TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17090 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciatoex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 22923/2025 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Pica, giusta procura in calce al Parte_1
ricorso
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 5.5.2025 il sig. Parte_1
chiedeva dichiararsi la tacita accettazione, da parte del sig. dell'eredità in Controparte_1
morte del sig. deceduto in data 5.9.1990, ai fini della trascrizione di detta Persona_1
accettazione sull'unità immobiliare sita in Roma, alla via Pietro Pomponazzi, n, 3 (in ragione dei
2/18); nonostante regolare notifica, il resistente non si costituiva in giudizio e, all'udienza del
19.11.2025, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'interesse ad agire, sotteso alla proposizione della odierna domanda giudiziale di declaratoria di tacita accettazione dell'eredità da parte del convenuto è ravvisabile nella necessità del ricorrente di ottenere la continuità delle trascrizioni sull'unità immobiliare sopra menzionata, al fine di procedere nei confronti del predetto per il soddisfacimento del proprio credito, come portato dal decreto ingiuntivo n. 17402/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.11.2023
per il complessivo importo di € 195.770,47, oltre agli accessori di legge e spese di procedura.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. “…l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto
che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare
se non nella qualità di erede…”; nel caso di specie, dalla disamina della documentazione versata in atti da parte ricorrente, risulta che il sig. già proprietario dei 16/18 Controparte_1
dell'unità immobiliare in oggetto in forza dei passaggi descritti nella certificazione notarile in atti,
ha compiuto plurimi atti dispositivi del bene nella sua interezza: è in atti la dichiarazione di ricognizione di debito del 2.6.2022, contenente l'elezione di domicilio presso l'immobile di via P.
Pomponazzi, n. 3; è in atti il contratto di mandato per la locazione a scopo turistico dell'immobile,
in cui l'odierno resistente si qualifica quale unico proprietario e possessore dell'immobile sito in
Roma, alla via P. Pomponazzi, n. 3; è, infine, in atti il verbale di accesso presso l'immobile del custode giudiziario nominato dal Tribunale di Roma.
E', pertanto, documentalmente provato che, in riferimento alla successione del sig. Per_1
l'odierno resistente se ne sia dichiarato erede ed abbia compiuto atti (la locazione
[...]
dell'immobile, l'elezione di domicilio, ecc.) che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità
di erede, sicchè le circostanze poste a fondamento della domanda attorea risultano, pertanto,
adeguatamente comprovate dalla complessiva valutazione di una serie di elementi ampiamente sintomatici della effettiva accettazione tacita di eredità da parte del resistente. Se risulta, pertanto, ampiamente comprovato in atti il compimento, da parte del convenuto, di atti che postulano l'accettazione dell'eredità del de cuius, si rileva che, ai sensi dell'art. 485 c.c.
“…il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta
eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può
ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice…”; non risulta comprovato agli atti del presente giudizio che il resistente abbia provveduto alla redazione dell'inventario,
con la conseguente avvenuta acquisizione della qualità di erede puro e semplice nella successione in morte del suo dante causa, sig. Persona_1
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere dichiarata l'avvenuta accettazione tacita,
da parte del sig. dell'eredità del sig. con il conseguente Controparte_1 Persona_1
ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrizione della predetta accettazione tacita di eredità in relazione ai 2/18 dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Piero Pomponazzi, n. 3,
censita in N.C.E.U. del Tribunale di Roma al foglio 372, part. 45, sub. 128, cat. A/2, classe 3.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 5.5.2025, nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig.
dell'eredità del sig. (nato a [...] il [...] Controparte_1 Persona_1
e deceduto in data 5.9.1990), con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di procedere,
con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della predetta accettazione tacita di eredità
in relazione ai 2/18 dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Piero Pomponazzi, n. 3, censita in N.C.E.U. del Tribunale di Roma al foglio 372, part. 45, sub. 128, cat. A/2, classe 3;--- 2) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi
€ 3.809,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 5.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi