Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 608 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chieti, Viale dell'Unità d'Italia n. 230, presso lo studio dell'Avv. Silvano Di Paolo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Pescara, Strada del Palazzo n. 99, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tonelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI: per parte attrice: Previi accertamenti e declaratorie tutti di legge:
---nel merito, comunque:
1.dichiarare nullo e/o comunque inefficace l'atto di precetto a firma dell'avv. Roberta Tonelli, datato 16/5/2024, portante intimazione al pagamento della somma di € 1.142,65 oltre ammennicoli;
2.condannare
[...] e/o comunque chi per legge al pagamento di spese tutte e compensi di CP_1 lite. Per parte convenuta: - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta per i motivi ampiamente esposti e, per l'effetto, rigettare la stessa, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite;
- accertare e condannare controparte al pagamento, in via equitativa, della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. per aver intrapreso un'opposizione del tutto priva di fondamento, strumentale e dilatoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha opposto il Parte_1 precetto notificatogli in data 20/5/2024 dall'Avv. Si duole, in CP_1 primis, che, all'interno della busta verde, non sia stata rinvenuta la procura all'Avv. Roberta Tonelli, firmataria del precetto. Per tale ragione la dicitura di conformità all'originale del precetto, da spendere in un eventuale giudizio esecutivo, non sarebbe vera. Ancora, si duole dell'omessa notifica del titolo esecutivo da parte del precettante in proprio, effettuata, invece, in nome e per conto dalla originaria CP_2 creditrice e rappresentata dall'Avv. poi dichiaratosi antistatario. CP_1
Si è costituito l'Avv. insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ciò detto, si osserva quanto segue. È irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto. Infatti, il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte
In conclusione, il primo motivo di opposizione non può essere accolto. Va, invece, accolto, il secondo motivo di opposizione. Parte attrice, in particolare, si duole che il precetto non sia stato notificato dall'Avv. quale creditore in proprio perché difensore antistatario, bensì, CP_1 unicamente, per conto della propria assistita CP_2
Ebbene, come correttamente affermato dall'opponente, di tale specifica circostanza si è occupata la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 26/02/2014) 21/03/2014, n. 6763), la quale ha affrontato un caso esattamente identico al quello per il quale è causa, laddove l'atto di precetto, intimato per il pagamento di spese processuali distratte in favore del legale era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta unitamente all'atto di precetto di rilascio. Nel caso di specie, la decisione impugnata aveva motivato il rilievo della nullità del precetto, evidenziando l'autonoma posizione del distrattario e la mancata preventiva notifica del titolo da parte del medesimo, posto che la notifica del titolo esecutivo venne effettuata unitamente al precetto di rilascio e, quindi, non già dal distrattario, ma dal soggetto (o in nome del soggetto) in cui favore era stata emessa la statuizione di rilascio. La Corte si fa carico anche di rispondere alla eventuale applicabilità, al caso di specie, della sentenza 23914/2012 citata dall'opposto, affermando che “la fattispecie all'esame è diversa da quella esaminata da Cass. 27 dicembre 2012 n. 23914 che riguardava un'ipotesi in cui la notificazione di due distinti precetti per il pagamento del credito di due creditori, non legati da vincolo di solidarietà, era stata preceduta dalla notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, effettuata da parte dell'avvocato che agiva nella qualità di procuratore di entrambi. Con riferimento a detta ipotesi questa Corte è pervenuta ad escludere la nullità del precetto, sulla premessa, risultante dalla decisione impugnata, che non vi era incertezza nè sul titolo nè sui crediti per i quali si procedeva, per essere stata la notificazione effettuata dal comune procuratore a nome di entrambi i creditori e per l'ulteriore considerazione che la notificazione del titolo esecutivo è atto del difensore e che, nel caso specifico, quest'ultimo rappresentava entrambi i creditori. Senonchè nel caso all'esame - per quanto risulta dalle stesse allegazioni di parte ricorrente - il titolo venne notificato in forma esecutiva, unitamente al precetto di rilascio, intimato dall'avv. D., nell'interesse del proprio cliente, manifestando (esclusivamente) l'intenzione di quest'ultimo di procedere all'esecuzione per rilascio. Valga considerare che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, tant'è che rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. 12 novembre 2008, n. 27041). In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finchè non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari (Cass. 12 novembre 2008, n. 27041) Appare, dunque, chiaro che, in alcun modo, la notificazione della copia esecutiva della sentenza, unitamente al precetto di rilascio intimato dal procuratore, in nome (o, comunque, nell'interesse) della parte vittoriosa, poteva, nella specie, essere riferita al credito per spese processuali spettante al procuratore in quanto distrattario. In definitiva va affermato il seguente principio:
considerato che
la ratio dell'art. 479 cod. proc. civ. consiste nell'assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, la notificazione di una sola copia della sentenza, costituente titolo esecutivo in favore di uno dei contendenti (nella specie titolo per il rilascio di un immobile) e, per il capo di condanna alle spese, in favore del procuratore distrattario, effettuata unitamente al precetto intimato dal procuratore in nome (o nell'interesse) della parte vittoriosa, non assolve tale funzione relativamente al credito per spese processuali, spettante al procuratore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Di conseguenza è nullo il precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario, senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore”. Non rimane, allora, che esaminare la notifica del titolo esecutivo, che così recita:
È evidente che alcun riferimento vi è al credito del procuratore antistatario. In conclusione, l'opposizione va accolta, con dichiarazione di nullità del precetto notificato. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Dichiara nullo il precetto notificato all'attore in data 20/5/2024 dall'Avv.
CP_1
2) Condanna (C.F.: ) a rifondere a CP_1 C.F._2
(C.F.: ) le spese di lite che Parte_1 C.F._1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 50%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Silvano Di Paolo;
Così deciso in Chieti, il 10.4.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco