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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 06/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 283/2024 sub/1 P.U. R.R.D.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Italo Mirko De
Pasquale Italo Mirko, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII . letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 18 dicembre 2024 nell'interesse del sig. Parte_1
rilevata la propria competenza;
rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e)
D.Lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
ritenuto che la proposta sia ammissibile in quanto il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali, né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I;
ritenuto sussistente, poi, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore, così come emerge dalla relazione dell'OCC depositata in atti;
considerato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, Avv. Stefania Pino, ai sensi dell'art. 70 CCII in data 4 giugno 2025;
1 osservato che i creditori non hanno sollevato osservazioni al piano proposto dal sig.
[...]
Pt_1
osservato, che il piano prevede il pagamento di 87 rate di € 550,00 così modulato:
➢ Prime 6 rate a soddisfazione del 75% del compenso dell'OCC;
➢ Successive 8 rate a soddisfazione del 100% dei creditori privilegiati (Advisor/Agenzia delle
Entrate/Regione Puglia);
➢ Successive 69 rate a soddisfazione del 38,73% dei creditori chirografari (Findomestic Banca
Spa, Agos Ducato Spa, Intesa San Paolo, Spese Esecuzione piano);
➢ Ultime 2 rate a soddisfazione del residuo del 25% del compenso del gestore. rilevato, quindi, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 17 aprile 2025, il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
ritenuto che la durata del piano appare del tutto ragionevole (87 mesi), senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori;
ritenuto che il piano proposto, assunta la ratio delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile;
ritenuto, altresì, che il proposto piano appare conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria in quanto volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa della liquidazione controllata atteso che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile ma solo di due autovetture di esiguo valore;
ritenuto che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
ritenuto che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare;
ritenuto che, positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. ), come esposto nella relazione Parte_1 C.F._1
2 presentata dall' Avv. Stefania Pinto, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 05.06.2025
Il Giudice Delegato
3 dott. Italo Mirko De Pasquale
4
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Italo Mirko De
Pasquale Italo Mirko, ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII . letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 18 dicembre 2024 nell'interesse del sig. Parte_1
rilevata la propria competenza;
rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e)
D.Lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
ritenuto che la proposta sia ammissibile in quanto il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali, né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I;
ritenuto sussistente, poi, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore, così come emerge dalla relazione dell'OCC depositata in atti;
considerato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del ricorrente, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni;
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, Avv. Stefania Pino, ai sensi dell'art. 70 CCII in data 4 giugno 2025;
1 osservato che i creditori non hanno sollevato osservazioni al piano proposto dal sig.
[...]
Pt_1
osservato, che il piano prevede il pagamento di 87 rate di € 550,00 così modulato:
➢ Prime 6 rate a soddisfazione del 75% del compenso dell'OCC;
➢ Successive 8 rate a soddisfazione del 100% dei creditori privilegiati (Advisor/Agenzia delle
Entrate/Regione Puglia);
➢ Successive 69 rate a soddisfazione del 38,73% dei creditori chirografari (Findomestic Banca
Spa, Agos Ducato Spa, Intesa San Paolo, Spese Esecuzione piano);
➢ Ultime 2 rate a soddisfazione del residuo del 25% del compenso del gestore. rilevato, quindi, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 17 aprile 2025, il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
ritenuto che la durata del piano appare del tutto ragionevole (87 mesi), senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori;
ritenuto che il piano proposto, assunta la ratio delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile;
ritenuto, altresì, che il proposto piano appare conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria in quanto volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa della liquidazione controllata atteso che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile ma solo di due autovetture di esiguo valore;
ritenuto che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
ritenuto che il piano proposto rappresenta un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare;
ritenuto che, positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione;
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (C.F. ), come esposto nella relazione Parte_1 C.F._1
2 presentata dall' Avv. Stefania Pinto, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi, dispone che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà; dispone più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC; dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 05.06.2025
Il Giudice Delegato
3 dott. Italo Mirko De Pasquale
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