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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13967 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
con l'Avv. PATANE' ROBERTA e l'Avv. PATANE' GIUSEPPE
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. GIUSTINIANI MARCELLO e l'Avv. CONTI MARIA
- RESISTENTE -
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali
2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Controparte_2
del 20 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte
[...]
in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
3) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, i seguenti importi
- in favore di la somma di Euro 2.673,60 Parte_1
- in favore di la somma di Euro 2.559,40 Parte_2
- in favore di la somma di Euro 1.878,17 Parte_3
- in favore di la somma di Euro 2.162,45; Parte_4
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 259,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Patanè Giuseppe e Patanè
Roberta.
Riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione Milano, 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
con l'Avv. PATANE' ROBERTA e l'Avv. PATANE' GIUSEPPE
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. GIUSTINIANI MARCELLO e l'Avv. CONTI MARIA
- RESISTENTE -
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali
2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Controparte_2
del 20 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte
[...]
in cui si esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
3) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, i seguenti importi
- in favore di la somma di Euro 2.673,60 Parte_1
- in favore di la somma di Euro 2.559,40 Parte_2
- in favore di la somma di Euro 1.878,17 Parte_3
- in favore di la somma di Euro 2.162,45; Parte_4
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 259,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Patanè Giuseppe e Patanè
Roberta.
Riserva il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione Milano, 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Camilla Stefanizzi