Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di AV riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 691/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], località Santo Stefano (avv. Piera Calandrini)
e c.f. ), nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
via Salvo D'Acquisto n. 12, località Santo Stefano (avv. Federico Minghetti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 10/07/2021 a AV, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.162, Parte I anno 2021;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
AV per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prioritaria presso la madre.
2. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra resta assegnata a quest'ultima ed il sig. Parte_1
, che si è già trasferito a vivere altrove, potrà portare via dal suddetto immobile -previo Pt_2
accordo con la moglie-solo i propri effetti strettamente personali e la TV che egli ha acquistato di recente, ma che dovrà essere da lui contestualmente sostituita con analoga TV delle stesse dimensioni e caratteristiche principali.
3. Tenuto conto che la madre svolge attività lavorativa part-time (solo al mattino) e che il padre, invece, ad eccezione del lunedì, lavora a partire dalle ore 15.00 sino a tardissima sera ed anche e soprattutto nei giorni festivi, le parti concordano la seguente regolamentazione dei tempi di visita e permanenza del minore presso il padre:
- il lunedì dall'uscita di scuola sin dopo cena, con rientro dalla madre entro le ore 21,30;
- il mercoledì dalle ore 16.30 sin dopo cena, con rientro dalla madre per le ore 21.30;
- la domenica mattina fino alle 14.30.
Durante le vacanze natalizie: il minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale e con il padre quello di Santo Stefano, salvo diverso accordo intervenuto di anno in anno tra le parti.
Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo intervenuto di anno in anno tra le parti.
Durante il periodo delle vacanze estive, fatta salva l'iscrizione al CRE per tutto il periodo di gradimento del bambino, le parti concorderanno di anno in anno i periodi di vacanza da trascorrere con il figlio, tenuto conto dei desiderata di questi e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
Allorquando un genitore ha con sé il figlio per più giorni consecutivi, egli dovrà fornire all'altro tutti i riferimenti relativi al luogo, eventuale struttura turistica, indirizzo e recapito telefonico, nonché comunicare gli eventuali spostamenti altrove, garantendo sempre e comunque il contatto e la comunicazione telefonica quotidiana tra il minore e l'altro genitore una volta al giorno.
4. Il padre verserà alla madre - quale contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio - la somma mensile di € 500,00 (Eurocinquecento,00#) da versarsi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in conformità agli Indici Istat, secondo le vigenti disposizioni di legge. Detto contributo verrà corrisposto a far data dal mese di ottobre 2024, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso l'Istituto bancario Cassa di Risparmio di San Pietro in Vincoli intestato alla SI.ra , di cui si indica il relativo codice Iban: Parte_1
[...]CC0690120380.
5. Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito al 100% dalla madre, con obbligo del sig. al rilascio della necessaria autorizzazione all'INPS; il sig. Pt_2 Pt_2
si impegna ed obbliga, altresì, a corrispondere alla madre tutti gli arretrati dal medesimo percepiti a tal titolo a far data dal mese di ottobre 2024 compreso.
6. Il mantenimento straordinario del minore graverà su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo attualmente in uso al Tribunale di AV (integralmente riportato nella nota a piè pagina1 ), che le parti dichiarano di ben conoscere;
tuttavia, le parti dispongono che siano da annoverarsi tra le spese già concordate quelle relative ad un'attività artistica/ musicale, nonché anche ad un'ulteriore attività sportiva, come tutt'ora in essere.
7. Entrambi i genitori si impegnano a farsi carico della cura, crescita ed educazione del figlio, nel rispetto delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni del medesimo, secondo un progetto educativo concordato e coerente. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi l'un l'altro tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa al figlio, impegnandosi a fargli rispettare gli impegni scolastici ed eventualmente sportivi e ricreativi che si svolgano nei giorni e nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro. Essi si impegno, altresì, a mantenere un contegno vicendevolmente rispettoso, soprattutto in presenza del minore, assumendo altresì l'impegno a riconoscere pienamente il rispettivo ruolo genitoriale ed evitando ogni frequentazione del figlio e ogni possibile interferenza nelle questioni inerenti il medesimo da parte di eventuali loro rispettivi nuovi compagni/compagne. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui ha il figlio con sé. Viceversa, ogni decisione di carattere straordinario e di maggiore interesse per il figlio, inerente in particolare il percorso scolastico, l'educazione, la salute etc., dovrà essere assunta di concerto tra i genitori i quali, in caso di disaccordo, potranno rivolgersi al Giudice Tutelare presso il competente Tribunale.
8. I sig.ri e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Pt_2
e di non avanzare alcuna pretesa, a titolo di mantenimento, l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
9. I genitori si autorizzano reciprocamente a recarsi all'Estero anche in compagnia del figlio per trascorrere con i medesimi periodi limitati di tempo a scopo di vacanza e, pertanto, si impegnano sin d'ora a recarsi presso la Questura al fine di ottenere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e quant'altro si rendesse necessario.”
Così deciso in AV il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “[…] A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.”