Trib. Chieti, sentenza 11/04/2025, n. 182
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Sentenza 11 aprile 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Chieti, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, riguarda un'opposizione a precetto. L'attore ha richiesto la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto notificatogli, sostenendo l'assenza della procura dell'avvocato firmatario e l'omessa notifica del titolo esecutivo. Dall'altra parte, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata e strumentale, e ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e di una sanzione per l'opposizione priva di fondamento.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo il precetto. Ha argomentato che il difetto di procura non è rilevante, poiché il precetto non è un atto introduttivo di giudizio, ma un atto preliminare stragiudiziale. Tuttavia, ha ritenuto che la notifica del titolo esecutivo non fosse stata effettuata correttamente, in quanto non era stata notificata dal procuratore distrattario, ma solo per conto della parte assistita. La decisione si basa su precedenti giurisprudenziali che evidenziano l'importanza della corretta notifica del titolo esecutivo per garantire la conoscenza del credito da parte del debitore. Pertanto, il Giudice ha dichiarato nullo il precetto e condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 11/04/2025, n. 182
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 182
    Data del deposito : 11 aprile 2025

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