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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 793/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 793/2024 avente ad oggetto: appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 8 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata in data 29 dicembre 2023, promossa da:
(P. IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo CP_1 C.F._1
AS (C.F. ) elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._2
IN OV alla via Piano n. 5
APPELLANTI contro
(C.F. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. Controparte_3 [...]
) e CO CO (C.F. ) e domiciliata C.F._3 C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro sito in Napoli, alla Via P. Mascagni n. 64
APPELLATA
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e ha proposto appello avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 8/2024 resa dal Tribunale di Torre Annunziata all'esito del giudizio nrg.
705/2018 in data 29 dicembre 2023.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, così provvedere: “via principale - previa sospensione della esecutività, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora anche con decreto inaudita altera parte - riformare la sentenza n.
SENTENZA N. 8/2024 (R.G. 705/2018), TRIBUNALE DI Parte_2
TORRE ANNUNZIATA IN DATA 29.11.2023 E PUBBLICATA IL 02.01.2024,
NOTIFICATA IN DATA 18.01.2024 e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado. Con condanna della parte appellata alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario. In via istruttoria, chiede ove ritenuto opportuno, chiamare a chiarimenti o integrare l'elaborato peritale svolto in primo grado in ragione delle censure avanzate in forza del presente gravame”.
Si costituiva la società e per essa Controparte_2 [...]
la quale chiedeva così provvedere: “In via preliminare: - Controparte_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta da , in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
sig.ra e con atto di citazione in appello e, per CP_4 Controparte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 8/2024 emessa il 29.11.2023 e pubblicata il 2.01.2024 (causa n. 705/2018 R.G.) dal Tribunale di Torre Annunziata;
In via subordinata: - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione,
pagina 2 di 5 dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare la Parte_1
(P.Iva ), con sede in 80032 Brusciano (NA), Via Variante
[...] P.IVA_1
n. 7 bis Km 44,500, in persona del liquidatore Sig.ra (C.F. CP_4
) e il sig. (C.F. ), nato a [...]F._5 Controparte_1 C.F._1
Striano il 05/07/1950, – quest'ultimo limitatamente all'importo di Euro 36.000,00 - al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di € 50.738,96 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
La e , con atto depositato il 25 Parte_1 Controparte_1
novembre 2025, esponevano che: “si è raggiunto accordo transattivo con la parte convenuta, che prevede espressamente la rinuncia all'azione e agli atti del giudizio di cui in epigrafe, di guisa che risulta venuto meno l'interesse dell'attore ad agire…” e, pertanto, chiedeva: “CHIEDE che sia dichiarata l'estinzione della procedura di cui sopra, con compensazione integrale delle spese di lite”.
La e per essa con Controparte_2 Controparte_3
atto depositato il 26 novembre 2025, esponeva che: “stante l'intervenuta composizione stragiudiziale della controversia tra le parti in epigrafe indicate DICHIARA DI
ACCETTARE come in effetti accetta la rinuncia agli atti del giudizio depositata nel fascicolo telematico in data 25.11.2025 e CHIEDE che l'adita Corte Voglia dichiarare
l'estinzione del giudizio iscritto al n. 793/2024 R.G. della Corte di Appello di Napoli, con spese di lite compensate”.
A seguito delle suddette istanze delle parti costituite, la Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 26 novembre 2025, ha riservato la decisione al Collegio ex art. 190
c.p.c. senza concessione di termini.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo. Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020
n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto pagina 4 di 5 dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata conclusosi con sentenza n. 8/2024, all'esito del giudizio nrg. 705/2018, in data 29 dicembre 2023 con compensazione delle spese di lite (come da accordo transattivo).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 8/2024 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 02.01.2024
e contro e per essa , Controparte_2 Controparte_3
così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 793/2024 avente ad oggetto: appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 8 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata in data 29 dicembre 2023, promossa da:
(P. IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo CP_1 C.F._1
AS (C.F. ) elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._2
IN OV alla via Piano n. 5
APPELLANTI contro
(C.F. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. Controparte_3 [...]
) e CO CO (C.F. ) e domiciliata C.F._3 C.F._4
presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro sito in Napoli, alla Via P. Mascagni n. 64
APPELLATA
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e ha proposto appello avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 8/2024 resa dal Tribunale di Torre Annunziata all'esito del giudizio nrg.
705/2018 in data 29 dicembre 2023.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, così provvedere: “via principale - previa sospensione della esecutività, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora anche con decreto inaudita altera parte - riformare la sentenza n.
SENTENZA N. 8/2024 (R.G. 705/2018), TRIBUNALE DI Parte_2
TORRE ANNUNZIATA IN DATA 29.11.2023 E PUBBLICATA IL 02.01.2024,
NOTIFICATA IN DATA 18.01.2024 e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado. Con condanna della parte appellata alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario. In via istruttoria, chiede ove ritenuto opportuno, chiamare a chiarimenti o integrare l'elaborato peritale svolto in primo grado in ragione delle censure avanzate in forza del presente gravame”.
Si costituiva la società e per essa Controparte_2 [...]
la quale chiedeva così provvedere: “In via preliminare: - Controparte_3
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta da , in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1
sig.ra e con atto di citazione in appello e, per CP_4 Controparte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 8/2024 emessa il 29.11.2023 e pubblicata il 2.01.2024 (causa n. 705/2018 R.G.) dal Tribunale di Torre Annunziata;
In via subordinata: - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione,
pagina 2 di 5 dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare la Parte_1
(P.Iva ), con sede in 80032 Brusciano (NA), Via Variante
[...] P.IVA_1
n. 7 bis Km 44,500, in persona del liquidatore Sig.ra (C.F. CP_4
) e il sig. (C.F. ), nato a [...]F._5 Controparte_1 C.F._1
Striano il 05/07/1950, – quest'ultimo limitatamente all'importo di Euro 36.000,00 - al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di € 50.738,96 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
La e , con atto depositato il 25 Parte_1 Controparte_1
novembre 2025, esponevano che: “si è raggiunto accordo transattivo con la parte convenuta, che prevede espressamente la rinuncia all'azione e agli atti del giudizio di cui in epigrafe, di guisa che risulta venuto meno l'interesse dell'attore ad agire…” e, pertanto, chiedeva: “CHIEDE che sia dichiarata l'estinzione della procedura di cui sopra, con compensazione integrale delle spese di lite”.
La e per essa con Controparte_2 Controparte_3
atto depositato il 26 novembre 2025, esponeva che: “stante l'intervenuta composizione stragiudiziale della controversia tra le parti in epigrafe indicate DICHIARA DI
ACCETTARE come in effetti accetta la rinuncia agli atti del giudizio depositata nel fascicolo telematico in data 25.11.2025 e CHIEDE che l'adita Corte Voglia dichiarare
l'estinzione del giudizio iscritto al n. 793/2024 R.G. della Corte di Appello di Napoli, con spese di lite compensate”.
A seguito delle suddette istanze delle parti costituite, la Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 26 novembre 2025, ha riservato la decisione al Collegio ex art. 190
c.p.c. senza concessione di termini.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo transattivo. Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020
n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto pagina 4 di 5 dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata conclusosi con sentenza n. 8/2024, all'esito del giudizio nrg. 705/2018, in data 29 dicembre 2023 con compensazione delle spese di lite (come da accordo transattivo).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 8/2024 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 02.01.2024
e contro e per essa , Controparte_2 Controparte_3
così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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