Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato MAURA LANDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n.84, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CESARE Parte_2 C.F._2
MICHELETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Passaglia n. 109, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove credano. Attualmente le parti concordano che il sig. rimarrà ad abitare nella ex casa Pt_1 coniugale sita in Lucca, frazione San Marco, Via del Brennero n. 609, di proprietà comune ai coniugi descritta in premessa, mentre la sig.ra si trasferirà in altra abitazione che sarà da lei condotta Pt_2 in locazione. La sig.ra si trasferirà non appena avrà la disponibilità della nuova abitazione e Pt_2 comunque entro un termine di trenta giorni dall'omologazione dei presenti accordi di separazione, salvo eventuali diversi accordi tra le parti;
2) le parti di comune accordo convengono che al momento in cui la signora si trasferirà nella Pt_2 nuova abitazione, la stessa asporterà dalla ex casa coniugale tutti i beni mobili di cui all'elenco
1
3) le parti danno atto che i figli sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4) tenuto conto dell'attuale situazione economico-reddituale dei coniugi, il sig. verserà alla Pt_1 moglie, a partire dal mese successivo a quando la signora si traferirà in altra abitazione, a titolo di contributo nel di lei mantenimento, la somma mensile di euro € 1.500,00 (millecinquecento euro). Tale importo sarà corrisposto dal Signor mediante bonifico bancario sul conto corrente Pt_1 della moglie - alle coordinate che gli saranno indicate - in via anticipata mensile entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese. Tale somma verrà annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat. Resta ovviamente inteso tra le parti che qualora si verifichino in futuro variazioni nella situazione economica/reddituale dei coniugi, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell'importo al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione;
5) il sig. inoltre si impegna a versare in favore della moglie, entro 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie che la sig.ra provvederà a comunicargli, il 50% delle disponibilità liquide comuni ai coniugi Pt_2
(titoli e saldo c/c) per circa Euro 30.000,00 somma che sarà comunque soggetta a lievi variazioni in aumento e/o in diminuzione a seconda del controvalore dei titoli al momento del loro disinvestimento. Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria allo scopo di procedere all'eventuale disinvestimento dei titoli e/o chiusura dei conti correnti cointestati;
6) le quote di partecipazione alla società “Servizi Amministrativi e Contabili S.r.l.” con sede in Lucca, Viale San Concordio n. 333, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Toscana Nord-Ovest numero REA LU-222852, di proprietà (per il P.IVA_1
100%) del marito restano assegnate per intero in proprietà esclusiva al sig. Parte_1
;
[...]
7) la ex casa coniugale, sita in Lucca, frazione San Marco, Via del Brennero n. 609, come già chiarito in premessa, è attualmente di proprietà dei coniugi nella misura del 50% cadauno come da atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. (Repertorio n. 37.872 – Raccolta n. Persona_1
16.431) con cui le parti hanno acquistato l'immobile dalla sig.ra Persona_2
L'immobile è rappresentato da un fabbricato unifamiliare per civile abitazione, censito al N.C.E.U. del Comune di Lucca, al foglio 105, mappale n. 282, categoria A/7, classe 3, vani 11, Rendita Euro 1193,02. Al momento dell'acquisto entrambe le parti hanno stipulato un Mutuo ipotecario con la CP_1
(Contratto di Mutuo del 31.7.2018 ai rogiti del notaio Dott. , Repertorio
[...] Persona_1
n. 37.873 – Raccolta n. 16.432) per l'importo complessivo di Euro 224.000,00 (duecentoventiquattromila/00) da rimborsare in anni 15 mediante il pagamento di n. 180 (centottanta) rate mensili, il tutto nelle modalità specificate nel contratto. Le parti, allo scopo di regolare i propri rapporti economici e definire le reciproche ragioni, quale elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale, stabiliscono quanto segue:
- il sig. e la sig.ra si impegnano a cedere a titolo gratuito Parte_1 Parte_2 la nuda proprietà dell'immobile sopra descritto (ex casa coniugale) in favore dei propri figli CP_2
nato a [...], il [...], , e nata
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
a Palermo, il 20 agosto 1986, C.f. con riserva di usufrutto generale vitalizio C.F._4 in favore di entrambi i donanti con accollo integrale, da parte dei donanti stessi, del debito residuo derivante dal contratto di mutuo ipotecario sopra descritto stipulato con la;
CP_1
2 - nei rapporti interni tra i coniugi si conviene in ogni caso che la rata del mutuo ipotecario sopra descritto, continuerà ad essere pagata per intero dal sig. ; Parte_1
- le parti si impegnano a formalizzare l'atto notarile suddetto entro tre mesi dall'emissione della Sentenza di separazione dinanzi al Notaio Dott. di Lucca;
Persona_1
- le spese inerenti alla stipula del predetto rogito notarile saranno sostenute per intero dal sig. ; Parte_1
- le parti chiederanno l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla circolare ministeriale 49/E del 16.3.2000 e quindi, l'esenzione dell'atto di trasferimento da imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa in quanto atto posto in essere in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione;
8) l'automobile Ford C-Max targata CS630BR intestata al sig. resta a Parte_1 lui assegnata;
9) le parti dichiarano di avere, con la sottoscrizione del presente accordo e con l'adempimento di quanto ivi previsto, definito ogni loro reciproca pretesa di dare/avere e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ordine al passato rapporto di coniugio;
10) le parti convengono altresì che i presenti accordi di separazione, salvo che per quanto stabilito al superiore punto 4), sono da intendersi immediatamente efficaci tra le parti fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Cataldo (CL) il 5/5/1993, dal quale sono nati i due figli (nato CP_2 il 20/10/1983) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente CP_3 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in San Cataldo (CL) in data 5/5/1993, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Cataldo (CL) all'Atto Numero 31, Parte II, Serie A, dell'Anno 1983, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Cataldo (CL) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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