CA
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 596/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 238 del 19/22.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: NASpI, promossa da:
e per quanto occorra in qualità di Parte_1 Parte_2 tutrice del predetto , rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Parte_1
Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano – appellanti nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e CP_1
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell' CP_2
– appellato
[...] posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1 1. agiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, esponendo di essere stato condannato alla pena dell'ergastolo ostativo ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, c.p. con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano (sent. n. 3/2001, divenuta irrevocabile il 4.1.2002) per fatti avvenuti il 14.1.1991. Riferiva di essere stato assunto il 10.1.2017, quando era recluso all'interno della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, alle dipendenze di per svolgere mansioni di operaio all'interno del predetto Controparte_3 istituto, cessando il rapporto di lavoro il 19.4.2020 a seguito dell'intervenuta scarcerazione avvenuta per differimento della pena a causa dell'emergenza sanitaria (art. 47-ter, comma 1-ter, o.p.). L'esecuzione della pena proseguiva, quindi, in detenzione domiciliare presso l'abitazione della compagna e tutrice,
Parte_3
Il 21.5.2020 faceva quindi istanza all' per la NASpI, che era accolta CP_1 dal 27.5.2020, venendo riconosciuto il diritto per 620 giorni, sulla base delle settimane di pregressa contribuzione.
Il 12.11.2020, a seguito di sollecito per mancata erogazione, l' CP_1 comunicava però che “la pratica non va in pagamento in quanto c'è un blocco del codice fiscale inserito dal ”, con contestuale Controparte_4 richiesta di presentare eventuale certificato di estinzione della pena rilasciato dal
Tribunale.
L'interessato non poteva presentare tale documentazione e il ricorso amministrativo era dichiarato irricevibile, non percependo dunque più la prestazione (pur riconosciuta per 620 giorni) “e ciò benché abbia poi proseguito l'esecuzione della pena presso il domicilio della compagna rientrando poi in carcere solo in data 1.7.2020 allorché è stato trasferito al carcere di Parma, perdendo cosi la possibilità di riattivare il rapporto con il precedente datore di lavoro privato”.
La parte, quindi, “nella consapevolezza che la norma attualmente vigente non consentirebbe l'erogazione al ricorrente della prestazione NASpI, ma è volto a chiedere che il Tribunale sollevi l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 58 e 61, della l. 92/2012, che dispongono la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali nei confronti dei condannati per determinati reati”, rassegnava le seguenti conclusioni:
“preliminarmente ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 2, commi 58 e 61, l. 92/2012 nella parte in cui prevedono che la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali si applichi anche nei confronti di coloro che sono stati già condannati in via definitiva, alla data di entrata in vigore della legge, per i reati indicati dallo
2 stesso comma 58, e ciò per contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost., con l'art. 38, comma primo, Cost. e con ogni eventuale ulteriore parametro che il
Giudicante riterrà di individuare e, all'esito del predetto giudizio di costituzionalità,
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità NASpI, nella misura già accertata dall' di 620 giorni, con decorrenza dal 19 aprile 2020, CP_1
b) condannare l' a pagare le somme dovute per il titolo di cui sopra”. CP_1
All'udienza del 19.3.2024, celebrata dinanzi al Tribunale, l'interessato rilevava di aver trascorso “un periodo al di fuori dal carcere nel periodo dal
19.04.2020 al 30.06.2020 e che pertanto, in tale periodo, l'indennità deve essere riconosciuta alla stregua della sentenza Corte Cost. 137/2021.
Insiste nella domanda sub a) che riduce, integrandola, con il seguente periodo da aggiungersi infine: “per i soli giorni trascorsi in regime di detenzione fuori dal carcere o per intervenuta integrale espiazione della pena”.
Quanto alla domanda di condanna, limita la domanda al solo periodo
19.04.2020-30.06.2020 e agli ulteriori periodi di espiazione pena fuori dal carcere”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' ricondotta la fattispecie CP_1 all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 61, della l. n. 92/2012 (“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”), ravvisava la compatibilità della disposizione con l'art. 25 Cost., non avendo la revoca natura di sanzione penale, segnalando, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che “il legislatore ha istituito uno speciale statuto di
“indegnità”, connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l'esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell'intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati”.
Il Giudice, poi, in relazione alla possibilità, affermata da C. Cost. n.
137/2021, di ravvisare profili di illegittimità costituzionale della norma solo laddove “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura … può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”, posto che “lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal
3 modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2,3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza”, faceva presente che l'interessato in corso di causa aveva modificato le proprie conclusioni chiedendo il riconoscimento dell'indennità in questione con riguardo al solo periodo di espiazione della pena al di fuori dal carcere (e, in particolare, al periodo dal 19.4.2020 al 30.6.2020) ovvero “in caso di intervenuta integrale espiazione della pena”.
Svolgeva, dunque, il Giudice, le seguenti considerazioni: “rappresenta un dato acquisito ed incontestato che il : a) è soggetto condannato, tra Pt_1
l'altro, per uno dei reati contemplati dalla normativa di cui si censura, in questa sede l'illegittimità; b) è attualmente ancora detenuto presso la casa circondariale di Parma;
c) non ha provveduto ad allegare e provare di aver interamente espiato la condanna per tali reati.
Posta, dunque, la palese infondatezza del ricorso, laddove viene richiesta l'indennità NASpI per integrale espiazione della pena, occorre rigettare la domanda attorea anche con riguardo al periodo di dedotta espiazione della pena al di fuori dal carcere, ossia al periodo dal 19.04.2020 al 30.06.2020.
Nemmeno di tale circostanza fattuale parte ricorrente ha, invero, offerto alcun riscontro documentale.
Né, sotto tale profilo, nonostante la mancata contestazione di tale circostanza fattuale ad opera dell' convenuto, è utilmente invocabile il CP_5 principio di cui all'art. 115 c.p.c.
È, invero, principio logico – prima ancora che giuridico – che, per contestare, occorre prima conoscere o avere informazione dei fatti che la controparte ha allegato;
in altri termini, il protagonista della contestazione è colui che ha avuto contezza dei fatti di causa quale fatto “proprio”, “comune” ovvero “caduto sotto la propria percezione”.
Circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie, dal momento che l' nulla può conoscere, in via diretta, in ordine alle modalità di espiazione CP_1 della pena dell'odierno ricorrente.
Per tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato”.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti domande: “a) accertare e dichiarare il diritto del signor alla indennità Parte_1
NASpI nella misura già accertata dall' con provvedimento 12.10.2020 (620 CP_1 giornate complessive) per i giorni trascorsi in regime di espiazione pena fuori dal carcere;
4 b) condannare l' a pagare le somme dovute per il titolo di cui sopra CP_1 per il periodo dal 19/04/2020 al 30/06/2020 o per il diverso periodo di espiazione pena fuori dal carcere”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_5
3. Con l'unico articolato motivo, l'interessato censura la sentenza nella parte in cui il Giudice, quanto alla prova dell'espiazione della pena fuori dal carcere nel periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.06.2020, non ha ritenuto applicabile l'art. 115 c.p.c., essendo la circostanza comunque conoscibile dall' , quale CP_5
Amministrazione, con l'ordinaria diligenza (v. l'art. 18, comma 2, della l. n.
241/90), notando parte appellante, tra l'altro, che “procedimento” è quello avviato dal ricorrente con domanda 21.5.2020; la “riattivazione” (periodica o anche solo per una volta) del procedimento a seguito di scarcerazione è un procedimento non disciplinato (in quanto come detto, introdotto solo dalla Corte
Costituzionale) ma certamente non richiede una ulteriore domanda dell'interessato, che è prevista dalla legge solo per l'ipotesi di definitiva espiazione della pena. In tale contesto non dettagliatamente definito dalla legge sotto l'aspetto procedimentale, sembra logico che, qualora intervenga un fatto di cui altra amministrazione è a conoscenza e il procedimento sia comunque già attivato presso l' il ripristino debba essere automatico o quantomeno (ed è CP_1 il punto che qui rileva) il fatto sia agevolmente conoscibile solo attingendo alle informazioni dell'altra amministrazione interessata o quantomeno (e tanto basta ai fini in esame) è certamente da escludersi che il fatto esuli completamente dalla sfera di competenza dell' . CP_1
4. L'appello è ammissibile e fondato nei termini di seguito indicati.
Se è vero che con l'originario ricorso del 25.6.2021 l'interessato aveva chiesto di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità NASpI, nella misura già accertata dall' di 620 giorni, con decorrenza dal 19 aprile CP_1
2020, b) condannare l' a pagare le somme dovute per il titolo di cui sopra”, CP_1 sollecitando il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2, commi 58 e 61, cit., contenenti disposizioni ostative all'accoglimento dell'istanza, in relazione ai parametri meglio distinti nell'atto introduttivo, è altresì vero che all'udienza del 19.3.2024, la parte, tenuto conto delle statuizioni di C. Cost. n. 137/2021, intervenuta in corso di causa (“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo
5 alla detenzione in carcere …), aveva circoscritto, del tutto ritualmente, nell'ambito di una emendatio libelli che non scontava alcuna tardività (ma soltanto l'assenza di gravi motivi, qui ricollegabili alla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale: v. Cass., 2.8.2022, n. 23917), la portata delle conclusioni, insistendo “nella domanda sub a) che riduce, integrandola, con il seguente periodo da aggiungersi infine: “per i soli giorni trascorsi in regime di detenzione fuori dal carcere o per intervenuta integrale espiazione della pena”.
Quanto alla domanda di condanna, limita la domanda al solo periodo
19.04.2020-30.06.2020 e agli ulteriori periodi di espiazione pena fuori dal carcere”. Il tutto in considerazione anche della riconosciuta legittimità costituzionale della disposizione in relazione ad altri profili, specie quelli oggetto delle originarie doglianze (v. la stessa C. Cost. n. 137/2021 e C. Cost. n. 169/20231), notandosi che la precisazione era avvenuta all'udienza di discussione
(l'ultima udienza), trattandosi quindi delle richieste finali e definitive della parte.
In questa sede l'appellante ha mantenuto ferme le indicate conclusioni, con la precisazione che il riferimento all'accertamento del diritto alla indennità NASpI
“nella misura già accertata dall' con provvedimento 12.10.2020 (620 CP_1 giornate complessive)” vale soltanto quale richiamo descrittivo all'originario provvedimento dell'Istituto, occorrendo chiaramente rimodularne il contenuto in diminuzione in relazione ai “giorni trascorsi in regime di espiazione pena fuori dal carcere”, avendo semplicemente omesso la parte di riprendere l'ulteriore 1 V. il punto 11: “Tenuto conto della tendenziale provvisorietà della revoca, perché destinata a venir meno all'esito della definitiva espiazione della pena, ai sensi del comma 59 dello stesso art. 2, nonché in caso di ammissione del condannato ad un regime alternativo alla detenzione in carcere, a seguito della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale di cui alla più volte richiamata sentenza n. 137 del 2021, si ha che l'assenza di una condanna definitiva per uno dei reati di cui al comma 58, con pena espiata in regime carcerario, si atteggia a requisito di erogazione della prestazione sociale piuttosto che requisito per l'insorgenza o il mantenimento del diritto. Mentre alla natura costitutiva del requisito non si attaglia la variabilità connessa al possibile mutamento, nel tempo, del regime della pena, l'accostamento ai requisiti di erogazione – quali ad esempio per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), il mancato ricovero in una struttura a carico dello Stato o la mancata percezione di prestazioni incompatibili
– rende l'intero corpus normativo ragionevole e coerente, giustificando il fatto che la revoca, anche se disposta dal giudice penale, nelle ipotesi di cui al comma 58, possa cessare di efficacia in caso di ammissione a forme alternative alla detenzione in carcere, con la riattivazione del beneficio, salva l'interruzione dell'erogazione in caso di successivo ripristino del regime carcerario. La qualificazione come elemento esterno alla prestazione assistenziale che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione per il tempo in cui il condannato sconta la pena in un istituto carcerario, risulta appropriata alla eventuale temporaneità della revoca e confacente alla possibilità di un suo ripristino al venir meno della condizione ostativa, sia in caso di espiazione della pena che di collocamento in regimi alternativi come la detenzione domiciliare. 12.– Né può ritenersi la natura sostanzialmente penale della revoca della prestazione, come assume il giudice rimettente …”.
6 riferimento all'“intervenuta integrale espiazione della pena”, evenienza che pacificamente non è invocabile dal Pt_1
La richiesta di condanna parimenti avanzata in questo grado di appello è del tutto corrispondente a quella precisata all'udienza del 19.3.2024, avendo domandato l'interessato di “b) condannare l' a pagare le somme dovute per CP_1 il titolo di cui sopra per il periodo dal 19/04/2020 al 30/06/2020 o per il diverso periodo di espiazione pena fuori dal carcere” (appare riconducibile a mera svista l'utilizzo della congiunzione o invece di e, come nell'udienza del 19.3.2024, non mutando comunque il contenuto della domanda). È poi chiaro che il periodo è quello di riferimento nell'economia della richiesta, tenendo conto dei giorni dell'espiazione della pena fuori dal carcere, non ostando e non essendo incompatibile l'istanza con il dato che vi sia il c.d. periodo di carenza e che la prestazione decorra dall'ottavo giorno successivo alla risoluzione del rapporto.
5. A fondamento della riportata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, cit., la Corte Costituzionale ha svolto nella sentenza n.
137/2021 le seguenti considerazioni.
“8.1. Al fine di poter meglio inquadrare la natura del provvedimento di revoca di cui alla disposizione censurata, risulta opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall'art. 2, commi da 58 a 61, della legge n.
92 del 2012.
8.1.1. Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, ossia l'indennità di disoccupazione,
l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.
Il comma 59 stabilisce che l'erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell'interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.
Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.
Il comma 61, oggetto di censura, infine, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia,
d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto
7 non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.
8.1.2. L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno “statuto d'indegnità” per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020)…
8.2. Ciò precisato, l'art. 38, primo comma, Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa.
Sin dalle sue più risalenti pronunce, questa Corte ha sottolineato che il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).
8.2.1. Il dovere di cui al primo comma si esprime attraverso specifiche misure di assistenza economica, basate principalmente sullo stato di bisogno del beneficiario…
8.2.2. Vero è che il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza;
trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni (sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005).
La possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali, pertanto, non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del
8 diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n.
152 del 2020). Così anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, come l'indennità di comunicazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale (tra cui l'art. 2 Cost.) (si vedano le sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013 e n. 187 del 2010) …
8.3. Ciò premesso, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura – ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo – può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
8.3.1. Lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.
È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
8.3.2. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.
Tener conto di tale diversità di situazioni, anzi, risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell'intervento legislativo, che ha stabilito l'incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e l'essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi. È ben possibile, infatti, che per tali reati il legislatore abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena, senza quindi prevedere deroghe allorché ricorrano peculiari situazioni, legate all'età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per
9 particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.
Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché
l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.
8.4. Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui – richiamando il comma
58, primo periodo – prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere …”.
6. La documentazione prodotta in questo grado di giudizio, rappresentata dal provvedimento di scarcerazione del 26.3.2020 (doc. A) e dal provvedimento di carcerazione dell'1.7.2020 (doc. B), va acquisita ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Alla luce della deduzione compiuta nel ricorso originario circa l'intervenuta espiazione della pena fuori dal carcere (“2. In data 19.4.2020 il rapporto di lavoro
è cessato in concomitanza con la scarcerazione del ricorrente per differimento della pena a causa dell'emergenza sanitaria (art. 47-ter, comma 1-ter, o.p.). 3.
L'esecuzione della pena è proseguita in detenzione domiciliare presso l'abitazione della compagna e tutrice, in via San Pietro Parte_3
10, NO NA (Varese) … 8. Il ricorrente non ha quindi più ricevuto il trattamento NASpI che pure gli era stato riconosciuto per 620 giorni e ciò benché abbia poi proseguito l'esecuzione della pena presso il domicilio della compagna rientrando poi in carcere solo in data 1.7.2020 allorché è stato trasferito al carcere di Parma, perdendo cosi la possibilità di riattivare il rapporto con il precedente datore di lavoro privato”) e della motivazione espressa sul punto dal
Giudice con riferimento alla ritenuta assenza di dimostrazione delle stesse circostanze, tale documentazione rappresenta, infatti, prova idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia impugnata (v. Cass., 12.6.2024, n. 16358, “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ... quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass. Sez. Un. n.
10790/2017). In particolare questa Corte ha precisato che "non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma
10 di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale" (Cass. n.
10790 cit.)”.
7. Occorre pertanto, per quanto evidenziato, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla indennità NASpI nella misura dovuta per i giorni trascorsi in regime di espiazione della pena fuori dal carcere, in relazione al periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.6.2020, con condanna dell' al provvedere in tal CP_5 senso.
Osta, peraltro, alla possibilità di considerare altri periodi di espiazione della pena fuori dal carcere (v. l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in atti, prodotta unitamente all'atto introduttivo di questo giudizio), la precisazione compiuta nel corpo del ricorso in appello (alla luce del quale vanno lette, con integrazione, le conclusioni), ove l'interessato ha chiesto che “la sentenza impugnata venga riformata nella parte indicata al punto 1, con conseguente accertamento del diritto del signor al riconoscimento della NASpI per Pt_1 il periodo di detenzione domiciliare intervenuto tra il 19/04/2020 e il 30/06/2020
o per il minor periodo ritenuto di giustizia” (l'alternativa al riconoscimento del periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.6.2020 sarebbe il riconoscimento di un periodo di minore durata).
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano in misura di un quarto, tenendo conto del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n.
137/2021 è sopravenuta all'instaurazione del giudizio, con condanna dell' CP_5 al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante al pagamento della indennità NASpI, nella misura dovuta, per i giorni trascorsi in regime di espiazione della pena fuori dal carcere, in relazione al periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.6.2020, con condanna dell' al provvedere in tal senso;
CP_1 compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di un quarto e condanna l' al pagamento del residuo, che liquida per il primo CP_5 grado in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 596/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 238 del 19/22.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: NASpI, promossa da:
e per quanto occorra in qualità di Parte_1 Parte_2 tutrice del predetto , rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Parte_1
Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano – appellanti nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e CP_1
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell' CP_2
– appellato
[...] posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1 1. agiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, esponendo di essere stato condannato alla pena dell'ergastolo ostativo ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, c.p. con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano (sent. n. 3/2001, divenuta irrevocabile il 4.1.2002) per fatti avvenuti il 14.1.1991. Riferiva di essere stato assunto il 10.1.2017, quando era recluso all'interno della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, alle dipendenze di per svolgere mansioni di operaio all'interno del predetto Controparte_3 istituto, cessando il rapporto di lavoro il 19.4.2020 a seguito dell'intervenuta scarcerazione avvenuta per differimento della pena a causa dell'emergenza sanitaria (art. 47-ter, comma 1-ter, o.p.). L'esecuzione della pena proseguiva, quindi, in detenzione domiciliare presso l'abitazione della compagna e tutrice,
Parte_3
Il 21.5.2020 faceva quindi istanza all' per la NASpI, che era accolta CP_1 dal 27.5.2020, venendo riconosciuto il diritto per 620 giorni, sulla base delle settimane di pregressa contribuzione.
Il 12.11.2020, a seguito di sollecito per mancata erogazione, l' CP_1 comunicava però che “la pratica non va in pagamento in quanto c'è un blocco del codice fiscale inserito dal ”, con contestuale Controparte_4 richiesta di presentare eventuale certificato di estinzione della pena rilasciato dal
Tribunale.
L'interessato non poteva presentare tale documentazione e il ricorso amministrativo era dichiarato irricevibile, non percependo dunque più la prestazione (pur riconosciuta per 620 giorni) “e ciò benché abbia poi proseguito l'esecuzione della pena presso il domicilio della compagna rientrando poi in carcere solo in data 1.7.2020 allorché è stato trasferito al carcere di Parma, perdendo cosi la possibilità di riattivare il rapporto con il precedente datore di lavoro privato”.
La parte, quindi, “nella consapevolezza che la norma attualmente vigente non consentirebbe l'erogazione al ricorrente della prestazione NASpI, ma è volto a chiedere che il Tribunale sollevi l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 58 e 61, della l. 92/2012, che dispongono la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali nei confronti dei condannati per determinati reati”, rassegnava le seguenti conclusioni:
“preliminarmente ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 2, commi 58 e 61, l. 92/2012 nella parte in cui prevedono che la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali si applichi anche nei confronti di coloro che sono stati già condannati in via definitiva, alla data di entrata in vigore della legge, per i reati indicati dallo
2 stesso comma 58, e ciò per contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost., con l'art. 38, comma primo, Cost. e con ogni eventuale ulteriore parametro che il
Giudicante riterrà di individuare e, all'esito del predetto giudizio di costituzionalità,
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità NASpI, nella misura già accertata dall' di 620 giorni, con decorrenza dal 19 aprile 2020, CP_1
b) condannare l' a pagare le somme dovute per il titolo di cui sopra”. CP_1
All'udienza del 19.3.2024, celebrata dinanzi al Tribunale, l'interessato rilevava di aver trascorso “un periodo al di fuori dal carcere nel periodo dal
19.04.2020 al 30.06.2020 e che pertanto, in tale periodo, l'indennità deve essere riconosciuta alla stregua della sentenza Corte Cost. 137/2021.
Insiste nella domanda sub a) che riduce, integrandola, con il seguente periodo da aggiungersi infine: “per i soli giorni trascorsi in regime di detenzione fuori dal carcere o per intervenuta integrale espiazione della pena”.
Quanto alla domanda di condanna, limita la domanda al solo periodo
19.04.2020-30.06.2020 e agli ulteriori periodi di espiazione pena fuori dal carcere”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' ricondotta la fattispecie CP_1 all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 61, della l. n. 92/2012 (“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”), ravvisava la compatibilità della disposizione con l'art. 25 Cost., non avendo la revoca natura di sanzione penale, segnalando, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che “il legislatore ha istituito uno speciale statuto di
“indegnità”, connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l'esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell'intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati”.
Il Giudice, poi, in relazione alla possibilità, affermata da C. Cost. n.
137/2021, di ravvisare profili di illegittimità costituzionale della norma solo laddove “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura … può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”, posto che “lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal
3 modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2,3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza”, faceva presente che l'interessato in corso di causa aveva modificato le proprie conclusioni chiedendo il riconoscimento dell'indennità in questione con riguardo al solo periodo di espiazione della pena al di fuori dal carcere (e, in particolare, al periodo dal 19.4.2020 al 30.6.2020) ovvero “in caso di intervenuta integrale espiazione della pena”.
Svolgeva, dunque, il Giudice, le seguenti considerazioni: “rappresenta un dato acquisito ed incontestato che il : a) è soggetto condannato, tra Pt_1
l'altro, per uno dei reati contemplati dalla normativa di cui si censura, in questa sede l'illegittimità; b) è attualmente ancora detenuto presso la casa circondariale di Parma;
c) non ha provveduto ad allegare e provare di aver interamente espiato la condanna per tali reati.
Posta, dunque, la palese infondatezza del ricorso, laddove viene richiesta l'indennità NASpI per integrale espiazione della pena, occorre rigettare la domanda attorea anche con riguardo al periodo di dedotta espiazione della pena al di fuori dal carcere, ossia al periodo dal 19.04.2020 al 30.06.2020.
Nemmeno di tale circostanza fattuale parte ricorrente ha, invero, offerto alcun riscontro documentale.
Né, sotto tale profilo, nonostante la mancata contestazione di tale circostanza fattuale ad opera dell' convenuto, è utilmente invocabile il CP_5 principio di cui all'art. 115 c.p.c.
È, invero, principio logico – prima ancora che giuridico – che, per contestare, occorre prima conoscere o avere informazione dei fatti che la controparte ha allegato;
in altri termini, il protagonista della contestazione è colui che ha avuto contezza dei fatti di causa quale fatto “proprio”, “comune” ovvero “caduto sotto la propria percezione”.
Circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie, dal momento che l' nulla può conoscere, in via diretta, in ordine alle modalità di espiazione CP_1 della pena dell'odierno ricorrente.
Per tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato”.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti domande: “a) accertare e dichiarare il diritto del signor alla indennità Parte_1
NASpI nella misura già accertata dall' con provvedimento 12.10.2020 (620 CP_1 giornate complessive) per i giorni trascorsi in regime di espiazione pena fuori dal carcere;
4 b) condannare l' a pagare le somme dovute per il titolo di cui sopra CP_1 per il periodo dal 19/04/2020 al 30/06/2020 o per il diverso periodo di espiazione pena fuori dal carcere”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_5
3. Con l'unico articolato motivo, l'interessato censura la sentenza nella parte in cui il Giudice, quanto alla prova dell'espiazione della pena fuori dal carcere nel periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.06.2020, non ha ritenuto applicabile l'art. 115 c.p.c., essendo la circostanza comunque conoscibile dall' , quale CP_5
Amministrazione, con l'ordinaria diligenza (v. l'art. 18, comma 2, della l. n.
241/90), notando parte appellante, tra l'altro, che “procedimento” è quello avviato dal ricorrente con domanda 21.5.2020; la “riattivazione” (periodica o anche solo per una volta) del procedimento a seguito di scarcerazione è un procedimento non disciplinato (in quanto come detto, introdotto solo dalla Corte
Costituzionale) ma certamente non richiede una ulteriore domanda dell'interessato, che è prevista dalla legge solo per l'ipotesi di definitiva espiazione della pena. In tale contesto non dettagliatamente definito dalla legge sotto l'aspetto procedimentale, sembra logico che, qualora intervenga un fatto di cui altra amministrazione è a conoscenza e il procedimento sia comunque già attivato presso l' il ripristino debba essere automatico o quantomeno (ed è CP_1 il punto che qui rileva) il fatto sia agevolmente conoscibile solo attingendo alle informazioni dell'altra amministrazione interessata o quantomeno (e tanto basta ai fini in esame) è certamente da escludersi che il fatto esuli completamente dalla sfera di competenza dell' . CP_1
4. L'appello è ammissibile e fondato nei termini di seguito indicati.
Se è vero che con l'originario ricorso del 25.6.2021 l'interessato aveva chiesto di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità NASpI, nella misura già accertata dall' di 620 giorni, con decorrenza dal 19 aprile CP_1
2020, b) condannare l' a pagare le somme dovute per il titolo di cui sopra”, CP_1 sollecitando il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2, commi 58 e 61, cit., contenenti disposizioni ostative all'accoglimento dell'istanza, in relazione ai parametri meglio distinti nell'atto introduttivo, è altresì vero che all'udienza del 19.3.2024, la parte, tenuto conto delle statuizioni di C. Cost. n. 137/2021, intervenuta in corso di causa (“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo
5 alla detenzione in carcere …), aveva circoscritto, del tutto ritualmente, nell'ambito di una emendatio libelli che non scontava alcuna tardività (ma soltanto l'assenza di gravi motivi, qui ricollegabili alla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale: v. Cass., 2.8.2022, n. 23917), la portata delle conclusioni, insistendo “nella domanda sub a) che riduce, integrandola, con il seguente periodo da aggiungersi infine: “per i soli giorni trascorsi in regime di detenzione fuori dal carcere o per intervenuta integrale espiazione della pena”.
Quanto alla domanda di condanna, limita la domanda al solo periodo
19.04.2020-30.06.2020 e agli ulteriori periodi di espiazione pena fuori dal carcere”. Il tutto in considerazione anche della riconosciuta legittimità costituzionale della disposizione in relazione ad altri profili, specie quelli oggetto delle originarie doglianze (v. la stessa C. Cost. n. 137/2021 e C. Cost. n. 169/20231), notandosi che la precisazione era avvenuta all'udienza di discussione
(l'ultima udienza), trattandosi quindi delle richieste finali e definitive della parte.
In questa sede l'appellante ha mantenuto ferme le indicate conclusioni, con la precisazione che il riferimento all'accertamento del diritto alla indennità NASpI
“nella misura già accertata dall' con provvedimento 12.10.2020 (620 CP_1 giornate complessive)” vale soltanto quale richiamo descrittivo all'originario provvedimento dell'Istituto, occorrendo chiaramente rimodularne il contenuto in diminuzione in relazione ai “giorni trascorsi in regime di espiazione pena fuori dal carcere”, avendo semplicemente omesso la parte di riprendere l'ulteriore 1 V. il punto 11: “Tenuto conto della tendenziale provvisorietà della revoca, perché destinata a venir meno all'esito della definitiva espiazione della pena, ai sensi del comma 59 dello stesso art. 2, nonché in caso di ammissione del condannato ad un regime alternativo alla detenzione in carcere, a seguito della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale di cui alla più volte richiamata sentenza n. 137 del 2021, si ha che l'assenza di una condanna definitiva per uno dei reati di cui al comma 58, con pena espiata in regime carcerario, si atteggia a requisito di erogazione della prestazione sociale piuttosto che requisito per l'insorgenza o il mantenimento del diritto. Mentre alla natura costitutiva del requisito non si attaglia la variabilità connessa al possibile mutamento, nel tempo, del regime della pena, l'accostamento ai requisiti di erogazione – quali ad esempio per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), il mancato ricovero in una struttura a carico dello Stato o la mancata percezione di prestazioni incompatibili
– rende l'intero corpus normativo ragionevole e coerente, giustificando il fatto che la revoca, anche se disposta dal giudice penale, nelle ipotesi di cui al comma 58, possa cessare di efficacia in caso di ammissione a forme alternative alla detenzione in carcere, con la riattivazione del beneficio, salva l'interruzione dell'erogazione in caso di successivo ripristino del regime carcerario. La qualificazione come elemento esterno alla prestazione assistenziale che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione per il tempo in cui il condannato sconta la pena in un istituto carcerario, risulta appropriata alla eventuale temporaneità della revoca e confacente alla possibilità di un suo ripristino al venir meno della condizione ostativa, sia in caso di espiazione della pena che di collocamento in regimi alternativi come la detenzione domiciliare. 12.– Né può ritenersi la natura sostanzialmente penale della revoca della prestazione, come assume il giudice rimettente …”.
6 riferimento all'“intervenuta integrale espiazione della pena”, evenienza che pacificamente non è invocabile dal Pt_1
La richiesta di condanna parimenti avanzata in questo grado di appello è del tutto corrispondente a quella precisata all'udienza del 19.3.2024, avendo domandato l'interessato di “b) condannare l' a pagare le somme dovute per CP_1 il titolo di cui sopra per il periodo dal 19/04/2020 al 30/06/2020 o per il diverso periodo di espiazione pena fuori dal carcere” (appare riconducibile a mera svista l'utilizzo della congiunzione o invece di e, come nell'udienza del 19.3.2024, non mutando comunque il contenuto della domanda). È poi chiaro che il periodo è quello di riferimento nell'economia della richiesta, tenendo conto dei giorni dell'espiazione della pena fuori dal carcere, non ostando e non essendo incompatibile l'istanza con il dato che vi sia il c.d. periodo di carenza e che la prestazione decorra dall'ottavo giorno successivo alla risoluzione del rapporto.
5. A fondamento della riportata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, cit., la Corte Costituzionale ha svolto nella sentenza n.
137/2021 le seguenti considerazioni.
“8.1. Al fine di poter meglio inquadrare la natura del provvedimento di revoca di cui alla disposizione censurata, risulta opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall'art. 2, commi da 58 a 61, della legge n.
92 del 2012.
8.1.1. Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale – quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso – il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, ossia l'indennità di disoccupazione,
l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.
Il comma 59 stabilisce che l'erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell'interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.
Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.
Il comma 61, oggetto di censura, infine, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia,
d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto
7 non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.
8.1.2. L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno “statuto d'indegnità” per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020)…
8.2. Ciò precisato, l'art. 38, primo comma, Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa.
Sin dalle sue più risalenti pronunce, questa Corte ha sottolineato che il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).
8.2.1. Il dovere di cui al primo comma si esprime attraverso specifiche misure di assistenza economica, basate principalmente sullo stato di bisogno del beneficiario…
8.2.2. Vero è che il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza;
trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni (sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del 2005).
La possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali, pertanto, non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del
8 diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n.
152 del 2020). Così anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, come l'indennità di comunicazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale (tra cui l'art. 2 Cost.) (si vedano le sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013 e n. 187 del 2010) …
8.3. Ciò premesso, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura – ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo – può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
8.3.1. Lo “statuto d'indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.
È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
8.3.2. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.
Tener conto di tale diversità di situazioni, anzi, risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell'intervento legislativo, che ha stabilito l'incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e l'essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi. È ben possibile, infatti, che per tali reati il legislatore abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena, senza quindi prevedere deroghe allorché ricorrano peculiari situazioni, legate all'età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per
9 particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.
Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché
l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.
8.4. Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui – richiamando il comma
58, primo periodo – prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere …”.
6. La documentazione prodotta in questo grado di giudizio, rappresentata dal provvedimento di scarcerazione del 26.3.2020 (doc. A) e dal provvedimento di carcerazione dell'1.7.2020 (doc. B), va acquisita ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Alla luce della deduzione compiuta nel ricorso originario circa l'intervenuta espiazione della pena fuori dal carcere (“2. In data 19.4.2020 il rapporto di lavoro
è cessato in concomitanza con la scarcerazione del ricorrente per differimento della pena a causa dell'emergenza sanitaria (art. 47-ter, comma 1-ter, o.p.). 3.
L'esecuzione della pena è proseguita in detenzione domiciliare presso l'abitazione della compagna e tutrice, in via San Pietro Parte_3
10, NO NA (Varese) … 8. Il ricorrente non ha quindi più ricevuto il trattamento NASpI che pure gli era stato riconosciuto per 620 giorni e ciò benché abbia poi proseguito l'esecuzione della pena presso il domicilio della compagna rientrando poi in carcere solo in data 1.7.2020 allorché è stato trasferito al carcere di Parma, perdendo cosi la possibilità di riattivare il rapporto con il precedente datore di lavoro privato”) e della motivazione espressa sul punto dal
Giudice con riferimento alla ritenuta assenza di dimostrazione delle stesse circostanze, tale documentazione rappresenta, infatti, prova idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia impugnata (v. Cass., 12.6.2024, n. 16358, “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile ... quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass. Sez. Un. n.
10790/2017). In particolare questa Corte ha precisato che "non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma
10 di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale" (Cass. n.
10790 cit.)”.
7. Occorre pertanto, per quanto evidenziato, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla indennità NASpI nella misura dovuta per i giorni trascorsi in regime di espiazione della pena fuori dal carcere, in relazione al periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.6.2020, con condanna dell' al provvedere in tal CP_5 senso.
Osta, peraltro, alla possibilità di considerare altri periodi di espiazione della pena fuori dal carcere (v. l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in atti, prodotta unitamente all'atto introduttivo di questo giudizio), la precisazione compiuta nel corpo del ricorso in appello (alla luce del quale vanno lette, con integrazione, le conclusioni), ove l'interessato ha chiesto che “la sentenza impugnata venga riformata nella parte indicata al punto 1, con conseguente accertamento del diritto del signor al riconoscimento della NASpI per Pt_1 il periodo di detenzione domiciliare intervenuto tra il 19/04/2020 e il 30/06/2020
o per il minor periodo ritenuto di giustizia” (l'alternativa al riconoscimento del periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.6.2020 sarebbe il riconoscimento di un periodo di minore durata).
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si compensano in misura di un quarto, tenendo conto del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n.
137/2021 è sopravenuta all'instaurazione del giudizio, con condanna dell' CP_5 al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto dell'appellante al pagamento della indennità NASpI, nella misura dovuta, per i giorni trascorsi in regime di espiazione della pena fuori dal carcere, in relazione al periodo compreso tra il 19.4.2020 e il 30.6.2020, con condanna dell' al provvedere in tal senso;
CP_1 compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura di un quarto e condanna l' al pagamento del residuo, che liquida per il primo CP_5 grado in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
11