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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1754/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente
dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore
Giudice dott.ssa Margherita Pastorino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado 1754/2025 promossa da: C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte_1 codice fiscale '
rappresentata e difesa da CLAUDIA PRANDATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
,nato a [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale C.F._2
,
rappresentato e difeso dall'avv. FULVIO CASSANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
resistente oggetto: separazione giudiziale con l'intervento del Pubblico Ministero/il parere del Pubblico Ministero in data 09/12/2025.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
"1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
2) affidare il figlio minorenne Per_1, nato ad Alessandria il [...], a [...] i genitori, con residenza e collocazione abitativa presso la residenza della madre;
3) il sig. CP 1 frequenterà il figlio minore Per_1 ogni qual volta lo vorrà, accordandosi direttamente con il medesimo;
4) disporre in capo al sig. Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di €. 300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente su base Istat, mediante pagamento in favore della sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo la regolamentazione adottata con apposito Protocollo
da codesto Tribunale;
5) disporre che la sig.ra Parte_1 percepisca in via esclusiva l'intero importo l'Assegno
Unico Inps riconosciuto in favore di entrambi i figli e che il sig. CP_1 si impegni e si obblighi senza dilazioni a effettuare ogni adempimento di propria competenza per consentire l'immediata fruizione di tale beneficio;
6) disporre l'obbligo di contribuzione a carico del sig. CP_1 n favore della sig.ra Pt_1 e a titolo
di contributo al mantenimento della stessa, nella misura di €. 150,00 fino a quando la medesima non avrà reperito una stabile attività lavorativa, rivalutabile annualmente su base Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra Pt_1 entro il giorno 5
di ogni mese."
Svolgimento del processo Parte_1Con ricorso depositato in data 30/07/2025, la ricorrente Ichiedeva che
venisse pronunciata la separazione personale del matrimonio contratto con rito concordatario con il sig. Controparte_1 celebrato a Palmi (RC) 27/07/2002, trascritto nei registri dello Stato
,
Civile del medesimo Comune al n. 38, parte 2, serie A, anno 2002;
la ricorrente dava atto che dall'unione nascevano due figli Per_2 il 19/10/2004,
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1 il 04/07/2008, minorenne, e chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Alessandria disponesse un contributo al mantenimento dei figli, oltre ad un assegno a suo favore;
chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale presso la quale avrebbe continuato ad abitare con i figli ed un assegno di mantenimento a suo favore.
Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 12/11/2024 assegnando termine per la notifica e la costituzione di parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al resistente che, in data 11/10/2024 si costituiva con il ministero dell'avv. FULVIO CASSANO, il quale pur concludendo per la dichiarazione di separazione, contestava integralmente le domande ex adverso formulate nel ricorso introduttivo, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto.
A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti il Giudice Delegato emetteva i provvedimenti urgenti in ordine al contributo al mantenimento dei figli e del coniuge, disponendo a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2 e Per_1 la somma di euro 300,00
ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
nonché la somma di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente.
All'udienza successiva il Giudice Delegato, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava per il trattenimento in decisione l'udienza del 6/11/2025, concedendo termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e degli ulteriori scritti difensivi.
Nel corso dell'udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e di aver depositato telematicamente conclusioni congiunte.
Motivi della decisione
Le conclusioni proposte congiuntamente da entrambi i coniugi devono essere accolte, non risultando in contrasto con l'interesse del figlio minore e con le norme imperative di legge.
In particolare le condizioni patrimoniali appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. Le ulteriori condizioni appaiono rispettose dei diritto/dovere alla bigenitorialità.
In considerazione dell'accordo raggiunto fra le parti sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 codice fiscale C.F. 1
,
nata a [...] il [...], e Controparte_1 codice fiscale C.F. 2 nato
a Copertino (LE) il 23/12/1970, i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario
Controparte_1 celebrato a Palmi (RC) 27/07/2002, trascritto nei registri dello Statocon il sig.
Civile del medesimo Comune al n. 38, parte 2, serie A, anno 2002.
Dispone
la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di Palmi (RC) affinché proceda alla predetta annotazione (n. 38, parte 2, serie A, anno 2002). Omologa
la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
affida il figlio minorenne Per_1 nato ad Alessandria il [...], a [...] i genitori, con residenza '
e collocazione abitativa presso la residenza della madre;
dispone che il sig. CP 1 requenterà il figlio minore Per_1 ogni qual volta lo vorrà, accordandosi direttamente con il medesimo;
dispone
Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura in capo al sig.
di €. 300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente su base Istat, mediante pagamento in favore della sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo la regolamentazione adottata con apposito Protocollo da codesto
Tribunale;
l'obbligo di contribuzione a carico del sig. CP_1 in favore della sig.ra Pt_1 e a titolo di
contributo al mantenimento della stessa, nella misura di €. 150,00 fino a quando la medesima non avrà reperito una stabile attività lavorativa, rivalutabile annualmente su base Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra entro il giorno 5 Pt 1
di ogni mese.
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti:
la sig.ra Parte_1 percepirà in via esclusiva l'intero importo l'Assegno Unico Inps
riconosciuto in favore di entrambi i figli ed il sig. CP_1 si impegna e si obbliga senza dilazioni a effettuare ogni adempimento di propria competenza per consentire l'immediata fruizione di tale beneficio;
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente
dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore
Giudice dott.ssa Margherita Pastorino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado 1754/2025 promossa da: C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte_1 codice fiscale '
rappresentata e difesa da CLAUDIA PRANDATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente contro
,nato a [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale C.F._2
,
rappresentato e difeso dall'avv. FULVIO CASSANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
resistente oggetto: separazione giudiziale con l'intervento del Pubblico Ministero/il parere del Pubblico Ministero in data 09/12/2025.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
"1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
2) affidare il figlio minorenne Per_1, nato ad Alessandria il [...], a [...] i genitori, con residenza e collocazione abitativa presso la residenza della madre;
3) il sig. CP 1 frequenterà il figlio minore Per_1 ogni qual volta lo vorrà, accordandosi direttamente con il medesimo;
4) disporre in capo al sig. Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di €. 300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente su base Istat, mediante pagamento in favore della sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo la regolamentazione adottata con apposito Protocollo
da codesto Tribunale;
5) disporre che la sig.ra Parte_1 percepisca in via esclusiva l'intero importo l'Assegno
Unico Inps riconosciuto in favore di entrambi i figli e che il sig. CP_1 si impegni e si obblighi senza dilazioni a effettuare ogni adempimento di propria competenza per consentire l'immediata fruizione di tale beneficio;
6) disporre l'obbligo di contribuzione a carico del sig. CP_1 n favore della sig.ra Pt_1 e a titolo
di contributo al mantenimento della stessa, nella misura di €. 150,00 fino a quando la medesima non avrà reperito una stabile attività lavorativa, rivalutabile annualmente su base Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra Pt_1 entro il giorno 5
di ogni mese."
Svolgimento del processo Parte_1Con ricorso depositato in data 30/07/2025, la ricorrente Ichiedeva che
venisse pronunciata la separazione personale del matrimonio contratto con rito concordatario con il sig. Controparte_1 celebrato a Palmi (RC) 27/07/2002, trascritto nei registri dello Stato
,
Civile del medesimo Comune al n. 38, parte 2, serie A, anno 2002;
la ricorrente dava atto che dall'unione nascevano due figli Per_2 il 19/10/2004,
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_1 il 04/07/2008, minorenne, e chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Alessandria disponesse un contributo al mantenimento dei figli, oltre ad un assegno a suo favore;
chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale presso la quale avrebbe continuato ad abitare con i figli ed un assegno di mantenimento a suo favore.
Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la data del 12/11/2024 assegnando termine per la notifica e la costituzione di parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al resistente che, in data 11/10/2024 si costituiva con il ministero dell'avv. FULVIO CASSANO, il quale pur concludendo per la dichiarazione di separazione, contestava integralmente le domande ex adverso formulate nel ricorso introduttivo, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto.
A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti il Giudice Delegato emetteva i provvedimenti urgenti in ordine al contributo al mantenimento dei figli e del coniuge, disponendo a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2 e Per_1 la somma di euro 300,00
ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
nonché la somma di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente.
All'udienza successiva il Giudice Delegato, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava per il trattenimento in decisione l'udienza del 6/11/2025, concedendo termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e degli ulteriori scritti difensivi.
Nel corso dell'udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e di aver depositato telematicamente conclusioni congiunte.
Motivi della decisione
Le conclusioni proposte congiuntamente da entrambi i coniugi devono essere accolte, non risultando in contrasto con l'interesse del figlio minore e con le norme imperative di legge.
In particolare le condizioni patrimoniali appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. Le ulteriori condizioni appaiono rispettose dei diritto/dovere alla bigenitorialità.
In considerazione dell'accordo raggiunto fra le parti sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 codice fiscale C.F. 1
,
nata a [...] il [...], e Controparte_1 codice fiscale C.F. 2 nato
a Copertino (LE) il 23/12/1970, i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario
Controparte_1 celebrato a Palmi (RC) 27/07/2002, trascritto nei registri dello Statocon il sig.
Civile del medesimo Comune al n. 38, parte 2, serie A, anno 2002.
Dispone
la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di Palmi (RC) affinché proceda alla predetta annotazione (n. 38, parte 2, serie A, anno 2002). Omologa
la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
affida il figlio minorenne Per_1 nato ad Alessandria il [...], a [...] i genitori, con residenza '
e collocazione abitativa presso la residenza della madre;
dispone che il sig. CP 1 requenterà il figlio minore Per_1 ogni qual volta lo vorrà, accordandosi direttamente con il medesimo;
dispone
Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura in capo al sig.
di €. 300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente su base Istat, mediante pagamento in favore della sig.ra Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo la regolamentazione adottata con apposito Protocollo da codesto
Tribunale;
l'obbligo di contribuzione a carico del sig. CP_1 in favore della sig.ra Pt_1 e a titolo di
contributo al mantenimento della stessa, nella misura di €. 150,00 fino a quando la medesima non avrà reperito una stabile attività lavorativa, rivalutabile annualmente su base Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate della sig.ra entro il giorno 5 Pt 1
di ogni mese.
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti:
la sig.ra Parte_1 percepirà in via esclusiva l'intero importo l'Assegno Unico Inps
riconosciuto in favore di entrambi i figli ed il sig. CP_1 si impegna e si obbliga senza dilazioni a effettuare ogni adempimento di propria competenza per consentire l'immediata fruizione di tale beneficio;
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI