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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 494/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai IGg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 494/2023 R..G., posta in decisione con provvedimento del
24.4.2025 emesso in esito alla udienza del 10.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc. , c.fisc. C.F._2 Parte_3
, , c.fisc. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
c.fisc. , , c.fisc. Parte_5 C.F._5 Parte_6
, , c.fisc. , C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
, c.fisc. , tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._8 studio degli avv.ti ZOCCALI PASQUALE e GAFA' EVA che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._9 presso lo studio degli avv.ti CATALANO GIULIO e MALARA CATERINA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Servitù.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale erede di , , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e riassumevano, in seguito alla pronunzia resa dalla Parte_7 Parte_8
1 Corte di Cassazione in data 22.8.2023, il giudizio proposto contro . Controparte_1
Esponevano che, nel giudizio di primo grado, essi - ed il loro dante causa ER
, deceduto - avevano agito per sentire dichiarare la inesistenza del diritto di servitù
[...] di scarico di acque esercitata dalla a carico del fondo di loro proprietà, CP_1 domanda accolta dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1566/2012.
Aggiungevano che, con sentenza n. 482/2022, la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva accolto il gravame proposto dalla , riformando la decisione di prime cure, CP_1 con rigetto della domanda di negatoria servitutis proposta dagli originari attori e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Esponevano di avere proposto, avverso detta decisione, ricorso per cassazione che era stato accolto, con annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello, con conseguente rinvio del giudizio alla medesima corte in diversa composizione. Richiamavano, pertanto, tutti i motivi spiegati nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio davanti alla Corte di Appello nel giudizio di impugnazione proposto dalla e ne chiedevano l'accoglimento, con CP_1 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del solo avv. Zoccali per il giudizio di appello anteriore all'annullamento disposto dalla Suprema Corte e con condanna ex art. 96,
3° comma cpc vista la temerarietà del proposto gravame, e con vittoria delle spese e compensi dei gradi di giudizio svolti avanti alla Corte di Cassazione e del presente grado di rinvio, con distrazione in favore di entrambi i procuratori attualmente costituiti.
Con comparsa depositata in data 8.3.2024 si è costituita la rilevando la CP_1 erroneità della sentenza di primo grado, che aveva fatto riferimento ad una servitù di passaggio di tubi laddove, invece, doveva ritenersi esistente un impianto unico, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1045 c.c.. Aggiungeva che, non trattandosi di servitù, non era necessaria la forma scritta e che, inoltre, attesa la presenza dell'impianto comune, nessun danno avevano subito gli attori e, pertanto, iniqua era la sentenza che la aveva condannata al risarcimento del danno allegato dagli originari attori, oltre che alla rifusione, in favore degli stessi, delle spese di giudizio. Aggiungeva di avere appreso, mentre cercava di eseguire la sentenza di primo grado, che l'impianto non serviva solo la sua proprietà e quella delle controparti, ma anche le proprietà di e Controparte_2
, come aveva accertato il tecnico al quale aveva affidato l'incarico di Controparte_3 individuare le modalità per lo spostamento delle condutture. Per questo motivo, affermava che la sentenza di primo grado era stata emessa a contraddittorio non integro e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle predette . Concludeva, pertanto, CP_2 nei seguenti termini: “in riforma dell'appellata sentenza, per le motivazioni di cui in premessa ed accertare e dichiarare che;
In via preliminare che la sentenza è nulla per la mancata citazione in giudizio di tutti i soggetti interessati in quanto utilizzatori dell'impianto di scarico, con violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguenza di legge e statuizione favorevole all'appellante; non esiste un semplice passaggio di tubi nella proprietà ma che Pt_1 esiste ed è stato costruito un unico impianto di scarico per le abitazioni della IG.ra
2 , la famiglia e le IG.re , edificato nei terreni di tutti i CP_1 Pt_1 CP_2 soggetti citati, in virtù di contratto atipico come in premessa esposto, impianto comune che ricade nel regime della comunione e che in ogni caso si rientra nella fattispecie di cui all'art. 1045 c.c., essendosi i IG.ri collegati all'impianto che attraversava il loro Pt_1 fondo;
la sentenza non può essere eseguita dalla , in quanto si priverebbero CP_1 dello scarico le altre utilizzatrici IG.re , che non sono state chiamate in CP_2 giudizio;
è ingiusto ed erroneo il riconoscimento di un risarcimento del danno in quanto i
IG.ri a fronte del passaggio dell'impianto, anche, ma non solo, nel loro terreno Pt_1 hanno ricevuto una contropartita costituita dall'edificazione di un nuovo impianto e dall'utilizzazione dello stesso, benefici di cui a tutt'oggi si avvantaggiano. Inoltre anche a ritenere che i IG.ri abbiano diritto ad un ristoro per le motivazioni di cui nella Pt_1 sentenza impugnata, la IG.ra divisa con quella degli altri utilizzatori e che CP_1 tenga in considerazione che anche il suo terreno è attraversato dall'impianto di scarico comune e dagli scarichi delle IG.re , per l'effetto revocare la condanna al CP_2 risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali, ordinando la ripetizione delle somme dall'appellante versate in virtù della medesima sentenza, con riconoscimento del regime di comunione sull'impianto di scarico, con il favore di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. Articolava, infine, richieste di prova testimoniale con il tecnico incaricato della esecuzione della sentenza e con lo;
chiedeva, inoltre, una Tes_1 integrazione della consulenza al fine di accertare la natura di impianto in comune fra essa, gli originari attori e le . CP_2
Alla udienza del 10.4.2025 la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente rilevarsi che il presente giudizio, riassunto in seguito alla decisione della Suprema Corte ex art. 392 cpc, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della corte e non già quella di primo grado.
Pertanto, diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione.
Ha chiarito in proposito la Suprema Corte che nel giudizio di rinvio non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità (Cass. 21096/2017).
Tutto ciò premesso si rileva che la decisione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello così motivando:
“La sentenza impugnata afferma che non è possibile configurare un diritto di servitù a carico del fondo degli odierni ricorrenti in assenza della forma scritta (cfr. pag. 4), ma poi valorizza il consenso all'installazione provvisoria di una condotta di scarico, peraltro espresso da uno soltanto dei comproprietari del presunto fondo servente, per affermare che
3 l'onere a carico del fondo stesso, consistente nella presenza dello scarico di cui si discute, debba essere mantenuto. Si ravvisa un contrasto logico insanabile tra la natura provvisoria dell'autorizzazione all'allaccio, accertata dal giudice di merito, e la stabilità che allo stesso viene di fatto riconosciuta, nonostante l'ultimazione dei lavori per la cui esecuzione quella autorizzazione era stata, in origine, concessa. Va poi evidenziato che l'odierna intimata non risulta aver mai proposto, nel corso del giudizio di merito, alcuna domanda di riconoscimento dell'esistenza di un suo diritto, di natura personale, a mantenere in essere la condotta di cui si discute, avendo la stessa insistito sempre per il riconoscimento di una servitù di scarico.
Infine, va anche considerato che il giudice di merito non ha affrontato il profilo relativo all'efficacia del consenso all'allaccio temporaneo alla condotta di scarico che sia stato manifestato da uno soltanto dei comproprietari del fondo servente, ed alla sua idoneità ad impegnare anche gli altri comproprietari del cespite asservito.”
Come sopra rilevato la , originaria convenuta, nel costituirsi nel giudizio di CP_1 primo grado, si era limitata a contestare la domanda di negatoria servitutis spiegata dagli originari attori, domanda che era stata accolta.
Nell'atto di appello, invece, la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata CP_1 affermando che la fattispecie in esame non doveva essere inquadrata quale servitù di passaggio dei tubi, bensì nella diversa figura della comunione, atteso che, come accertato in sede di esecuzione della sentenza, ella aveva appreso che, in seguito ai lavori di costruzione della villetta, era stato creato un impianto comune che serviva il proprio immobile, quello degli originari attori ed, inoltre, gli immobili di e Controparte_2
, che dovevano, pertanto, essere considerate litisconsorti necessarie. Controparte_3
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che fosse integrato il contraddittorio.
Secondo questa Corte la decisione emessa dalla Corte di Cassazione in esito al ricorso presentato dai non impedisce di compiere la preliminare valutazione sulla Pt_1 ammissibilità dei motivi di appello.
Invero, la Suprema Corte si è limitata a rilevare un difetto di motivazione della sentenza di appello senza compiere alcuna valutazione sui motivi spiegati dalla nel primo CP_1 giudizio di appello, motivi ribaditi dalla stessa in esito alla riassunzione.
Inoltre, deve rilevarsi che nel giudizio di secondo grado (conclusosi con la sentenza poi cassata) nulla è stato deciso in proposito: invero, nonostante la eccezione sollevata dagli appellati nella costituzione nel secondo grado di giudizio, la Corte di Appello nulla ha motivato sul punto, emettendo, invece, una c.d. “sentenza della terza via”.
Ciò consente (ed impone) a questa Corte, in esito al disposto annullamento della sentenza di secondo grado, di compiere detta valutazione sulla ammissibilità dei motivi di appello, valutazione che – al contrario – sarebbe stata preclusa qualora la Corte di appello avesse sul punto argomentato e deciso.
Pertanto, ritenuto che nessuna preclusione è maturata in ordine alla valutazione della legittimità dei motivi di appello, ritiene questa Corte che l'appello spiegato dalla
4 avverso la sentenza di primo grado (ed i cui motivi la stessa ha, nel presente CP_1 giudizio, ribadito) debba essere dichiarato inammissibile ex art. 345 cpc.
La , invero, dopo essersi limitata, nel costituirsi in primo grado, a contestare la CP_1 domanda di negatoria servitutis chiedendone il rigetto, ha chiesto, con la proposta impugnazione, che fosse riconosciuta la esistenza di un impianto in comune, avanzando una domanda mai proposta in primo grado.
La , invero, in primo grado non aveva svolto alcuna domanda, né di costituzione CP_1 di servitù coattiva, né di intervenuto acquisto della servitù, né di riconoscimento di diritto personale di godimento né, ancora, di accertamento della esistenza di beni in comunione.
Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte, infatti, il convenuto in negatoria servitutis deve – al fine di vedere riconosciuta la esistenza della servitù –proporre domanda riconvenzionale, onere non assolto in alcun modo dalla . CP_1
Pertanto, avuto riguardo alla costituzione della in primo grado ed ai motivi di Parte_9 appello dalla stessa spiegati, deve affermarsi che, nel caso di specie ricorre non già
l'ipotesi di una inammissibile mutatio libelli (circostanza che si sarebbe verificata qualora, proposta in primo grado una domanda di costituzione della servitù, si fosse chiesto, in grado di appello, di accertare la esistenza di beni in comunione, attesa la assoluta differenza di petitum e causa petendi) bensì – tenuto conto che, come detto, la CP_1 non ha mai svolto alcuna domanda riconvenzionale - la proposizione per la prima volta in appello della domanda di riconoscimento della esistenza di un impianto in comune, domanda che deve essere qualificata come del tutto nuova e, pertanto, inammissibile.
Per questi motivi
, l'appello proposto dalla deve essere dichiarato inammissibile CP_1
e deve conseguentemente, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ritiene la Corte che debba essere disattesa tanto la richiesta di integrazione del contraddittorio che la richiesta di rinnovazione della ctu avanzate dalla . Inammissibili, inoltre, devono essere CP_1 dichiarate le richieste di prova testimoniale avanzate in appello e ribadite in questo grado di giudizio.
Atteso dunque il rigetto dell'appello (in quanto dichiarato inammissibile) deve in questa sede provvedersi alla liquidazione delle spese delle fasi di merito, e, tenuto conto della decisione resa dalla Suprema Corte, anche della fase di legittimità.
Invero, ha affermato sul punto la Suprema Corte (Cass. 14075/2002), in un caso in parte sovrapponibile al presente, che “la cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Il giudice di rinvio, pertanto, deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cass. 21 novembre 2000 n. 15005). Detto giudice, in particolare:- se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di
5 compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. 23 aprile 2001,
n. 5988); - se, invece, rigetta l'appello, è tenuto provvedere sulle (sole) spese delle fasi d'impugnazione (Cass. 23 aprile 2001, n. 5987). Pacifico quanto precede e non controverso, altresì, che qualora la Corte di cassazione "rinvia la causa ad altro giudice" la stessa "può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio" (art. 385, comma 3, c.p.c.) e che nella specie Cass. 5 febbraio 1987,
n. 1129, cassata la precedente pronunzia di appello e rinviata la causa alla Corte di appello di Firenze ha rimesso a questa anche "il regolamento delle spese concernenti il presente giudizio di legittimità", è evidente che la pronunzia in questa sede gravata doveva provvedere sulle spese sia del primo giudizio di appello, sia del giudizio di legittimità conclusosi con la ricordata pronunzia n. 1129 del 1987, sia - infine - del giudizio di rinvio svoltosi innanzi a sé”.
Pertanto, in base alla soccombenza devono essere poste a carico della tanto le CP_1 spese del primo giudizio di appello che quelle del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio.
Quanto alla determinazione del valore della causa, ritiene la Corte che debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 10 cpc in relazione al cumulo delle domande, nel caso di specie quella di negatoria servitutis e di risarcimento del danno spiegate dagli originari attori. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore, quella di rimozione delle opere, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione della competenza per valore, il criterio del cumulo delle domande di cui all'art. 10 cod. proc. civ. non trova applicazione con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni e di rimozione delle cause del danno, trattandosi di domande che, pur formalmente distinte, sono prive fra loro di autonomia.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa di negatoria servitutis, da determinarsi ai sensi dell'art. 15 cpc, e considerato il valore di € 1490,00 (pari al valore catastale di € 28,18 moltiplicato per 50) e del risarcimento del danno riconosciuto, pari ad € 2.000,00, il valore dell'odierno giudizio risulta pari ad € 3490,00.
Le spese processuali, dunque, devono essere liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 5200,00 nei valori medi, tenuto conto della complessità della vicenda, tanto per il giudizio di legittimità che per il presente grado, nei seguenti termini:
Primo giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
Giudizio di legittimità:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 709,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
6 Fase decisionale, valore medio: € 389,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.875,00
Giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
Le spese del primo giudizio di appello devono essere distratte in favore del solo avv.
Zoccali, unico procuratore in quella fase, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc, mentre quelle del giudizio svoltosi davanti alla Suprema Corte e quelle del presente grado di giudizio, devono essere distratte in favore di entrambi i procuratori costituiti che hanno reso analoga dichiarazione.
Relativamente al giudizio di appello proposto dalla , tenuto conto che la notifica CP_1 della impugnazione era avvenuta in data 14.5.2013, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
La parte che ha riassunto il giudizio ha chiesto la condanna della ex art. 96, 3° CP_1 comma cpc.
Ritiene la Corte che detta domanda debba essere accolta.
Hanno chiarito sul punto, da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass SU 9912/2018).
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussista detta violazione del dovere minimo di diligenza, considerato che la aveva proposto una impugnazione, avverso la CP_1 sentenza di primo grado, spiegando dei motivi totalmente inammissibili avendo avanzato in quella sede domande nuove, mai avanzate in primo grado.
7 Per tali motivi, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 , 3° comma cpc, condanna la a corrispondere agli attori in riassunzione la somma di € 2500,00 CP_1 equitativamente determinata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_10
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 1566/2012 del Tribunale di Reggio Calabria che, per l'effetto, si conferma;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 tutti gli attori in riassunzione che liquida
- Per il giudizio in grado di appello conclusosi con la sentenza annullata in €
2915,00 oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Zoccali ex art. 93 cpc;
- Per il giudizio svolto davanti alla Corte di Cassazione in € 19,14 per spese ed €
1875,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc;
.
- Per il presente grado di giudizio in € 125,00 per spese ed € 2915,00 oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc;
3) Condanna a corrispondere agli attori ex art. 96, 3° comma cpc Controparte_1 la somma equitativamente determinata in € 2500,00;
4) Dà atto della esistenza dei presupposti della applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 in relazione al giudizio di appello proposto dalla . . CP_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
16.9.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai IGg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 494/2023 R..G., posta in decisione con provvedimento del
24.4.2025 emesso in esito alla udienza del 10.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da c.fisc. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc. , c.fisc. C.F._2 Parte_3
, , c.fisc. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
c.fisc. , , c.fisc. Parte_5 C.F._5 Parte_6
, , c.fisc. , C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
, c.fisc. , tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._8 studio degli avv.ti ZOCCALI PASQUALE e GAFA' EVA che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._9 presso lo studio degli avv.ti CATALANO GIULIO e MALARA CATERINA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Servitù.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale erede di , , , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e riassumevano, in seguito alla pronunzia resa dalla Parte_7 Parte_8
1 Corte di Cassazione in data 22.8.2023, il giudizio proposto contro . Controparte_1
Esponevano che, nel giudizio di primo grado, essi - ed il loro dante causa ER
, deceduto - avevano agito per sentire dichiarare la inesistenza del diritto di servitù
[...] di scarico di acque esercitata dalla a carico del fondo di loro proprietà, CP_1 domanda accolta dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1566/2012.
Aggiungevano che, con sentenza n. 482/2022, la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva accolto il gravame proposto dalla , riformando la decisione di prime cure, CP_1 con rigetto della domanda di negatoria servitutis proposta dagli originari attori e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Esponevano di avere proposto, avverso detta decisione, ricorso per cassazione che era stato accolto, con annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello, con conseguente rinvio del giudizio alla medesima corte in diversa composizione. Richiamavano, pertanto, tutti i motivi spiegati nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio davanti alla Corte di Appello nel giudizio di impugnazione proposto dalla e ne chiedevano l'accoglimento, con CP_1 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del solo avv. Zoccali per il giudizio di appello anteriore all'annullamento disposto dalla Suprema Corte e con condanna ex art. 96,
3° comma cpc vista la temerarietà del proposto gravame, e con vittoria delle spese e compensi dei gradi di giudizio svolti avanti alla Corte di Cassazione e del presente grado di rinvio, con distrazione in favore di entrambi i procuratori attualmente costituiti.
Con comparsa depositata in data 8.3.2024 si è costituita la rilevando la CP_1 erroneità della sentenza di primo grado, che aveva fatto riferimento ad una servitù di passaggio di tubi laddove, invece, doveva ritenersi esistente un impianto unico, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1045 c.c.. Aggiungeva che, non trattandosi di servitù, non era necessaria la forma scritta e che, inoltre, attesa la presenza dell'impianto comune, nessun danno avevano subito gli attori e, pertanto, iniqua era la sentenza che la aveva condannata al risarcimento del danno allegato dagli originari attori, oltre che alla rifusione, in favore degli stessi, delle spese di giudizio. Aggiungeva di avere appreso, mentre cercava di eseguire la sentenza di primo grado, che l'impianto non serviva solo la sua proprietà e quella delle controparti, ma anche le proprietà di e Controparte_2
, come aveva accertato il tecnico al quale aveva affidato l'incarico di Controparte_3 individuare le modalità per lo spostamento delle condutture. Per questo motivo, affermava che la sentenza di primo grado era stata emessa a contraddittorio non integro e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle predette . Concludeva, pertanto, CP_2 nei seguenti termini: “in riforma dell'appellata sentenza, per le motivazioni di cui in premessa ed accertare e dichiarare che;
In via preliminare che la sentenza è nulla per la mancata citazione in giudizio di tutti i soggetti interessati in quanto utilizzatori dell'impianto di scarico, con violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguenza di legge e statuizione favorevole all'appellante; non esiste un semplice passaggio di tubi nella proprietà ma che Pt_1 esiste ed è stato costruito un unico impianto di scarico per le abitazioni della IG.ra
2 , la famiglia e le IG.re , edificato nei terreni di tutti i CP_1 Pt_1 CP_2 soggetti citati, in virtù di contratto atipico come in premessa esposto, impianto comune che ricade nel regime della comunione e che in ogni caso si rientra nella fattispecie di cui all'art. 1045 c.c., essendosi i IG.ri collegati all'impianto che attraversava il loro Pt_1 fondo;
la sentenza non può essere eseguita dalla , in quanto si priverebbero CP_1 dello scarico le altre utilizzatrici IG.re , che non sono state chiamate in CP_2 giudizio;
è ingiusto ed erroneo il riconoscimento di un risarcimento del danno in quanto i
IG.ri a fronte del passaggio dell'impianto, anche, ma non solo, nel loro terreno Pt_1 hanno ricevuto una contropartita costituita dall'edificazione di un nuovo impianto e dall'utilizzazione dello stesso, benefici di cui a tutt'oggi si avvantaggiano. Inoltre anche a ritenere che i IG.ri abbiano diritto ad un ristoro per le motivazioni di cui nella Pt_1 sentenza impugnata, la IG.ra divisa con quella degli altri utilizzatori e che CP_1 tenga in considerazione che anche il suo terreno è attraversato dall'impianto di scarico comune e dagli scarichi delle IG.re , per l'effetto revocare la condanna al CP_2 risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali, ordinando la ripetizione delle somme dall'appellante versate in virtù della medesima sentenza, con riconoscimento del regime di comunione sull'impianto di scarico, con il favore di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”. Articolava, infine, richieste di prova testimoniale con il tecnico incaricato della esecuzione della sentenza e con lo;
chiedeva, inoltre, una Tes_1 integrazione della consulenza al fine di accertare la natura di impianto in comune fra essa, gli originari attori e le . CP_2
Alla udienza del 10.4.2025 la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente rilevarsi che il presente giudizio, riassunto in seguito alla decisione della Suprema Corte ex art. 392 cpc, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della corte e non già quella di primo grado.
Pertanto, diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione.
Ha chiarito in proposito la Suprema Corte che nel giudizio di rinvio non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità (Cass. 21096/2017).
Tutto ciò premesso si rileva che la decisione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello così motivando:
“La sentenza impugnata afferma che non è possibile configurare un diritto di servitù a carico del fondo degli odierni ricorrenti in assenza della forma scritta (cfr. pag. 4), ma poi valorizza il consenso all'installazione provvisoria di una condotta di scarico, peraltro espresso da uno soltanto dei comproprietari del presunto fondo servente, per affermare che
3 l'onere a carico del fondo stesso, consistente nella presenza dello scarico di cui si discute, debba essere mantenuto. Si ravvisa un contrasto logico insanabile tra la natura provvisoria dell'autorizzazione all'allaccio, accertata dal giudice di merito, e la stabilità che allo stesso viene di fatto riconosciuta, nonostante l'ultimazione dei lavori per la cui esecuzione quella autorizzazione era stata, in origine, concessa. Va poi evidenziato che l'odierna intimata non risulta aver mai proposto, nel corso del giudizio di merito, alcuna domanda di riconoscimento dell'esistenza di un suo diritto, di natura personale, a mantenere in essere la condotta di cui si discute, avendo la stessa insistito sempre per il riconoscimento di una servitù di scarico.
Infine, va anche considerato che il giudice di merito non ha affrontato il profilo relativo all'efficacia del consenso all'allaccio temporaneo alla condotta di scarico che sia stato manifestato da uno soltanto dei comproprietari del fondo servente, ed alla sua idoneità ad impegnare anche gli altri comproprietari del cespite asservito.”
Come sopra rilevato la , originaria convenuta, nel costituirsi nel giudizio di CP_1 primo grado, si era limitata a contestare la domanda di negatoria servitutis spiegata dagli originari attori, domanda che era stata accolta.
Nell'atto di appello, invece, la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata CP_1 affermando che la fattispecie in esame non doveva essere inquadrata quale servitù di passaggio dei tubi, bensì nella diversa figura della comunione, atteso che, come accertato in sede di esecuzione della sentenza, ella aveva appreso che, in seguito ai lavori di costruzione della villetta, era stato creato un impianto comune che serviva il proprio immobile, quello degli originari attori ed, inoltre, gli immobili di e Controparte_2
, che dovevano, pertanto, essere considerate litisconsorti necessarie. Controparte_3
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che fosse integrato il contraddittorio.
Secondo questa Corte la decisione emessa dalla Corte di Cassazione in esito al ricorso presentato dai non impedisce di compiere la preliminare valutazione sulla Pt_1 ammissibilità dei motivi di appello.
Invero, la Suprema Corte si è limitata a rilevare un difetto di motivazione della sentenza di appello senza compiere alcuna valutazione sui motivi spiegati dalla nel primo CP_1 giudizio di appello, motivi ribaditi dalla stessa in esito alla riassunzione.
Inoltre, deve rilevarsi che nel giudizio di secondo grado (conclusosi con la sentenza poi cassata) nulla è stato deciso in proposito: invero, nonostante la eccezione sollevata dagli appellati nella costituzione nel secondo grado di giudizio, la Corte di Appello nulla ha motivato sul punto, emettendo, invece, una c.d. “sentenza della terza via”.
Ciò consente (ed impone) a questa Corte, in esito al disposto annullamento della sentenza di secondo grado, di compiere detta valutazione sulla ammissibilità dei motivi di appello, valutazione che – al contrario – sarebbe stata preclusa qualora la Corte di appello avesse sul punto argomentato e deciso.
Pertanto, ritenuto che nessuna preclusione è maturata in ordine alla valutazione della legittimità dei motivi di appello, ritiene questa Corte che l'appello spiegato dalla
4 avverso la sentenza di primo grado (ed i cui motivi la stessa ha, nel presente CP_1 giudizio, ribadito) debba essere dichiarato inammissibile ex art. 345 cpc.
La , invero, dopo essersi limitata, nel costituirsi in primo grado, a contestare la CP_1 domanda di negatoria servitutis chiedendone il rigetto, ha chiesto, con la proposta impugnazione, che fosse riconosciuta la esistenza di un impianto in comune, avanzando una domanda mai proposta in primo grado.
La , invero, in primo grado non aveva svolto alcuna domanda, né di costituzione CP_1 di servitù coattiva, né di intervenuto acquisto della servitù, né di riconoscimento di diritto personale di godimento né, ancora, di accertamento della esistenza di beni in comunione.
Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte, infatti, il convenuto in negatoria servitutis deve – al fine di vedere riconosciuta la esistenza della servitù –proporre domanda riconvenzionale, onere non assolto in alcun modo dalla . CP_1
Pertanto, avuto riguardo alla costituzione della in primo grado ed ai motivi di Parte_9 appello dalla stessa spiegati, deve affermarsi che, nel caso di specie ricorre non già
l'ipotesi di una inammissibile mutatio libelli (circostanza che si sarebbe verificata qualora, proposta in primo grado una domanda di costituzione della servitù, si fosse chiesto, in grado di appello, di accertare la esistenza di beni in comunione, attesa la assoluta differenza di petitum e causa petendi) bensì – tenuto conto che, come detto, la CP_1 non ha mai svolto alcuna domanda riconvenzionale - la proposizione per la prima volta in appello della domanda di riconoscimento della esistenza di un impianto in comune, domanda che deve essere qualificata come del tutto nuova e, pertanto, inammissibile.
Per questi motivi
, l'appello proposto dalla deve essere dichiarato inammissibile CP_1
e deve conseguentemente, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ritiene la Corte che debba essere disattesa tanto la richiesta di integrazione del contraddittorio che la richiesta di rinnovazione della ctu avanzate dalla . Inammissibili, inoltre, devono essere CP_1 dichiarate le richieste di prova testimoniale avanzate in appello e ribadite in questo grado di giudizio.
Atteso dunque il rigetto dell'appello (in quanto dichiarato inammissibile) deve in questa sede provvedersi alla liquidazione delle spese delle fasi di merito, e, tenuto conto della decisione resa dalla Suprema Corte, anche della fase di legittimità.
Invero, ha affermato sul punto la Suprema Corte (Cass. 14075/2002), in un caso in parte sovrapponibile al presente, che “la cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Il giudice di rinvio, pertanto, deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cass. 21 novembre 2000 n. 15005). Detto giudice, in particolare:- se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di
5 compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. 23 aprile 2001,
n. 5988); - se, invece, rigetta l'appello, è tenuto provvedere sulle (sole) spese delle fasi d'impugnazione (Cass. 23 aprile 2001, n. 5987). Pacifico quanto precede e non controverso, altresì, che qualora la Corte di cassazione "rinvia la causa ad altro giudice" la stessa "può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio" (art. 385, comma 3, c.p.c.) e che nella specie Cass. 5 febbraio 1987,
n. 1129, cassata la precedente pronunzia di appello e rinviata la causa alla Corte di appello di Firenze ha rimesso a questa anche "il regolamento delle spese concernenti il presente giudizio di legittimità", è evidente che la pronunzia in questa sede gravata doveva provvedere sulle spese sia del primo giudizio di appello, sia del giudizio di legittimità conclusosi con la ricordata pronunzia n. 1129 del 1987, sia - infine - del giudizio di rinvio svoltosi innanzi a sé”.
Pertanto, in base alla soccombenza devono essere poste a carico della tanto le CP_1 spese del primo giudizio di appello che quelle del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio.
Quanto alla determinazione del valore della causa, ritiene la Corte che debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 10 cpc in relazione al cumulo delle domande, nel caso di specie quella di negatoria servitutis e di risarcimento del danno spiegate dagli originari attori. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore, quella di rimozione delle opere, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione della competenza per valore, il criterio del cumulo delle domande di cui all'art. 10 cod. proc. civ. non trova applicazione con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni e di rimozione delle cause del danno, trattandosi di domande che, pur formalmente distinte, sono prive fra loro di autonomia.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa di negatoria servitutis, da determinarsi ai sensi dell'art. 15 cpc, e considerato il valore di € 1490,00 (pari al valore catastale di € 28,18 moltiplicato per 50) e del risarcimento del danno riconosciuto, pari ad € 2.000,00, il valore dell'odierno giudizio risulta pari ad € 3490,00.
Le spese processuali, dunque, devono essere liquidate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 5200,00 nei valori medi, tenuto conto della complessità della vicenda, tanto per il giudizio di legittimità che per il presente grado, nei seguenti termini:
Primo giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
Giudizio di legittimità:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 709,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
6 Fase decisionale, valore medio: € 389,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.875,00
Giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
Le spese del primo giudizio di appello devono essere distratte in favore del solo avv.
Zoccali, unico procuratore in quella fase, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc, mentre quelle del giudizio svoltosi davanti alla Suprema Corte e quelle del presente grado di giudizio, devono essere distratte in favore di entrambi i procuratori costituiti che hanno reso analoga dichiarazione.
Relativamente al giudizio di appello proposto dalla , tenuto conto che la notifica CP_1 della impugnazione era avvenuta in data 14.5.2013, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
La parte che ha riassunto il giudizio ha chiesto la condanna della ex art. 96, 3° CP_1 comma cpc.
Ritiene la Corte che detta domanda debba essere accolta.
Hanno chiarito sul punto, da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass SU 9912/2018).
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussista detta violazione del dovere minimo di diligenza, considerato che la aveva proposto una impugnazione, avverso la CP_1 sentenza di primo grado, spiegando dei motivi totalmente inammissibili avendo avanzato in quella sede domande nuove, mai avanzate in primo grado.
7 Per tali motivi, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 , 3° comma cpc, condanna la a corrispondere agli attori in riassunzione la somma di € 2500,00 CP_1 equitativamente determinata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_10
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 1566/2012 del Tribunale di Reggio Calabria che, per l'effetto, si conferma;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 tutti gli attori in riassunzione che liquida
- Per il giudizio in grado di appello conclusosi con la sentenza annullata in €
2915,00 oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Zoccali ex art. 93 cpc;
- Per il giudizio svolto davanti alla Corte di Cassazione in € 19,14 per spese ed €
1875,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc;
.
- Per il presente grado di giudizio in € 125,00 per spese ed € 2915,00 oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc;
3) Condanna a corrispondere agli attori ex art. 96, 3° comma cpc Controparte_1 la somma equitativamente determinata in € 2500,00;
4) Dà atto della esistenza dei presupposti della applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 in relazione al giudizio di appello proposto dalla . . CP_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
16.9.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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