Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13541
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Sentenza 3 ottobre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi, riguardante l'impugnazione di un lodo arbitrale. L'attore ha richiesto l'annullamento del lodo, sostenendo che il collegio arbitrale avesse erroneamente dichiarato la propria incompetenza a decidere su questioni relative a lavori extracontrattuali, ritenendo che tali questioni fossero incluse nella clausola compromissoria del contratto di appalto. La parte convenuta ha contestato l'impugnazione, argomentando che il lodo non fosse impugnabile per vizi di diritto, in quanto emesso in un contesto di arbitrato irrituale, e che l'art. 808-ter c.p.c. non fosse applicabile.

Il Giudice ha rigettato la domanda dell'attore, evidenziando che l'art. 808-ter c.p.c. non si applica ai lodi arbitrali irrituali e che l'impugnazione per errore di fatto non era fondata, poiché l'errore lamentato riguardava una valutazione di merito e non una falsa rappresentazione della realtà. La decisione del collegio arbitrale di non considerare i lavori extracontrattuali è stata interpretata come un errore di giudizio, non impugnabile. Pertanto, il Tribunale ha confermato la validità del lodo e condannato l'attore alle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13541
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13541
    Data del deposito : 3 ottobre 2025

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