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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 2154 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 11 ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppe De Nisco, come da Parte_1
procura in atti;
-attrice-
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
Maria Laura Cefalo come da procura in atti;
-convenuto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esperiva azione di risarcimento del Parte_1
danno derivante da omessa custodia ex art. 2051 c.c. nei confronti del per i Controparte_1 danni subiti in conseguenza dell'infortunio che, secondo la sua prospettazione, si era verificato il
16.12.2019, alle ore 10,10 circa, in lungo Via Mario Sangiuolo, precisamente sul CP_1 marciapiede ivi presente mentre ella, giunta all'incrocio con Via Pucillo Terige, era inciampata e caduta rovinosamente a terra.
L'attrice asseriva di aver perso l'equilibrio e di essere inciampata a causa della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, precisamente per la presenza di alcune mattonelle divelte e deduceva che la presenza di fogliame e di aghi di pino riempivano proprio quel punto e nascondevano il dislivello, occultando il dissesto;
che il dislivello non era prevedibile ed evitabile
1 con l'ordinaria avvedutezza;
che non vi era alcuna segnaletica stradale deputata ad indicare il dislivello e che, per poter evitare l'impatto facciale aveva messo il peso del corpo sulle mani, in particolare sui polsi, al punto da riportare gravi lesioni a causa delle quali era stata trasportata nell'immediato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù- Fatebenefratelli di
Benevento.
L'attrice deduceva che gli accertamenti medici effettuati in sede di Pronto Soccorso diagnosticavano una “frattura di a destra e di a sinistra in paziente con CP_2 Per_1 intolleranza all'apparecchio gessato”, che ne conseguiva l'immediato ricovero nel reparto di ortopedia e, successivamente, in data 19.12.2019 l'intervento chirurgico di riduzione della frattura, prima a sinistra e poi a destra e di stabilizzazione con l'applicazione di mini fissatori esterni ( come da cartella clinica allegata agli atti di parte attrice).
L'attrice deduceva di aver raggiunto la piena guarigione in data 08.07.2020, con postumi da valutare, e chiedeva di accertare con CTU il danno biologico, morale e patrimoniale dalla stessa ritenuto patito.
In conclusione, deduceva di aver inviato tramite PEC in data 21.01.2021 al di CP_1 CP_1
la richiesta di integrale risarcimento del danno patito a seguito del sinistro nonché di aver invitato il alla negoziazione assistita e di essersi resa disponibile a definire transattivamente la CP_1
controversia.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava l'avversa domanda e Controparte_1 deduceva che l'attrice, pur trovandosi in presenza di una situazione potenzialmente pericolosa e visibile, date le favorevoli condizioni di luce, non aveva posto in essere tutte le cautele che sarebbero state esigibili in relazione allo stato del luogo, di tempo e di visibilità del luogo stesso;
che avrebbe potuto, cioè, evitare il tratto di marciapiede coperto da fogliame, che già di per sé costituisce un rischio cadute elevato, transitando sull'opposto marciapiede di via Mario Sangiuolo.
Il eccepiva che l'infortunio si era verificato per responsabilità esclusiva dell'attrice in CP_1
quanto frutto di una condotta imprudente tale da recidere il nesso causale derivante dalla intrinseca pericolosità del marciapiede.
Espletata l'attività istruttoria ed una consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione delle lesioni patite dall'attrice, la causa era riservata in decisione all'udienza del 14.10.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Appare opportuno premettere che la fattispecie in esame è riconducibile alla responsabilità oggettiva della p.a. per danni a persone derivanti dalla omessa/cattiva manutenzione della cosa pubblica ai sensi dell'art. 2051 c.c..
2 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale la P.A., custode del bene pubblico esercitante un controllo effettivo sulla cosa, è oggettivamente responsabile del danno qualora il danneggiato provi la sussistenza del nesso causale tra cattiva/omessa manutenzione della cosa e l'evento lesivo,
a meno che l'ente non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitarlo. La p.a., dunque, avrebbe l'onere di dimostrare che la verificazione dell'evento sia dipeso dal cd. caso fortuito.
L'orientamento attualmente predominante, che si ritiene di condividere, riconduce la responsabilità risarcitoria per la omessa/cattiva manutenzione delle strade pubbliche all'alveo dell'art. 2051 c.c., e dunque alla ipotesi della cd. responsabilità oggettiva in capo alla p.a., con conseguente inversione dell'onere probatorio.
Sul danneggiato graverà dunque l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la res in custodia e il danno lamentato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, mentre spetterà alla p.a. dimostrare che l'evento sia dipeso dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Costituisce infatti principio pacifico quello per cui, anche nel caso di responsabilità ex art. 2051
c.c., l'attore deve offrire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento: "La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" ( Cassazione civile n. 858/2008).
Occorre puntualizzare, inoltre, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede sempre la prova delle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato
3 il comportamento colposo del danneggiato) solo ove tale presupposto sia stato accertato (cfr.
Tribunale Milano sez. X 03/12/2009).
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 28811/2008) ha compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, in relazione alle singole fattispecie è però necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., a norma del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
Ciò premesso, applicando tali principi alla fattispecie oggetto della causa, va evidenziato che il ha dedotto l'accidentalità e l'evitabilità dell'evento dannoso. Controparte_1
Orbene dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che l'attrice cadde proprio perché la pavimentazione del marciapiede, oltre ad essere ricoperta di fogliame, presentava delle mattonelle disconnesse.
4 Ed invero, il teste ha dichiarato di aver assistito alla scena in quanto in quel Testimone_1 momento si trovava sull'altro lato della strada all'interno della propria autovettura.
Il teste ha riferito di essersi avvicinato all'attrice e di aver notato che la pavimentazione in mattonelle era disconnessa e che in quel particolare punto dove si era verificata la caduta il dislivello risultava, come è tutt'oggi, occultato dal tappeto di fogliame.
Sulle lesioni riportate al momento della caduta, il teste ha riferito di aver aiutato l'attrice ad alzarsi e che la signora lamentava dolore ai polsi.
I testi e hanno riferito di essersi trovati sul luogo della caduta Testimone_2 Testimone_3
perché intenti a passeggiare e di avere assistito all'evento.
In particolare, il teste ha riferito di aver visto l'attrice cadere sul manto stradale Testimone_2
su cui era presente un dislivello coperto da foglie bagnate a causa della umidità ed aghi di pino, quindi non visibile, e che il dislivello era dovuto alla mancanza della mattonella della pavimentazione.
Il teste , invece, pur trovandosi di spalle al momento della caduta, ha riferito di Testimone_3 essersi avvicinato insieme all'amico per poter sollevare l'attrice la quale lamentava dolore e aveva le mani sotto il busto, di averla accompagnata a casa dove, poco dopo, giunse l'ambulanza.
Ai testi escussi sono state mostrare le riproduzioni fotografiche dei luoghi e ciascuno di essi ne ha riconosciuto e confermato lo stato dei luoghi, precisando che lo stesso non ha subito mutamenti successivamente all'evento di cui è causa.
E' stata quindi dimostrata l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Orbene il Tribunale è a conoscenza dell'orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in relazione al danno subito dall'utente e generato da un bene che rientra nella custodia dell'ente medesimo, la condotta prudenziale del danneggiato costituisce oggetto di un accertamento ufficioso del giudice il quale può rilevare eventuali infrazioni del normale onere di cautela e prudenza incombente su tutti i consociati in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in assenza di qualsivoglia allegazione della parte interessata, ossia del convenuto. Ciò è possibile in quanto detta condotta, quale elemento di fatto avente rilevanza processuale, non costituisce un'eccezione in senso proprio, riservata all'onere di allegazione della parte interessata, e nemmeno un'eccezione in senso lato, ma una mera contestazione, sul rilievo che ove il bene non sia interessato da autonomo movimento, è necessaria la condotta del danneggiato al fine della verificazione dell'evento e così, per tale ragione, le azioni compiute dall'attore rientrano nella fattispecie costitutiva di cui il giudice deve verificare sussistano tutti gli elementi. Di talché, in relazione al danno causato da una buca o anomalia della sede stradale (in rilievo nella specie), quand'anche l'ente convenuto non sia giunto a dimostrare la natura imprudente della condotta del danneggiato, deve preventivamente attribuirsi
5 rilievo alla mancata dimostrazione da parte di questi della inevitabilità del pericolo, tale che in mancanza va esclusa la responsabilità dell'ente contenuto in giudizio.
Ad avviso del Tribunale si ritiene che, nel caso concreto, non possa affermarsi che la danneggiata avrebbe potuto evitare l'ostacolo.
Dalle riproduzioni fotografiche allegate agli atti si evince che il dissesto della pavimentazione del marciapiede non era visibile in quanto quest'ultimo era coperto da un manto di foglie che impedivano, anche al pedone diligente, di avvedersi della situazione di pericolo.
Tra l'altro, dalla documentazione fotografica allegata emerge che il tratto di marciapiede sul quale si è verificata la caduta si trova a ridosso di una curva e costeggia un tratto di strada destinata alla circolazione dei veicoli.
Pertanto, al pedone non può essere chiesta, quale condotta alternativa necessaria, diligente e sinonimo di maggiore cautela, quella di attraversare per poter evitare l'ostacolo essendo, tale movimento, particolarmente pericoloso né può sostenersi che il pedone/utente della strada sia tenuto costantemente ad assicurarsi che la strada percorsa sia adeguatamente mantenuta.
In conclusione, la domanda di risarcimento danni dell'attrice va accolta essendo stato provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Procedendo alla valutazione del danno, in merito al danno biologico patito in conseguenza del sinistro dall'attrice, il Tribunale ritiene pregevoli gli accertamenti tecnici compiuti dal CTU dott.ssa la quale, previa valutazione della documentazione medica in atti ed esame della Persona_2
perizianda, ha verificato che l'attrice a seguito dell'evento lesivo ha riportato postumi invalidanti valutati nella misura del 10 %, espressione di danno alla salute comprensivo del danno statico- anatomico e di quello dinamico-relazionale, per esiti menomativi da “frattura di radio, per similitudine anchilosi del polso e cicatrici cutanee non interessanti il volto e il collo”. Il CTU ha accertato che tale lesività è compatibile con l'evento di cui è causa.
Al risarcimento del danno da postumi permanenti va aggiunto il ristoro, come accertato dal CTU, per un periodo di inabilità temporanea totale per 50 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % di 45 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50 % di giorni 50 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 60 giorni.
La liquidazione in esame deve essere operata applicando i parametri monetari previsti dalle Tabelle di Milano- Ed Giugno 2024.
Il caso de quo ha ingenerato, secondo dettaglio precedentemente espresso, una 'sofferenza morale' che può aggettivarsi di carattere elevata nel periodo di invalidità temporanea;
di carattere media- moderata nel periodo di vita con invalidità temporanea.
6 Va evidenziato, infatti, che l'attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno morale o danno da sofferenza soggettiva interiore e di ciò va tenuto conto nella liquidazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento. Deve essere considerata, pertanto, la voce tabellare del danno biologico, cui si aggiunge l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, sia per l'invalidità permanente sia per l'invalidità temporanea sia il danno dinamico-relazionale che il danno morale.
In linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 910/2018, n. 7513/2018, n.
28989/2019 e n. 25164/2020), le ultime tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate nell'anno 2021) propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi ovvero peculiari ( danno biologico); del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"(quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
Tanto premesso, il risarcimento del danno non patrimoniale (danno statico-anatomico e dinamico- relazionale da lesione del bene salute e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) subito da , che all'epoca del fatto aveva 62 anni, viene determinato Parte_1
nella misura di seguito indicata, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità, considerato l'importo di euro 115,00 pro die, per ogni giorno di inabilità assoluta:
Euro € 5.750,00 per danno non patrimoniale temporaneo totale per giorni 50;
Euro € 3.881,25 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 75% per giorni 45;
Euro € 2.875,00 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 50% per giorni 50;
Euro € 1.725,00 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 25% per giorni 60; per un importo complessivo di € 14.231,25.
Il danno non patrimoniale per i postumi permanenti subiti in seguito al sinistro è liquidato, secondo gli importi tabellari, nella somma di € 22.877,00 di cui:
-Euro 18.156,00 per danno dinamico relazionale;
Euro 4.721,00 per sofferenza soggettiva interiore.
In conclusione, all'attrice spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito alla caduta di cui è causa il complessivo importo di € 37.108,25.
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali calcolati, conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione a far data dalla sentenza a S.U. n. 1712/1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulle somme esprimenti il danno all'epoca dell'evento e via via rivalutate anno per
7 anno, allo scopo di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutala fin dal giorno del fatto lesivo. Detti interessi, quindi, andranno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità, ottenuta con la devalutazione di tale somma alla data del fatto (dicembre 2019), via via annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro a quella della decisione.
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece, all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza come per legge.
Rilevato che nel presente giudizio l'attrice è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato con decreto n. 312 del 23 aprile 2021 dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, il soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato come prescritto dall'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Con separato decreto si provvederà alla liquidazione del compenso al difensore della parte attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del con atto di citazione notificato il Parte_1 Controparte_1
22 aprile 2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 dell'importo di € 37.108,25, oltre interessi legali da calcolare come in motivazione;
-condanna il al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio liquidate in € 786,00 per spese ed euro 7616,00 per compenso di avvocato di cui €
1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 1806,00 per la fase istruttoria ed €
2905,00 per la fase decisionale, oltre IVA, spese e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con decreto del 15 aprile 2024, a carico del
Controparte_1
Benevento 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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