenza sul territorio nazionale, anche in contrasto con la residenza giuridica tecnicamente intesa (in tal senso si sono espressi anche molti giudici di merito, cfr. sul punto Trib. Napoli Nord, 13175 del 2025 depositata in data 13/03/2025).
Al riguardo, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la recentissima sentenza del
29/07/2024, ha dichiarato illegittimo il requisito dei 10 anni di residenza in Italia, dei quali gli
CP_ ultimi due continuativi, richiesto dall' in quanto determina una discriminazione indiretta per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La direttiva comunitaria, infatti, prevede che un cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, maturando un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di 5 anni nel territorio di uno Stato. Tale periodo,
spiega la Corte UE, è sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato
membro, in particolare, per quanto riguarda le misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza
3 sociale e la protezione sociale. Pertanto, con la sentenza nelle cause riunite C-112/22 CU e C-
223/22 ND, la Corte UE ha sancito che uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito di aver risieduto in tale
Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro
è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza.
Per le ragioni indicate, quindi, deve ritenersi che non vi fosse ragione per revocare il beneficio del reddito di cittadinanza nei confronti della ricorrente (con la conseguenza che quanto già
eventualmente erogato non può ritenersi indebito – e conseguentemente non deve essere eventualmente ripetuto dal destinatario di una comunicazione di restituzione) e che l' deve CP_1
provvedere alla restituzione di quanto eventualmente recuperato nelle more, provvedendo al ripristino della prestazione nei limiti temporali previsti dalla legge, rispetto al momento di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, la copiosa documentazione prodotta in atti dimostra, infatti, la presenza effettiva
CP_ della ricorrente sul territorio italiano anche prima dei 10 anni richiesti dall'
In particolare, vanno valorizzati ai fini dell'accoglimento del ricorso i seguenti documenti depositati dalla ricorrente:
- il certificato di residenza storico, che dimostra che la parte ricorrente dal 07/04/2011 a tutt'oggi risiede in Giugliano in Campania (NA) al Vico Simeone n. 18;
- l'estratto conto previdenziale, che dimostra che la ricorrente ha lavorato in Italia con regolare contratto di lavoro dal 01/04/2009;
- la dichiarazione di cessione di fabbricato del 21/10/2009 effettuata presso la Questura di
Napoli Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano – , di in CP_2 CP_3
favore della per l'immobile sito in Giugliano in Campania (NA) al Vico Simeone n. Pt_1
4 17, la quale attesta che la ricorrente aveva ricevuto ospitalità nel territorio italiano già nel
2009 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
- la domanda di emersione Rep. N. P-NA/L/N/2009/111365 presentata dalla ricorrente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il 17/11/2010;
- il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 17/11/2010;
- la missiva dell'Agenzia delle Entrate, attestante il rilascio della tessera sanitaria alla ricorrente in data 11/02/2011.
Pertanto, la domanda, volta ad accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, dal mese successivo a quello della presentazione della domanda (cioè dal marzo
2021) e fino al termine di 18 mesi complessivi, va accolta.
Anche la domanda, volta all'accertamento della illegittimità dell'avviso di pagamento, spiegata nel secondo giudizio introdotto dalla ricorrente, va accolta, fondandosi sulla legittimità del provvedimento di revoca, sconfessata con la presente decisione.
Va dichiarata, quindi, l'illegittimità dell'avviso di pagamento N. 313230407610001973 (oggetto del giudizio riunito r.g.n. 5900 del 2023).
La domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto a prestazioni future va, invece,
evidentemente, rigettata, non essendo possibile, al momento, verificare i requisiti di future e non meglio precisate domande, non ancora depositate dalla parte ricorrente.
3. Le spese di lite
Le spese devono essere compensate per metà, attesa la parziale soccombenza reciproca, derivante dall'aver formulato una domanda dichiarata inammissibile.
Nella restante quota di metà, le stesse seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come in dispositivo, in favore dello Stato, considerata l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i giudizi.
p.q.m.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento relativa a prestazioni future;
- accoglie per il resto i ricorsi
e per l'effetto
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza dal mese di marzo 2021 e per 18 mesi;
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di pagamento N. 313230407610001973 per euro
11.700,00;
- compensa le spese di lite per metà:
CP_
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida, per la restante metà, in euro 1.850,00.
Si comunichi.
Aversa, 17/10/2025 il Giudice del Lavoro
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