Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2025, proposto da
RI OM NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 62/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 419/2022 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31/05/2024, notificata il 04/06/2024 e passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favor della ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI CO;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe che ha accolto la sua domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per i periodi in cui ha prestato attività lavorativa presso le scuole pubbliche.
Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile e nel corso del giudizio ha provveduto al pagamento del dovuto di quanto liquidato in sentenza.
Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata notificata in data 4.6.2024 al MIM presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011, ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Sulmona del 7.5.2025.
Sussiste anche la condizione di procedibilità di cui all'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 essendo decorso, alla data della notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La domanda di ottemperanza è altresì fondata nel merito in quanto il credito vantato è stato accertato con sentenza definitiva e alla data del deposito del ricorso non risultava ancora soddisfatto.
Prima della discussione del ricorso il MIM ha dato piena esecuzione al giudicato, come riferito dalla ricorrente che ha insistito per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza, in quanto la parte intimata si è conformata al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per l’ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai difensori antistatari della ricorrente, avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, le spese di lite, nella misura di complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IE UI, Presidente FF
RI CO, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CO | MA IE UI |
IL SEGRETARIO