Decreto cautelare 18 aprile 2018
Ordinanza cautelare 12 giugno 2018
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 08/11/2023, n. 16546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16546 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 16546/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03919/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2018, proposto da
FO LE, IO BI, NZ VA, LI BE, SQ AM, VA SE, NI IN BE, NP CA, MI ZI, LA OM, NI AL, TT UI, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Raimondo, NI BE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Veneto, Usr Calabria, Usr Lazio, Usr Toscana, Usr Sicilia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OP AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 ( Doc. 1) nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018( Doc. 2) recante “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado “e segnatamente dell'art. 3 del bando quivi impugnato in riferimento all'art. 6 del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso c.d. “ fase transitoria” dei docenti Laureati, nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto Ministeriale Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 ( Doc. 1) nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018( Doc. 2) recante “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado “e segnatamente dell’art. 3 del bando in riferimento all’art. 6 del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso c.d. “ fase transitoria” dei docenti Laureati escludendoli dalla partecipazione alle selezioni benché senz’altro idonei in quanto possessori di Laurea “vecchio ordinamento”, nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso.
Si è costituto in giudizio il Ministero resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 22 settembre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile, ed in parte infondato.
Reputa il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare le graduatorie dei vincitori del concorso in esame.
Secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale “nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo … deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione (Consiglio Stato nn. 1347/2012, 4320/2003 e 4241/2008); fermo restando quindi l’onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l’onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso (Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; vd. Anche Tar Roma, sez. IIIs, 18 ottobre 2023, n. 15369; id. 12 ottobre 2023, n. 15168; 12 ottobre 2023, n. 15060).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha impugnato la graduatoria concorsuale di merito, con la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
In ogni caso, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. può farsi rinvio alla giurisprudenza che ha affermato la tassatività del requisito dell’abilitazione all’insegnamento, con la conseguenza di ammettere alle procedura di cui al bando impugnato soltanto i candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria (o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione) ovvero agli insegnanti tecnico-pratici già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
In particolare è stato rilevato che “la limitazione, ai fini della partecipazione, del possesso del titolo di abilitazione conseguito entro il 31 maggio 2017, escludendo i titoli rilasciati successivamente, trova ragionevole giustificazione nella circostanza che trattasi di una procedura straordinaria relativa al periodo transitorio della riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli della docenza della scuola secondaria, ove è pressante l’esigenza di stabilizzazione dei precari, attraverso l’individuazione di categorie meritevoli di fruire del beneficio anche in relazione al profilo cronologico del titolo di abilitazione, il cui conseguimento entro una determinata data esprime una condizione di precariato qualificato più antico, da preferirsi rispetto a coloro i quali, pur precari, abbiano conseguito il titolo solo successivamente.
Non può, invero, non considerarsi che il principio di uguaglianza non esclude l’introduzione nel corso del tempo di fattori di differenziazione, secondo un modulo dinamico che non può escludere discipline diverse in situazioni differenti, considerato che “la circostanza che vi possano essere alcuni punti di regolazione in comune non cancella le differenze tra le categorie in esame” (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2861/2019; Corte Cost., sentt. n. 241/2014 e n. 89/2016).
È stato precisato che la fissazione di un limite temporale per l’individuazione della categoria di soggetti a cui la norma si applica non può dar luogo ad alcuna disparità di trattamento, in quanto, per pacifico insegnamento del giudice delle leggi, lo stesso fattore tempo, già di per sé, rappresenta idoneo criterio discretivo tra situazioni soggettive (cfr. Cons. Stato, VI, n. 128/2020; n. 1163/2020).
Sotto altro profilo, è stato osservato (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 11-1-2021, n. 339; VI, 7-1-2021, n. 203/2021) che la disciplina recata dal decreto legislativo non può ritenersi in contrasto col principio secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando, tenuto conto che l’invocato principio è privo di copertura costituzionale, sicché la sua eventuale violazione non potrebbe costituire motivo di incostituzionalità; in ogni caso, nella specie non sussiste nemmeno il relativo contrasto né al riguardo potrebbe essere denunciata un’irragionevole discriminazione rispetto ad altre categorie di docenti, per le quali è stato consentito il conseguimento del requisito con tempistiche differenti: il limite cronologico fissato dall’art. 17, comma 3, ha, infatti, come unica funzione quella di individuare la categoria di soggetti a cui la disposizione – di cui deve essere ribadita la natura eccezionale- si riferisce.
Le considerazioni tutte sopra svolte consentono di ritenere la legittimità delle disposizioni contenute nel richiamato art. 17, d.lgs. n. 59/2017, in ordine alla affermata necessità, ai fini della partecipazione al concorso di cui è controversia, dell’abilitazione conseguita entro il 31 maggio 2017.
Sono, di conseguenza, legittime le previsioni relative ai requisiti di partecipazione contenute nel bando di concorso impugnato bando di concorso (D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018), risultando le stesse pedissequa riproduzione della normativa sopra richiamata, esente da profili di incostituzionalità.
D’altra parte, non può assumersi la violazione dell’art. 51 della Costituzione, atteso che tale norma non attribuisce un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi.
Né vi è violazione dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, evidenziandosi in proposito che il richiamato articolo 4, comma 2, afferma solo un principio ispiratore della tutela del lavoro, senza determinare modi e forme di quest’ultima (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1426/2020)” (Tar Roma, IIIS, 11 ottobre 2023 n. 15020; vd anche Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 9214/2022).
Non risulta, dunque, irragionevole e illogico, ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, né violativo dell’articolo 97 della Costituzione, limitare la partecipazione al peculiare concorso in esame ai soli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione, in considerazione dei sopra indicati marcati tratti di specialità della procedura.
Va, in proposito, ricordato che la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, seppur la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in alcuni casi determinate deroghe devono essere considerate legittime “quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” ( cfr. Corte Cost., 10 novembre 2011, n. 299).
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di lite possono eccezionalmente essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO