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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Aidone (EN) alla Piazza Vittorio Veneto n. 21 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Lombardo (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta C.F._3 procura in atti
RICORRENTI
***
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 2 ottobre 2024.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, e , premesso che dalla Parte_1 Controparte_1
Per_ loro convivenza more uxorio è nato la figlia ad Enna il 04.10.2022 (C.F.:
), e stante l'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto C.F._4 di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare i rapporti con la predetta figlia minore, alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
b) il padre potrà vedere la figlia, nel corso della settimana, martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore
20:00, salvo diverse esigenze di uno dei genitori da comunicare preventivamente;
c) il padre potrà tenere con sé la figlia il sabato, a settimane alterne, dalle ore 13:30 alle ore 20:00
e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
d) il padre potrà tenere con sé la figlia quindici giorni consecutivi con pernottamento, durante le vacanze estive, nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto, secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
e) la figlia trascorrerà le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) ed il giorno del compleanno con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale e con pernottamento. La durata della permanenza della figlia con il padre per le festività di Natale o
Capodanno sarà di cinque giorni sempre con pernottamento e nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo;
f) il signor si impegna a corrispondere alla SI , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
g) il signor si impegna a contribuire in ragione del 50% in tutte le spese Controparte_1 straordinarie relative alla figlia minore (mediche non mutuabili, scolastiche, vestiario, sportive,
2 viaggi di svago o di studio, ecc.) purché preventivamente concordate con la SI Pt_1
.
[...]
h) il signor dichiara di cedere alla SI il diritto alla Controparte_1 Parte_1 percezione della propria quota di assegno unico spettante per la figlia minore sicchè la SI
percepirà per intero l'assegno unico erogato dall'INPS a favore della minore Parte_1
. Persona_2
i) i ricorrenti sin d'ora concedono il rispettivo assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento valido per l'espatrio sia in proprio che nell'interesse della figlia minore Persona_2
”.
[...]
Orbene, ritenuto che le pattuizioni raggiunte non si pongono in contrasto con gli interessi della figlia Per_ minore e sono conformi alla vigente disciplina legislativa, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni sopra riportate, sottoscritte in ricorso e confermate all'udienza del giorno 2 ottobre 2024.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 12-15.04.2024.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo delle parti, Parte_1
e come idoneo a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione alla Controparte_1
Per_ figlia minore nata ad [...] il [...] (C.F.: ). C.F._4
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Aidone (EN) alla Piazza Vittorio Veneto n. 21 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Lombardo (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta C.F._3 procura in atti
RICORRENTI
***
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 2 ottobre 2024.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, e , premesso che dalla Parte_1 Controparte_1
Per_ loro convivenza more uxorio è nato la figlia ad Enna il 04.10.2022 (C.F.:
), e stante l'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto C.F._4 di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare i rapporti con la predetta figlia minore, alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
b) il padre potrà vedere la figlia, nel corso della settimana, martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore
20:00, salvo diverse esigenze di uno dei genitori da comunicare preventivamente;
c) il padre potrà tenere con sé la figlia il sabato, a settimane alterne, dalle ore 13:30 alle ore 20:00
e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
d) il padre potrà tenere con sé la figlia quindici giorni consecutivi con pernottamento, durante le vacanze estive, nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto, secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
e) la figlia trascorrerà le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta) ed il giorno del compleanno con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale e con pernottamento. La durata della permanenza della figlia con il padre per le festività di Natale o
Capodanno sarà di cinque giorni sempre con pernottamento e nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo;
f) il signor si impegna a corrispondere alla SI , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
g) il signor si impegna a contribuire in ragione del 50% in tutte le spese Controparte_1 straordinarie relative alla figlia minore (mediche non mutuabili, scolastiche, vestiario, sportive,
2 viaggi di svago o di studio, ecc.) purché preventivamente concordate con la SI Pt_1
.
[...]
h) il signor dichiara di cedere alla SI il diritto alla Controparte_1 Parte_1 percezione della propria quota di assegno unico spettante per la figlia minore sicchè la SI
percepirà per intero l'assegno unico erogato dall'INPS a favore della minore Parte_1
. Persona_2
i) i ricorrenti sin d'ora concedono il rispettivo assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento valido per l'espatrio sia in proprio che nell'interesse della figlia minore Persona_2
”.
[...]
Orbene, ritenuto che le pattuizioni raggiunte non si pongono in contrasto con gli interessi della figlia Per_ minore e sono conformi alla vigente disciplina legislativa, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni sopra riportate, sottoscritte in ricorso e confermate all'udienza del giorno 2 ottobre 2024.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 12-15.04.2024.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo delle parti, Parte_1
e come idoneo a regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione alla Controparte_1
Per_ figlia minore nata ad [...] il [...] (C.F.: ). C.F._4
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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