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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/23 RG iscritta in data 23.1.23, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ivan Rodio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia, alla via Rosario Livatino n.
9 - P.co Arcobaleno;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Antonella Cataneo e Paolo Farnetano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Rosa Jemma n. 225;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate nelle note di trattazione scritta (cui si rinvia).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.1.23, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 14.10.95 in Cercola con e che dalla loro unione Controparte_1 Per_ erano nati i figli (12.9.92) e (10.6.97), allegando altresì che con decreto pronunciato dal Per_1
Tribunale di Vallo della Lucania era stato omologato la separazione di cui alle condizioni concordate tra le parti, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che non era intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo per il riconoscimento dell'assegno divorzile nei suoi confronti, nonché per la disciplina del diritto di visita alla figlia maggiorenne presso l'abitazione della Caserma dei Carabinieri di Capaccio Scalo, per la restituzione della somma di euro
400,00 versate dalla parte resistente per la locazione dell'abitazione sita in AG (Sa) locata dal sig. , per il versamento della somma di Euro 4.800,00 per il mancato pagamento del Parte_1 canone di locazione;
per la restituzione del veicolo Fiat Panda di esclusiva proprietà della sig.
[...]
trattenuto dal sig. per attribuire i costi del veicolo nello CP_1 Parte_1 specifico bollo auto, polizza assicurativa a carico del sig. Parte_1
Espletata la fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 15.6.23, Per_ revocava il mantenimento previsto per la figlia , ormai economicamente autosufficiente, confermando per il resto le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 1.12.23, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 12.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status vanno esaminate le ulteriori domande, dovendo dichiararsi inammissibili le domande relative alla disciplina del diritto di visita alla figlia maggiorenne presso l'abitazione della Caserma dei Carabinieri di Capaccio Scalo, alla restituzione della somma di euro 400,00 versate dalla parte resistente per la locazione dell'abitazione sita in AG (Sa) locata dal sig. , al versamento della somma di Euro 4.800,00 per il Parte_1 mancato pagamento del canone di locazione;
alla restituzione del veicolo Fiat Panda di esclusiva proprietà della sig. trattenuto dal sig. ad attribuire i costi Controparte_1 Parte_1 del veicolo nello specifico bollo auto, polizza assicurativa a carico del sig. Parte_1
In proposito, si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, difatti, sono inammissibili le domande di restituzione di somme di danaro o di beni mobili ed anche quelle risarcitorie e quelle di scioglimento della comunione, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c., in quanto non è una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause. L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638 ed anche Cass. Civ. n. 18870/14).
Nel caso di specie, le domande proposta relative alla restituzione delle somme, a quelle del veicolo, al pagamento dei costi dell'auto esulano del tutto dal presente giudizio, non essendovi connessione con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inammissibile poi è la domanda relative alle modalità del diritto di visita per la figlia in quanto quest'ultima è maggiorenne e non esiste alcun istituto giuridico che disciplini tale aspetto (il diritto di visita concerne solo i minori).
Va, quindi, scrutinata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente ed avversata dal ricorrente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, osserva il Tribunale che la resistente, già nel corso della separazione (consensuale), non era percettrice di alcun assegno di mantenimento. Ella svolge attività lavorativa stagionale con una retribuzione di circa € 700/1000,00 (si vedano buste paga prodotte e prospetto INPS prodotto dal ricorrente). Per l'anno 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di € 7317,00, per l'anno 2021 un reddito di € 6000,00 circa.
Ha acquistato un'auto in uso alla figlia e non è proprietaria di beni immobili.
Il ricorrente è Comandante dei CC della stazione di Capaccio Scalo ed ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito di € 43780,29, per l'anno 2020 uno di € 48654,59 e per l'anno 2021 un reddito di €
49219,00.
Questa la situazione patrimoniale delle parti con riferimento alla quale ritiene il Tribunale di non potere riconoscere alcun assegno divorzile alla resistente né sotto il profilo assistenziale che sotto quello perequativo contributivo. Con riferimento al primo aspetto, si osserva che la sua situazione reddituale non è cambiata negli anni della separazione ed ella non ha percepito alcun assegno di mantenimento, dovendo pertanto riconoscersi una sua capacità reddituale che le consente di vivere autonomamente. Con riferimento al secondo aspetto, ella non ha allegato né provato di aver rinunciato ad occasioni di lavori per far fronte alle esigenze della famiglia.
In definitiva, in virtu dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande relative alla disciplina del diritto di visita alla figlia maggiorenne presso l'abitazione della Caserma dei Carabinieri di Capaccio Scalo, alla restituzione della somma di euro 400,00 versate dalla parte resistente per la locazione dell'abitazione sita in AG (Sa) locata dal sig. , al versamento della Parte_1 somma di Euro 4.800,00 per il mancato pagamento del canone di locazione;
alla restituzione del veicolo Fiat Panda di esclusiva proprietà della sig. Controparte_1 trattenuto dal sig. ad attribuire i costi del veicolo nello specifico Parte_1 bollo auto, polizza assicurativa a carico del sig. Parte_1
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.3.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi