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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato in data 27 marzo 2024 ed iscritta al n. 568 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberta Florio del foro di Milano, con elezione di domicilio in Via Vitali n.
1 - Milano, presso e nello studio del difensore, per mandato agli atti telematici
APPELLANTE
contro
- (CF. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Federica CP_1 C.F._1
Agnese Levi del foro di Milano, con elezione di domicilio in Via Freguglia n.
8 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLATA
e contro
- (CF. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA/CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 361/2023 del 13.12.2023.
In data 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 12 In via preliminare: Accertare e dichiarare viziata la sentenza del Giudice di prime cure in oggetto per violazione di legge e
per travisamento atti/fatti processuali per i molteplici motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione relativamente alle contestazioni
avversarie concernenti il merito e alle vicende delle pretese;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria relativamente alle vicende delle pretese
antecedenti alla notificazione della cartella di pagamento azionata con l'intimazione di pagamento in oggetto;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione avversaria nei confronti dell'Agente della Riscossione per i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto riformare in toto per i molteplici motivi di cui in narrativa l'impugnata Giudice di Pace di Lecco n. 361/2023
depositata in data 13/12/2023 nel procedimento Rg 1213/2023.
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara
antistatario”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
confermare la sentenza gravata n. 361 del 2023 depositata il 13 dicembre 2023, R.G. 1213/2023 – Cron. 3335/2023 del
Giudice di Pace di Lecco, per le ragioni sopra espresse con rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva
dell' per quanto in narrativa e di ogni altra domanda nel merito stante l'infondatezza Controparte_3
dell'appello.
Con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per Legge.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, compensare le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso di due pagine e sulla scorta di tre premesse, ha opposto innanzi CP_1
al Giudice di Pace di Lecco “la cartella n. 13420229001555750000 con cui l' Controparte_3
intimava il pagamento di euro 614,98 per contravvenzioni del Codice della Strada rilevate
[...]
entrambe nell'anno 2013”, precisando di averla ritirata in data 28.6.2023 presso la casa comunale e sostenendo che “il presunto credito vantato è da ritenersi irrimediabilmente prescritto essendo decorsi
più di 5 anni dalla presunta notifica della contravvenzione originaria e senza alcun atto interruttivo nelle more, considerata anche l'emergenza COVID ed i 24 mesi aggiuntivi”. Nella prima premessa era espressamente richiamata anche la “sentenza n. 7514/22 Cass. Civ. Sezioni Unite: in caso di
pagina 2 di 12 contestazione della prescrizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione”.
2. - Con decreto 2.8.2023 il Giudice di Pace ha fissato udienza innanzi al sé per il 29.11.2023
con termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza per la notifica alla parte resistente.
3. - Si è costituita in giudizio l' per eccepire preliminarmente Parte_1
la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito ed alle vicende della pretesa creditoria, competenti al solo Ente impositore. Ha quindi precisato che l'atto impugnato era una intimazione di pagamento conseguente alla cartella n. 13420160004991901001 notificata il 6.10.2016 e che non aveva formato oggetto di preventiva impugnazione, sicché il credito era divenuto irretrattabile.
Ha all'uopo prodotto l'estratto di ruolo e la copia della relata di notifica della cartella.
Infine, ha negato l'intervenuta prescrizione fra la notifica della cartella (6.10.2016) e quella dell'intimazione di pagamento (27.5.2023), atteso che il termine quinquennale doveva ritenersi sospeso per l'emergenza COVID di due anni.
4. - Non si è costituita in giudizio la , Ente impositore, alla quale l'atto Controparte_2
introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato via PECin 26.9.2023, come attestato dalla produzione documentale effettuata nel presente grado di appello in data 22.1.2025 dall'appellata.
5. - All'udienza del 29.11.2023 innanzi al Giudice di Pace la difesa della nel CP_1
contestare la comparsa avversaria, ha verbalizzato che “l'irreperibilità del ricorrente non è stata accertata, non è temporanea e quindi la notifica doveva essere fatta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e che la
giurisprudenza consolidata ritiene la notifica nulla nel caso in cui la relata non contenga alcuna
indicazione in ordine le indagini compiute per accertare la residenza del destinatario. Fa presente che
la stessa cartella oggi impugnata è la medesima che parte resistente ritiene notificata correttamente
nel 2016 ma se così fosse non vi sarebbe stata la necessità di rinotifica ed è stata rinotificata in quanto la notifica del 2016 non si era perfezionata”. , in replica, ha rilevato Parte_1
come “il contenuto della relata di notifica del 4.10.2016 fa prova fino a querela di falso e che l'atto è stato regolarmente depositato nella casa comunale stante l'irreperibilità del destinatario presso la residenza allora conosciuta, come da visura in atti”.
pagina 3 di 12 Nella stessa udienza la causa è passata in decisione ed è stata decisa con sentenza n. 361/2023 del 13.12.2023. Il Giudice a quo, ritenuta la legittimazione passiva dell' , ha Controparte_4
statuito per l'irregolarità della notificazione della cartella esattoriale n. 1342016000499190100, cui si riferisce l'intimazione di pagamento opposta, in quanto “l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a depositare in copia unicamente l'attestazione del deposito nella casa comunale nonché la prima
cartolina ove viene dato atto del tentativo di recapito con richiesta di visura per l'accertamento in ordine all'indirizzo di residenza della Sig.ra Peraltro nessuna cartolina è stata depositata, CP_1
nessuna raccomandata, nessun avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la
C.A.D.”. Per l'effetto, ha accolto l'opposizione e dichiarato estinto il credito portato dalla intimazione di pagamento n. 1342022900155575000, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
6. - Con atto di citazione in appello, notificato il 27.3.2024, Parte_1
ha impugnato la sentenza sotto plurimi profili: omessa integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Ente impositore;
violazione di legge con riferimento all'omessa produzione della cartella di pagamento ed alla contestazione delle modalità di notifica attestate dall'Ufficiale di Riscossione che fanno fede sino a querela di falso;
violazione di legge e travisamento dei fatti con riguardo alle modalità di notificazione della cartella esattoriale;
inammissibilità per tardività dell'opposizione relativamente alle vicende relative alla cartella di pagamento richiamata dall'intimazione opposta;
violazione di legge nel ritenere la prescrizione.
7. - Si è costituita in giudizio per contestare la fondatezza dell'appello e per CP_1
chiedere la conferma della sentenza impugnata. Non si è costituita, invece, la . Controparte_2
8. - Deve anzitutto chiarirsi come oggetto dell'azione impugnatoria della non sia stata CP_1
direttamente la cartella di pagamento n. 13420160004991901001, bensì l'intimazione (o avviso) di pagamento n. 13420229001555750000 che, preso atto dell'omesso pagamento della cartella – chiaramente riportata nell'avviso, con indicazione della data di notifica del 6.10.2016 e con specificazione del debito come derivante da contravvenzioni del Codice della Strada del 2013 della
– ha rinnovato l'invito al pagamento entro 5 giorni. Non si tratta, perciò, di una Controparte_2
nuova notifica della stessa cartella.
pagina 4 di 12 L'impugnazione della nel sostenere la prescrizione del decorso di “più di 5 anni dalla CP_1
presunta notifica della contravvenzione originaria e senza alcun atto interruttivo nelle more”, ha implicitamente ritenuto sia l'omessa notifica della contravvenzione, sia l'omessa notifica della cartella di pagamento richiamata nell'avviso impugnato. Nella comparsa di costituzione in questa fase la ha chiaramente ribadito di non aver ricevuto la notifica né della cartella di pagamento, né CP_1
delle contravvenzioni (cfr. pag. 4 della comparsa: “Contrariamente a quanto asserito da controparte,
la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di detto atto prodromico e nemmeno delle contravvenzioni quale presupposto della cartella”).
9. - Tanto chiarito, si impone preliminarmente di fare chiarezza sulla posizione della CP_2
[...]
Il ricorso della avanti al Giudice di Pace è stato espressamente indirizzato “contro” CP_1
l' e la . L'iscrizione a ruolo della causa è stata Parte_1 Controparte_2
chiesta dall'avv. Levi nei confronti di entrambi detti convenuti. Come si è già detto, l'incipit del ricorso recita: “Premesso che alla luce della sentenza 7514/2022 Cass. Civ. Sezioni Unite in caso di
contestazione della prescrizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione”. È quindi innegabile che nelle intenzioni della ricorrente (oggi appellata) i legittimi contraddittori dovessero essere tanto l'Ente impositore , quanto l' . Controparte_2 Controparte_5
Si tratta però di verificare se ciò sia vero, cioè a dire di appurare se effettivamente esista o non un litisconsorzio necessario fra Ente creditore e l' . Controparte_4
Ebbene, rileva questo Giudice d'appello come non esista un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nello specifico caso del giudizio di opposizione averso la cartella di pagamento o l'avviso/intimazione di pagamento, dell'ente impositore, variando esso per materia (come molto chiaramente ribadito di recente da Cass.
6.11.2023 n. 30777).
Nel caso di causa di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'Ente creditore e il Concessionario del servizio di riscossione (senza che debba darsi rilievo al fatto che l'opposizione abbia ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi piuttosto che invece l'esistenza del credito), poiché, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.
pagina 5 di 12 112/1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il Concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'Ente creditore in forza dell'art. 106 c.p.c. (Cass. 21.6.2022 n. 30123; Cass. 18.11.2019 n.
29798).
In materia di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria contro l'iscrizione a ruolo per far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (come chiarito da Cass. S.U.
8.3.2022 n. 7514, richiamata nel ricorso iniziale della in maniera non del tutto pertinente al caso in decisione). CP_1
In caso di contenzioso tributario, se il contribuente impugna una cartella esattoriale emessa dall' deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire Controparte_4
indifferentemente nei confronti dell'Ente impositore o dell' , senza che sia Controparte_4
configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità anche dell'atto successivo ed essendo rimessa all'Agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'Ente impositore (Cass. 25.10.2024 n. 27737).
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada – ed è l'ipotesi che qui rileva – la legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'Esattore che ha emesso la cartella opposta e che ha perciò interesse a resistere in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale: si tratta allora di un litisconsorzio necessario (Cass. 17.2.2023 n. 5129; Cass. 26.6.2017 n.
15900; Cass. 21.5.2013 n. 12385; Cass. 20.11.2007 n. 24154).
Deve pertanto essere verificata la corretta integrazione del contraddittorio, sia in primo grado che nella presente fase di appello.
Con riferimento alla notifica dell'atto introduttivo di primo grado, l'odierna appellata non aveva inizialmente prodotto la prova della notifica del ricorso e del decreto del Giudice di Pace di fissazione della prima udienza alla Prefettura la carenza è stata colmata con la produzione in data CP_2
pagina 6 di 12 22.1.2025 della notifica a mezzo PEC all'indirizzo L Email_1 [...]
ha quindi eccepito la nullità della sentenza di prime cure, sostenendo che la Parte_1
notificazione avrebbe dovuto essere compiuta presso l'Avvocatura dello Stato. La ricorrente ha contestato l'asserzione, richiamando la natura recuperatoria dell'opposizione promossa innanzi al
Giudice di Pace, da ricondurre alla disciplina dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, che prevede la notifica diretta alla . CP_2
La ricostruzione dell'appellata è corretta.
In generale, il destinatario dell'atto di intimazione ha la facoltà di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo attraverso il recupero dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione, laddove sostenga che tale atto e anche la successiva cartella di pagamento non gli siano mai stati notificati, per modo che abbia avuto conoscenza della loro esistenza solamente a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento. In tali casi, solo da tale ultimo momento il destinatario della sanzione può concretamente esercitare il proprio diritto di difesa e contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Tra i vizi rilevabili rientrano anche le doglianze relative all'omessa notifica della cartella di pagamento, che devono essere tempestivamente dedotti in sede di opposizione cosiddetta
“recuperatoria”, così nominata proprio perché essa non si sostanzia in una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo, ma costituisce l'occasione per l'impugnazione di merito degli atti presupposti, dei quali la parte ha avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell'atto conseguenziale. Tale impugnazione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 (Cass. S.U. 22.9.2017 n. 22080; Cass.
27.3.2024 n. 8271). Pertanto, l'impugnazione in primo grado è stata correttamente notificata alla
, giusta il comma 5 della citata norma. CP_2
Per il presente grado di appello, invece, è corretta la notifica dell'atto introduttivo, ad opera dell'appellante , alla presso l'Avvocatura dello Stato, Parte_1 CP_2
giacché la facoltà concessa all'amministrazione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, dovendosi applicare per i gradi successivi l'art. 11 r.d.
1611/1933.
In entrambi i gradi di giudizio, quindi, il contraddittorio è stato validamente costituito.
10. - A questo punto possono essere analizzati i motivi di appello.
pagina 7 di 12 10.1 - Con il primo motivo l' ha contestato le argomentazioni Parte_1
spese dal Giudice di Pace con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ritenendole peraltro contraddittorie con il dispositivo della sentenza. Controparte_6
Il motivo è infondato.
Il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione avanzata dall'
[...]
, facendo richiamo di quella giurisprudenza di legittimità citata anche al §.
9. di Parte_1
questa sentenza che, come detto, ha riconosciuto la legittimazione passiva non soltanto dell'Ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche dell'Esattore che ha emesso la cartella opposta.
10.2 - Con il secondo motivo di appello l' ha censurato il passaggio della sentenza di Pt_1
primo grado in cui viene riportato che “l'intimazione di pagamento opposta scaturisce dal mancato
pagamento della cartella esattoriale n. 1342016000499190100 (non prodotta)”, ravvisando una stigmatizzazione, da parte del Giudice di prime cure, del mancato deposito in giudizio della cartella.
L'odierna appellante ha sottolineato che la cartella di pagamento viene redatta in un unico originale a cui viene assegnato un numero identificativo che viene riportato sulla relata di notifica, di modo che la produzione della relata sopperisce al deposito della cartella, che è nella disponibilità del debitore.
Pertanto, a detta dell'Agenzia delle Entrate, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che la mancata produzione della cartella sia idonea a supportare l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Il motivo non coglie nel segno.
Come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle istanze della non è in alcun modo dipeso dalla mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento, CP_1
circostanza, questa, che risulta del tutto marginale nel quadro motivazionale della sentenza impugnata:
infatti, le argomentazioni spese dal Giudice di Pace attengono ai vizi di perfezionamento della notifica della cartella (cfr. pagg.
4-5 sentenza) e non alla mancata produzione della stessa.
10.3 - Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace sia incorso nel vizio di ultra petita, laddove ha pronunciato sulla modalità di notificazione della cartella di pagamento quando l'atto oggetto di impugnazione era invece l'intimazione di pagamento;
le argomentazioni circa l'irregolare notifica della cartella di pagamento sarebbero inoltre errate, essendosi pagina 8 di 12 il Giudice di Pace riferito all'art. 140 c.p.c. quando invece la notifica della cartella è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Rispetto alla censura di ultra petizione, il motivo di appello è infondato.
Come si ricava dalla lettura degli atti di primo grado – e come già detto sopra – nell'impugnare l'intimazione di pagamento n. 13420229000155575000 la ha fin da subito eccepito la CP_1
mancata notifica della cartella di pagamento, tanto che l'opposizione svolta è stata qualificata come
“recuperatoria”. L'allegazione della mancata notifica dell'atto prodromico a quello impugnato ha quindi imposto al Giudice di Pace il vaglio della notifica della cartella di pagamento, senza che tale indagine possa integrare il vizio di ultra petizione.
La censura relativa alla regolarità della notifica della cartella coglie invece nel segno.
L'iter notificatorio della cartella di pagamento, come si legge nella relata di notifica del messo notificatore (doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante), era regolato dal combinato disposto degli artt. 26 comma 4 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e 60 comma 1 lett. e) D.P.R. 29.9.1973 n. 600.
La prima delle due norme recitava che “Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di Procedura Civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600”; la lettera e) del primo comma dell'art. 60 prevede che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del Codice di Procedura
Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. L'interpretazione costituzionalmente corretta del combinato delle due norme è stata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22.11.2012 n. 258: per evitare l'irragionevole diversa disciplina fra la notifica della cartella esattoriale e quella “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, occorre distinguere fra irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa del destinatario. In questa seconda ipotesi, ossia quando il destinatario della cartella o dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l'ufficio od il luogo in cui esercita l'industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone pagina 9 di 12 legittimate alla ricezione (irreperibilità cosiddetta "relativa"), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. e dunque occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (con il contenuto precisato dall'art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; d) il ricevimento della lettera raccomandata ovvero il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
Nell'ipotesi, invece, che il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente (irreperibilità cosiddetta "assoluta") occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del
Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune;
c) il decorso del termine di 8 giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità "assoluta" del destinatario, difatti, impedisce di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale.
Nel caso della notifica della cartella esattoriale n. 13420160004991901001 alla il CP_1
messo notificatore si è recato il 31.8.2016 alle ore 11.00 alla residenza in Annone Brianza, via Fontana
n. 2 ma lì non ha trovato l'abitazione della notificanda (“inesistente al civico”, come si legge nell'avviso). Il messo ha allora chiesto una visura e quella fornitagli in data 8.9.2016 ha confermato la residenza in Annone Brianza, via Fontana n.
2. A questo punto il messo notificatore ha proceduto nelle forme prescritte per l'ipotesi di irreperibilità assoluta.
Tale modalità deve reputarsi corretta.
Come invero ribadito anche recentissimamente dalla Suprema Corte (Cass.
8.9.2025 n. 24745),
l'attestazione del messo notificatore, pubblico ufficiale, di non aver rinvenuto, dopo essersi recato all'indirizzo di residenza, l'abitazione del notificando, costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici che attestino solo pagina 10 di 12 formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie,
sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale. Il messo notificatore, dopo la verifica fatta il 31.8.2016 della non rintracciabilità della all'indirizzo di residenza, ha attestato CP_1
l'irreperibilità della notificanda e tale irreperibilità deve qualificarsi come "assoluta", tanto che sarebbe stato inutile inviarle la raccomandata informativa all'indirizzo di residenza, dove è risultata introvabile.
Pertanto la cartella esattoriale è stata correttamente notificata.
Ne consegue che la notifica della cartella in data 5.10.2016, per un verso, impedisce in questa sede alla di sindacare il merito delle contravvenzioni e, per altro verso, ha interrotto la CP_1
prescrizione quinquennale delle contravvenzioni del Codice della Strada elevate nell'anno 2013.
Inoltre, alla data di notifica dell'avviso di pagamento n. 13420229001555750000 del 28.6.2023, la prescrizione – sempre quinquennale ma con l'aggiunta di 24 mesi per la normativa emergenziale
Covid-19 – nuovamente non si è perfezionata.
11. - In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace qui appellata va riformata nella parte in cui non ha riconosciuto la corretta notifica della cartella esattoriale n. 13420160004991901001 e, di conseguenza, non ha rigettato il ricorso per non essersi verificata la prescrizione del credito.
Va riformata – come richiesto dall'appellante con specifico motivo d'impugnazione – anche la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio: dal momento che Pt_1 CP_7
doveva considerarsi vittoriosa, va condannata a rifondere le spese
[...] CP_1
processuali di primo grado, che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (euro 614,98), dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia
13 agosto 2022 n. 147 – in euro 278,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta. Pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio che si è dichiarata antistataria.
Quanto alle spese del presente grado d'appello, non può disconoscersi come alcuni dei motivi di appello non siano stati accolti: tanto impone di compensare le spese fra le parti nella misura di ½, con condanna dell'appellata alla rifusione della restante metà che si liquida – in applicazione dei medesimi criteri – in euro 231,00 (sul totale di euro 462,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta, con pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio che si è dichiarata antistataria.
pagina 11 di 12
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando in grado d'appello, così provvede:
ACCOGLIE
l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto,
RIFORMA
la sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 361/2023 del 13.12.2023 nella parte in cui non ha riconosciuto la corretta notifica della cartella esattoriale n. 13420160004991901001 e, di conseguenza,
non ha rigettato il ricorso per non essersi verificata la prescrizione del credito.
COMPENSA fra le parti le spese processuali d'appello nella misura del 50% e
CONDANNA
(CF. a rifondere all' , con CP_1 C.F._1 Parte_1
pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio che si è dichiarata antistataria, la restante metà delle spese del presente grado per euro 231,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, nonché la totalità di quelle di primo grado per euro 278,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato in data 27 marzo 2024 ed iscritta al n. 568 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberta Florio del foro di Milano, con elezione di domicilio in Via Vitali n.
1 - Milano, presso e nello studio del difensore, per mandato agli atti telematici
APPELLANTE
contro
- (CF. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Federica CP_1 C.F._1
Agnese Levi del foro di Milano, con elezione di domicilio in Via Freguglia n.
8 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLATA
e contro
- (CF. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA/CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 361/2023 del 13.12.2023.
In data 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 12 In via preliminare: Accertare e dichiarare viziata la sentenza del Giudice di prime cure in oggetto per violazione di legge e
per travisamento atti/fatti processuali per i molteplici motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione relativamente alle contestazioni
avversarie concernenti il merito e alle vicende delle pretese;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria relativamente alle vicende delle pretese
antecedenti alla notificazione della cartella di pagamento azionata con l'intimazione di pagamento in oggetto;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione avversaria nei confronti dell'Agente della Riscossione per i motivi di cui in narrativa;
e per l'effetto riformare in toto per i molteplici motivi di cui in narrativa l'impugnata Giudice di Pace di Lecco n. 361/2023
depositata in data 13/12/2023 nel procedimento Rg 1213/2023.
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara
antistatario”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
confermare la sentenza gravata n. 361 del 2023 depositata il 13 dicembre 2023, R.G. 1213/2023 – Cron. 3335/2023 del
Giudice di Pace di Lecco, per le ragioni sopra espresse con rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva
dell' per quanto in narrativa e di ogni altra domanda nel merito stante l'infondatezza Controparte_3
dell'appello.
Con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per Legge.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, compensare le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso di due pagine e sulla scorta di tre premesse, ha opposto innanzi CP_1
al Giudice di Pace di Lecco “la cartella n. 13420229001555750000 con cui l' Controparte_3
intimava il pagamento di euro 614,98 per contravvenzioni del Codice della Strada rilevate
[...]
entrambe nell'anno 2013”, precisando di averla ritirata in data 28.6.2023 presso la casa comunale e sostenendo che “il presunto credito vantato è da ritenersi irrimediabilmente prescritto essendo decorsi
più di 5 anni dalla presunta notifica della contravvenzione originaria e senza alcun atto interruttivo nelle more, considerata anche l'emergenza COVID ed i 24 mesi aggiuntivi”. Nella prima premessa era espressamente richiamata anche la “sentenza n. 7514/22 Cass. Civ. Sezioni Unite: in caso di
pagina 2 di 12 contestazione della prescrizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione”.
2. - Con decreto 2.8.2023 il Giudice di Pace ha fissato udienza innanzi al sé per il 29.11.2023
con termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza per la notifica alla parte resistente.
3. - Si è costituita in giudizio l' per eccepire preliminarmente Parte_1
la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito ed alle vicende della pretesa creditoria, competenti al solo Ente impositore. Ha quindi precisato che l'atto impugnato era una intimazione di pagamento conseguente alla cartella n. 13420160004991901001 notificata il 6.10.2016 e che non aveva formato oggetto di preventiva impugnazione, sicché il credito era divenuto irretrattabile.
Ha all'uopo prodotto l'estratto di ruolo e la copia della relata di notifica della cartella.
Infine, ha negato l'intervenuta prescrizione fra la notifica della cartella (6.10.2016) e quella dell'intimazione di pagamento (27.5.2023), atteso che il termine quinquennale doveva ritenersi sospeso per l'emergenza COVID di due anni.
4. - Non si è costituita in giudizio la , Ente impositore, alla quale l'atto Controparte_2
introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato via PECin 26.9.2023, come attestato dalla produzione documentale effettuata nel presente grado di appello in data 22.1.2025 dall'appellata.
5. - All'udienza del 29.11.2023 innanzi al Giudice di Pace la difesa della nel CP_1
contestare la comparsa avversaria, ha verbalizzato che “l'irreperibilità del ricorrente non è stata accertata, non è temporanea e quindi la notifica doveva essere fatta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e che la
giurisprudenza consolidata ritiene la notifica nulla nel caso in cui la relata non contenga alcuna
indicazione in ordine le indagini compiute per accertare la residenza del destinatario. Fa presente che
la stessa cartella oggi impugnata è la medesima che parte resistente ritiene notificata correttamente
nel 2016 ma se così fosse non vi sarebbe stata la necessità di rinotifica ed è stata rinotificata in quanto la notifica del 2016 non si era perfezionata”. , in replica, ha rilevato Parte_1
come “il contenuto della relata di notifica del 4.10.2016 fa prova fino a querela di falso e che l'atto è stato regolarmente depositato nella casa comunale stante l'irreperibilità del destinatario presso la residenza allora conosciuta, come da visura in atti”.
pagina 3 di 12 Nella stessa udienza la causa è passata in decisione ed è stata decisa con sentenza n. 361/2023 del 13.12.2023. Il Giudice a quo, ritenuta la legittimazione passiva dell' , ha Controparte_4
statuito per l'irregolarità della notificazione della cartella esattoriale n. 1342016000499190100, cui si riferisce l'intimazione di pagamento opposta, in quanto “l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a depositare in copia unicamente l'attestazione del deposito nella casa comunale nonché la prima
cartolina ove viene dato atto del tentativo di recapito con richiesta di visura per l'accertamento in ordine all'indirizzo di residenza della Sig.ra Peraltro nessuna cartolina è stata depositata, CP_1
nessuna raccomandata, nessun avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la
C.A.D.”. Per l'effetto, ha accolto l'opposizione e dichiarato estinto il credito portato dalla intimazione di pagamento n. 1342022900155575000, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
6. - Con atto di citazione in appello, notificato il 27.3.2024, Parte_1
ha impugnato la sentenza sotto plurimi profili: omessa integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Ente impositore;
violazione di legge con riferimento all'omessa produzione della cartella di pagamento ed alla contestazione delle modalità di notifica attestate dall'Ufficiale di Riscossione che fanno fede sino a querela di falso;
violazione di legge e travisamento dei fatti con riguardo alle modalità di notificazione della cartella esattoriale;
inammissibilità per tardività dell'opposizione relativamente alle vicende relative alla cartella di pagamento richiamata dall'intimazione opposta;
violazione di legge nel ritenere la prescrizione.
7. - Si è costituita in giudizio per contestare la fondatezza dell'appello e per CP_1
chiedere la conferma della sentenza impugnata. Non si è costituita, invece, la . Controparte_2
8. - Deve anzitutto chiarirsi come oggetto dell'azione impugnatoria della non sia stata CP_1
direttamente la cartella di pagamento n. 13420160004991901001, bensì l'intimazione (o avviso) di pagamento n. 13420229001555750000 che, preso atto dell'omesso pagamento della cartella – chiaramente riportata nell'avviso, con indicazione della data di notifica del 6.10.2016 e con specificazione del debito come derivante da contravvenzioni del Codice della Strada del 2013 della
– ha rinnovato l'invito al pagamento entro 5 giorni. Non si tratta, perciò, di una Controparte_2
nuova notifica della stessa cartella.
pagina 4 di 12 L'impugnazione della nel sostenere la prescrizione del decorso di “più di 5 anni dalla CP_1
presunta notifica della contravvenzione originaria e senza alcun atto interruttivo nelle more”, ha implicitamente ritenuto sia l'omessa notifica della contravvenzione, sia l'omessa notifica della cartella di pagamento richiamata nell'avviso impugnato. Nella comparsa di costituzione in questa fase la ha chiaramente ribadito di non aver ricevuto la notifica né della cartella di pagamento, né CP_1
delle contravvenzioni (cfr. pag. 4 della comparsa: “Contrariamente a quanto asserito da controparte,
la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica di detto atto prodromico e nemmeno delle contravvenzioni quale presupposto della cartella”).
9. - Tanto chiarito, si impone preliminarmente di fare chiarezza sulla posizione della CP_2
[...]
Il ricorso della avanti al Giudice di Pace è stato espressamente indirizzato “contro” CP_1
l' e la . L'iscrizione a ruolo della causa è stata Parte_1 Controparte_2
chiesta dall'avv. Levi nei confronti di entrambi detti convenuti. Come si è già detto, l'incipit del ricorso recita: “Premesso che alla luce della sentenza 7514/2022 Cass. Civ. Sezioni Unite in caso di
contestazione della prescrizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative sussiste un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione”. È quindi innegabile che nelle intenzioni della ricorrente (oggi appellata) i legittimi contraddittori dovessero essere tanto l'Ente impositore , quanto l' . Controparte_2 Controparte_5
Si tratta però di verificare se ciò sia vero, cioè a dire di appurare se effettivamente esista o non un litisconsorzio necessario fra Ente creditore e l' . Controparte_4
Ebbene, rileva questo Giudice d'appello come non esista un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nello specifico caso del giudizio di opposizione averso la cartella di pagamento o l'avviso/intimazione di pagamento, dell'ente impositore, variando esso per materia (come molto chiaramente ribadito di recente da Cass.
6.11.2023 n. 30777).
Nel caso di causa di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'Ente creditore e il Concessionario del servizio di riscossione (senza che debba darsi rilievo al fatto che l'opposizione abbia ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi piuttosto che invece l'esistenza del credito), poiché, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.
pagina 5 di 12 112/1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il Concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'Ente creditore in forza dell'art. 106 c.p.c. (Cass. 21.6.2022 n. 30123; Cass. 18.11.2019 n.
29798).
In materia di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria contro l'iscrizione a ruolo per far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (come chiarito da Cass. S.U.
8.3.2022 n. 7514, richiamata nel ricorso iniziale della in maniera non del tutto pertinente al caso in decisione). CP_1
In caso di contenzioso tributario, se il contribuente impugna una cartella esattoriale emessa dall' deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire Controparte_4
indifferentemente nei confronti dell'Ente impositore o dell' , senza che sia Controparte_4
configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto un vizio procedurale che comporta la nullità anche dell'atto successivo ed essendo rimessa all'Agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'Ente impositore (Cass. 25.10.2024 n. 27737).
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada – ed è l'ipotesi che qui rileva – la legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'Esattore che ha emesso la cartella opposta e che ha perciò interesse a resistere in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale: si tratta allora di un litisconsorzio necessario (Cass. 17.2.2023 n. 5129; Cass. 26.6.2017 n.
15900; Cass. 21.5.2013 n. 12385; Cass. 20.11.2007 n. 24154).
Deve pertanto essere verificata la corretta integrazione del contraddittorio, sia in primo grado che nella presente fase di appello.
Con riferimento alla notifica dell'atto introduttivo di primo grado, l'odierna appellata non aveva inizialmente prodotto la prova della notifica del ricorso e del decreto del Giudice di Pace di fissazione della prima udienza alla Prefettura la carenza è stata colmata con la produzione in data CP_2
pagina 6 di 12 22.1.2025 della notifica a mezzo PEC all'indirizzo L Email_1 [...]
ha quindi eccepito la nullità della sentenza di prime cure, sostenendo che la Parte_1
notificazione avrebbe dovuto essere compiuta presso l'Avvocatura dello Stato. La ricorrente ha contestato l'asserzione, richiamando la natura recuperatoria dell'opposizione promossa innanzi al
Giudice di Pace, da ricondurre alla disciplina dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, che prevede la notifica diretta alla . CP_2
La ricostruzione dell'appellata è corretta.
In generale, il destinatario dell'atto di intimazione ha la facoltà di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo attraverso il recupero dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione, laddove sostenga che tale atto e anche la successiva cartella di pagamento non gli siano mai stati notificati, per modo che abbia avuto conoscenza della loro esistenza solamente a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento. In tali casi, solo da tale ultimo momento il destinatario della sanzione può concretamente esercitare il proprio diritto di difesa e contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Tra i vizi rilevabili rientrano anche le doglianze relative all'omessa notifica della cartella di pagamento, che devono essere tempestivamente dedotti in sede di opposizione cosiddetta
“recuperatoria”, così nominata proprio perché essa non si sostanzia in una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo, ma costituisce l'occasione per l'impugnazione di merito degli atti presupposti, dei quali la parte ha avuto conoscenza solo attraverso la notifica dell'atto conseguenziale. Tale impugnazione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 (Cass. S.U. 22.9.2017 n. 22080; Cass.
27.3.2024 n. 8271). Pertanto, l'impugnazione in primo grado è stata correttamente notificata alla
, giusta il comma 5 della citata norma. CP_2
Per il presente grado di appello, invece, è corretta la notifica dell'atto introduttivo, ad opera dell'appellante , alla presso l'Avvocatura dello Stato, Parte_1 CP_2
giacché la facoltà concessa all'amministrazione di avvalersi di funzionari appositamente delegati è limitata al solo giudizio di primo grado, dovendosi applicare per i gradi successivi l'art. 11 r.d.
1611/1933.
In entrambi i gradi di giudizio, quindi, il contraddittorio è stato validamente costituito.
10. - A questo punto possono essere analizzati i motivi di appello.
pagina 7 di 12 10.1 - Con il primo motivo l' ha contestato le argomentazioni Parte_1
spese dal Giudice di Pace con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, ritenendole peraltro contraddittorie con il dispositivo della sentenza. Controparte_6
Il motivo è infondato.
Il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione avanzata dall'
[...]
, facendo richiamo di quella giurisprudenza di legittimità citata anche al §.
9. di Parte_1
questa sentenza che, come detto, ha riconosciuto la legittimazione passiva non soltanto dell'Ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche dell'Esattore che ha emesso la cartella opposta.
10.2 - Con il secondo motivo di appello l' ha censurato il passaggio della sentenza di Pt_1
primo grado in cui viene riportato che “l'intimazione di pagamento opposta scaturisce dal mancato
pagamento della cartella esattoriale n. 1342016000499190100 (non prodotta)”, ravvisando una stigmatizzazione, da parte del Giudice di prime cure, del mancato deposito in giudizio della cartella.
L'odierna appellante ha sottolineato che la cartella di pagamento viene redatta in un unico originale a cui viene assegnato un numero identificativo che viene riportato sulla relata di notifica, di modo che la produzione della relata sopperisce al deposito della cartella, che è nella disponibilità del debitore.
Pertanto, a detta dell'Agenzia delle Entrate, il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che la mancata produzione della cartella sia idonea a supportare l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Il motivo non coglie nel segno.
Come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle istanze della non è in alcun modo dipeso dalla mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento, CP_1
circostanza, questa, che risulta del tutto marginale nel quadro motivazionale della sentenza impugnata:
infatti, le argomentazioni spese dal Giudice di Pace attengono ai vizi di perfezionamento della notifica della cartella (cfr. pagg.
4-5 sentenza) e non alla mancata produzione della stessa.
10.3 - Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace sia incorso nel vizio di ultra petita, laddove ha pronunciato sulla modalità di notificazione della cartella di pagamento quando l'atto oggetto di impugnazione era invece l'intimazione di pagamento;
le argomentazioni circa l'irregolare notifica della cartella di pagamento sarebbero inoltre errate, essendosi pagina 8 di 12 il Giudice di Pace riferito all'art. 140 c.p.c. quando invece la notifica della cartella è avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Rispetto alla censura di ultra petizione, il motivo di appello è infondato.
Come si ricava dalla lettura degli atti di primo grado – e come già detto sopra – nell'impugnare l'intimazione di pagamento n. 13420229000155575000 la ha fin da subito eccepito la CP_1
mancata notifica della cartella di pagamento, tanto che l'opposizione svolta è stata qualificata come
“recuperatoria”. L'allegazione della mancata notifica dell'atto prodromico a quello impugnato ha quindi imposto al Giudice di Pace il vaglio della notifica della cartella di pagamento, senza che tale indagine possa integrare il vizio di ultra petizione.
La censura relativa alla regolarità della notifica della cartella coglie invece nel segno.
L'iter notificatorio della cartella di pagamento, come si legge nella relata di notifica del messo notificatore (doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante), era regolato dal combinato disposto degli artt. 26 comma 4 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e 60 comma 1 lett. e) D.P.R. 29.9.1973 n. 600.
La prima delle due norme recitava che “Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di Procedura Civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600”; la lettera e) del primo comma dell'art. 60 prevede che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del Codice di Procedura
Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. L'interpretazione costituzionalmente corretta del combinato delle due norme è stata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22.11.2012 n. 258: per evitare l'irragionevole diversa disciplina fra la notifica della cartella esattoriale e quella “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, occorre distinguere fra irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa del destinatario. In questa seconda ipotesi, ossia quando il destinatario della cartella o dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l'ufficio od il luogo in cui esercita l'industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone pagina 9 di 12 legittimate alla ricezione (irreperibilità cosiddetta "relativa"), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. e dunque occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (con il contenuto precisato dall'art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; d) il ricevimento della lettera raccomandata ovvero il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
Nell'ipotesi, invece, che il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente (irreperibilità cosiddetta "assoluta") occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del
Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune;
c) il decorso del termine di 8 giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità "assoluta" del destinatario, difatti, impedisce di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale.
Nel caso della notifica della cartella esattoriale n. 13420160004991901001 alla il CP_1
messo notificatore si è recato il 31.8.2016 alle ore 11.00 alla residenza in Annone Brianza, via Fontana
n. 2 ma lì non ha trovato l'abitazione della notificanda (“inesistente al civico”, come si legge nell'avviso). Il messo ha allora chiesto una visura e quella fornitagli in data 8.9.2016 ha confermato la residenza in Annone Brianza, via Fontana n.
2. A questo punto il messo notificatore ha proceduto nelle forme prescritte per l'ipotesi di irreperibilità assoluta.
Tale modalità deve reputarsi corretta.
Come invero ribadito anche recentissimamente dalla Suprema Corte (Cass.
8.9.2025 n. 24745),
l'attestazione del messo notificatore, pubblico ufficiale, di non aver rinvenuto, dopo essersi recato all'indirizzo di residenza, l'abitazione del notificando, costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici che attestino solo pagina 10 di 12 formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, che, nel caso di specie,
sono risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale. Il messo notificatore, dopo la verifica fatta il 31.8.2016 della non rintracciabilità della all'indirizzo di residenza, ha attestato CP_1
l'irreperibilità della notificanda e tale irreperibilità deve qualificarsi come "assoluta", tanto che sarebbe stato inutile inviarle la raccomandata informativa all'indirizzo di residenza, dove è risultata introvabile.
Pertanto la cartella esattoriale è stata correttamente notificata.
Ne consegue che la notifica della cartella in data 5.10.2016, per un verso, impedisce in questa sede alla di sindacare il merito delle contravvenzioni e, per altro verso, ha interrotto la CP_1
prescrizione quinquennale delle contravvenzioni del Codice della Strada elevate nell'anno 2013.
Inoltre, alla data di notifica dell'avviso di pagamento n. 13420229001555750000 del 28.6.2023, la prescrizione – sempre quinquennale ma con l'aggiunta di 24 mesi per la normativa emergenziale
Covid-19 – nuovamente non si è perfezionata.
11. - In conclusione, la sentenza del Giudice di Pace qui appellata va riformata nella parte in cui non ha riconosciuto la corretta notifica della cartella esattoriale n. 13420160004991901001 e, di conseguenza, non ha rigettato il ricorso per non essersi verificata la prescrizione del credito.
Va riformata – come richiesto dall'appellante con specifico motivo d'impugnazione – anche la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio: dal momento che Pt_1 CP_7
doveva considerarsi vittoriosa, va condannata a rifondere le spese
[...] CP_1
processuali di primo grado, che si liquidano – tenuto conto del valore della causa (euro 614,98), dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia
13 agosto 2022 n. 147 – in euro 278,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta. Pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio che si è dichiarata antistataria.
Quanto alle spese del presente grado d'appello, non può disconoscersi come alcuni dei motivi di appello non siano stati accolti: tanto impone di compensare le spese fra le parti nella misura di ½, con condanna dell'appellata alla rifusione della restante metà che si liquida – in applicazione dei medesimi criteri – in euro 231,00 (sul totale di euro 462,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta, con pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio che si è dichiarata antistataria.
pagina 11 di 12
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando in grado d'appello, così provvede:
ACCOGLIE
l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto,
RIFORMA
la sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 361/2023 del 13.12.2023 nella parte in cui non ha riconosciuto la corretta notifica della cartella esattoriale n. 13420160004991901001 e, di conseguenza,
non ha rigettato il ricorso per non essersi verificata la prescrizione del credito.
COMPENSA fra le parti le spese processuali d'appello nella misura del 50% e
CONDANNA
(CF. a rifondere all' , con CP_1 C.F._1 Parte_1
pagamento a favore dell'avv. Roberta Florio che si è dichiarata antistataria, la restante metà delle spese del presente grado per euro 231,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, nonché la totalità di quelle di primo grado per euro 278,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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