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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 339 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c., promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in loc. Villa Magione (PG), elettivamente domiciliata in Perugia, Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Romeo, che la rappresenta e la assiste giusta procura estesa in calce al ricorso;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Foligno (PG), rappresentata e difesa dall'Avvocato Pierina Ciardo (pec ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_2
Pianiga (VE), via Roma 70/2, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: all'udienza di prima comparizione del 10 giugno 2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle questioni oggetto del procedimento ed hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, qui di seguito integralmente riportate:
1 Per_
“Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre nell'abitazione di Magione via Cavour n. 13, dove ha già la residenza, le occasioni di visita e frequentazione materne saranno regolate come segue: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì al uscita da scuola fino al mercoledì sera, alle ore 21:30, quando lo riporterà al padre, e il sabato sera dalle 21:30 fino alla domenica sera alle 21:3; a fine settimana alternati la madre terrà con sé il figlio minore fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola e, nelle dette settimane, il padre lo riprenderà all'uscita da scuola per tenerlo con sé il mercoledì; gli scambi avverranno tra le parti incontrandosi a metà strada, a Ponte San Giovanni;
- salvo diverso accordo tra le parti, durante le festività natalizie il figlio minore starà con
l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per una settimana (un anno comprendendo il Natale dal 24 al 31 dicembre, l'anno successivo il Capodanno dal 31 dicembre al 7 gennaio); durante le vacanze pasquali il figlio minore starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (e Per_ comunque un anno trascorrerà la Pasqua con un genitore mentre la Pasquetta con
l'altro e l'anno successivo in modo alternato); durante le vacanze estive ciascun genitore Per_ potrà trascorre con due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno: i Sigg.ri e , quando avranno con sé il minore, Pt_1 CP_1 dovranno comunicare sempre all'altro genitore, mediante messaggio anche telefonico, il proprio recapito per le vacanze nonché eventuali spostamenti in altre località; salvo diverso Per_ accordo tra le parti, il giorno del compleanno di sarà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascuno dei due genitori;
- la sig.ra verserà al sig. entro il giorno 20 del mese, la somma di euro CP_1 Pt_1
100,00 a titolo di assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore, mediante bonifico sul conto corrente [...]; le spese straordinarie, da individuarsi
e gestirsi in conformità alle previsioni di cui al Protocollo in uso presso l'ufficio graveranno sui genitori nella misura del 60% sul sig. del 40% sulla sig.ra ; Pt_1 CP_1
- l'importo dell'assegno unico sarà percepito interamente dal padre ed eventuali spese di custodia del figlio minore nei rispettivi tempi di permanenza saranno a carico del genitore che necessita dell'ausilio e presso cui il minore è collocato;
- spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il ricorso introduttivo depositato il 29.01.2025 il sig. ha chiesto Parte_1 regolamentarsi le questioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla frequentazione del Per_ figlio minore nato il [...] dalla relazione con , ed ha al fine esposto: CP_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale con lei dal 2019 al 2022, dalla quale è nato il Per_ piccolo che, cessata la convivenza, il Tribunale di Perugia, provvedendo su ricorso congiunto, con decreto del 14.11.2022 aveva disposto l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, ed obbligo di mantenimento ordinario e straordinario posti interamente a carico del padre fintanto che la non avesse trovato “una idonea CP_1 occupazione e/o una doppia attività che le consenta di percepire uno stipendio adeguato pari ad almeno € 1.200,00= mensili” (v. doc. 2 allegato al ricorso).
Ha aggiunto che nelle more, in data 15.10.24, la ex compagna si era licenziata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Cigierre Compagnia Generale Ristorazione S.p.a.
(allegato 5 al ricorso), proprio quando sarebbero maturati i presupposti per la modifica delle condizioni economiche concordate e omologate dal tribunale;
ha aggiunto di avere riscontrato, nel mese di ottobre 2023, che l'appartamento ove il minore vive insieme alla madre è tenuto in condizioni igieniche precarie e, in considerazione della propria più stabile situazione economica, abitativa e familiare, ha concluso chiedendo disporsi la collocazione del figlio presso la propria abitazione, alle altre condizioni indicate in ricorso.
Si è costituita con comparsa depositata il 5.5.25 la sig.ra , che ha precisato di CP_1 avere già acconsentito a che il figlio venisse collocato abitativamente presso il padre, che gode in effetti di stabilità lavorativa, vive in abitazione di proprietà e può contare sulla vicinanza e sul supporto dei nonni paterni. Ha però rappresentato di poter contribuire al mantenimento Per_ di con una somma pari a 100 euro mensili, stante la limitatezza delle proprie risorse economiche.
Con decreto del 6.6.24 è stata fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del
10.06.2025, ove le parti, comparse personalmente, sono state sentite dal giudice relatore.
All'esito, adottati i provvedimenti provvisori in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, la causa sulle conclusioni congiunte sopra riportate, è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
****
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, al collocamento prevalente presso il padre, alla disciplina delle occasioni di frequentazione Per_ materna appare congruo e conforme all'interesse del piccolo di anni 4), anche perché atto
3 a consentire a quest'ultimo di mantenere un rapporto di frequentazione equilibrato anche con la madre, genitore non convivente. Nulla osta dunque alla sua formalizzazione.
La valutazione di congruità si estende anche all'importo concordato dell'assegno di mantenimento ordinario a carico della madre, considerati i rispettivi tempi di permanenza e le condizioni reddituali, come riferite.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis:
1) Provvede in ordine alla disciplina delle questioni oggetto del ricorso in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
2) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(Ilenia Miccichè) (Gaia Muscato)
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 339 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. e 473-bis.29 c.p.c., promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in loc. Villa Magione (PG), elettivamente domiciliata in Perugia, Via Volte della Pace n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Romeo, che la rappresenta e la assiste giusta procura estesa in calce al ricorso;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Foligno (PG), rappresentata e difesa dall'Avvocato Pierina Ciardo (pec ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Email_2
Pianiga (VE), via Roma 70/2, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: all'udienza di prima comparizione del 10 giugno 2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle questioni oggetto del procedimento ed hanno chiesto rimettersi la causa al collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, qui di seguito integralmente riportate:
1 Per_
“Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre nell'abitazione di Magione via Cavour n. 13, dove ha già la residenza, le occasioni di visita e frequentazione materne saranno regolate come segue: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì al uscita da scuola fino al mercoledì sera, alle ore 21:30, quando lo riporterà al padre, e il sabato sera dalle 21:30 fino alla domenica sera alle 21:3; a fine settimana alternati la madre terrà con sé il figlio minore fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola e, nelle dette settimane, il padre lo riprenderà all'uscita da scuola per tenerlo con sé il mercoledì; gli scambi avverranno tra le parti incontrandosi a metà strada, a Ponte San Giovanni;
- salvo diverso accordo tra le parti, durante le festività natalizie il figlio minore starà con
l'uno o l'altro genitore ad anni alterni per una settimana (un anno comprendendo il Natale dal 24 al 31 dicembre, l'anno successivo il Capodanno dal 31 dicembre al 7 gennaio); durante le vacanze pasquali il figlio minore starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (e Per_ comunque un anno trascorrerà la Pasqua con un genitore mentre la Pasquetta con
l'altro e l'anno successivo in modo alternato); durante le vacanze estive ciascun genitore Per_ potrà trascorre con due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno: i Sigg.ri e , quando avranno con sé il minore, Pt_1 CP_1 dovranno comunicare sempre all'altro genitore, mediante messaggio anche telefonico, il proprio recapito per le vacanze nonché eventuali spostamenti in altre località; salvo diverso Per_ accordo tra le parti, il giorno del compleanno di sarà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascuno dei due genitori;
- la sig.ra verserà al sig. entro il giorno 20 del mese, la somma di euro CP_1 Pt_1
100,00 a titolo di assegno di mantenimento ordinario per il figlio minore, mediante bonifico sul conto corrente [...]; le spese straordinarie, da individuarsi
e gestirsi in conformità alle previsioni di cui al Protocollo in uso presso l'ufficio graveranno sui genitori nella misura del 60% sul sig. del 40% sulla sig.ra ; Pt_1 CP_1
- l'importo dell'assegno unico sarà percepito interamente dal padre ed eventuali spese di custodia del figlio minore nei rispettivi tempi di permanenza saranno a carico del genitore che necessita dell'ausilio e presso cui il minore è collocato;
- spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il ricorso introduttivo depositato il 29.01.2025 il sig. ha chiesto Parte_1 regolamentarsi le questioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla frequentazione del Per_ figlio minore nato il [...] dalla relazione con , ed ha al fine esposto: CP_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale con lei dal 2019 al 2022, dalla quale è nato il Per_ piccolo che, cessata la convivenza, il Tribunale di Perugia, provvedendo su ricorso congiunto, con decreto del 14.11.2022 aveva disposto l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, ed obbligo di mantenimento ordinario e straordinario posti interamente a carico del padre fintanto che la non avesse trovato “una idonea CP_1 occupazione e/o una doppia attività che le consenta di percepire uno stipendio adeguato pari ad almeno € 1.200,00= mensili” (v. doc. 2 allegato al ricorso).
Ha aggiunto che nelle more, in data 15.10.24, la ex compagna si era licenziata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Cigierre Compagnia Generale Ristorazione S.p.a.
(allegato 5 al ricorso), proprio quando sarebbero maturati i presupposti per la modifica delle condizioni economiche concordate e omologate dal tribunale;
ha aggiunto di avere riscontrato, nel mese di ottobre 2023, che l'appartamento ove il minore vive insieme alla madre è tenuto in condizioni igieniche precarie e, in considerazione della propria più stabile situazione economica, abitativa e familiare, ha concluso chiedendo disporsi la collocazione del figlio presso la propria abitazione, alle altre condizioni indicate in ricorso.
Si è costituita con comparsa depositata il 5.5.25 la sig.ra , che ha precisato di CP_1 avere già acconsentito a che il figlio venisse collocato abitativamente presso il padre, che gode in effetti di stabilità lavorativa, vive in abitazione di proprietà e può contare sulla vicinanza e sul supporto dei nonni paterni. Ha però rappresentato di poter contribuire al mantenimento Per_ di con una somma pari a 100 euro mensili, stante la limitatezza delle proprie risorse economiche.
Con decreto del 6.6.24 è stata fissata per la comparizione personale delle parti l'udienza del
10.06.2025, ove le parti, comparse personalmente, sono state sentite dal giudice relatore.
All'esito, adottati i provvedimenti provvisori in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, la causa sulle conclusioni congiunte sopra riportate, è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
****
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, al collocamento prevalente presso il padre, alla disciplina delle occasioni di frequentazione Per_ materna appare congruo e conforme all'interesse del piccolo di anni 4), anche perché atto
3 a consentire a quest'ultimo di mantenere un rapporto di frequentazione equilibrato anche con la madre, genitore non convivente. Nulla osta dunque alla sua formalizzazione.
La valutazione di congruità si estende anche all'importo concordato dell'assegno di mantenimento ordinario a carico della madre, considerati i rispettivi tempi di permanenza e le condizioni reddituali, come riferite.
Le spese, tenuto conto della condotta delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis:
1) Provvede in ordine alla disciplina delle questioni oggetto del ricorso in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
2) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(Ilenia Miccichè) (Gaia Muscato)
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