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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12054 / 2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2020 da: ra n persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 [...]
corrente in Bologna, Via San Felice n. 26, P. IVA Parte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato depositato in data 25 marzo
2021, dagli avvocati Salvatore Pietro Pulvirenti e Mario Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso i loro studi in Giarre (CT), Via Turati 89 e in Catania, Via XX Settembre n. 2 nei confronti di:
avvocato C.F. T_ Pt_5 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Ivano Simone del foro di Bologna e Fabrizio Corsini del foro di
Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Farini 3 nonché nei confronti di:
C.F. , contumace Parte_6 CodiceFiscale_2
nonché nei confronti di: on riferimento al rischio assunto con il certificato n. Parte_7
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante per NumeroDiCar_1 P.IVA_2
l'Italia , domiciliata per la carica a Milano, Corso Garibaldi n. 86 Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 44 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avvocato Giovanni
Gazzola del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Pennica in Bologna, Piazza dei Celestini n. 3
in punto a: responsabilità professionale ed extracontrattuale, risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
UR ora : Pt_1 Parte_2
come da note scritte dep. 15.11.2025:
“
1. ritenere e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 in capo al Sig. , Parte_6
in quanto nelle vesti di dipendente della ed agendo con dolo, ha perpetrato ai Parte_1
danni della medesima una grave truffa procurando ad essa attrice un grave danno economico, quantificabile in € 520.000,00 complessivi, fatte salve le responsabilità esclusive ovvero le corresponsabilità da porsi in capo all'avvocato AR Collina, cosi come al seguente punto nr. 2;
2. ritenere e dichiarare che l'avvocato AR Collina non ha diligentemente adempiuto i mandati professionali a lei conferiti dalla società attrice per le pratiche CI e CO AD, agendo con colpa grave consistita in diverse condotte omissive nonché in aperta violazione dei doveri professionali di: astensione per incompatibilità, riservatezza, corretta informazione e custodia dei dati sensibili, con ciò causando alla medesima società danni quantificati in € 519.290,22 ovvero nella minor somma da graduarsi per le già esposte considerazioni sulle responsabilità esclusive ovvero sulle corresponsabilità della medesima e per l'effetto condannarla -in solido con la compagnia assicurativa quale responsabile civile in considerazione della polizza n. Parte_7
DCE64L91857-LB emessa in favore della medesima convenuta- al pagamento di tale somma oltre interessi legali e rivalutazione dal sorgere dell'obbligazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
avv. : T_
come da note scritte dep. 13.11.2023:
“Si precisano dunque le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, riportate anche nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., da intendersi qui trascritte, di cui si chiede integrale
pagina 2 di 44 accoglimento, con conseguente completo rigetto delle conclusioni rassegnate da controparte, specificando che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che controparte dovesse avanzare.”
Pt_7
“voglia il Giudice dichiarare inammissibili e/o improcedibili, e comunque infondate, le domande che sono state assunte da contro in subordine, voglia respingerle nel merito Parte_1 Parte_7 insieme a quelle attoree contro l'avv. ; voglia respingere le domande dell'avv. nei suoi T_ T_
confronti.
In ogni caso, con vittoria di compenso professionale, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del
2014, iva, cpa e successive occorrende”.
FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2020 conveniva Parte_1
avvocato e vanti al Parte_6 T_ Pt_5 Parte_7
Tribunale intestato.
Descriveva i rapporti professionali intercorsi con il (dapprima assunto come account Pt_6
manager; poi con compenso fisso base e provvigioni) e con la di lui consorte avvocato T_
(incaricata di svolgere attività in sede stragiudiziale e giudiziale civile per conto dell'attrice).
Evidenziava che nel 2014-2015 il sembrava avesse acquisito “pingui ordinativi” da CI Pt_6
S.A. e da CO. AD s.c.a.r.l., non seguiti però dai pagamenti nonostante i solleciti effettuati.
Seguiva la scoperta dei raggiri perpetrati dal il quale aveva creato la falsa apparenza degli Pt_6
ordinativi lucrando le provvigioni e lasciando che la merce restasse in giacenza per lungo tempo.
Richiamava la querela sporta (originante il procedimento penale n. 17688/2016 R.G.N.R.), cui seguiva il rinvio a giudizio del avanti al Tribunale di Bologna. Pt_6
Richiamava gli esiti a sé favorevoli del procedimento cautelare ante causam, promosso ex art. 671
c.p.c. nei confronti del (e relativo reclamo, confermativo della misura cautelare). Pt_6
Assumeva di avere patito gravi danni diretti e indiretti quantificabili in complessivi euro 519.290,22
(per: erogazione di stipendi, benefits e provvigioni non dovuti;
merci rimaste immobilizzate, divenute obsolete e invendibili a terzi), cui aveva contribuito anche l'avvocato (coesa al marito e da T_
pagina 3 di 44 lui condizionata) la quale aveva svolto attività lacunosa ed evasiva proprio con riferimento alle pratiche oggetto di raggiro attesi i mancati pagamenti, tanto che la truffa invece che già nel 2013 veniva scoperta solo anni dopo.
Queste le voci di danno prospettate da parte attrice (pag. 8 atto di citazione):
“Tali danni sono quantificabili in base a queste singole voci di danno specifico:
a) il ha percepito in maniera fraudolenta stipendi, benefits e provvigioni per l'ultimo trimestre Pt_6 del 2013 e per gli interi 2014 e 2015, per un totale di € 160.139,00;
b) la merce fintamente venduta dal è rimasta ferma nei depositi Trascoop dal settembre 2013 Pt_6 al dicembre 2015 con un costo di € 12.794,00 (V. All. 7).
c) il grave ritardo nella scoperta del raggiro, dovuto alle abili manovre di occultamento nonché alle omissioni professionali dell'avvocato , ha causato una notevole obsolescenza tecnologica della T_
merce che -purtroppo- essendo “customizzata” non si è potuta rivendere ad altri acquirenti ed è stata smaltita;
soltanto una parte residua, dopo lo smontaggio, è stata rivenduta a per la somma di € CP_2
170.000,00 limitando le perdite;
la stessa merce avrebbe peraltro consentito ricavi netti pari, quantomeno, al 26% circa e, dunque, ad un ricavato pari ad un minimo di € 135.357,22.
d) la inutile fornitura richiesta e pagata a ha causato una perdita netta di Controparte_3
120.000,00 euro (V. All. 8)
d) l'immobilizzazione forzata delle somme sopra citate per oltre 3 anni ha causato danni diretti ed indiretti alla , in termini di perdita di investimenti, calo di fatturato, costi bancari, Parte_1 perdita di chances di sviluppo, prudenzialmente quantificabili in € 50.000,00.
e) va aggiunto, infine, il danno “morale” derivato dalla gravissima lesione all'immagine aziendale quantificabile in non meno di € 41.000,00;
Peraltro, a tali danni subiti va applicata accessoriamente la rivalutazione e gli interessi già dal momento in cui sorge il danno medesimo (ottobre 2013) fino alla data dell'effettivo soddisfo;
somma comunque da contenersi entro un massimo di € 520.00,00”.
In diritto, invocava il disposto di cui all'articolo 2043 c.c. quanto al Pt_1 Pt_6
Quanto all'avvocato , ravvisava responsabilità professionale per colpa grave, anche T_
invocando la violazione del Codice Deontologico Professionale, titolo II, articoli 23 comma 3, 24 commi 1 e 2 e 28 comma 1.
La professionista rispetto alle pratiche CI e CO aveva “fortemente condizionato le scelte della dirigenza di consigliando una politica attendista e non interventista e sconsigliando azioni Pt_1
(consigliate in altri casi similari) che già con la loro proposizione avrebbero potuto far svelare
pagina 4 di 44 immediatamente la frode in corso;
tutto ciò ha causato alla cliente un danno autonomo rispetto alla fattispecie principale (la frode) ed, anzi, è stato -ahimè- un sostegno al perpetrarsi della frode medesima che, se anzitempo scoperta, avrebbe certamente portato ad una notevole diminuzione dell'entità complessiva del danno subito” (omissione passiva).
Ella inoltre aveva agito in conflitto di interessi quanto alla pratica CO: essendo coniuge del responsabile di commessa e figlia di uno dei maggiori esponenti di CO, si era astenuta dal procedere nei confronti della stessa (omissione attiva).
L'avvocato infine non era stata in grado di mantenere riservate le conoscenze e i dati T_
sensibili conosciuti per le attività svolte, condividendo col marito lo spazio dello studio, il Pt_6
p.c. e l'accesso internet, cosicché egli aveva potuto porre in essere indisturbato le proprie attività illecite.
In ogni caso sarebbero bastate semplici messe in mora delle società clienti di per fare emergere Pt_1 sin dall'ottobre 2013 la condotta truffaldina del così evitando il protrarsi delle condotte Pt_6 illecite e l'aggravarsi dei danni.
Concludeva quindi come segue:
all'Ill.mo sig. Giudice adito, contraiis reiectis: Pt_8
1. ritenere e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 in capo al Sig. , Parte_6
in quanto nelle vesti di dipendente della ed agendo con dolo, ha perpetrato ai Parte_1
danni della medesima una grave truffa procurando ad essa attrice un grave danno economico, quantificabile in € 520.000,00 complessivi, fatte salve le responsabilità esclusive ovvero le corresponsabilità da porsi in capo all'avvocato AR Collina, cosi come al seguente punto nr. 2;
2. ritenere e dichiarare che l'avvocato AR Collina non ha diligentemente adempiuto i mandati professionali a lei conferiti dalla società attrice per le pratiche CI e CO AD, agendo con colpa grave consistita in diverse condotte omissive nonché in aperta violazione dei doveri professionali di: astensione per incompatibilità, riservatezza, corretta informazione e custodia dei dati sensibili, con ciò causando alla medesima società danni quantificati in € 519.290,22 ovvero nella minor somma da graduarsi per le già esposte considerazioni sulle responsabilità esclusive ovvero sulle corresponsabilità della medesima e per l'effetto condannarla -in solido con la compagnia assicurativa quale responsabile civile in considerazione della polizza n. Parte_7
DCE64L91857-LB emessa in favore della medesima convenuta- al pagamento di tale somma oltre interessi legali e rivalutazione dal sorgere dell'obbligazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
pagina 5 di 44 La causa veniva assegnata al Presidente di Sezione dott. Anna Maria Drudi.
La convenuta avvocato costituitasi tempestivamente in data 28 gennaio 2021: T_ Pt_5
-negava recisamente i profili di responsabilità delineati da , anche richiamando gli esiti del Pt_1
procedimento penale instaurato nei propri confronti, definito con decreto di archiviazione emesso in data 29 marzo 2017;
-sottolineava di essere stata tratta in inganno, al pari di , dalle condotte truffaldine del Pt_1 Pt_6
ampiamente accertate in sede penale;
-richiamava e descriveva l'attività professionale svolta con riguardo a CO. AD e a CI quali (apparenti) clienti di , attività da ritenersi immune da censure;
Pt_1
-evidenziava di non avere ricevuto alcun compenso da per l'attività prestata;
Pt_1
-evidenziava di avere divorziato dal Pt_6
-descriveva l'accanimento dimostrato in sede penale da , nei propri confronti. Pt_1
La convenuta inoltre:
-in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta da nei propri confronti, Pt_1
poiché non si trattava (contrariamente a quanto si verificava per il del giudizio di merito in Pt_6
prosecuzione del procedimento cautelare esitato in provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di sequestro conservativo sui beni del Pt_6
-nel merito ravvisava l'infondatezza della domanda attorea: ella aveva operato con totale diligenza e risultava essa stessa vittima della truffa ordita dal nessuna violazione del Codice Pt_6
Deontologico poteva dirsi venuta ad esistenza;
era irrilevante l'esistenza di postazioni di lavoro accessibili dal erano inesistenti le poste di danno dedotte dall'attrice, tanto più che la merce Pt_6
era rimasta stoccata e non era andata dispersa;
-in via riconvenzionale ravvisava stalking giudiziario nelle condotte assunte da in sede penale e Pt_1 non solo, lamentando danno esistenziale e all'immagine che quantificava in forfettari euro 50.000,00;
-ravvisava anche i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
-chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa (impropriamente convenuta da Pt_7 Pt_1
nel presente giudizio sebbene non ricorressero ipotesi di indennizzo diretto), per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza;
-subordinatamente alla eventuale soccombenza, formulava domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti del convenuto Pt_6
Concludeva quindi come segue:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
pagina 6 di 44 IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE:
Accertare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità nei confronti dell'Avv. AR COLLINA della domanda esperita da parte attrice, trattandosi di prosecuzione nel merito del giudizio cautelare avviato e concluso nei riguardi esclusivi di altra parte convenuta e, dunque, per l'effetto estromettere l'Avv.
AR COLLINA dal presente giudizio.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA IN RITO
In via subordinata, sempre in rito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover proseguire il presente anche nei confronti dell'Avv. AR COLLINA, ai sensi dell'art. 269 comma 2° c.p.c., disporre il differimento della data di prima udienza, al fine di consentire all'Avv. di notificare T_ anch'essa atto di citazione per chiamata in causa a in persona Parte_7
del legale rappresentante pro tempore, ed al sig. nel rispetto dei termini a Parte_6 comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., qualora lo si ritenesse corretto ai fii di un valido e più completo contraddittorio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, indebite, non provate nell'an e nel quantum.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare la ricorrenza dell'ipotesi di abuso del diritto, persecuzione e/o stalking giudiziario nella condotta complessiva posta in essere da parte attrice ai danni dell'Avv. AR
COLLINA e per l'effetto condannare la medesima in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire all'Avv. AR COLLINA un importo pari a € 50.000,00 in via forfettaria equitativamente calcolati o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per l'importo che risulterà dovuto nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
IN VIA SUBORDINATA E DI GARANZIA:
In via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle domande e delle eccezioni preliminari, e di merito, previa comunque riduzione dell'ammontare della richiesta risarcitoria nella misura che risulterà accertata e dovuta, accertare e dichiarare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire Parte_7
pagina 7 di 44 e manlevare l'Avv. AR COLLINA e, per l'effetto, condannarla a tenere quest'ultima indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, nella misura del massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno ritenuto sussistente nel corso o all'esito dell'attività istruttoria, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che l'Avv. AR COLLINA dovesse in ipotesi essere condannata a corrispondere a parte attrice e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sempre in via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle domande e delle eccezioni preliminari, e di merito, previa comunque riduzione dell'ammontare della richiesta risarcitoria nella misura che risulterà accertata e dovuta, accertare e dichiarare altresì che anche il sig. è tenuto a manlevare l'Avv. AR COLLINA e, per l'effetto, condannarlo a Parte_6 tenere quest'ultima indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, in via solidale e/o alternativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge anche nei confronti della compagnia assicuratrice ed anche in relazione alle spese di lite sostenute dalla Regione
Emilia Romagna per la propria difesa”.
Con decreto emesso in data 29 gennaio 2021 il Giudice onorario rigettava l'istanza di chiamata in causa formulata dalla convenuta avvocato nei confronti di avendosi a che fare con una T_ Pt_7 domanda riconvenzionale trasversale proposta da una parte convenuta nei confronti di un'altra parte convenuta;
ferma l'eventuale notifica della comparsa di risposta per il caso di contumacia di
Pt_7
La convenuta costituitasi in data 29 gennaio 2021: Parte_7
§ in rito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mancando un rapporto diretto con;
Pt_1
§ nel merito:
-ravvisava la temerarietà della domanda risarcitoria attorea, formulata in via diretta nei propri confronti
-essendo assicuratore della responsabilità civile rispetto alla convenuta avvocato Pt_7
chiedeva quindi la separazione della propria posizione, e la decisione immediata;
T_
-ravvisava l'infondatezza della domanda proposta da nei confronti dell'avvocato , da Pt_1 T_
considerarsi vittima, e non complice, del stando almeno agli esiti del procedimento penale Pt_6
archiviato rispetto alla professionista;
pagina 8 di 44 -contestava che sussistesse nesso causale fra i comportamenti ascritti all'avvocato e i T_ dedotti danni;
l'avvocato era estranea alla conclusione dei contratti di fornitura, di vendita e T_
di stoccaggio merce;
-contestava le voci risarcitorie dedotte da , anche in ordine al quantum; Pt_1
-per scrupolo, quanto agli aspetti assicurativi: segnalava che la polizza invocata copriva il periodo che va dal 12 agosto 2019 al 12 agosto 2020 con data di retroattività al 12 agosto 2015; eccepiva l'inoperatività della copertura, in quanto l'avv. al momento della stipula della polizza cioè il T_
4 ottobre 2019 aveva sottaciuto la conoscenza del fatto di essere indagata in sede penale (essendo stata sottoposta a interrogatorio in data 4 dicembre 2017), mentre avrebbe dovuto dichiarare tale circostanza, rilevante ai fini dell'assunzione della copertura.
Concludeva quindi come segue:
“voglia il Giudice dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande contro in Parte_7
subordine, respingerle nel merito;
con vittoria di compenso professionale, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, iva, cpa e successive occorrende”.
In data 25 febbraio 2021 la causa era surrogata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa
Benenati.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in presenza avanti al Giudice Onorario in data 25 febbraio 2021
(la parte attrice aveva fissato udienza il giorno 20 febbraio 2021, sabato, pertanto la causa era rinviata d'ufficio al primo giovedì successivo cioè al 25 febbraio 2021, come da tabelle del Tribunale intestato):
-le parti deducevano come a verbale;
-in particolare, l'avvocato eccepiva un vizio della procura alle liti attorea;
T_
-veniva dichiarata la contumacia del convenuto e assegnato termine ex art. 182 c.p.c. a Pt_6
parte attrice per consentirle di regolarizzare la procura alle liti;
-veniva fissata udienza per la verifica.
La parte attrice Parte_1
-in data 25 marzo 2021 depositava nuova procura alle liti;
-in data 22 aprile 2021 depositava dichiarazione di rinuncia all'azione diretta proposta in atto di citazione nei confronti di “per mero refuso grafico”, chiedendo la compensazione delle Pt_7
spese di lite con riguardo a tale rinuncia.
pagina 9 di 44 All'udienza del 26 aprile 2021, tenutasi in presenza avanti al Giudice Onorario:
-la convenuta eccepiva nuovamente il difetto di procura attorea;
T_
-parte attrice chiedeva termine rispetto all'eccezione sulla procura e dichiarava di rinunciare alla domanda diretta proposta nei confronti di Pt_7 chiedeva termine rispetto alla rinuncia alla domanda formulata da parte attrice;
Pt_7
-le parti chiedevano la concessione dei termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c.;
-il Giudice Onorario ravvisava la completezza della procura attorea e assegnava i termini per memorie come richiesti, fissando udienza di prosecuzione.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 14 ottobre 2021, svoltasi in presenza avanti al Giudice Onorario:
-le parti deducevano come a verbale;
-veniva ammessa la prova per interrogatorio formale del convenuto e della convenuta avv. Pt_6
capitolata dalla parte attrice, e fissata udienza per l'assunzione. T_
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava nella causa in epigrafe quale nuovo
Istruttore.
In data 15 febbraio 2022 parte attrice depositava esito della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. nei confronti del convenuto Pt_6
All'udienza in presenza del 16 febbraio 2022, svoltasi avanti al Giudice Onorario:
-parte attrice dava atto di avere attivato la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale nei confronti del convenuto Pt_6
-veniva interrogata la convenuta avv. sui capitoli ammessi per parte attrice;
T_
-veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente Giudicante con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2022:
§ evidenziava quanto segue: medio tempore quanto necessario, come segue:
pagina 10 di 44 a. quanto alla notifica dell'atto di citazione al convenuto Pt_6
-la parte attrice si è limitata a depositare in data 24 febbraio 2021 la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna della PEC al legale nominato dal nella fase cautelare ante causam; Pt_6
-invece, occorre che la parte attrice depositi le ricevute della notifica a mezzo PEC, in modo che la scrivente possa aprirle in
Outlook e controllare il contenuto della busta telematica;
-oltre a ciò, giova ricordare che dopo un procedimento cautelare ante causam “È valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito” (Cass. 14641/2009);
-pertanto la parte attrice dovrà depositare anche copia della procura alle liti rilasciata dal in sede cautelare;
solo Pt_6 così si capirà se l'atto di citazione andava notificato al personalmente o meno;
Pt_6
b. quanto alla notifica ex art. 292 c.p.c. (eseguita personalmente al convenuto dell'ordinanza con la quale veniva Pt_6 ammesso il suo interrogatorio formale e fissata udienza per l'assunzione, si rileva (esaminato quanto depositato da parte attrice in data 15 febbraio 2022):
-che la parte attrice ha eseguito la notifica ex art. 140 c.p.c. limitandosi a produrre la relata e la prova della spedizione della racc.;
-che invece “In tema di notifica di un atto … processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in
base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. S.U. 10012/2021);
-che quindi la parte attrice dovrà depositare tale avviso di ricevimento;
c.
è necessario che la Cancelleria:
-acquisisca il fascicolo del procedimento per sequestro conservativo ante causam n. 6034/2020 R.G. instaurato da Pt_1
nei confronti del accludendolo al fascicolo della presente causa;
[...] Pt_6
-acquisisca il fascicolo del procedimento di reclamo n. 9161/2020 R.G. instaurato dal avverso l'ordinanza Pt_6 autorizzativa del sequestro conservativo;
-renda comunque visibili i due fascicoli telematici come fascicoli collegati;
d.
è necessario che (in quella sede ricorrente) fornisca la prova della esecuzione del sequestro conservativo Parte_1 autorizzato (anche se a esito negativo per incapienza), a pena di inefficacia (per il la presente causa corrisponde al Pt_6 giudizio di merito, necessario dopo l'autorizzazione de qua);
pagina 11 di 44 e.
è necessario che depositi telematicamente, contestualmente e con precisa numerazione, tutti gli atti e verbali Parte_1
e provvedimenti dei due procedimenti (cautelare ante causam e reclamo), per rendere ordinato e fruibile il fascicolo della presente causa avuto riguardo alla posizione Pt_6
f.
la parte attrice e la convenuta avv. vanno invitate a consegnare in udienza copia di cortesia dei documenti T_ telematici depositati, ciascuno con numero corrispondente a quello del fascicolo telematico, uno staccato dall'altro; il numero dei documenti prodotti non consente una piana fruibilità solo a video;
g.
è necessario che la parte attrice chiarisca e documenti se si è costituita parte civile nel processo penale pendente nei confronti del a seguito del rinvio a giudizio;
Pt_6
h.
in ogni caso la parte attrice va invitata a depositare propria visura camerale aggiornata>>;
§ fissava udienza in data 3 gennaio 2023 per fare il punto sulla causa e per acquisire da parte attrice quanto richiesto in motivazione, onerando la Cancelleria di acquisire i fascicoli del procedimento ex art. 671 c.p.c. n. 6034/2020 R.G. e del procedimento di reclamo n. 9161/2020 R.G. e di rendere visibili tali fascicoli in Consolle.
Parte attrice in data 17 gennaio 2023 depositava quanto richiesto con tale ordinanza.
La Cancelleria non rendeva visibile alcunché.
All'udienza in presenza del 31 gennaio 2023:
-la parte attrice depositava gli originali delle notifiche eseguite nei confronti del convenuto Pt_6
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante:
§ evidenziava quanto segue:-che il termine del 21 dicembre 2022 era stato assegnato per garantire una ordinata sequela processuale;
-che in ogni caso il deposito avvenuto il 17 gennaio 2023 a fronte di udienza del 31 gennaio 2023 ha comunque consentito alle altre parti di esaminare quanto prodotto, e di dedurre;
-che su quanto prodotto si dirà da qui a poco;
Osservato (mantenendo la suddivisione per punti come da ordinanza del 14 ottobre 2022):
PUNTO A quanto alla notifica dell'atto di citazione al convenuto Pt_6
pagina 12 di 44 -che la parte attrice ha prodotto: a) il mandato alle liti rilasciato in data 30 giugno 2020 dal all'avvocato Pt_1 Pt_6
Leahu con riferimento al procedimento per sequestro conservativo ante causam n. 6034/2020 R.G.; b) le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica dell'atto di citazione all'avvocato Leahu per il Pt_6
-che la procura alle liti prodotta è stata rilasciata dal con esclusivo e limitato riferimento al procedimento Pt_6 cautelare per sequestro conservativo ante causam, non anche per il susseguente giudizio di merito;
-che a ciò consegue che, a fronte del principio di diritto enunciato nell'ordinanza del 14 ottobre 2022, punto a., la notifica dell'atto di citazione andava effettuata al personalmente;
Pt_6
-che va ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al personalmente;
Pt_6
CP_4 quanto alla notifica ex art. 292 c.p.c. dell'ordinanza istruttoria ammissiva dell'interrogatorio formale del Pt_6 all'epoca erroneamente dichiarato contumace:
-che, atteso quanto statuito al punto che precede, risulta assorbito ogni approfondimento in ordine al buon fine o meno della citata notifica;
PUNTO D quanto alla prova dell'esecuzione del sequestro conservativo nei confronti del Pt_6
-che la parte attrice ha prodotto documentazione da cui pare possa desumersi la avvenuta notifica di atto di pignoramento nei confronti della società GH, terzo pignorato (debitor debitoris);
PUNTO E quanto alla produzione di atti, verbali e provvedimenti del procedimento per sequestro conservativo n. 6034/2020 R.G. e del procedimento di reclamo n. 9161/2020 R.G.:
-che la parte attrice vi ha provveduto;
PUNTO G quanto alla richiesta di chiarimenti rispetto al processo penale pendente nei confronti del Pt_6
-che la parte attrice ha prodotto: atto di costituzione di parte civile in data 8 ottobre 2020; verbale dell'udienza dibattimentale del 27 settembre 2021; dispositivo sentenza di condanna 14.12.2022;
-che la parte attrice ha documentato di essersi costituita parte civile nei confronti del avuto riguardo ai delitti di Pt_6 truffa aggravata e altro, costituenti il presupposto della domanda risarcitoria qui fatta valere ex art. 2043 c.c. nei confronti del Pt_6
-che è inutilizzabile ai fini del decidere la trascrizione del verbale dell'udienza dibattimentale del 27 settembre 2021, in quanto la parte attrice avrebbe potuto e dovuto produrlo nella prima occasione utile successiva alla sua venuta ad esistenza, cioè al massimo all'udienza del 14 ottobre 2021;
-che il dispositivo pronunciato dal Giudice penale è utilizzabile ai fini del decidere in quanto risulta emesso in data 12 dicembre 2022 cosicché costituisce atto sopravvenuto rispetto all'ordinanza della scrivente Giudicante del 14 ottobre 2022; da tale dispositivo si desume fra l'altro che il Giudice penale ha condannato il a risarcire il danno alla parte civile Pt_6 da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale di euro 480.000,00;
-che all'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al saranno assunte determinazioni in ordine Pt_6 alla eventuale sospensione del presente giudizio (se del caso anche ex art. 337 co. 2 c.p.c. ove nelle more sia stato proposto appello avverso la sentenza penale); si veda a tal proposito anche l'articolo 75 co. 3 c.p.c.;
PUNTO H quanto alla richiesta di produzione di visura camerale aggiornata della società attrice: pagina 13 di 44 -che la parte attrice vi ha provveduto, documentando così il cambio di denominazione sociale in >>; Parte_2
§ ordinava a parte attrice la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto Pt_6
personalmente entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, fissando udienza ex art. 183
[...]
c.p.c. (quanto al in data 21 settembre 2023. Pt_6
In data 9 marzo 2023 parte attrice depositava esito della notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo
Ufficiale Giudiziario nei confronti del convenuto perfezionatasi mediante consegna a mani Pt_6
del medesimo in data 6 marzo 2023.
In data 28 luglio 2023 la parte attrice depositava la sentenza n. 5361/2022 emessa dal Tribunale penale di Bologna nei confronti del Pt_6
All'udienza in presenza del 21 settembre 2023:
-veniva dichiarata la contumacia del convenuto non costituito a mezzo difensore dopo la Pt_6
notifica in rinnovazione dell'atto di citazione;
-su concorde istanza delle parti veniva disposto che la causa passasse alla fase della precisazione delle conclusioni, con trattazione scritta;
veniva pertanto assegnato il termine perentorio del 16 novembre
2023 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato (sovrabbondanti e irrituali quelle di parte attrice, le quali constavano di ben 9 pagine).
Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2023:
§ veniva dichiarata l'ammissibilità delle note scritte depositate dalla parte attrice, limitatamente alle parti in corsivo di cui si legge alle pagg.
1-2 laddove essa aveva precisato le proprie conclusioni, e l'inammissibilità e inutilizzabilità di dette note per la restante parte, evidenziandosi a tal proposito:
< …
-che la parte attrice non ha compreso la valenza della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con termine Parte_1 perentorio del 16 novembre 2023 per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni (trattavasi di adempimento processuale finalizzato alla sola precisazione delle conclusioni;
parte attrice ha ritenuto di scrivere “note conclusionali”, il che è inconferente in quanto la scrivente Giudicante deve prima trattenere la causa in decisione, poi assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. e infine redigere la sentenza);
pagina 14 di 44 -che conseguentemente le note di ben 9 pagine depositate dalla parte attrice son eccedenti e irrituali, cosicché di esse va fatto uso solo nella parte (pagg. 1-2) in cui parte attrice ha riportato in corsivo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
-che la convenuta avv. e la chiamata in causa hanno correttamente inteso l'adempimento processuale, T_ Pt_7 precisando le rispettive conclusioni;
-…>>;
§ la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
B)
1.
1.a.
Si è detto sub A) che la convenuta avv. in occasione della prima udienza svoltasi il 25 T_ febbraio 2021 (cfr. il verbale) ha eccepito “un vizio nella procura” attorea “perché non si fa riferimento al potere di agire nei confronti di alcun soggetto tanto meno nei confronti di AR Collina”.
Orbene:
§
-strettamente la convenuta avrebbe potuto e dovuto formulare l'eccezione in sede di costituzione in giudizio, e non attendere la prima udienza per farlo;
quindi a rigore l'eccezione è tardiva;
-comunque, il Giudice in occasione della prima udienza ha provveduto ad assegnare a parte attrice termine perentorio del 31 marzo 2021 “per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”, e ciò equivale quantomeno a rilievo officioso svincolato da un termine ad quem;
§
-a ben vedere la richiesta di rilascio della procura formulata dal Giudicante farebbe presumere la sua inesistenza, il che non è (si veda la procura alle liti allegata all'atto di citazione, rilasciata dal legale rappresentante di il cui nominativo risulta per tabulas dalla visura camerale di cui al doc. 1 Pt_1
attoreo);
pagina 15 di 44 -ad ogni buon conto la parte attrice entro il termine perentorio assegnato e precisamente in data 25 marzo 2021 ha depositato ulteriore procura alle liti, rilasciata in pari data, recante il timbro della società
la sottoscrizione del legale rappresentante e l'autentica di firma di entrambi i difensori Parte_1
attorei;
-né possono esservi dubbi in ordine alla piana riconducibilità di tale seconda procura al presente giudizio, in considerazione del fatto che la stessa è stata sottoscritta dal legale rappresentante di Pt_1
in corso di causa, cosicché egli in tal modo ha inteso manifestare (ulteriormente) la volontà della società da lui rappresentata di instaurare la presente causa risarcitoria, con l'oggetto e le domande sopra evidenziate;
§
-quindi, ogni supposta irregolarità della procura alle liti allegata all'atto di citazione risulta superata dalla procura rilasciata in corso di causa il 25 marzo 2021; gli eventuali vizi sono sanati e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti sin dal momento della prima notificazione (cfr.
l'art. 182 co. 2 c.p.c. ultimo periodo, nella formulazione ante novella Cartabia).
1.b.
La convenuta avv. costituendosi ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della T_
domanda proposta da nei propri confronti. Pt_1
Ella ha fatto poggiare l'eccezione sulla circostanza che la presente causa non costituisce (per lei) il giudizio di merito in prosecuzione del procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c., a suo tempo instaurato da nei soli confronti del ed esitato in un provvedimento di autorizzazione Pt_1 Pt_6 all'esecuzione di sequestro conservativo sui beni del (rectius sui soli crediti vantati dal Pt_6
nei confronti della società GH -debitor debitoris- allora suo datore di lavoro). Pt_6
L'assunto dell'avv. non ha pregio. T_
Certamente la presente causa costituisce il giudizio di merito necessariamente instaurato da nei Pt_1
confronti del a pena di inefficacia della misura cautelare conseguita ante causam ex art. 671 Pt_6
c.p.c. nei confronti del medesimo (unica parte resistente in quel procedimento).
Ma altrettanto certamente ha facoltà di proporre in questa sede di cognizione ordinaria una Pt_1 domanda risarcitoria (ex contractu) nei confronti dell'avvocato , cumulando tale domanda T_
pagina 16 di 44 nel medesimo alveo processuale che vede proposta domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del Pt_6
Il fatto che per UR (rif. la presente causa costituisca il necessario giudizio di merito Pt_6
rispetto alla misura conseguita non impedisce ad di agire cumulativamente anche nei confronti Pt_1 dell'avv. per responsabilità professionale (a fronte di fatti storici in tesi attorea T_
inscindibilmente intrecciati fra loro).
Quindi va escluso in radice che la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti dell'avv.
possa considerarsi inammissibile. T_
1.c.
§
Come prima evidenziato sub A), la parte attrice ha convenuto nel presente giudizio, Pt_1 direttamente, anche compagnia che assicura l'avv. , chiedendone la condanna in Pt_7 T_
solido con gli altri convenuti.
in sede di costituzione in giudizio ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della Pt_7
citazione diretta ad opera di , con la quale difetta qualsivoglia rapporto contrattuale;
e ha Pt_1 ribadito fermamente l'eccezione in sede di prima udienza.
Effettivamente, ab origine avrebbe dovuto convenire in giudizio -direttamente- solo il Pt_1
e l'avv. , lasciando libera l'avv. (come in effetti è avvenuto) di Pt_6 T_ T_
chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa la propria Assicurazione per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
L'errore attoreo è evidente, anche se risulta per così dire “edulcorato” dalla circostanza che, essendo già (forzosamente) parte del presente giudizio, l'istanza di chiamata in causa formulata Pt_7 dall'avv. è divenuta equiparabile a domanda riconvenzionale trasversale formulata nei T_
confronti di altra parte convenuta, cosicché non si è reso necessario differire la prima udienza ex art. 269 c.p.c. (aderendosi all'orientamento in forza del quale “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza
pagina 17 di 44 previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2,
c.p.c.”: Cass. 9441/2022).
La parte attrice, a fronte di ciò, in data 22 aprile 2021 ha depositato “Atto di rinuncia parziale all'azione”, così deducendo:
“… nell'atto introduttivo di citazione, per mero refuso grafico, la scrivente difesa ha inserito domanda di condanna nei confronti di quale responsabile civile, in Parte_7 considerazione della polizza n. DCE64L91857 emessa a favore dell'avvocato AR Collina, e in solido con quest'ultima. … invero la domanda coinvolge la soltanto Parte_7 quale società assicuratrice ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato ”. T_
Parte attrice ha con tale atto chiesto la compensazione delle spese di lite rispetto alla rinuncia.
Poi la parte attrice in occasione dell'udienza del 26 aprile 2021 ha dichiarato di intendere rinunciare alla domanda formulata nei confronti di Parte_7
[...]
[...]
-nella memoria n. 1, preso atto di quanto sopra, ha rimarcato come l'avesse convenuta in via Pt_1
diretta in totale consapevolezza e non per lapsus calami;
-nella memoria n. 2 ha dichiarato “di accettare la rinuncia all'azione e alla domanda a condizione che venga corrisposto a titolo di spese l'importo di euro 3.500 oltre accessori”;
-nella comparsa conclusionale (punto 5 pag. 7) ha evidenziato di avere ricevuto la notifica di una
“rinuncia agli atti con compensazione delle spese”, non accettando la compensazione (“ ha Parte_1 notificato a la rinuncia agli atti con compensazione delle spese. non ha accettato la Pt_7 Pt_7 compensazione delle spese;
ha chiesto al Giudice di liquidarle.”); salvo poi fare Parte_1 nuovamente riferimento, nel prosieguo dell'atto, alla rinuncia all'azione.
In concreto, nessun accordo è stato raggiunto tra e Pt_1 Pt_7
§
Orbene, in primo luogo non si ha traccia di una rinuncia agli atti di parte attrice nei confronti di cosicché nessuna pronuncia può essere assunta sul punto. Pt_7
pagina 18 di 44 In secondo luogo, si è detto che la parte attrice dapprima ha dichiarato di rinunciare all'azione, Pt_1
e poi ha dichiarato di rinunciare alla domanda, quasi che le due tipologie di rinuncia fossero fungibili.
Ma così non è.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito quanto segue (Cass. 13636/2024):
“La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado)”.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che “… Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146).
La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere
“qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n.
7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore – uno degli attori, nel caso di specie – nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem” (Cass. 19/02/2019, n. 4837).”.
pagina 19 di 44 Nel caso di specie:
-non risultando un mandato ad hoc rilasciato da ai propri difensori per rinunciare all'azione nei Pt_1 confronti di si deve esaminare la sola rinuncia alla domanda;
Pt_7
-la rinuncia alla domanda è configurabile, poiché può validamente poggiare sul mandato alle liti rilasciato vuoi in allegato all'atto di citazione vuoi in data 25 marzo 2021 in corso di causa;
-ma risulta tecnicamente più pertinente dichiarare la inammissibilità della domanda diretta risarcitoria, formulata da nei confronti di poiché l'inammissibilità costituisce un prius rispetto Pt_1 Pt_7
alla successiva rinuncia.
In ogni caso la declaratoria di inammissibilità non inficia la domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'avv. . T_
La riconvenzionale trasversale è stata formulata nei confronti di un soggetto giuridico già convenuto nel presente giudizio, e mantiene la propria ammissibilità.
Ad ogni buon conto si è difesa a tutto tondo rispetto alla dedotta operatività della polizza, Pt_7 dapprima “per scrupolo” nella comparsa di risposta (paragrafo 11 ss, da pagina 11 in poi) e poi nella memoria 2 direttamente rispetto alla riconvenzionale trasversale dell'avv. . T_
2.
2.a.
Va ora esaminata la domanda risarcitoria per responsabilità professionale (colpa grave), formulata dalla parte attrice nei confronti dell'avvocato . Pt_1 T_
A dire di parte attrice, come evidenziato sub A), tale responsabilità deriverebbe peculiarmente dalla violazione del Codice Deontologico Professionale, titolo II, articoli 23 comma 3, 24 commi 1 e 2 e 28 comma 1, poiché:
-la professionista rispetto alle pratiche CI e CO aveva “fortemente condizionato le scelte della dirigenza di consigliando una politica attendista e non interventista e sconsigliando azioni Pt_1
(consigliate in altri casi similari) che già con la loro proposizione avrebbero potuto far svelare immediatamente la frode in corso;
tutto ciò ha causato alla cliente un danno autonomo rispetto alla fattispecie principale (la frode) ed, anzi, è stato -ahimè- un sostegno al perpetrarsi della frode
pagina 20 di 44 medesima che, se anzitempo scoperta, avrebbe certamente portato ad una notevole diminuzione dell'entità complessiva del danno subito”;
-ella inoltre aveva agito in conflitto di interessi quanto alla pratica CO: essendo coniuge del responsabile di commessa e figlia di uno dei maggiori esponenti di CO, si era astenuta dal Pt_6
procedere nei confronti della stessa;
-l'avvocato infine non era stata in grado di mantenere riservate le conoscenze e i dati T_
sensibili conosciuti per le attività svolte, condividendo col marito lo spazio dello studio, il Pt_6
p.c. e l'accesso internet, cosicché egli aveva potuto porre in essere indisturbato le proprie attività illecite;
-in ogni caso sarebbero bastate semplici messe in mora delle società clienti di per fare emergere Pt_1 sin dall'ottobre 2013 la condotta truffaldina del così evitando il protrarsi delle condotte Pt_6 illecite e l'aggravarsi dei danni.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'avvocato ha prodotto corrispondenza ante causam, da cui si evince che essa stessa, al pari T_ di , fu coinvolta inconsapevolmente e senza colpa alcuna nelle manovre ordite dall'allora Pt_1
coniuge quale intendeva dimostrare ad (con cui egli aveva in essere un rapporto di CP_5 Pt_1
lavoro, con stipendio fisso e provvigioni) di essere in grado di procurare considerevoli commesse e di rendersi così “prezioso” agli occhi di anche in un contesto in cui erano paventati tagli di Pt_1
personale in azienda.
*Pratica CO AD.
Come puntualmente ricostruito da ultimo dall'avvocato nella comparsa conclusionale (vale T_
la pena riportare tra virgolette la fedele e condivisibile ricostruzione dei fatti da essa effettuata con richiamo dei documenti prodotti e con pertinente commento dell'evolversi della situazione;
le sottolineature sono della scrivente Giudicante):
<<
-l'intervento dell'avv. prende avvio solo a seguito dell'autonoma elaborazione, ad opera T_
delle stesse parti, di un accordo per il recupero del credito di nei confronti di CO. Parte_1
AD, senza alcun intervento e supporto dell'avv. (cfr. doc. n. 1, ovvero la T_
pagina 21 di 44 corrispondenza tra e CO. AD, inviata per conoscenza all'avv. , del 24/7/15, Pt_1 T_ con testo dell'accordo discusso e definito tra le stesse);
-in data 28/9/15, dopo ben due mesi, senza ancora aver ricevuto alcun incarico e conseguentemente svolto alcuna attività, l'avv. riceveva solo per conoscenza una mail proveniente da CO. T_
AD e diretta alla sig.ra di in cui si ribadiva la volontà di addivenire al CP_6 Parte_1
saldo delle spettanze complessive di quest'ultima società (cfr. doc. n. 2);
-successivamente, dopo un altro mese, l'avv. veniva incaricata da al fine di T_ Parte_1
procedere al recupero del credito in oggetto: quindi, come già detto, molto dopo che la merce ordinata era stata prodotta e stoccata presso il magazzino dove è stata poi rinvenuta, con conseguente cristallizzazione del danno lamentato da parte attrice ben prima del mandato affidato al legale (cfr. doc.
n. 3);
-a questo punto, l'avv. (esaminata la corrispondenza precedente intercorsa tra le parti, cfr. T_
docc. n. 3 e 4), con assoluto scrupolo e diligenza professionale, procedeva subito all'invio di apposita diffida (si veda ulteriore mail del 20/10/15 - cfr. doc. n.
5 - ove si fissa il termine per il pagamento al successivo 23/10/15, ovvero dopo solo tre giorni, consentendo così di monitorare ancor più velocemente la volontà o meno di adempimento e, in caso negativo, adottare con estrema tempestività tutte le iniziative del caso);
-ebbene, proprio in data 23/10/15, alla esatta scadenza dei giorni di diffida concessi, l'avv. T_
riceveva riscontro dalla (solo successivamente scopertasi sedicente) impiegata amministrativa di CO.
AD, tale sig.ra (che scriveva utilizzando un apparente logo aziendale appunto di CO Pt_9
AD, con il quale aveva già evidentemente da tempo ingannato la medesima parte attrice e quindi nessun serio dubbio poteva sorgere in merito alla sua apparente rappresentanza), ove si specificava l'avvenuta indicazione di disposizione di un bonifico in favore di (cfr. doc. n. 6); Parte_1
-peraltro, solo successivamente a tali eventi, in data 26/10/15, l'avv. riceveva da T_ Pt_1
le fatture necessarie alla predisposizione del ricorso per ingiunzione, mentre veniva
[...]
contestualmente comunicata dalla società la necessità di attendere ancora qualche giorno per procurarsi le copie autentiche del libro giornale anch'esse necessarie per l'avvio della procedura monitoria, in quanto, nonostante l'accordo intervenuto tra le parti e l'email della (sedicente) amministrativa di CO.
AD, comunque l'avv. , con estremo scrupolo e celerità, aveva attivato l'esecuzione di T_
quei classici adempimenti necessari per avviare una procedura monitoria, nella denegata (e - allo stato - neanche verosimilmente credibile) ipotesi di mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria (si veda corrispondenza tra l'avv. e la sig.ra di sub doc. n. 7 e, in T_ CP_6 Parte_1 particolare, si legga il passaggio in cui la sig.ra scrive testualmente: “per le autentiche del libro CP_6
pagina 22 di 44 giornale servirà qualche giorno dal notaio. Sento comunque se devo procedere comunque o Pt_3 aspettare”);
-peraltro, ancora il giorno successivo 27/10/15, l'avv. riceveva un'ulteriore email da tale T_ sig.ra “di CO AD” in cui si manifestava nuovamente la volontà di risolvere Pt_9
bonariamente la questione con la stipula di un nuovo accordo transattivo (cfr. doc. n. 8), che veniva inviato dall'avv. nella stessa serata, con la previsione di stringenti tempi di pagamento dei T_
vari ratei, proprio per non incorrere in alcun minimo possibile motivo dilatorio (cfr. doc. n. 9);
-qualche giorno dopo, in data 5/11/15, perveniva da CO. AD (sempre per tramite di tale sig.ra ulteriore e più dettagliata comunicazione con analitico scadenzario dei pagamenti da effettuare Pt_9
in favore di con date sempre molto ravvicinate tra loro (in cui si dava altresì atto Parte_1 dell'avvenuto pagamento di una prima tranche del debito in oggetto attraverso bonifico con valuta 9/11
(cfr. mail indirizzata all'avv. dalla sig.ra prodotta come doc. n. 10); T_ Pt_9
-a questo punto, “personalmente” la medesima parte attrice accettava l'accordo proposto (scrive infatti:
“avanti così, grazie”, cfr. doc. n. 11), e l'avv. , ad ulteriore precisazione di quanto già T_
stabilito, riepilogava i termini dello stesso avendo cura di specificare “che, in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una soltanto delle rate di cui sopra, CO. AD S.c.a.r.l. decadrà automaticamente dal beneficio del termine e sarà tenuta alla corresponsione dell'intero” con aggravio di interessi e spese (cfr. doc. n. 12);
-in data 9/11/15, perveniva un primo effettivo pagamento da parte di CO. AD della rata iniziale in scadenza il 9/11 (cfr. doc. n. 13);
-allo spirare del termine per il pagamento della seconda rata, quest'ultima non veniva corrisposta, ed era allora la stessa avv. a proporre subito di inoltrare tempestivamente e senza altro indugio T_
formale diffida con declaratoria di decadenza dal beneficio del termine prodromica al ricorso per ingiunzione (cfr. mail del 17/11, allegata sub doc. n 14), poi effettivamente già giusto il giorno Pt_10
immediatamente successivo (cfr. doc. n. 15);
-ebbene, tale ultima comunicazione riceveva pronto riscontro da parte di CO. AD (sempre per il tramite di tale sig.ra , con cui si chiedeva di “pazientare ancora due o tre giorni” prima del Pt_9 pagamento della più consistente rata ammontante ad € 350.000 con rassicurazione, a quel punto, di un unico bonifico per ricomprendere anche la rata già scaduta di € 25.000,00 (cfr. mail del 19/11, cfr. doc.
n. 16);
-l'avv. chiedeva a questo punto (e sempre prontamente) - in via cautelativa - di ricevere T_
quanto prima copia del relativo ordine di bonifico (cfr. mail del 24-26/11/15, allegata sub doc n. 17),
pagina 23 di 44 effettivamente trasmessa due giorni dopo rispetto alla mail della sig.ra recante valuta 4/12, Pt_9
allegata sub doc. n. 18);
-pochissimi giorni dopo, in data 2/12/15, CO. AD comunicava all'avv. che la valuta T_
del bonifico avrebbe potuto essere stata posticipata al 9/12 in luogo del 4/12 originariamente stabilito
(cfr. mail della allegata sub doc. n. 19); Pt_9
-lo stesso giorno 9/12/15, dopo aver riscontrato il mancato pagamento, l'avv. sollecitava T_
immediatamente CO. AD (cfr. doc. n. 20), segnalando a parte attrice a quel punto l'opportunità
(se non anche inevitabilità) di procedere in via monitoria (cfr. doc. n. 21);
-l'avv. si attivava al fine di acquisire informazioni utili a chiarire la situazione debitoria di T_
CO AD ed a facilitare per quanto possibile la corresponsione di quanto dovuto ad Pt_1
(cfr. mail dell'avv. , allegate sub docc. nn. 22, 23, 24 e missiva direttamente
[...] T_
indirizzata a CO. AD, allegata sub doc. n. 25);
-solo in data 24/12/15, infine, l'avv. veniva informata dall'Ufficio legale di CO. AD T_
che, a seguito delle verifiche interne opportunamente disposte su sollecitazione della stessa, non risultava nessun credito in favore di (cfr. missiva dell'avv. Morara, allegata sub doc. n. Parte_1
28);
-a quel punto, l'avv. portava dunque immediatamente a conoscenza di ciò T_ Parte_1
(cfr. doc. n. 29);
-era (ed è) dunque l'avv. , tramite le sue ulteriori verifiche ed approfondimenti, a scoprire T_
l'inesistenza del rapporto contrattuale fondativo degli ordinativi di merce prodotta e stoccata, e a notiziare che la medesima società era stata da tempo ingannata. Parte_1
->.
Orbene, da tale corrispondenza emerge:
-che solamente a fine ottobre 2015 l'avvocato veniva incaricata da di seguire la T_ Pt_1
pratica CO AD finalizzata al recupero di un consistente “credito” (che, come poi si sarebbe appurato, era stato confezionato ad hoc dal;
Pt_6
-che l'avvocato diede corso alle abituali attività necessarie al recupero di qualsiasi credito, T_
diffidando la CO, verificando lo snodarsi delle proposte transattive, controllando l'evolversi dei pagamenti, intimando nuovamente il pagamento e coordinandosi con per intraprendere la strada Pt_1
della procedura monitoria;
-che il tenore delle mail apparentemente provenienti dalla CO erano tali da rassicurare l'interlocutore;
pagina 24 di 44 -che verso la fine di dicembre 2015 quindi nell'arco di appena due mesi costellati di serrata corrispondenza, segnalò all'avvocato che erano emerse anomalie nel rapporto con la Pt_1 T_
CO e rispetto al dedotto “credito” da recuperare, tanto che preferì vedere cessato il rapporto Pt_1 professionale con l'avvocato , revocandole l'incarico e preannunciando iniziative in sede T_
civile e penale.
Giova evidenziare:
§
-che l'entità del “credito” apparentemente maturato a debito della CO giustificava il fatto che l'avvocato interloquisse con la CO via mail e non con semplici telefonate (secondo T_
, con qualche telefonata l'avv. avrebbe potuto smascherare tutto subito); era evidente Pt_1 T_
l'intendimento scrupoloso della professionista di lasciare traccia scritta dei solleciti e delle attività svolte;
-che dalla corrispondenza non emergevano elementi che potessero indurre l'avvocato (o la T_
stessa , sempre tenuta informata) a sospettare della effettiva esistenza della che scriveva Pt_1 Pt_9
varie mail apparentemente provenienti dalla CO;
-che non si vede come , a fronte di incarico conferito a fine ottobre 2015 all'avvocato Pt_1
, possa addebitarle omesse attività di controllo a partire addirittura dal 2013 (quasi che T_
l'avvocato dovesse controllare il coniuge ontologicamente sin da allora, passo T_ Pt_6
passo, nel difetto di qualsivoglia elemento che potesse indurla a sospettare di lui);
-che difettano in radice i presupposti per addebitare all'avvocato una condotta attendista T_ rispetto al recupero del “credito” verso CO, alla luce di quanto prima illustrato;
§
-che nulla impediva, dal punto di vista della legge professionale, all'avvocato di T_
rappresentare (presso cui il -allora suo marito- lavorava) per il recupero del “credito” Pt_1 Pt_6 verso CO;
ella oltretutto era legale esterno all'azienda;
-che, anzi, il rapporto di coniugio rafforzava la vis recuperatoria dell'avvocato in quanto ad T_
essa premeva dare corso ad attività assolutamente a favore di e della sua attività aziendale, in Pt_1 forza dell'incarico conseguito a fine ottobre 2015;
-che va escluso un conflitto di interessi anche rispetto alla circostanza secondo cui l'avvocato
, non appena seppe della possibilità (tale poi rimasta) di andare a lavorare all'interno della T_
CO, immediatamente lo segnalò ad (si veda il doc. 21 convenuta, mail dell'avv. Pt_1 T_ ad , 10.12.2015: “Mi trovo peraltro costretta a comunicarVi che purtroppo né io né il mio studio Pt_1
pagina 25 di 44 potrà seguire per Vostro conto la vertenza giudiziale, in quanto ho avuto notizia da pochissimi giorni del fatto che con ogni probabilità entrerò a far parte della rosa dei legali fiduciari di CO, pertanto per questo motivo nonché per altre questioni di opportunità mi trovo in evidente conflitto di interessi”; si veda anche la risposta data dall'avv. alla domanda 10 in sede di interrogatorio reso il 4 T_
dicembre 2017, pag. 9 doc. 38 convenuta: “Io ho scritto effettivamente la e-mail a in quanto Parte_3 avendo saputo dell'imminente fusione di CO AD in CO Alleanza 3.0 ho immediatamente informato della possibilità di collaborare con CO così adempiendo ad un mio dovere Parte_1 deontologico”): si trattava di una mera aspettativa, poi naufragata al precipitare degli eventi;
l'avvocato non ebbe mano morbida con CO, e lo ha dimostrato per come emerge oggettivamente T_
dalla corrispondenza prima illustrata;
§
-che difettano elementi per sostenere che l'avvocato avesse messo a disposizione del T_
coniuge dati sensibili di , consentendogli di operare con disinvoltura attuando le Pt_6 Pt_1
condotte poi emerse;
-che con evidenza l'avvocato lavorava in studio con una propria postazione e con propria T_
mail e accesso Internet, né vi sono elementi che consentano di ipotizzare anche solo lontanamente condotte omissive dell'avvocato che abbiano potuto consentire ingerenze del marito T_ nell'ambito dell'attività lavorativa da studio;
Pt_6
-che l'avvocato come qualsiasi persona aveva a casa la postazione Internet, alla quale come T_
in ogni famiglia si agganciavano talora lei talora il marito per lavorare e/o per entrare in Internet per diletto;
-che l'utilizzo comune dell'attacco Internet e del computer domestico non consente di inferirne condotte colpose della professionista, in tesi attorea negligentemente non impeditiva delle condotte del
(condotte rimaste del tutto ignote all'avvocato , perché abilmente occultate dal Pt_6 T_
. Pt_6
Ad colorandum, come si evince dalla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in sede in data 29 gennaio 2020 a favore dell'avvocato (indagata nel procedimento 3284/2017 T_
R.G.N.R.; era stato emesso in data 15 marzo 2017 decreto di archiviazione, ma a fronte dell'opposizione proposta da erano state svolte ulteriori indagini, fra cui anche due interrogatori Pt_1 della avv. : docc. 38 e 39 avv. ) e dall'ordinanza di archiviazione emessa dal T_ T_
Giudice per le Indagini Preliminari in data 11 settembre 2020 (doc. 2 e doc. A avv. Pt_7
): T_
pagina 26 di 44 -a fronte delle attività di indagine svolte dalla Polizia Postale (che verificava i vari supporti magnetici sequestrati in sede di perquisizione), e delle ammissioni di propria esclusiva colpevolezza rese dal in sede di interrogatorio, emergeva l'assoluta estraneità dell'avvocato rispetto Pt_6 T_ alle attività del solo quest'ultimo aveva ordito la trama, solo quest'ultimo aveva creato falsi Pt_6
account per creare la falsa apparenza;
-sempre in sede di indagine (pag. 4 richiesta di archiviazione) emergeva la mancanza di riscontri rispetto alla eventuale fruizione da parte del della connessione Internet presente presso lo Pt_6
studio legale della ex moglie, e anche rispetto all'utilizzo di p.c. ivi installati per l'inoltro/ricezione di missive elettroniche aventi il falso dominio di CO;
si vede bene come ciò confermi il difetto di negligenza professionale da parte dell'avvocato ; T_
-insomma, l'estraneità dell'avvocato “... si desume in particolare dalla professionalità T_ dimostrata dall'indagata all'interno della corrispondenza, nonché dalle continue intimazioni che venivano da costei poste in essere ai fini del saldo delle fatture emesse da per cui Parte_1
risulta improbabile che dalle medesime possa emergere la responsabilità della sig.ra nella T_ presente vicenda ...” (ordinanza di archiviazione, pag. 2 penultimo periodo).
Tali emergenze sono certamente liberamente valutabili in sede civile, ma altrettanto sicuramente sono qui meritevoli di condivisione in quanto poggianti su dati oggettivi e non travisabili.
Oltretutto l'avv. , non appena ebbe appreso in sede di perquisizione in data 15 novembre T_
2016 delle orditure poste in essere dal diede subito corso alla pratica di separazione Pt_6
personale dal marito, tanto che la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fu adottata già in data 1° giugno 2017 (cfr. interrogatorio dell'avv. in data 21 marzo 2019, pag. T_
2), a riprova del fatto che ella operò in tutta buona fede e diligenza rispetto all'incarico ricevuto da a ottobre 2015. Pt_1
*Pratica CI S.A.
Nessun elemento consente di ravvisare responsabilità professionale dell'avvocato rispetto T_
alla pratica CI.
Infatti:
pagina 27 di 44 -dal documento 31 convenuta si evince che l'avvocato , ricevuto incarico da , con T_ Pt_1
mail del 23 luglio 2013 comunicava a quest'ultima e anche al (che evidentemente aveva Pt_6
curato quegli ordinativi di merce) che vi erano due fatture emesse da nei confronti di CI Pt_1
(società di diritto francese con sede in Milano), e precisamente una del 2012 già scaduta ma non pagata e un'altra del 2013 non ancora scaduta;
in allegato alla mail l'avvocato inseriva la bozza del T_
sollecito di pagamento per la fattura del 2012;
-sempre dal documento 31 convenuta si evince che in pari data approvava la bozza di missiva e Pt_1 che quindi l'avvocato poteva procedere all'invio; T_
-dal documento 32 convenuta si evince che l'avvocato con mail del 7 novembre 2013 T_
illustrava approfonditamente ad (per conoscenza al le criticità sottese alle attività di Pt_1 Pt_6 recupero in sede monitoria del credito maturato nei confronti di CI;
tra l'altro la professionista affrontava le Condizioni Generali del contratto di compravendita, sottolineando che solo dopo il saldo effettivo la proprietà della merce ordinata (e non ancora consegnata: 300 apparecchi) sarebbe passata a
CI; dunque, a suo dire poteva essere più proficuo ricontrattualizzare il rapporto con CI, nel frattempo valutando anche la possibilità di modificare le Condizioni Generali di UR le quali potevano considerarsi “per alcuni versi, penalizzanti per stessa e necessiterebbero alcune Pt_1 modifiche migliorative”;
-dalla mail del 14 novembre 2013 (doc. 33 convenuta) si evince che preferiva affidare la pratica Pt_1
CI all'avvocato Pulvirenti, cosicché l'avvocato comunicava ad che avrebbe T_ Pt_1
archiviato la pratica;
-dal documento 34 convenuta (mail avv. Pulvirenti datata 18 novembre 2013) si evince che l'avvocato
Pulvirenti esponeva ad ed anche all'avvocato i pro e i contro delle possibili Pt_1 T_
iniziative da assumere nei confronti di CI (decreto ingiuntivo, con rischio di opposizione;
diffida stragiudiziale, con apertura a futuri accordi);
-a livello documentale, si salta alla mail 25 novembre 2015 inviata (circa due anni dopo il carteggio precedente) dall'avvocato ad e per conoscenza al da cui si evince: che T_ Pt_1 Pt_6 nel frattempo , la quale aveva circa un mese prima incaricato l'avvocato per la Pt_1 T_ pratica CO, aveva evidentemente deciso con l'occasione di esere supportata (di nuovo) dalla professionista per la vicenda CI;
che l'avvocato aveva redatto una bozza di sollecito di T_
pagamento, sottolineando i vari aspetti del caso.
A commento del carteggio appena illustrato, è possibile concludere nel senso che l'avvocato ebbe a diligentemente svolgere l'attività detta su incarico di , quando dalla stessa T_ Pt_1
pagina 28 di 44 incaricata, con una parentesi neutra di circa due anni alla stessa non addebitabile essendosi nel frattempo inserito l'avvocato Pulvirenti con archiviazione del caso quanto all'avvocato . T_
L'avvocato a fronte di obbligazione di mezzi aveva facoltà di illustrare alla cliente T_ Pt_1
le strategie di recupero del credito da adottare (o meno) secondo lei nello specifico caso.
Alla data di tutte tali missive l'avvocato nulla ancora aveva compreso delle attività poste in T_
essere dal del tutto a sua insaputa. Pt_6
2.b.
Atteso il rigetto della domanda proposta da nei confronti dell'avvocato : Pt_1 T_
-risulta assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta avv. nei confronti di T_
per il caso di soccombenza;
Pt_7
-risulta assorbita anche la domanda riconvenzionale trasversale formulata dall'avvocato nei T_
confronti del sempre subordinatamente per il caso di soccombenza. Pt_6
3.
Si è detto che l'avvocato ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di T_
: Pt_1
-dolendosi delle condotte assunte dalla società nei propri confronti sia in sede penale sia mediante la presente iniziativa contenziosa;
-ravvisando anche stalking giudiziario ma non solo;
-lamentando di avere patito danno esistenziale e all'immagine che ha quantificato in forfettari euro
50.000,00.
La domanda è infondata.
3.a.
L'articolo 612 bis c.p., per quanto qui di interesse, prevede quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di
pagina 29 di 44 un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
…
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”.
Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione.
-il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;
-il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;
-la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Insomma, il delitto di atti persecutori “giudiziari” deve considerarsi integrato a fronte di una pluralità di condotte e pretese fatte valere in sede giudiziale, le quali devono essere palesemente infondate e strumentali e finalizzate ad aggredire e molestare.
3.b.
Tanto premesso, ed esaminati gli atti del procedimento penale, emerge quanto segue:
, visto quanto emerso a dicembre 2015, decideva di sporgere esposto-querela avanti alla Polizia Pt_1
Postale di Bologna in data 20 dicembre 2015 (doc. 37 convenuta), anche descrivendo le attività svolte dall'avvocato peculiarmente con riguardo alla pratica CO, e contestandone l'efficacia; T_ nell'ambito dell'esposto, espressamente dichiarava che lo stesso doveva considerarsi proposto Pt_1
nei confronti di ignoti;
-veniva così originato il procedimento penale n. 17688/2016 R.G.N.R.;
-veniva poi iscritto separato procedimento penale n. 3284/2017 R.G.N.R. nei confronti dell'avvocato
, a stralcio, per condotte ascrittele in concorso col tale procedimento era definito T_ Pt_6 con decreto di archiviazione in data 15 marzo 2017, seguito dall'opposizione di;
Pt_1
pagina 30 di 44 -UR per il tramite dei legali illustrava, mediante l'opposizione proposta, le ragioni per cui riteneva non pertinente l'archiviazione emessa in favore della professionista;
-la Procura continuava a indagare rispetto alla posizione dell'avvocato , che veniva T_
sottoposta a interrogatorio in due occasioni;
-dopodiché, le ulteriori indagini svolte consentivano al Giudice per le Indagini Preliminari di confermare i presupposti dell'archiviazione peculiarmente alla luce degli ulteriori elementi emersi;
-si è così assistito a un complesso dipanarsi delle indagini, esitato in modo favorevole all'avvocato
; T_
-la Procura a fronte dell'opposizione ha dovuto dare corso a ulteriori capillari indagini, raggiungendo alla fine un esito confermativo dei presupposti dell'archiviazione, come poi statuito dal Gip;
-l'avvocato ha certamente seguito tale vicenda in sede penale con seria apprensione, T_
comprendendo che era messa in gioco la propria attività professionale e non solo;
ma, a fronte di gravi reati ascritti al ella si è vista coinvolgere suo malgrado nel complessivo meccanismo, il cui Pt_6
dipanarsi ha seguito ragioni proprie non addebitabili ad;
Pt_1
-tutto ciò non consente di ravvisare atti persecutori di finalizzati unicamente a molestare Pt_1
l'avvocato , per darle nocumento e per il solo gusto di darle nocumento;
era rimasta T_ Pt_1 sconcertata per l'operato del e intendeva portare avanti la questione sino al compiuto Pt_6
accertamento dei fatti, senza per questo tracimare nel delitto di calunnia né tantomeno nel reato di atti persecutori.
Sul versante civilistico:
-è vero che ha instaurato il presente giudizio (iscritto a ruolo il 12 ottobre 2020) appena un Pt_1
mese dopo che il Gip in data 11 settembre 2020 aveva emesso (a seguito delle ulteriori indagini svolte) ordinanza di archiviazione a favore dell'avvocato ; in tal modo, ha dato prova di non T_ Pt_1
essersi appagata delle risultanze del procedimento penale così concluso;
-tuttavia, è anche vero che alla data della iscrizione a ruolo della presente causa il procedimento penale a carico del era ancora nella fase della udienza preliminare (tenutasi in data 8 ottobre 2020: Pt_6
doc. G.1 attoreo depositato il 17 gennaio 2023), cosicché quel versante era ancora aperto e tutto da verificare;
-in ogni caso, l'ordinanza di archiviazione come noto non determina effetti vincolanti rispetto al contenzioso civilistico;
inoltre era appena reduce dall'ottenimento di provvedimento autorizzativo di sequestro Pt_1 conservativo a carico del cosicché si comprende l'iniziativa dalla stessa assunta sia nei Pt_6
pagina 31 di 44 confronti del sia nei confronti dell'avvocato in sede civile, mediante cumulo di Pt_6 T_
domande (responsabilità extracontrattuale quanto al responsabilità contrattuale quanto Pt_6 all'avvocato ); UR per forza di cose mise in preventivo anche un risultato decisorio di T_ merito a sé sfavorevole, come d'altronde avviene per ogni causa civile;
-la presente causa costituisce l'unica causa intentata da nei confronti dell'avvocato , Pt_1 T_
sicché non emergono condotte persecutorie neppure sotto tale profilo.
Orbene, a fronte di quanto sopra evidenziato, si vede bene come nel caso di specie difetti la configurabilità del delitto invocato da parte convenuta in quanto, oltre a non voler considerare che difetta la prova di proposizione di querela da parte dell'avvocato nei confronti di : T_ Pt_1
-non si rinvengono “minacce o molestie”;
-non risulta manifestato con chiarezza, né certificato, uno stato stabilizzato di ansia e paura in capo all'avvocato ; T_
-va esclusa la configurabilità di un timore per l'incolumità propria o di altri;
-non sono state dedotte alterazioni delle abitudini di vita dell'avvocato la quale nonostante T_
tutto ha continuato a vivere a testa alta e a svolgere la propria attività lavorativa (senza che quanto prospettato nel presente giudizio sia tracimato in alcun modo al di fuori del presente alveo processuale);
-certamente l'avvocato si è dapprima separata e poi ha divorziato dal ma ciò ha T_ Pt_6
costituito prettamente il frutto dello sgomento e dalla totale perdita di fiducia originati dalle condotte del non l'effetto delle condotte di (esposto e quant'altro). Pt_6 Pt_1
Più in generale, e riassumendo quanto illustrato sia sul versante penale sia sul versante civilistico, non sono ravvisabili profili, nelle condotte di UR, che possano costituire fatti illeciti fonte di danno risarcibile.
Infine, si deve constatare che l'avvocato ha dedotto ma non provato le voci di danno qui T_ delineate (danno esistenziale e danno all'immagine).
Da tutto ciò discende il rigetto della riconvenzionale.
pagina 32 di 44 4.
4.a.
Il procedimento penale n. 17688/2016 R.G.N.R. instaurato nei confronti del è esitato, a Pt_6
seguito di dibattimento n. 4036/2020 R.G., nella sentenza n. 5361/2022 depositata il 13 marzo 2023
(prodotta da parte attrice in data 28 luglio 2023).
Di tale sentenza non consta la irrevocabilità.
In quel contesto, si costituivano parte civile (per l'udienza dell'8 ottobre 2020) e CO Parte_1
Alleanza 3.0.
Il era ritenuto responsabile dei reati contestatigli (delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 11, 81 Pt_6
cpv., 617 sexies c.p. e delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 494, 61 n. 7 e 11, 640 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p.) e veniva condannato a risarcire il danno patito da da Pt_1
liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale che veniva quantificata in favore di in Pt_1
euro 480.000,00.
Con tale sentenza veniva accertata la commissione di condotte delittuose (poste in essere tra il 2014 e i primi mesi del 2015) mediante le quali il dipendente di quale key account manager Pt_6 Pt_1
dal gennaio 2013 al luglio 2015 (con stipendio fisso e provvigioni), era riuscito a creare false identità di dipendenti di CO AD -poi confluita in CO Alleanza 3.0- mediante la di Parte_11
determinati account che utilizzava nelle comunicazioni con , predisponendo falsi ordinativi di Pt_1
elementi di illuminotecnica per vedersi riconoscere le conseguenti provvigioni;
a un certo punto le condotte illecite emergevano in quanto la CO disconosceva gli ordinativi.
Gli ordinativi erano quelli desumibili dalle sette fatture di vendita descritte a pagina 4 della sentenza, emesse fra il settembre 2014 e il marzo 2015. Il totale a debito di CO era indicato in sentenza in circa
577.000 euro.
Va detto che , legale rappresentante di , esaminato quale testimone “nel(la) Testimone_1 Pt_1
quantificare il danno venuto effettivamente a subire a causa delle condotte descritte ha precisato che circa il 20% del materiale in giacenza ed oggetto delle false trattative è stato recuperato e rivenduto”
(pag. 11 sentenza).
A pagina 14-15 della sentenza, inoltre, si legge che “… non è stato però possibile accertare se in conseguenza di queste false operazioni economiche l'imputato abbia effettivamente maturato delle provvigioni oppure no: difatti, dopo che in un primo momento il aveva dichiarato che le Parte_3
pagina 33 di 44 provvigioni erano state riconosciute per una cifra intorno ai € 25.000,00, ha successivamente riconosciuto di non essere sicuro che questo quantitativo fosse stato realmente corrisposto. …”.
A pagina 19 della sentenza si legge che “… il danno prodotto all'azienda è stato duplice: poiché da un lato esso si è concretizzato nella perdita dell'80% del materiale destinato a tale vendita, mentre dall'altro si è tradotto nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometteva di conseguire …”.
A pagina 23 della sentenza si legge quanto segue in ordine alla provvisionale per UR: “… considerato che in attesa di un apposito accertamento in sede civile si ritiene provato che il danno alla stessa causato possa quantomeno corrispondere alla somma indicata: infatti in sede testimoniale il sig.
ha precisato che di tutto il materiale prodotto in conseguenza dei falsi ordinativi e giacente Parte_3
nei magazzini era stato possibile recuperarne e rivenderne il 20% almeno;
inoltre occorre considerare
l'importo dello stipendio annuale di euro 60.000 lordi e dei benefici aziendali ricordati dalla parte civile come l'auto aziendale BMW”.
4.b.
A fronte della sentenza penale, occorre effettuare una serie di considerazioni.
§
Ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. (Rapporti tra azione civile e azione penale):
“
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.
pagina 34 di 44 Nel nostro caso, pare pacifico che si sia costituita parte civile nel processo penale in occasione Pt_1 dell'udienza preliminare svoltasi in data 8 ottobre 2020 avanti al Gip (doc. G.1 attoreo depositato il 17 gennaio 2023).
La notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è avvenuta in data successiva, precisamente il 13 ottobre 2020.
Ergo il caso di specie risulta regolamentato dal terzo comma dell'articolo 75 c.p.p.
Peraltro, non è stata disposta la sospensione necessaria del presente giudizio civile in quanto:
-la sospensione necessaria ex art. 75 co. 3 c.p.p. “… presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento” (Cass. 9066/2020);
-si veda anche Cass. 6185/2009: “In tema di sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un'azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale
(sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo la stessa prevista dall'articolo 75 cod. proc. civ., che esaurisce nell'ipotesi di cui al terzo comma la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale”;
-nel caso qui in esame, ha agito anche nei confronti dell'avvocato , ritenendola Pt_1 T_
responsabile del danno seppure a titolo contrattuale e non ex art. 2043 c.c.; quindi si è al di fuori della fattispecie di sospensione necessaria di cui al terzo comma dell'articolo 75 c.p.p.
Né vale il disposto di cui all'articolo 337 co. 2 c.p.c. (sospensione discrezionale), in forza del quale
“Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata” in quanto:
-la norma attiene a sentenza civile pregiudicante un giudizio civile, non anche quando si ha a che fare con una sentenza emessa in sede penale;
-ad ogni buon conto non si ha notizia che la sentenza penale di primo grado sia stata impugnata.
pagina 35 di 44 §
Nel nostro caso non scatta neppure il disposto di cui all'articolo 651 co. 1 c.p.p. in forza del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Infatti, non risulta che la sentenza prima illustrata sia divenuta irrevocabile.
Comunque, anche se la sentenza di condanna fosse divenuta nel frattempo irrevocabile, la stessa non avrebbe alcuna incidenza sulle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
A tal proposito si veda Cass. pen. n. 1045/1999: “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato”.
Per quanto detto, ogni considerazione sul dedotto danno cagionato ad , rinvenibile nella Pt_1
sentenza penale sopra illustrata, è qui liberamente valutabile.
4.c.
Tanto chiarito, ritiene la scrivente Giudicante che in questa sede non sia emersa concreta prova del dedotto danno, in tesi attorea cagionato dal Pt_6
Seguendo le voci di danno prospettate da , occorre considerare quanto segue: Pt_1
pagina 36 di 44 *
a dire di (punto a atto di citazione, pag. 8), il avrebbe percepito in maniera Pt_1 Pt_6
fraudolenta stipendi, benefits e provvigioni per l'ultimo trimestre del 2013 e per gli interi 2014 e 2015, per un totale di euro 160.139,00 (doc. 2 attoreo);
l'assunto non ha pregio:
-nel corso di quasi tre anni il non ha provveduto solamente a “fare emettere” da nei Pt_6 Pt_1
confronti della CO le fatture di vendita menzionate nella sentenza penale a pagina 4;
-con evidenza egli, per preservare il posto di lavoro (il quale prevede anche uno stipendio fisso) deve avere lavorato a tutto tondo anche su altri fronti;
in caso contrario, lo stipendio sarebbe stato un vero e proprio regalo di al Pt_1 Pt_6
-ergo non è possibile desumere un supposto danno dall'avvenuto pagamento degli stipendi fissi per tale periodo;
-analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo ai benefits;
-quanto alle provvigioni, si è detto che lo stesso legale rappresentante di esaminato come teste Pt_1
in sede penale non è stato in grado di confermare la avvenuta corresponsione di provvigioni a favore del per il periodo di interesse;
Pt_6
*
a dire di (punto b pag. 8 atto di citazione), la merce “fintamente venduta” dal alla Pt_1 Pt_6
CO rimaneva ferma nei depositi Trascoop dal settembre 2013 al dicembre 2015 con un costo di euro
12.794,00; il punto di domanda non può essere accolto:
-UR al fine di provare il dedotto danno ha prodotto uno scambio di mail intercorso nell'aprile 2019 fra e Trascoop (doc. 7 attoreo); di chiedeva a di Trascoop di Pt_1 Persona_2 Pt_1 Per_3
Per_ indicare il costo della merce rimasta ferma presso Trascoop per alcuni anni, e il rispondeva quantificando costi per complessivi 15.000 euro circa da scontare del 25% (cosicché poi la CP_6
indicava ad costi per il citato importo di euro 12.794,00); Pt_1
-peraltro, se si legge con attenzione la mail del Poli, si potrà notare che egli ha indicato costi per il periodo dal 13 aprile 2016 al 29 dicembre 2017, diverso da quello indicato in citazione (dal settembre
2013 al dicembre 2015) e quindi inconferente;
-in ogni caso, non ha allegato né provato di avere ricevuto fatture da Trascoop per tali dedotti Pt_1
costi, né di averle pagate;
pagina 37 di 44 *
a dire di (punto c atto di citazione, pag. 8), il grave ritardo nella scoperta del raggiro, dovuto Pt_1
alle abili manovre di occultamento del avrebbe causato una notevole obsolescenza Pt_6
tecnologica della merce che -purtroppo- essendo “customizzata” non si era potuta rivendere ad altri acquirenti ed era stata smaltita;
soltanto una parte residua, dopo lo smontaggio, era stata rivenduta a per la somma di € 170.000,00 limitando le perdite;
la stessa merce avrebbe peraltro CP_2 consentito ricavi netti pari, quantomeno, al 26% circa e, dunque, ad un ricavato pari ad un minimo di €
135.357,22;
l'assunto è rimasto indimostrato e comunque la prospettazione è debole:
-nulla si sa perché nulla ha provato;
Pt_1
-essa non ha qui prodotto neppure le fatture esaminate in sede penale;
-nulla si sa del materiale richiamato da;
Pt_1
-è solo allegato, che il materiale fosse customizzato cioè prodotto apposta per CO;
-è impossibile abbozzare qualsivoglia argomentazione sulla dedotta perdita di guadagno;
*
a dire di (primo punto d atto di citazione, pag. 8), l'inutile fornitura richiesta e pagata a Pt_1 [...]
avrebbe causato una perdita netta di 120.000,00 euro come da documento 8 da essa CP_3
prodotto;
l'assunto di è rimasto indimostrato: Pt_1
-il documento 8 invocato da consiste nell'esposto presentato in data 18 maggio 2017 (V. All. 8) Pt_1 nell'ambito del quale risulta illustrata anche la posizione all'esposto risultano Controparte_3
allegate due mail inviate dal ad a febbraio e a ottobre 2014, e anche uno scambio di Pt_6 Pt_1
mail intercorso fra e nel maggio-luglio 2016; Pt_1 CP_3
-nella mail del febbraio 2014 il faceva il punto sulla “Previsione fornitura Galium CO Pt_6
AD 2014” e poi nella mail dell'ottobre 2014 faceva il punto sulla “Situazione Galium e ordini
CO”, senza mai menzionare non risulta che l'azienda gli abbia mai risposto sul punto;
CP_3
-dalle mail intercorse da maggio a luglio 2016 fra e CTRE si evince semplicemente he Pt_1 Pt_1
chiedeva a CTRE di organizzare la restituzione di merce di giacente presso CTRE;
Pt_1
non ha prodotto ordini verso CTRE riconducibili alle condotte del né documenti Pt_1 Pt_6
che attestino che abbia sostenuto costi di deposito per avere lasciato determinata merce presso Pt_1
CTRE;
-nulla si sa del tipo di merce recuperata presso CTRE, né se la merce recuperata abbia potuto o meno essere venduta a terzi;
di sicuro non risulta che eventuale merce ivi giacente fosse stata prodotta da pagina 38 di 44 per soddisfare specifiche esigenze di CTRE, cosicché non se ne può escludere la Pt_1
ricommerciabilità;
*
a dire di (secondo punto d atto di citazione, pag. 8), “l'immobilizzazione forzata delle somme Pt_1
sopra citate per oltre 3 anni ha causato danni diretti ed indiretti alla , in termini di Parte_1
perdita di investimenti, calo di fatturato, costi bancari, perdita di chanches di sviluppo, prudenzialmente quantificabili in € 50.000,00”; il punto di domanda è infondato, avendosi a che fare con una prospettazione di per sé generica e comunque rimasta del tutto priva di oggettivi riscontri documentali;
*
a dire di (punto e atto di citazione, pag. 8), andrebbe “aggiunto, infine, il danno “morale” Pt_1 derivato dalla gravissima lesione all'immagine aziendale quantificabile in non meno di € 41.000,00”;
l'assunto, genericamente dedotto, è rimasto del tutto indimostrato, anche perché, quanto più vengono
“valorizzate” negativamente le condotte del tanto più scema il dedotto danno all'immagine Pt_6
perché è risultata società uscita limpida dalla vicenda. Pt_1
Infine, si osserva:
-che a nulla rileva lo schema riassuntivo dei dedotti danni prodotto da sub documento 3; il Pt_1
documento è di formazione unilaterale, ed è rimasto privo di riscontri oggettivi;
-che nessun elemento, a supporto della tesi attorea, può desumersi dalla mancata comparizione del per rendere interrogatorio formale sui capitoli ammessi (da 1 a 4 atto di citazione, pag. 19). Pt_6
Trattasi infatti di capitoli che, oltre ad essere formulati in modo estremamente valutativo, non fanno che ripercorrere la vicenda emersa in sede penale, senza aggiungere alcunché in ordine ai dedotti danni;
o che attengono ad aspetti sui quali già si è prima detto, escludendo la prova dei dedotti danni.
Pertanto, la domanda proposta da nei confronti del va rigettata. Pt_1 Pt_6
4.d.
Dalla disamina degli atti del procedimento per sequestro conservativo ante causam e del procedimento di reclamo emerge quanto segue.
Il Tribunale di Bologna:
pagina 39 di 44 -con ordinanza emessa dal Giudice monocratico in data 10 luglio 2020 (n. 6034/2020 R.G.) autorizzava la ricorrente a sottoporre a sequestro conservativo tutte le somme dovute e debende da GH Pt_1
SPA al nella misura del quinto dello stipendio, degli straordinari, delle provvigioni, del Pt_6
TFR, delle indennità; inoltre il resistente veniva condannato al pagamento delle spese di quel Pt_6
procedimento in favore di;
Pt_1
-con ordinanza collegiale emessa in data 20 agosto 2020 (n. 9161/2020 R.G.) confermava l'ordinanza cautelare, rigettando il reclamo proposto dal e condannando il al pagamento delle Pt_6 Pt_6
spese di reclamo e al raddoppio del C.U.
GH, terzo pignorato, una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento in data 4 agosto 2020, con mail in data 7 agosto 2020 indirizzata al Legale di faceva presente che il rapporto di lavoro Pt_1
col si era concluso in data 31 luglio 2020. Pt_6
Non risultano passaggi di somme da GH ad , in forza del sequestro (limitato a somme in Pt_1
tesi dovute da GH al . Pt_6
Orbene, atteso che la domanda qui proposta da nei confronti del è stata rigettata, ai Pt_1 Pt_6 sensi dell'articolo 669 novies co. 3 c.p.c. va dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento cautelare emesso ante causam.
La norma, infatti, prevede che “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia … se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”.
Tale disposizione non fa altro che dare conferma della strumentalità della cautela, e soprattutto della prevalenza della cognizione piena sulla sommaria.
Giova aggiungere che “La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata” (Cass. civ. n.
8906/2013).
pagina 40 di 44 Quindi va escluso in radice che, nel difetto di istanze sul sequestro a suo tempo autorizzato (il
è qui rimasto contumace), sia ravvisabile un vizio di ultrapetizione nella presente sentenza. Pt_6
C)
1.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra la parte attrice e la parte convenuta avvocato . Pt_1 T_
A ciò consegue anche il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avvocato . T_
2.
2.a.
Essendo il convenuto rimasto contumace e atteso l'esito decisorio raggiunto avuto riguardo Pt_6
alla domanda proposta da nei suoi confronti, le spese sostenute da nel presente giudizio Pt_1 Pt_1
con riguardo a tale convenuto restano definitivamente a carico di . Pt_1
2.b.
Sia le spese del procedimento per sequestro conservativo, sia le spese del procedimento di reclamo avrebbero dovuto essere demandate al merito, avendosi a che fare con un procedimento cautelare autorizzativo emesso ante causam (confermato in sede di reclamo), necessitante a pena di inefficacia della instaurazione del giudizio di merito rispetto al Pt_6
Infatti:
-ai sensi dell'articolo 669-septies comma 2 c.p.c., “Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare”;
-da tale norma ben si comprende che, in caso di accoglimento della domanda cautelare di autorizzazione al sequestro conservativo (o giudiziario), le spese vanno demandate al merito in quanto il giudizio di merito va intrapreso a pena di inefficacia della misura autorizzata, e nell'ambito di esso pagina 41 di 44 sarà il Giudice del merito, in sede di decisione finale, a regolamentare le spese delle prime cure, del reclamo e del merito, in base all'esito finale del giudizio.
Giunti a questo punto, il rigetto della domanda di merito proposta nei confronti del comporta Pt_6
che debbono considerarsi caducati i punti di statuizione sulle spese di lite, assunti nei due procedimenti ante causam citati.
Pertanto, ad eventuali pagamenti effettuati dal ad per le spese di quei procedimenti Pt_6 Pt_1
deve seguire necessariamente la restituzione in favore del medesimo Pt_6
3.
Va ora affrontata la posizione di Pt_7
E' stata dichiarata la inammissibilità della domanda diretta proposta da nei confronti di Pt_1
Pt_7
E' stata rigettata la domanda proposta da nei confronti dell'avvocato , con Pt_1 T_
conseguente assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti di
Parte_7
[...]
è rimasta in causa nonostante l'inammissibilità della domanda diretta, in quanto la sua
[...]
avvenuta costituzione ha consentito che scattasse il meccanismo in forza del quale la domanda di manleva formulata dall'avvocato potesse attingere già (la domanda T_ Pt_7
riconvenzionale trasversale non necessita della chiamata in causa di soggetto già parte).
A fronte di quanto occorso rispetto alla domanda diretta di verso e avendo Pt_1 Pt_7 Pt_1 dato causa alla domanda di manleva formulata dall'avvocato nei confronti di le T_ Pt_7 spese sostenute da nel presente giudizio vanno poste a carico di . Pt_7 Pt_1
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore pagina 42 di 44 (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del disputatum (euro 520.000,00), si applica lo scaglione da euro 260.000,01 a euro
520.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria, formulata in via diretta da
[...] ora nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_7
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64L91857-LB.
[...]
• Rigetta la domanda proposta da ora nei Parte_1 Parte_2
confronti di avvocato T_ Pt_5
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_12
ra Parte_1 Parte_2
• Rigetta la domanda proposta da ora nei Parte_1 Parte_2 confronti di Per l'effetto: a) visto l'articolo 669 novies co. 3 c.p.c., dichiara Parte_6
la perdita di efficacia del provvedimento cautelare a suo tempo emesso nei confronti del
(sequestro conservativo autorizzato ante causam dal Tribunale intestato con Pt_6
ordinanza emessa in data 10 luglio 2020 nel procedimento n. 6034/2020 R.G., confermata dal
Tribunale intestato in composizione collegiale con ordinanza emessa in data 20 agosto 2020 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 9161/2020 R.G.); b) dichiara l'intervenuta caducazione dei punti di statuizione sulle spese di lite, assunti nei due provvedimenti ante causam citati;
dispone che le somme eventualmente corrisposte dal ad per le Pt_6 Pt_1
spese di quei procedimenti vengano restituite al Pt_6
• Dispone la compensazione delle spese di lite fra la parte attrice ora Parte_1 Parte_1
e la parte convenuta avvocato Pt_1 Parte_2 T_ Pt_5
pagina 43 di 44 • Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da avvocato nei confronti di T_ Pt_5 [...]
ora Parte_1 Parte_2
• Condanna ora al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 on riferimento al rischio assunto con il certificato Parte_7
n. DCE64L91857-LB delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 44 di 44
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2020 da: ra n persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 [...]
corrente in Bologna, Via San Felice n. 26, P. IVA Parte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato depositato in data 25 marzo
2021, dagli avvocati Salvatore Pietro Pulvirenti e Mario Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso i loro studi in Giarre (CT), Via Turati 89 e in Catania, Via XX Settembre n. 2 nei confronti di:
avvocato C.F. T_ Pt_5 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Ivano Simone del foro di Bologna e Fabrizio Corsini del foro di
Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Farini 3 nonché nei confronti di:
C.F. , contumace Parte_6 CodiceFiscale_2
nonché nei confronti di: on riferimento al rischio assunto con il certificato n. Parte_7
(C.F. ), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante per NumeroDiCar_1 P.IVA_2
l'Italia , domiciliata per la carica a Milano, Corso Garibaldi n. 86 Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 44 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avvocato Giovanni
Gazzola del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Pennica in Bologna, Piazza dei Celestini n. 3
in punto a: responsabilità professionale ed extracontrattuale, risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
UR ora : Pt_1 Parte_2
come da note scritte dep. 15.11.2025:
“
1. ritenere e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 in capo al Sig. , Parte_6
in quanto nelle vesti di dipendente della ed agendo con dolo, ha perpetrato ai Parte_1
danni della medesima una grave truffa procurando ad essa attrice un grave danno economico, quantificabile in € 520.000,00 complessivi, fatte salve le responsabilità esclusive ovvero le corresponsabilità da porsi in capo all'avvocato AR Collina, cosi come al seguente punto nr. 2;
2. ritenere e dichiarare che l'avvocato AR Collina non ha diligentemente adempiuto i mandati professionali a lei conferiti dalla società attrice per le pratiche CI e CO AD, agendo con colpa grave consistita in diverse condotte omissive nonché in aperta violazione dei doveri professionali di: astensione per incompatibilità, riservatezza, corretta informazione e custodia dei dati sensibili, con ciò causando alla medesima società danni quantificati in € 519.290,22 ovvero nella minor somma da graduarsi per le già esposte considerazioni sulle responsabilità esclusive ovvero sulle corresponsabilità della medesima e per l'effetto condannarla -in solido con la compagnia assicurativa quale responsabile civile in considerazione della polizza n. Parte_7
DCE64L91857-LB emessa in favore della medesima convenuta- al pagamento di tale somma oltre interessi legali e rivalutazione dal sorgere dell'obbligazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
avv. : T_
come da note scritte dep. 13.11.2023:
“Si precisano dunque le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, riportate anche nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., da intendersi qui trascritte, di cui si chiede integrale
pagina 2 di 44 accoglimento, con conseguente completo rigetto delle conclusioni rassegnate da controparte, specificando che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che controparte dovesse avanzare.”
Pt_7
“voglia il Giudice dichiarare inammissibili e/o improcedibili, e comunque infondate, le domande che sono state assunte da contro in subordine, voglia respingerle nel merito Parte_1 Parte_7 insieme a quelle attoree contro l'avv. ; voglia respingere le domande dell'avv. nei suoi T_ T_
confronti.
In ogni caso, con vittoria di compenso professionale, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del
2014, iva, cpa e successive occorrende”.
FATTO E DIRITTO
A)
con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2020 conveniva Parte_1
avvocato e vanti al Parte_6 T_ Pt_5 Parte_7
Tribunale intestato.
Descriveva i rapporti professionali intercorsi con il (dapprima assunto come account Pt_6
manager; poi con compenso fisso base e provvigioni) e con la di lui consorte avvocato T_
(incaricata di svolgere attività in sede stragiudiziale e giudiziale civile per conto dell'attrice).
Evidenziava che nel 2014-2015 il sembrava avesse acquisito “pingui ordinativi” da CI Pt_6
S.A. e da CO. AD s.c.a.r.l., non seguiti però dai pagamenti nonostante i solleciti effettuati.
Seguiva la scoperta dei raggiri perpetrati dal il quale aveva creato la falsa apparenza degli Pt_6
ordinativi lucrando le provvigioni e lasciando che la merce restasse in giacenza per lungo tempo.
Richiamava la querela sporta (originante il procedimento penale n. 17688/2016 R.G.N.R.), cui seguiva il rinvio a giudizio del avanti al Tribunale di Bologna. Pt_6
Richiamava gli esiti a sé favorevoli del procedimento cautelare ante causam, promosso ex art. 671
c.p.c. nei confronti del (e relativo reclamo, confermativo della misura cautelare). Pt_6
Assumeva di avere patito gravi danni diretti e indiretti quantificabili in complessivi euro 519.290,22
(per: erogazione di stipendi, benefits e provvigioni non dovuti;
merci rimaste immobilizzate, divenute obsolete e invendibili a terzi), cui aveva contribuito anche l'avvocato (coesa al marito e da T_
pagina 3 di 44 lui condizionata) la quale aveva svolto attività lacunosa ed evasiva proprio con riferimento alle pratiche oggetto di raggiro attesi i mancati pagamenti, tanto che la truffa invece che già nel 2013 veniva scoperta solo anni dopo.
Queste le voci di danno prospettate da parte attrice (pag. 8 atto di citazione):
“Tali danni sono quantificabili in base a queste singole voci di danno specifico:
a) il ha percepito in maniera fraudolenta stipendi, benefits e provvigioni per l'ultimo trimestre Pt_6 del 2013 e per gli interi 2014 e 2015, per un totale di € 160.139,00;
b) la merce fintamente venduta dal è rimasta ferma nei depositi Trascoop dal settembre 2013 Pt_6 al dicembre 2015 con un costo di € 12.794,00 (V. All. 7).
c) il grave ritardo nella scoperta del raggiro, dovuto alle abili manovre di occultamento nonché alle omissioni professionali dell'avvocato , ha causato una notevole obsolescenza tecnologica della T_
merce che -purtroppo- essendo “customizzata” non si è potuta rivendere ad altri acquirenti ed è stata smaltita;
soltanto una parte residua, dopo lo smontaggio, è stata rivenduta a per la somma di € CP_2
170.000,00 limitando le perdite;
la stessa merce avrebbe peraltro consentito ricavi netti pari, quantomeno, al 26% circa e, dunque, ad un ricavato pari ad un minimo di € 135.357,22.
d) la inutile fornitura richiesta e pagata a ha causato una perdita netta di Controparte_3
120.000,00 euro (V. All. 8)
d) l'immobilizzazione forzata delle somme sopra citate per oltre 3 anni ha causato danni diretti ed indiretti alla , in termini di perdita di investimenti, calo di fatturato, costi bancari, Parte_1 perdita di chances di sviluppo, prudenzialmente quantificabili in € 50.000,00.
e) va aggiunto, infine, il danno “morale” derivato dalla gravissima lesione all'immagine aziendale quantificabile in non meno di € 41.000,00;
Peraltro, a tali danni subiti va applicata accessoriamente la rivalutazione e gli interessi già dal momento in cui sorge il danno medesimo (ottobre 2013) fino alla data dell'effettivo soddisfo;
somma comunque da contenersi entro un massimo di € 520.00,00”.
In diritto, invocava il disposto di cui all'articolo 2043 c.c. quanto al Pt_1 Pt_6
Quanto all'avvocato , ravvisava responsabilità professionale per colpa grave, anche T_
invocando la violazione del Codice Deontologico Professionale, titolo II, articoli 23 comma 3, 24 commi 1 e 2 e 28 comma 1.
La professionista rispetto alle pratiche CI e CO aveva “fortemente condizionato le scelte della dirigenza di consigliando una politica attendista e non interventista e sconsigliando azioni Pt_1
(consigliate in altri casi similari) che già con la loro proposizione avrebbero potuto far svelare
pagina 4 di 44 immediatamente la frode in corso;
tutto ciò ha causato alla cliente un danno autonomo rispetto alla fattispecie principale (la frode) ed, anzi, è stato -ahimè- un sostegno al perpetrarsi della frode medesima che, se anzitempo scoperta, avrebbe certamente portato ad una notevole diminuzione dell'entità complessiva del danno subito” (omissione passiva).
Ella inoltre aveva agito in conflitto di interessi quanto alla pratica CO: essendo coniuge del responsabile di commessa e figlia di uno dei maggiori esponenti di CO, si era astenuta dal procedere nei confronti della stessa (omissione attiva).
L'avvocato infine non era stata in grado di mantenere riservate le conoscenze e i dati T_
sensibili conosciuti per le attività svolte, condividendo col marito lo spazio dello studio, il Pt_6
p.c. e l'accesso internet, cosicché egli aveva potuto porre in essere indisturbato le proprie attività illecite.
In ogni caso sarebbero bastate semplici messe in mora delle società clienti di per fare emergere Pt_1 sin dall'ottobre 2013 la condotta truffaldina del così evitando il protrarsi delle condotte Pt_6 illecite e l'aggravarsi dei danni.
Concludeva quindi come segue:
all'Ill.mo sig. Giudice adito, contraiis reiectis: Pt_8
1. ritenere e dichiarare la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 in capo al Sig. , Parte_6
in quanto nelle vesti di dipendente della ed agendo con dolo, ha perpetrato ai Parte_1
danni della medesima una grave truffa procurando ad essa attrice un grave danno economico, quantificabile in € 520.000,00 complessivi, fatte salve le responsabilità esclusive ovvero le corresponsabilità da porsi in capo all'avvocato AR Collina, cosi come al seguente punto nr. 2;
2. ritenere e dichiarare che l'avvocato AR Collina non ha diligentemente adempiuto i mandati professionali a lei conferiti dalla società attrice per le pratiche CI e CO AD, agendo con colpa grave consistita in diverse condotte omissive nonché in aperta violazione dei doveri professionali di: astensione per incompatibilità, riservatezza, corretta informazione e custodia dei dati sensibili, con ciò causando alla medesima società danni quantificati in € 519.290,22 ovvero nella minor somma da graduarsi per le già esposte considerazioni sulle responsabilità esclusive ovvero sulle corresponsabilità della medesima e per l'effetto condannarla -in solido con la compagnia assicurativa quale responsabile civile in considerazione della polizza n. Parte_7
DCE64L91857-LB emessa in favore della medesima convenuta- al pagamento di tale somma oltre interessi legali e rivalutazione dal sorgere dell'obbligazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
pagina 5 di 44 La causa veniva assegnata al Presidente di Sezione dott. Anna Maria Drudi.
La convenuta avvocato costituitasi tempestivamente in data 28 gennaio 2021: T_ Pt_5
-negava recisamente i profili di responsabilità delineati da , anche richiamando gli esiti del Pt_1
procedimento penale instaurato nei propri confronti, definito con decreto di archiviazione emesso in data 29 marzo 2017;
-sottolineava di essere stata tratta in inganno, al pari di , dalle condotte truffaldine del Pt_1 Pt_6
ampiamente accertate in sede penale;
-richiamava e descriveva l'attività professionale svolta con riguardo a CO. AD e a CI quali (apparenti) clienti di , attività da ritenersi immune da censure;
Pt_1
-evidenziava di non avere ricevuto alcun compenso da per l'attività prestata;
Pt_1
-evidenziava di avere divorziato dal Pt_6
-descriveva l'accanimento dimostrato in sede penale da , nei propri confronti. Pt_1
La convenuta inoltre:
-in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta da nei propri confronti, Pt_1
poiché non si trattava (contrariamente a quanto si verificava per il del giudizio di merito in Pt_6
prosecuzione del procedimento cautelare esitato in provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di sequestro conservativo sui beni del Pt_6
-nel merito ravvisava l'infondatezza della domanda attorea: ella aveva operato con totale diligenza e risultava essa stessa vittima della truffa ordita dal nessuna violazione del Codice Pt_6
Deontologico poteva dirsi venuta ad esistenza;
era irrilevante l'esistenza di postazioni di lavoro accessibili dal erano inesistenti le poste di danno dedotte dall'attrice, tanto più che la merce Pt_6
era rimasta stoccata e non era andata dispersa;
-in via riconvenzionale ravvisava stalking giudiziario nelle condotte assunte da in sede penale e Pt_1 non solo, lamentando danno esistenziale e all'immagine che quantificava in forfettari euro 50.000,00;
-ravvisava anche i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
-chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa (impropriamente convenuta da Pt_7 Pt_1
nel presente giudizio sebbene non ricorressero ipotesi di indennizzo diretto), per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza;
-subordinatamente alla eventuale soccombenza, formulava domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti del convenuto Pt_6
Concludeva quindi come segue:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
pagina 6 di 44 IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE:
Accertare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità nei confronti dell'Avv. AR COLLINA della domanda esperita da parte attrice, trattandosi di prosecuzione nel merito del giudizio cautelare avviato e concluso nei riguardi esclusivi di altra parte convenuta e, dunque, per l'effetto estromettere l'Avv.
AR COLLINA dal presente giudizio.
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA IN RITO
In via subordinata, sempre in rito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover proseguire il presente anche nei confronti dell'Avv. AR COLLINA, ai sensi dell'art. 269 comma 2° c.p.c., disporre il differimento della data di prima udienza, al fine di consentire all'Avv. di notificare T_ anch'essa atto di citazione per chiamata in causa a in persona Parte_7
del legale rappresentante pro tempore, ed al sig. nel rispetto dei termini a Parte_6 comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., qualora lo si ritenesse corretto ai fii di un valido e più completo contraddittorio.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, indebite, non provate nell'an e nel quantum.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare la ricorrenza dell'ipotesi di abuso del diritto, persecuzione e/o stalking giudiziario nella condotta complessiva posta in essere da parte attrice ai danni dell'Avv. AR
COLLINA e per l'effetto condannare la medesima in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a risarcire all'Avv. AR COLLINA un importo pari a € 50.000,00 in via forfettaria equitativamente calcolati o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per l'importo che risulterà dovuto nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
IN VIA SUBORDINATA E DI GARANZIA:
In via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle domande e delle eccezioni preliminari, e di merito, previa comunque riduzione dell'ammontare della richiesta risarcitoria nella misura che risulterà accertata e dovuta, accertare e dichiarare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire Parte_7
pagina 7 di 44 e manlevare l'Avv. AR COLLINA e, per l'effetto, condannarla a tenere quest'ultima indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, nella misura del massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno ritenuto sussistente nel corso o all'esito dell'attività istruttoria, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che l'Avv. AR COLLINA dovesse in ipotesi essere condannata a corrispondere a parte attrice e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sempre in via subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle domande e delle eccezioni preliminari, e di merito, previa comunque riduzione dell'ammontare della richiesta risarcitoria nella misura che risulterà accertata e dovuta, accertare e dichiarare altresì che anche il sig. è tenuto a manlevare l'Avv. AR COLLINA e, per l'effetto, condannarlo a Parte_6 tenere quest'ultima indenne dalle domande tutte svolte nei suoi confronti, in via solidale e/o alternativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge anche nei confronti della compagnia assicuratrice ed anche in relazione alle spese di lite sostenute dalla Regione
Emilia Romagna per la propria difesa”.
Con decreto emesso in data 29 gennaio 2021 il Giudice onorario rigettava l'istanza di chiamata in causa formulata dalla convenuta avvocato nei confronti di avendosi a che fare con una T_ Pt_7 domanda riconvenzionale trasversale proposta da una parte convenuta nei confronti di un'altra parte convenuta;
ferma l'eventuale notifica della comparsa di risposta per il caso di contumacia di
Pt_7
La convenuta costituitasi in data 29 gennaio 2021: Parte_7
§ in rito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mancando un rapporto diretto con;
Pt_1
§ nel merito:
-ravvisava la temerarietà della domanda risarcitoria attorea, formulata in via diretta nei propri confronti
-essendo assicuratore della responsabilità civile rispetto alla convenuta avvocato Pt_7
chiedeva quindi la separazione della propria posizione, e la decisione immediata;
T_
-ravvisava l'infondatezza della domanda proposta da nei confronti dell'avvocato , da Pt_1 T_
considerarsi vittima, e non complice, del stando almeno agli esiti del procedimento penale Pt_6
archiviato rispetto alla professionista;
pagina 8 di 44 -contestava che sussistesse nesso causale fra i comportamenti ascritti all'avvocato e i T_ dedotti danni;
l'avvocato era estranea alla conclusione dei contratti di fornitura, di vendita e T_
di stoccaggio merce;
-contestava le voci risarcitorie dedotte da , anche in ordine al quantum; Pt_1
-per scrupolo, quanto agli aspetti assicurativi: segnalava che la polizza invocata copriva il periodo che va dal 12 agosto 2019 al 12 agosto 2020 con data di retroattività al 12 agosto 2015; eccepiva l'inoperatività della copertura, in quanto l'avv. al momento della stipula della polizza cioè il T_
4 ottobre 2019 aveva sottaciuto la conoscenza del fatto di essere indagata in sede penale (essendo stata sottoposta a interrogatorio in data 4 dicembre 2017), mentre avrebbe dovuto dichiarare tale circostanza, rilevante ai fini dell'assunzione della copertura.
Concludeva quindi come segue:
“voglia il Giudice dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande contro in Parte_7
subordine, respingerle nel merito;
con vittoria di compenso professionale, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del 2014, iva, cpa e successive occorrende”.
In data 25 febbraio 2021 la causa era surrogata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa
Benenati.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in presenza avanti al Giudice Onorario in data 25 febbraio 2021
(la parte attrice aveva fissato udienza il giorno 20 febbraio 2021, sabato, pertanto la causa era rinviata d'ufficio al primo giovedì successivo cioè al 25 febbraio 2021, come da tabelle del Tribunale intestato):
-le parti deducevano come a verbale;
-in particolare, l'avvocato eccepiva un vizio della procura alle liti attorea;
T_
-veniva dichiarata la contumacia del convenuto e assegnato termine ex art. 182 c.p.c. a Pt_6
parte attrice per consentirle di regolarizzare la procura alle liti;
-veniva fissata udienza per la verifica.
La parte attrice Parte_1
-in data 25 marzo 2021 depositava nuova procura alle liti;
-in data 22 aprile 2021 depositava dichiarazione di rinuncia all'azione diretta proposta in atto di citazione nei confronti di “per mero refuso grafico”, chiedendo la compensazione delle Pt_7
spese di lite con riguardo a tale rinuncia.
pagina 9 di 44 All'udienza del 26 aprile 2021, tenutasi in presenza avanti al Giudice Onorario:
-la convenuta eccepiva nuovamente il difetto di procura attorea;
T_
-parte attrice chiedeva termine rispetto all'eccezione sulla procura e dichiarava di rinunciare alla domanda diretta proposta nei confronti di Pt_7 chiedeva termine rispetto alla rinuncia alla domanda formulata da parte attrice;
Pt_7
-le parti chiedevano la concessione dei termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c.;
-il Giudice Onorario ravvisava la completezza della procura attorea e assegnava i termini per memorie come richiesti, fissando udienza di prosecuzione.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
All'udienza del 14 ottobre 2021, svoltasi in presenza avanti al Giudice Onorario:
-le parti deducevano come a verbale;
-veniva ammessa la prova per interrogatorio formale del convenuto e della convenuta avv. Pt_6
capitolata dalla parte attrice, e fissata udienza per l'assunzione. T_
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava nella causa in epigrafe quale nuovo
Istruttore.
In data 15 febbraio 2022 parte attrice depositava esito della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. nei confronti del convenuto Pt_6
All'udienza in presenza del 16 febbraio 2022, svoltasi avanti al Giudice Onorario:
-parte attrice dava atto di avere attivato la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale nei confronti del convenuto Pt_6
-veniva interrogata la convenuta avv. sui capitoli ammessi per parte attrice;
T_
-veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente Giudicante con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2022:
§ evidenziava quanto segue:
pagina 10 di 44 a. quanto alla notifica dell'atto di citazione al convenuto Pt_6
-la parte attrice si è limitata a depositare in data 24 febbraio 2021 la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna della PEC al legale nominato dal nella fase cautelare ante causam; Pt_6
-invece, occorre che la parte attrice depositi le ricevute della notifica a mezzo PEC, in modo che la scrivente possa aprirle in
Outlook e controllare il contenuto della busta telematica;
-oltre a ciò, giova ricordare che dopo un procedimento cautelare ante causam “È valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito” (Cass. 14641/2009);
-pertanto la parte attrice dovrà depositare anche copia della procura alle liti rilasciata dal in sede cautelare;
solo Pt_6 così si capirà se l'atto di citazione andava notificato al personalmente o meno;
Pt_6
b. quanto alla notifica ex art. 292 c.p.c. (eseguita personalmente al convenuto dell'ordinanza con la quale veniva Pt_6 ammesso il suo interrogatorio formale e fissata udienza per l'assunzione, si rileva (esaminato quanto depositato da parte attrice in data 15 febbraio 2022):
-che la parte attrice ha eseguito la notifica ex art. 140 c.p.c. limitandosi a produrre la relata e la prova della spedizione della racc.;
-che invece “In tema di notifica di un atto … processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in
base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. S.U. 10012/2021);
-che quindi la parte attrice dovrà depositare tale avviso di ricevimento;
c.
è necessario che la Cancelleria:
-acquisisca il fascicolo del procedimento per sequestro conservativo ante causam n. 6034/2020 R.G. instaurato da Pt_1
nei confronti del accludendolo al fascicolo della presente causa;
[...] Pt_6
-acquisisca il fascicolo del procedimento di reclamo n. 9161/2020 R.G. instaurato dal avverso l'ordinanza Pt_6 autorizzativa del sequestro conservativo;
-renda comunque visibili i due fascicoli telematici come fascicoli collegati;
d.
è necessario che (in quella sede ricorrente) fornisca la prova della esecuzione del sequestro conservativo Parte_1 autorizzato (anche se a esito negativo per incapienza), a pena di inefficacia (per il la presente causa corrisponde al Pt_6 giudizio di merito, necessario dopo l'autorizzazione de qua);
pagina 11 di 44 e.
è necessario che depositi telematicamente, contestualmente e con precisa numerazione, tutti gli atti e verbali Parte_1
e provvedimenti dei due procedimenti (cautelare ante causam e reclamo), per rendere ordinato e fruibile il fascicolo della presente causa avuto riguardo alla posizione Pt_6
f.
la parte attrice e la convenuta avv. vanno invitate a consegnare in udienza copia di cortesia dei documenti T_ telematici depositati, ciascuno con numero corrispondente a quello del fascicolo telematico, uno staccato dall'altro; il numero dei documenti prodotti non consente una piana fruibilità solo a video;
g.
è necessario che la parte attrice chiarisca e documenti se si è costituita parte civile nel processo penale pendente nei confronti del a seguito del rinvio a giudizio;
Pt_6
h.
in ogni caso la parte attrice va invitata a depositare propria visura camerale aggiornata>>;
§ fissava udienza in data 3 gennaio 2023 per fare il punto sulla causa e per acquisire da parte attrice quanto richiesto in motivazione, onerando la Cancelleria di acquisire i fascicoli del procedimento ex art. 671 c.p.c. n. 6034/2020 R.G. e del procedimento di reclamo n. 9161/2020 R.G. e di rendere visibili tali fascicoli in Consolle.
Parte attrice in data 17 gennaio 2023 depositava quanto richiesto con tale ordinanza.
La Cancelleria non rendeva visibile alcunché.
All'udienza in presenza del 31 gennaio 2023:
-la parte attrice depositava gli originali delle notifiche eseguite nei confronti del convenuto Pt_6
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante:
§ evidenziava quanto segue:
-che in ogni caso il deposito avvenuto il 17 gennaio 2023 a fronte di udienza del 31 gennaio 2023 ha comunque consentito alle altre parti di esaminare quanto prodotto, e di dedurre;
-che su quanto prodotto si dirà da qui a poco;
Osservato (mantenendo la suddivisione per punti come da ordinanza del 14 ottobre 2022):
PUNTO A quanto alla notifica dell'atto di citazione al convenuto Pt_6
pagina 12 di 44 -che la parte attrice ha prodotto: a) il mandato alle liti rilasciato in data 30 giugno 2020 dal all'avvocato Pt_1 Pt_6
Leahu con riferimento al procedimento per sequestro conservativo ante causam n. 6034/2020 R.G.; b) le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica dell'atto di citazione all'avvocato Leahu per il Pt_6
-che la procura alle liti prodotta è stata rilasciata dal con esclusivo e limitato riferimento al procedimento Pt_6 cautelare per sequestro conservativo ante causam, non anche per il susseguente giudizio di merito;
-che a ciò consegue che, a fronte del principio di diritto enunciato nell'ordinanza del 14 ottobre 2022, punto a., la notifica dell'atto di citazione andava effettuata al personalmente;
Pt_6
-che va ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al personalmente;
Pt_6
CP_4 quanto alla notifica ex art. 292 c.p.c. dell'ordinanza istruttoria ammissiva dell'interrogatorio formale del Pt_6 all'epoca erroneamente dichiarato contumace:
-che, atteso quanto statuito al punto che precede, risulta assorbito ogni approfondimento in ordine al buon fine o meno della citata notifica;
PUNTO D quanto alla prova dell'esecuzione del sequestro conservativo nei confronti del Pt_6
-che la parte attrice ha prodotto documentazione da cui pare possa desumersi la avvenuta notifica di atto di pignoramento nei confronti della società GH, terzo pignorato (debitor debitoris);
PUNTO E quanto alla produzione di atti, verbali e provvedimenti del procedimento per sequestro conservativo n. 6034/2020 R.G. e del procedimento di reclamo n. 9161/2020 R.G.:
-che la parte attrice vi ha provveduto;
PUNTO G quanto alla richiesta di chiarimenti rispetto al processo penale pendente nei confronti del Pt_6
-che la parte attrice ha prodotto: atto di costituzione di parte civile in data 8 ottobre 2020; verbale dell'udienza dibattimentale del 27 settembre 2021; dispositivo sentenza di condanna 14.12.2022;
-che la parte attrice ha documentato di essersi costituita parte civile nei confronti del avuto riguardo ai delitti di Pt_6 truffa aggravata e altro, costituenti il presupposto della domanda risarcitoria qui fatta valere ex art. 2043 c.c. nei confronti del Pt_6
-che è inutilizzabile ai fini del decidere la trascrizione del verbale dell'udienza dibattimentale del 27 settembre 2021, in quanto la parte attrice avrebbe potuto e dovuto produrlo nella prima occasione utile successiva alla sua venuta ad esistenza, cioè al massimo all'udienza del 14 ottobre 2021;
-che il dispositivo pronunciato dal Giudice penale è utilizzabile ai fini del decidere in quanto risulta emesso in data 12 dicembre 2022 cosicché costituisce atto sopravvenuto rispetto all'ordinanza della scrivente Giudicante del 14 ottobre 2022; da tale dispositivo si desume fra l'altro che il Giudice penale ha condannato il a risarcire il danno alla parte civile Pt_6 da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale di euro 480.000,00;
-che all'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al saranno assunte determinazioni in ordine Pt_6 alla eventuale sospensione del presente giudizio (se del caso anche ex art. 337 co. 2 c.p.c. ove nelle more sia stato proposto appello avverso la sentenza penale); si veda a tal proposito anche l'articolo 75 co. 3 c.p.c.;
PUNTO H quanto alla richiesta di produzione di visura camerale aggiornata della società attrice: pagina 13 di 44 -che la parte attrice vi ha provveduto, documentando così il cambio di denominazione sociale in >>; Parte_2
§ ordinava a parte attrice la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto Pt_6
personalmente entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, fissando udienza ex art. 183
[...]
c.p.c. (quanto al in data 21 settembre 2023. Pt_6
In data 9 marzo 2023 parte attrice depositava esito della notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo
Ufficiale Giudiziario nei confronti del convenuto perfezionatasi mediante consegna a mani Pt_6
del medesimo in data 6 marzo 2023.
In data 28 luglio 2023 la parte attrice depositava la sentenza n. 5361/2022 emessa dal Tribunale penale di Bologna nei confronti del Pt_6
All'udienza in presenza del 21 settembre 2023:
-veniva dichiarata la contumacia del convenuto non costituito a mezzo difensore dopo la Pt_6
notifica in rinnovazione dell'atto di citazione;
-su concorde istanza delle parti veniva disposto che la causa passasse alla fase della precisazione delle conclusioni, con trattazione scritta;
veniva pertanto assegnato il termine perentorio del 16 novembre
2023 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato (sovrabbondanti e irrituali quelle di parte attrice, le quali constavano di ben 9 pagine).
Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2023:
§ veniva dichiarata l'ammissibilità delle note scritte depositate dalla parte attrice, limitatamente alle parti in corsivo di cui si legge alle pagg.
1-2 laddove essa aveva precisato le proprie conclusioni, e l'inammissibilità e inutilizzabilità di dette note per la restante parte, evidenziandosi a tal proposito:
< …
-che la parte attrice non ha compreso la valenza della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con termine Parte_1 perentorio del 16 novembre 2023 per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni (trattavasi di adempimento processuale finalizzato alla sola precisazione delle conclusioni;
parte attrice ha ritenuto di scrivere “note conclusionali”, il che è inconferente in quanto la scrivente Giudicante deve prima trattenere la causa in decisione, poi assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. e infine redigere la sentenza);
pagina 14 di 44 -che conseguentemente le note di ben 9 pagine depositate dalla parte attrice son eccedenti e irrituali, cosicché di esse va fatto uso solo nella parte (pagg. 1-2) in cui parte attrice ha riportato in corsivo le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione;
-che la convenuta avv. e la chiamata in causa hanno correttamente inteso l'adempimento processuale, T_ Pt_7 precisando le rispettive conclusioni;
-…>>;
§ la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
B)
1.
1.a.
Si è detto sub A) che la convenuta avv. in occasione della prima udienza svoltasi il 25 T_ febbraio 2021 (cfr. il verbale) ha eccepito “un vizio nella procura” attorea “perché non si fa riferimento al potere di agire nei confronti di alcun soggetto tanto meno nei confronti di AR Collina”.
Orbene:
§
-strettamente la convenuta avrebbe potuto e dovuto formulare l'eccezione in sede di costituzione in giudizio, e non attendere la prima udienza per farlo;
quindi a rigore l'eccezione è tardiva;
-comunque, il Giudice in occasione della prima udienza ha provveduto ad assegnare a parte attrice termine perentorio del 31 marzo 2021 “per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”, e ciò equivale quantomeno a rilievo officioso svincolato da un termine ad quem;
§
-a ben vedere la richiesta di rilascio della procura formulata dal Giudicante farebbe presumere la sua inesistenza, il che non è (si veda la procura alle liti allegata all'atto di citazione, rilasciata dal legale rappresentante di il cui nominativo risulta per tabulas dalla visura camerale di cui al doc. 1 Pt_1
attoreo);
pagina 15 di 44 -ad ogni buon conto la parte attrice entro il termine perentorio assegnato e precisamente in data 25 marzo 2021 ha depositato ulteriore procura alle liti, rilasciata in pari data, recante il timbro della società
la sottoscrizione del legale rappresentante e l'autentica di firma di entrambi i difensori Parte_1
attorei;
-né possono esservi dubbi in ordine alla piana riconducibilità di tale seconda procura al presente giudizio, in considerazione del fatto che la stessa è stata sottoscritta dal legale rappresentante di Pt_1
in corso di causa, cosicché egli in tal modo ha inteso manifestare (ulteriormente) la volontà della società da lui rappresentata di instaurare la presente causa risarcitoria, con l'oggetto e le domande sopra evidenziate;
§
-quindi, ogni supposta irregolarità della procura alle liti allegata all'atto di citazione risulta superata dalla procura rilasciata in corso di causa il 25 marzo 2021; gli eventuali vizi sono sanati e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono prodotti sin dal momento della prima notificazione (cfr.
l'art. 182 co. 2 c.p.c. ultimo periodo, nella formulazione ante novella Cartabia).
1.b.
La convenuta avv. costituendosi ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della T_
domanda proposta da nei propri confronti. Pt_1
Ella ha fatto poggiare l'eccezione sulla circostanza che la presente causa non costituisce (per lei) il giudizio di merito in prosecuzione del procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c., a suo tempo instaurato da nei soli confronti del ed esitato in un provvedimento di autorizzazione Pt_1 Pt_6 all'esecuzione di sequestro conservativo sui beni del (rectius sui soli crediti vantati dal Pt_6
nei confronti della società GH -debitor debitoris- allora suo datore di lavoro). Pt_6
L'assunto dell'avv. non ha pregio. T_
Certamente la presente causa costituisce il giudizio di merito necessariamente instaurato da nei Pt_1
confronti del a pena di inefficacia della misura cautelare conseguita ante causam ex art. 671 Pt_6
c.p.c. nei confronti del medesimo (unica parte resistente in quel procedimento).
Ma altrettanto certamente ha facoltà di proporre in questa sede di cognizione ordinaria una Pt_1 domanda risarcitoria (ex contractu) nei confronti dell'avvocato , cumulando tale domanda T_
pagina 16 di 44 nel medesimo alveo processuale che vede proposta domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del Pt_6
Il fatto che per UR (rif. la presente causa costituisca il necessario giudizio di merito Pt_6
rispetto alla misura conseguita non impedisce ad di agire cumulativamente anche nei confronti Pt_1 dell'avv. per responsabilità professionale (a fronte di fatti storici in tesi attorea T_
inscindibilmente intrecciati fra loro).
Quindi va escluso in radice che la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti dell'avv.
possa considerarsi inammissibile. T_
1.c.
§
Come prima evidenziato sub A), la parte attrice ha convenuto nel presente giudizio, Pt_1 direttamente, anche compagnia che assicura l'avv. , chiedendone la condanna in Pt_7 T_
solido con gli altri convenuti.
in sede di costituzione in giudizio ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della Pt_7
citazione diretta ad opera di , con la quale difetta qualsivoglia rapporto contrattuale;
e ha Pt_1 ribadito fermamente l'eccezione in sede di prima udienza.
Effettivamente, ab origine avrebbe dovuto convenire in giudizio -direttamente- solo il Pt_1
e l'avv. , lasciando libera l'avv. (come in effetti è avvenuto) di Pt_6 T_ T_
chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa la propria Assicurazione per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
L'errore attoreo è evidente, anche se risulta per così dire “edulcorato” dalla circostanza che, essendo già (forzosamente) parte del presente giudizio, l'istanza di chiamata in causa formulata Pt_7 dall'avv. è divenuta equiparabile a domanda riconvenzionale trasversale formulata nei T_
confronti di altra parte convenuta, cosicché non si è reso necessario differire la prima udienza ex art. 269 c.p.c. (aderendosi all'orientamento in forza del quale “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza
pagina 17 di 44 previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2,
c.p.c.”: Cass. 9441/2022).
La parte attrice, a fronte di ciò, in data 22 aprile 2021 ha depositato “Atto di rinuncia parziale all'azione”, così deducendo:
“… nell'atto introduttivo di citazione, per mero refuso grafico, la scrivente difesa ha inserito domanda di condanna nei confronti di quale responsabile civile, in Parte_7 considerazione della polizza n. DCE64L91857 emessa a favore dell'avvocato AR Collina, e in solido con quest'ultima. … invero la domanda coinvolge la soltanto Parte_7 quale società assicuratrice ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato ”. T_
Parte attrice ha con tale atto chiesto la compensazione delle spese di lite rispetto alla rinuncia.
Poi la parte attrice in occasione dell'udienza del 26 aprile 2021 ha dichiarato di intendere rinunciare alla domanda formulata nei confronti di Parte_7
[...]
[...]
-nella memoria n. 1, preso atto di quanto sopra, ha rimarcato come l'avesse convenuta in via Pt_1
diretta in totale consapevolezza e non per lapsus calami;
-nella memoria n. 2 ha dichiarato “di accettare la rinuncia all'azione e alla domanda a condizione che venga corrisposto a titolo di spese l'importo di euro 3.500 oltre accessori”;
-nella comparsa conclusionale (punto 5 pag. 7) ha evidenziato di avere ricevuto la notifica di una
“rinuncia agli atti con compensazione delle spese”, non accettando la compensazione (“ ha Parte_1 notificato a la rinuncia agli atti con compensazione delle spese. non ha accettato la Pt_7 Pt_7 compensazione delle spese;
ha chiesto al Giudice di liquidarle.”); salvo poi fare Parte_1 nuovamente riferimento, nel prosieguo dell'atto, alla rinuncia all'azione.
In concreto, nessun accordo è stato raggiunto tra e Pt_1 Pt_7
§
Orbene, in primo luogo non si ha traccia di una rinuncia agli atti di parte attrice nei confronti di cosicché nessuna pronuncia può essere assunta sul punto. Pt_7
pagina 18 di 44 In secondo luogo, si è detto che la parte attrice dapprima ha dichiarato di rinunciare all'azione, Pt_1
e poi ha dichiarato di rinunciare alla domanda, quasi che le due tipologie di rinuncia fossero fungibili.
Ma così non è.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito quanto segue (Cass. 13636/2024):
“La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado)”.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che “… Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi;
in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 19/02/2019, n. 4837; Cass. 24/09/2013, n. 21848; Cass. 17/12/2013, n. 28146).
La rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere
“qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n.
7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018, ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore – uno degli attori, nel caso di specie – nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem” (Cass. 19/02/2019, n. 4837).”.
pagina 19 di 44 Nel caso di specie:
-non risultando un mandato ad hoc rilasciato da ai propri difensori per rinunciare all'azione nei Pt_1 confronti di si deve esaminare la sola rinuncia alla domanda;
Pt_7
-la rinuncia alla domanda è configurabile, poiché può validamente poggiare sul mandato alle liti rilasciato vuoi in allegato all'atto di citazione vuoi in data 25 marzo 2021 in corso di causa;
-ma risulta tecnicamente più pertinente dichiarare la inammissibilità della domanda diretta risarcitoria, formulata da nei confronti di poiché l'inammissibilità costituisce un prius rispetto Pt_1 Pt_7
alla successiva rinuncia.
In ogni caso la declaratoria di inammissibilità non inficia la domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'avv. . T_
La riconvenzionale trasversale è stata formulata nei confronti di un soggetto giuridico già convenuto nel presente giudizio, e mantiene la propria ammissibilità.
Ad ogni buon conto si è difesa a tutto tondo rispetto alla dedotta operatività della polizza, Pt_7 dapprima “per scrupolo” nella comparsa di risposta (paragrafo 11 ss, da pagina 11 in poi) e poi nella memoria 2 direttamente rispetto alla riconvenzionale trasversale dell'avv. . T_
2.
2.a.
Va ora esaminata la domanda risarcitoria per responsabilità professionale (colpa grave), formulata dalla parte attrice nei confronti dell'avvocato . Pt_1 T_
A dire di parte attrice, come evidenziato sub A), tale responsabilità deriverebbe peculiarmente dalla violazione del Codice Deontologico Professionale, titolo II, articoli 23 comma 3, 24 commi 1 e 2 e 28 comma 1, poiché:
-la professionista rispetto alle pratiche CI e CO aveva “fortemente condizionato le scelte della dirigenza di consigliando una politica attendista e non interventista e sconsigliando azioni Pt_1
(consigliate in altri casi similari) che già con la loro proposizione avrebbero potuto far svelare immediatamente la frode in corso;
tutto ciò ha causato alla cliente un danno autonomo rispetto alla fattispecie principale (la frode) ed, anzi, è stato -ahimè- un sostegno al perpetrarsi della frode
pagina 20 di 44 medesima che, se anzitempo scoperta, avrebbe certamente portato ad una notevole diminuzione dell'entità complessiva del danno subito”;
-ella inoltre aveva agito in conflitto di interessi quanto alla pratica CO: essendo coniuge del responsabile di commessa e figlia di uno dei maggiori esponenti di CO, si era astenuta dal Pt_6
procedere nei confronti della stessa;
-l'avvocato infine non era stata in grado di mantenere riservate le conoscenze e i dati T_
sensibili conosciuti per le attività svolte, condividendo col marito lo spazio dello studio, il Pt_6
p.c. e l'accesso internet, cosicché egli aveva potuto porre in essere indisturbato le proprie attività illecite;
-in ogni caso sarebbero bastate semplici messe in mora delle società clienti di per fare emergere Pt_1 sin dall'ottobre 2013 la condotta truffaldina del così evitando il protrarsi delle condotte Pt_6 illecite e l'aggravarsi dei danni.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'avvocato ha prodotto corrispondenza ante causam, da cui si evince che essa stessa, al pari T_ di , fu coinvolta inconsapevolmente e senza colpa alcuna nelle manovre ordite dall'allora Pt_1
coniuge quale intendeva dimostrare ad (con cui egli aveva in essere un rapporto di CP_5 Pt_1
lavoro, con stipendio fisso e provvigioni) di essere in grado di procurare considerevoli commesse e di rendersi così “prezioso” agli occhi di anche in un contesto in cui erano paventati tagli di Pt_1
personale in azienda.
*Pratica CO AD.
Come puntualmente ricostruito da ultimo dall'avvocato nella comparsa conclusionale (vale T_
la pena riportare tra virgolette la fedele e condivisibile ricostruzione dei fatti da essa effettuata con richiamo dei documenti prodotti e con pertinente commento dell'evolversi della situazione;
le sottolineature sono della scrivente Giudicante):
<<
-l'intervento dell'avv. prende avvio solo a seguito dell'autonoma elaborazione, ad opera T_
delle stesse parti, di un accordo per il recupero del credito di nei confronti di CO. Parte_1
AD, senza alcun intervento e supporto dell'avv. (cfr. doc. n. 1, ovvero la T_
pagina 21 di 44 corrispondenza tra e CO. AD, inviata per conoscenza all'avv. , del 24/7/15, Pt_1 T_ con testo dell'accordo discusso e definito tra le stesse);
-in data 28/9/15, dopo ben due mesi, senza ancora aver ricevuto alcun incarico e conseguentemente svolto alcuna attività, l'avv. riceveva solo per conoscenza una mail proveniente da CO. T_
AD e diretta alla sig.ra di in cui si ribadiva la volontà di addivenire al CP_6 Parte_1
saldo delle spettanze complessive di quest'ultima società (cfr. doc. n. 2);
-successivamente, dopo un altro mese, l'avv. veniva incaricata da al fine di T_ Parte_1
procedere al recupero del credito in oggetto: quindi, come già detto, molto dopo che la merce ordinata era stata prodotta e stoccata presso il magazzino dove è stata poi rinvenuta, con conseguente cristallizzazione del danno lamentato da parte attrice ben prima del mandato affidato al legale (cfr. doc.
n. 3);
-a questo punto, l'avv. (esaminata la corrispondenza precedente intercorsa tra le parti, cfr. T_
docc. n. 3 e 4), con assoluto scrupolo e diligenza professionale, procedeva subito all'invio di apposita diffida (si veda ulteriore mail del 20/10/15 - cfr. doc. n.
5 - ove si fissa il termine per il pagamento al successivo 23/10/15, ovvero dopo solo tre giorni, consentendo così di monitorare ancor più velocemente la volontà o meno di adempimento e, in caso negativo, adottare con estrema tempestività tutte le iniziative del caso);
-ebbene, proprio in data 23/10/15, alla esatta scadenza dei giorni di diffida concessi, l'avv. T_
riceveva riscontro dalla (solo successivamente scopertasi sedicente) impiegata amministrativa di CO.
AD, tale sig.ra (che scriveva utilizzando un apparente logo aziendale appunto di CO Pt_9
AD, con il quale aveva già evidentemente da tempo ingannato la medesima parte attrice e quindi nessun serio dubbio poteva sorgere in merito alla sua apparente rappresentanza), ove si specificava l'avvenuta indicazione di disposizione di un bonifico in favore di (cfr. doc. n. 6); Parte_1
-peraltro, solo successivamente a tali eventi, in data 26/10/15, l'avv. riceveva da T_ Pt_1
le fatture necessarie alla predisposizione del ricorso per ingiunzione, mentre veniva
[...]
contestualmente comunicata dalla società la necessità di attendere ancora qualche giorno per procurarsi le copie autentiche del libro giornale anch'esse necessarie per l'avvio della procedura monitoria, in quanto, nonostante l'accordo intervenuto tra le parti e l'email della (sedicente) amministrativa di CO.
AD, comunque l'avv. , con estremo scrupolo e celerità, aveva attivato l'esecuzione di T_
quei classici adempimenti necessari per avviare una procedura monitoria, nella denegata (e - allo stato - neanche verosimilmente credibile) ipotesi di mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria (si veda corrispondenza tra l'avv. e la sig.ra di sub doc. n. 7 e, in T_ CP_6 Parte_1 particolare, si legga il passaggio in cui la sig.ra scrive testualmente: “per le autentiche del libro CP_6
pagina 22 di 44 giornale servirà qualche giorno dal notaio. Sento comunque se devo procedere comunque o Pt_3 aspettare”);
-peraltro, ancora il giorno successivo 27/10/15, l'avv. riceveva un'ulteriore email da tale T_ sig.ra “di CO AD” in cui si manifestava nuovamente la volontà di risolvere Pt_9
bonariamente la questione con la stipula di un nuovo accordo transattivo (cfr. doc. n. 8), che veniva inviato dall'avv. nella stessa serata, con la previsione di stringenti tempi di pagamento dei T_
vari ratei, proprio per non incorrere in alcun minimo possibile motivo dilatorio (cfr. doc. n. 9);
-qualche giorno dopo, in data 5/11/15, perveniva da CO. AD (sempre per tramite di tale sig.ra ulteriore e più dettagliata comunicazione con analitico scadenzario dei pagamenti da effettuare Pt_9
in favore di con date sempre molto ravvicinate tra loro (in cui si dava altresì atto Parte_1 dell'avvenuto pagamento di una prima tranche del debito in oggetto attraverso bonifico con valuta 9/11
(cfr. mail indirizzata all'avv. dalla sig.ra prodotta come doc. n. 10); T_ Pt_9
-a questo punto, “personalmente” la medesima parte attrice accettava l'accordo proposto (scrive infatti:
“avanti così, grazie”, cfr. doc. n. 11), e l'avv. , ad ulteriore precisazione di quanto già T_
stabilito, riepilogava i termini dello stesso avendo cura di specificare “che, in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una soltanto delle rate di cui sopra, CO. AD S.c.a.r.l. decadrà automaticamente dal beneficio del termine e sarà tenuta alla corresponsione dell'intero” con aggravio di interessi e spese (cfr. doc. n. 12);
-in data 9/11/15, perveniva un primo effettivo pagamento da parte di CO. AD della rata iniziale in scadenza il 9/11 (cfr. doc. n. 13);
-allo spirare del termine per il pagamento della seconda rata, quest'ultima non veniva corrisposta, ed era allora la stessa avv. a proporre subito di inoltrare tempestivamente e senza altro indugio T_
formale diffida con declaratoria di decadenza dal beneficio del termine prodromica al ricorso per ingiunzione (cfr. mail del 17/11, allegata sub doc. n 14), poi effettivamente già giusto il giorno Pt_10
immediatamente successivo (cfr. doc. n. 15);
-ebbene, tale ultima comunicazione riceveva pronto riscontro da parte di CO. AD (sempre per il tramite di tale sig.ra , con cui si chiedeva di “pazientare ancora due o tre giorni” prima del Pt_9 pagamento della più consistente rata ammontante ad € 350.000 con rassicurazione, a quel punto, di un unico bonifico per ricomprendere anche la rata già scaduta di € 25.000,00 (cfr. mail del 19/11, cfr. doc.
n. 16);
-l'avv. chiedeva a questo punto (e sempre prontamente) - in via cautelativa - di ricevere T_
quanto prima copia del relativo ordine di bonifico (cfr. mail del 24-26/11/15, allegata sub doc n. 17),
pagina 23 di 44 effettivamente trasmessa due giorni dopo rispetto alla mail della sig.ra recante valuta 4/12, Pt_9
allegata sub doc. n. 18);
-pochissimi giorni dopo, in data 2/12/15, CO. AD comunicava all'avv. che la valuta T_
del bonifico avrebbe potuto essere stata posticipata al 9/12 in luogo del 4/12 originariamente stabilito
(cfr. mail della allegata sub doc. n. 19); Pt_9
-lo stesso giorno 9/12/15, dopo aver riscontrato il mancato pagamento, l'avv. sollecitava T_
immediatamente CO. AD (cfr. doc. n. 20), segnalando a parte attrice a quel punto l'opportunità
(se non anche inevitabilità) di procedere in via monitoria (cfr. doc. n. 21);
-l'avv. si attivava al fine di acquisire informazioni utili a chiarire la situazione debitoria di T_
CO AD ed a facilitare per quanto possibile la corresponsione di quanto dovuto ad Pt_1
(cfr. mail dell'avv. , allegate sub docc. nn. 22, 23, 24 e missiva direttamente
[...] T_
indirizzata a CO. AD, allegata sub doc. n. 25);
-solo in data 24/12/15, infine, l'avv. veniva informata dall'Ufficio legale di CO. AD T_
che, a seguito delle verifiche interne opportunamente disposte su sollecitazione della stessa, non risultava nessun credito in favore di (cfr. missiva dell'avv. Morara, allegata sub doc. n. Parte_1
28);
-a quel punto, l'avv. portava dunque immediatamente a conoscenza di ciò T_ Parte_1
(cfr. doc. n. 29);
-era (ed è) dunque l'avv. , tramite le sue ulteriori verifiche ed approfondimenti, a scoprire T_
l'inesistenza del rapporto contrattuale fondativo degli ordinativi di merce prodotta e stoccata, e a notiziare che la medesima società era stata da tempo ingannata. Parte_1
->.
Orbene, da tale corrispondenza emerge:
-che solamente a fine ottobre 2015 l'avvocato veniva incaricata da di seguire la T_ Pt_1
pratica CO AD finalizzata al recupero di un consistente “credito” (che, come poi si sarebbe appurato, era stato confezionato ad hoc dal;
Pt_6
-che l'avvocato diede corso alle abituali attività necessarie al recupero di qualsiasi credito, T_
diffidando la CO, verificando lo snodarsi delle proposte transattive, controllando l'evolversi dei pagamenti, intimando nuovamente il pagamento e coordinandosi con per intraprendere la strada Pt_1
della procedura monitoria;
-che il tenore delle mail apparentemente provenienti dalla CO erano tali da rassicurare l'interlocutore;
pagina 24 di 44 -che verso la fine di dicembre 2015 quindi nell'arco di appena due mesi costellati di serrata corrispondenza, segnalò all'avvocato che erano emerse anomalie nel rapporto con la Pt_1 T_
CO e rispetto al dedotto “credito” da recuperare, tanto che preferì vedere cessato il rapporto Pt_1 professionale con l'avvocato , revocandole l'incarico e preannunciando iniziative in sede T_
civile e penale.
Giova evidenziare:
§
-che l'entità del “credito” apparentemente maturato a debito della CO giustificava il fatto che l'avvocato interloquisse con la CO via mail e non con semplici telefonate (secondo T_
, con qualche telefonata l'avv. avrebbe potuto smascherare tutto subito); era evidente Pt_1 T_
l'intendimento scrupoloso della professionista di lasciare traccia scritta dei solleciti e delle attività svolte;
-che dalla corrispondenza non emergevano elementi che potessero indurre l'avvocato (o la T_
stessa , sempre tenuta informata) a sospettare della effettiva esistenza della che scriveva Pt_1 Pt_9
varie mail apparentemente provenienti dalla CO;
-che non si vede come , a fronte di incarico conferito a fine ottobre 2015 all'avvocato Pt_1
, possa addebitarle omesse attività di controllo a partire addirittura dal 2013 (quasi che T_
l'avvocato dovesse controllare il coniuge ontologicamente sin da allora, passo T_ Pt_6
passo, nel difetto di qualsivoglia elemento che potesse indurla a sospettare di lui);
-che difettano in radice i presupposti per addebitare all'avvocato una condotta attendista T_ rispetto al recupero del “credito” verso CO, alla luce di quanto prima illustrato;
§
-che nulla impediva, dal punto di vista della legge professionale, all'avvocato di T_
rappresentare (presso cui il -allora suo marito- lavorava) per il recupero del “credito” Pt_1 Pt_6 verso CO;
ella oltretutto era legale esterno all'azienda;
-che, anzi, il rapporto di coniugio rafforzava la vis recuperatoria dell'avvocato in quanto ad T_
essa premeva dare corso ad attività assolutamente a favore di e della sua attività aziendale, in Pt_1 forza dell'incarico conseguito a fine ottobre 2015;
-che va escluso un conflitto di interessi anche rispetto alla circostanza secondo cui l'avvocato
, non appena seppe della possibilità (tale poi rimasta) di andare a lavorare all'interno della T_
CO, immediatamente lo segnalò ad (si veda il doc. 21 convenuta, mail dell'avv. Pt_1 T_ ad , 10.12.2015: “Mi trovo peraltro costretta a comunicarVi che purtroppo né io né il mio studio Pt_1
pagina 25 di 44 potrà seguire per Vostro conto la vertenza giudiziale, in quanto ho avuto notizia da pochissimi giorni del fatto che con ogni probabilità entrerò a far parte della rosa dei legali fiduciari di CO, pertanto per questo motivo nonché per altre questioni di opportunità mi trovo in evidente conflitto di interessi”; si veda anche la risposta data dall'avv. alla domanda 10 in sede di interrogatorio reso il 4 T_
dicembre 2017, pag. 9 doc. 38 convenuta: “Io ho scritto effettivamente la e-mail a in quanto Parte_3 avendo saputo dell'imminente fusione di CO AD in CO Alleanza 3.0 ho immediatamente informato della possibilità di collaborare con CO così adempiendo ad un mio dovere Parte_1 deontologico”): si trattava di una mera aspettativa, poi naufragata al precipitare degli eventi;
l'avvocato non ebbe mano morbida con CO, e lo ha dimostrato per come emerge oggettivamente T_
dalla corrispondenza prima illustrata;
§
-che difettano elementi per sostenere che l'avvocato avesse messo a disposizione del T_
coniuge dati sensibili di , consentendogli di operare con disinvoltura attuando le Pt_6 Pt_1
condotte poi emerse;
-che con evidenza l'avvocato lavorava in studio con una propria postazione e con propria T_
mail e accesso Internet, né vi sono elementi che consentano di ipotizzare anche solo lontanamente condotte omissive dell'avvocato che abbiano potuto consentire ingerenze del marito T_ nell'ambito dell'attività lavorativa da studio;
Pt_6
-che l'avvocato come qualsiasi persona aveva a casa la postazione Internet, alla quale come T_
in ogni famiglia si agganciavano talora lei talora il marito per lavorare e/o per entrare in Internet per diletto;
-che l'utilizzo comune dell'attacco Internet e del computer domestico non consente di inferirne condotte colpose della professionista, in tesi attorea negligentemente non impeditiva delle condotte del
(condotte rimaste del tutto ignote all'avvocato , perché abilmente occultate dal Pt_6 T_
. Pt_6
Ad colorandum, come si evince dalla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in sede in data 29 gennaio 2020 a favore dell'avvocato (indagata nel procedimento 3284/2017 T_
R.G.N.R.; era stato emesso in data 15 marzo 2017 decreto di archiviazione, ma a fronte dell'opposizione proposta da erano state svolte ulteriori indagini, fra cui anche due interrogatori Pt_1 della avv. : docc. 38 e 39 avv. ) e dall'ordinanza di archiviazione emessa dal T_ T_
Giudice per le Indagini Preliminari in data 11 settembre 2020 (doc. 2 e doc. A avv. Pt_7
): T_
pagina 26 di 44 -a fronte delle attività di indagine svolte dalla Polizia Postale (che verificava i vari supporti magnetici sequestrati in sede di perquisizione), e delle ammissioni di propria esclusiva colpevolezza rese dal in sede di interrogatorio, emergeva l'assoluta estraneità dell'avvocato rispetto Pt_6 T_ alle attività del solo quest'ultimo aveva ordito la trama, solo quest'ultimo aveva creato falsi Pt_6
account per creare la falsa apparenza;
-sempre in sede di indagine (pag. 4 richiesta di archiviazione) emergeva la mancanza di riscontri rispetto alla eventuale fruizione da parte del della connessione Internet presente presso lo Pt_6
studio legale della ex moglie, e anche rispetto all'utilizzo di p.c. ivi installati per l'inoltro/ricezione di missive elettroniche aventi il falso dominio di CO;
si vede bene come ciò confermi il difetto di negligenza professionale da parte dell'avvocato ; T_
-insomma, l'estraneità dell'avvocato “... si desume in particolare dalla professionalità T_ dimostrata dall'indagata all'interno della corrispondenza, nonché dalle continue intimazioni che venivano da costei poste in essere ai fini del saldo delle fatture emesse da per cui Parte_1
risulta improbabile che dalle medesime possa emergere la responsabilità della sig.ra nella T_ presente vicenda ...” (ordinanza di archiviazione, pag. 2 penultimo periodo).
Tali emergenze sono certamente liberamente valutabili in sede civile, ma altrettanto sicuramente sono qui meritevoli di condivisione in quanto poggianti su dati oggettivi e non travisabili.
Oltretutto l'avv. , non appena ebbe appreso in sede di perquisizione in data 15 novembre T_
2016 delle orditure poste in essere dal diede subito corso alla pratica di separazione Pt_6
personale dal marito, tanto che la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio fu adottata già in data 1° giugno 2017 (cfr. interrogatorio dell'avv. in data 21 marzo 2019, pag. T_
2), a riprova del fatto che ella operò in tutta buona fede e diligenza rispetto all'incarico ricevuto da a ottobre 2015. Pt_1
*Pratica CI S.A.
Nessun elemento consente di ravvisare responsabilità professionale dell'avvocato rispetto T_
alla pratica CI.
Infatti:
pagina 27 di 44 -dal documento 31 convenuta si evince che l'avvocato , ricevuto incarico da , con T_ Pt_1
mail del 23 luglio 2013 comunicava a quest'ultima e anche al (che evidentemente aveva Pt_6
curato quegli ordinativi di merce) che vi erano due fatture emesse da nei confronti di CI Pt_1
(società di diritto francese con sede in Milano), e precisamente una del 2012 già scaduta ma non pagata e un'altra del 2013 non ancora scaduta;
in allegato alla mail l'avvocato inseriva la bozza del T_
sollecito di pagamento per la fattura del 2012;
-sempre dal documento 31 convenuta si evince che in pari data approvava la bozza di missiva e Pt_1 che quindi l'avvocato poteva procedere all'invio; T_
-dal documento 32 convenuta si evince che l'avvocato con mail del 7 novembre 2013 T_
illustrava approfonditamente ad (per conoscenza al le criticità sottese alle attività di Pt_1 Pt_6 recupero in sede monitoria del credito maturato nei confronti di CI;
tra l'altro la professionista affrontava le Condizioni Generali del contratto di compravendita, sottolineando che solo dopo il saldo effettivo la proprietà della merce ordinata (e non ancora consegnata: 300 apparecchi) sarebbe passata a
CI; dunque, a suo dire poteva essere più proficuo ricontrattualizzare il rapporto con CI, nel frattempo valutando anche la possibilità di modificare le Condizioni Generali di UR le quali potevano considerarsi “per alcuni versi, penalizzanti per stessa e necessiterebbero alcune Pt_1 modifiche migliorative”;
-dalla mail del 14 novembre 2013 (doc. 33 convenuta) si evince che preferiva affidare la pratica Pt_1
CI all'avvocato Pulvirenti, cosicché l'avvocato comunicava ad che avrebbe T_ Pt_1
archiviato la pratica;
-dal documento 34 convenuta (mail avv. Pulvirenti datata 18 novembre 2013) si evince che l'avvocato
Pulvirenti esponeva ad ed anche all'avvocato i pro e i contro delle possibili Pt_1 T_
iniziative da assumere nei confronti di CI (decreto ingiuntivo, con rischio di opposizione;
diffida stragiudiziale, con apertura a futuri accordi);
-a livello documentale, si salta alla mail 25 novembre 2015 inviata (circa due anni dopo il carteggio precedente) dall'avvocato ad e per conoscenza al da cui si evince: che T_ Pt_1 Pt_6 nel frattempo , la quale aveva circa un mese prima incaricato l'avvocato per la Pt_1 T_ pratica CO, aveva evidentemente deciso con l'occasione di esere supportata (di nuovo) dalla professionista per la vicenda CI;
che l'avvocato aveva redatto una bozza di sollecito di T_
pagamento, sottolineando i vari aspetti del caso.
A commento del carteggio appena illustrato, è possibile concludere nel senso che l'avvocato ebbe a diligentemente svolgere l'attività detta su incarico di , quando dalla stessa T_ Pt_1
pagina 28 di 44 incaricata, con una parentesi neutra di circa due anni alla stessa non addebitabile essendosi nel frattempo inserito l'avvocato Pulvirenti con archiviazione del caso quanto all'avvocato . T_
L'avvocato a fronte di obbligazione di mezzi aveva facoltà di illustrare alla cliente T_ Pt_1
le strategie di recupero del credito da adottare (o meno) secondo lei nello specifico caso.
Alla data di tutte tali missive l'avvocato nulla ancora aveva compreso delle attività poste in T_
essere dal del tutto a sua insaputa. Pt_6
2.b.
Atteso il rigetto della domanda proposta da nei confronti dell'avvocato : Pt_1 T_
-risulta assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta avv. nei confronti di T_
per il caso di soccombenza;
Pt_7
-risulta assorbita anche la domanda riconvenzionale trasversale formulata dall'avvocato nei T_
confronti del sempre subordinatamente per il caso di soccombenza. Pt_6
3.
Si è detto che l'avvocato ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti di T_
: Pt_1
-dolendosi delle condotte assunte dalla società nei propri confronti sia in sede penale sia mediante la presente iniziativa contenziosa;
-ravvisando anche stalking giudiziario ma non solo;
-lamentando di avere patito danno esistenziale e all'immagine che ha quantificato in forfettari euro
50.000,00.
La domanda è infondata.
3.a.
L'articolo 612 bis c.p., per quanto qui di interesse, prevede quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di
pagina 29 di 44 un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
…
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”.
Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione.
-il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;
-il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;
-la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Insomma, il delitto di atti persecutori “giudiziari” deve considerarsi integrato a fronte di una pluralità di condotte e pretese fatte valere in sede giudiziale, le quali devono essere palesemente infondate e strumentali e finalizzate ad aggredire e molestare.
3.b.
Tanto premesso, ed esaminati gli atti del procedimento penale, emerge quanto segue:
, visto quanto emerso a dicembre 2015, decideva di sporgere esposto-querela avanti alla Polizia Pt_1
Postale di Bologna in data 20 dicembre 2015 (doc. 37 convenuta), anche descrivendo le attività svolte dall'avvocato peculiarmente con riguardo alla pratica CO, e contestandone l'efficacia; T_ nell'ambito dell'esposto, espressamente dichiarava che lo stesso doveva considerarsi proposto Pt_1
nei confronti di ignoti;
-veniva così originato il procedimento penale n. 17688/2016 R.G.N.R.;
-veniva poi iscritto separato procedimento penale n. 3284/2017 R.G.N.R. nei confronti dell'avvocato
, a stralcio, per condotte ascrittele in concorso col tale procedimento era definito T_ Pt_6 con decreto di archiviazione in data 15 marzo 2017, seguito dall'opposizione di;
Pt_1
pagina 30 di 44 -UR per il tramite dei legali illustrava, mediante l'opposizione proposta, le ragioni per cui riteneva non pertinente l'archiviazione emessa in favore della professionista;
-la Procura continuava a indagare rispetto alla posizione dell'avvocato , che veniva T_
sottoposta a interrogatorio in due occasioni;
-dopodiché, le ulteriori indagini svolte consentivano al Giudice per le Indagini Preliminari di confermare i presupposti dell'archiviazione peculiarmente alla luce degli ulteriori elementi emersi;
-si è così assistito a un complesso dipanarsi delle indagini, esitato in modo favorevole all'avvocato
; T_
-la Procura a fronte dell'opposizione ha dovuto dare corso a ulteriori capillari indagini, raggiungendo alla fine un esito confermativo dei presupposti dell'archiviazione, come poi statuito dal Gip;
-l'avvocato ha certamente seguito tale vicenda in sede penale con seria apprensione, T_
comprendendo che era messa in gioco la propria attività professionale e non solo;
ma, a fronte di gravi reati ascritti al ella si è vista coinvolgere suo malgrado nel complessivo meccanismo, il cui Pt_6
dipanarsi ha seguito ragioni proprie non addebitabili ad;
Pt_1
-tutto ciò non consente di ravvisare atti persecutori di finalizzati unicamente a molestare Pt_1
l'avvocato , per darle nocumento e per il solo gusto di darle nocumento;
era rimasta T_ Pt_1 sconcertata per l'operato del e intendeva portare avanti la questione sino al compiuto Pt_6
accertamento dei fatti, senza per questo tracimare nel delitto di calunnia né tantomeno nel reato di atti persecutori.
Sul versante civilistico:
-è vero che ha instaurato il presente giudizio (iscritto a ruolo il 12 ottobre 2020) appena un Pt_1
mese dopo che il Gip in data 11 settembre 2020 aveva emesso (a seguito delle ulteriori indagini svolte) ordinanza di archiviazione a favore dell'avvocato ; in tal modo, ha dato prova di non T_ Pt_1
essersi appagata delle risultanze del procedimento penale così concluso;
-tuttavia, è anche vero che alla data della iscrizione a ruolo della presente causa il procedimento penale a carico del era ancora nella fase della udienza preliminare (tenutasi in data 8 ottobre 2020: Pt_6
doc. G.1 attoreo depositato il 17 gennaio 2023), cosicché quel versante era ancora aperto e tutto da verificare;
-in ogni caso, l'ordinanza di archiviazione come noto non determina effetti vincolanti rispetto al contenzioso civilistico;
inoltre era appena reduce dall'ottenimento di provvedimento autorizzativo di sequestro Pt_1 conservativo a carico del cosicché si comprende l'iniziativa dalla stessa assunta sia nei Pt_6
pagina 31 di 44 confronti del sia nei confronti dell'avvocato in sede civile, mediante cumulo di Pt_6 T_
domande (responsabilità extracontrattuale quanto al responsabilità contrattuale quanto Pt_6 all'avvocato ); UR per forza di cose mise in preventivo anche un risultato decisorio di T_ merito a sé sfavorevole, come d'altronde avviene per ogni causa civile;
-la presente causa costituisce l'unica causa intentata da nei confronti dell'avvocato , Pt_1 T_
sicché non emergono condotte persecutorie neppure sotto tale profilo.
Orbene, a fronte di quanto sopra evidenziato, si vede bene come nel caso di specie difetti la configurabilità del delitto invocato da parte convenuta in quanto, oltre a non voler considerare che difetta la prova di proposizione di querela da parte dell'avvocato nei confronti di : T_ Pt_1
-non si rinvengono “minacce o molestie”;
-non risulta manifestato con chiarezza, né certificato, uno stato stabilizzato di ansia e paura in capo all'avvocato ; T_
-va esclusa la configurabilità di un timore per l'incolumità propria o di altri;
-non sono state dedotte alterazioni delle abitudini di vita dell'avvocato la quale nonostante T_
tutto ha continuato a vivere a testa alta e a svolgere la propria attività lavorativa (senza che quanto prospettato nel presente giudizio sia tracimato in alcun modo al di fuori del presente alveo processuale);
-certamente l'avvocato si è dapprima separata e poi ha divorziato dal ma ciò ha T_ Pt_6
costituito prettamente il frutto dello sgomento e dalla totale perdita di fiducia originati dalle condotte del non l'effetto delle condotte di (esposto e quant'altro). Pt_6 Pt_1
Più in generale, e riassumendo quanto illustrato sia sul versante penale sia sul versante civilistico, non sono ravvisabili profili, nelle condotte di UR, che possano costituire fatti illeciti fonte di danno risarcibile.
Infine, si deve constatare che l'avvocato ha dedotto ma non provato le voci di danno qui T_ delineate (danno esistenziale e danno all'immagine).
Da tutto ciò discende il rigetto della riconvenzionale.
pagina 32 di 44 4.
4.a.
Il procedimento penale n. 17688/2016 R.G.N.R. instaurato nei confronti del è esitato, a Pt_6
seguito di dibattimento n. 4036/2020 R.G., nella sentenza n. 5361/2022 depositata il 13 marzo 2023
(prodotta da parte attrice in data 28 luglio 2023).
Di tale sentenza non consta la irrevocabilità.
In quel contesto, si costituivano parte civile (per l'udienza dell'8 ottobre 2020) e CO Parte_1
Alleanza 3.0.
Il era ritenuto responsabile dei reati contestatigli (delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 11, 81 Pt_6
cpv., 617 sexies c.p. e delitto p. e p. dagli art. 81 cpv., 494, 61 n. 7 e 11, 640 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 bis c.p.) e veniva condannato a risarcire il danno patito da da Pt_1
liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale che veniva quantificata in favore di in Pt_1
euro 480.000,00.
Con tale sentenza veniva accertata la commissione di condotte delittuose (poste in essere tra il 2014 e i primi mesi del 2015) mediante le quali il dipendente di quale key account manager Pt_6 Pt_1
dal gennaio 2013 al luglio 2015 (con stipendio fisso e provvigioni), era riuscito a creare false identità di dipendenti di CO AD -poi confluita in CO Alleanza 3.0- mediante la di Parte_11
determinati account che utilizzava nelle comunicazioni con , predisponendo falsi ordinativi di Pt_1
elementi di illuminotecnica per vedersi riconoscere le conseguenti provvigioni;
a un certo punto le condotte illecite emergevano in quanto la CO disconosceva gli ordinativi.
Gli ordinativi erano quelli desumibili dalle sette fatture di vendita descritte a pagina 4 della sentenza, emesse fra il settembre 2014 e il marzo 2015. Il totale a debito di CO era indicato in sentenza in circa
577.000 euro.
Va detto che , legale rappresentante di , esaminato quale testimone “nel(la) Testimone_1 Pt_1
quantificare il danno venuto effettivamente a subire a causa delle condotte descritte ha precisato che circa il 20% del materiale in giacenza ed oggetto delle false trattative è stato recuperato e rivenduto”
(pag. 11 sentenza).
A pagina 14-15 della sentenza, inoltre, si legge che “… non è stato però possibile accertare se in conseguenza di queste false operazioni economiche l'imputato abbia effettivamente maturato delle provvigioni oppure no: difatti, dopo che in un primo momento il aveva dichiarato che le Parte_3
pagina 33 di 44 provvigioni erano state riconosciute per una cifra intorno ai € 25.000,00, ha successivamente riconosciuto di non essere sicuro che questo quantitativo fosse stato realmente corrisposto. …”.
A pagina 19 della sentenza si legge che “… il danno prodotto all'azienda è stato duplice: poiché da un lato esso si è concretizzato nella perdita dell'80% del materiale destinato a tale vendita, mentre dall'altro si è tradotto nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometteva di conseguire …”.
A pagina 23 della sentenza si legge quanto segue in ordine alla provvisionale per UR: “… considerato che in attesa di un apposito accertamento in sede civile si ritiene provato che il danno alla stessa causato possa quantomeno corrispondere alla somma indicata: infatti in sede testimoniale il sig.
ha precisato che di tutto il materiale prodotto in conseguenza dei falsi ordinativi e giacente Parte_3
nei magazzini era stato possibile recuperarne e rivenderne il 20% almeno;
inoltre occorre considerare
l'importo dello stipendio annuale di euro 60.000 lordi e dei benefici aziendali ricordati dalla parte civile come l'auto aziendale BMW”.
4.b.
A fronte della sentenza penale, occorre effettuare una serie di considerazioni.
§
Ai sensi dell'articolo 75 c.p.p. (Rapporti tra azione civile e azione penale):
“
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.
L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.
pagina 34 di 44 Nel nostro caso, pare pacifico che si sia costituita parte civile nel processo penale in occasione Pt_1 dell'udienza preliminare svoltasi in data 8 ottobre 2020 avanti al Gip (doc. G.1 attoreo depositato il 17 gennaio 2023).
La notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è avvenuta in data successiva, precisamente il 13 ottobre 2020.
Ergo il caso di specie risulta regolamentato dal terzo comma dell'articolo 75 c.p.p.
Peraltro, non è stata disposta la sospensione necessaria del presente giudizio civile in quanto:
-la sospensione necessaria ex art. 75 co. 3 c.p.p. “… presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento” (Cass. 9066/2020);
-si veda anche Cass. 6185/2009: “In tema di sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un'azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale
(sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo la stessa prevista dall'articolo 75 cod. proc. civ., che esaurisce nell'ipotesi di cui al terzo comma la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale”;
-nel caso qui in esame, ha agito anche nei confronti dell'avvocato , ritenendola Pt_1 T_
responsabile del danno seppure a titolo contrattuale e non ex art. 2043 c.c.; quindi si è al di fuori della fattispecie di sospensione necessaria di cui al terzo comma dell'articolo 75 c.p.p.
Né vale il disposto di cui all'articolo 337 co. 2 c.p.c. (sospensione discrezionale), in forza del quale
“Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata” in quanto:
-la norma attiene a sentenza civile pregiudicante un giudizio civile, non anche quando si ha a che fare con una sentenza emessa in sede penale;
-ad ogni buon conto non si ha notizia che la sentenza penale di primo grado sia stata impugnata.
pagina 35 di 44 §
Nel nostro caso non scatta neppure il disposto di cui all'articolo 651 co. 1 c.p.p. in forza del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni
e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Infatti, non risulta che la sentenza prima illustrata sia divenuta irrevocabile.
Comunque, anche se la sentenza di condanna fosse divenuta nel frattempo irrevocabile, la stessa non avrebbe alcuna incidenza sulle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
A tal proposito si veda Cass. pen. n. 1045/1999: “La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato”.
Per quanto detto, ogni considerazione sul dedotto danno cagionato ad , rinvenibile nella Pt_1
sentenza penale sopra illustrata, è qui liberamente valutabile.
4.c.
Tanto chiarito, ritiene la scrivente Giudicante che in questa sede non sia emersa concreta prova del dedotto danno, in tesi attorea cagionato dal Pt_6
Seguendo le voci di danno prospettate da , occorre considerare quanto segue: Pt_1
pagina 36 di 44 *
a dire di (punto a atto di citazione, pag. 8), il avrebbe percepito in maniera Pt_1 Pt_6
fraudolenta stipendi, benefits e provvigioni per l'ultimo trimestre del 2013 e per gli interi 2014 e 2015, per un totale di euro 160.139,00 (doc. 2 attoreo);
l'assunto non ha pregio:
-nel corso di quasi tre anni il non ha provveduto solamente a “fare emettere” da nei Pt_6 Pt_1
confronti della CO le fatture di vendita menzionate nella sentenza penale a pagina 4;
-con evidenza egli, per preservare il posto di lavoro (il quale prevede anche uno stipendio fisso) deve avere lavorato a tutto tondo anche su altri fronti;
in caso contrario, lo stipendio sarebbe stato un vero e proprio regalo di al Pt_1 Pt_6
-ergo non è possibile desumere un supposto danno dall'avvenuto pagamento degli stipendi fissi per tale periodo;
-analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo ai benefits;
-quanto alle provvigioni, si è detto che lo stesso legale rappresentante di esaminato come teste Pt_1
in sede penale non è stato in grado di confermare la avvenuta corresponsione di provvigioni a favore del per il periodo di interesse;
Pt_6
*
a dire di (punto b pag. 8 atto di citazione), la merce “fintamente venduta” dal alla Pt_1 Pt_6
CO rimaneva ferma nei depositi Trascoop dal settembre 2013 al dicembre 2015 con un costo di euro
12.794,00; il punto di domanda non può essere accolto:
-UR al fine di provare il dedotto danno ha prodotto uno scambio di mail intercorso nell'aprile 2019 fra e Trascoop (doc. 7 attoreo); di chiedeva a di Trascoop di Pt_1 Persona_2 Pt_1 Per_3
Per_ indicare il costo della merce rimasta ferma presso Trascoop per alcuni anni, e il rispondeva quantificando costi per complessivi 15.000 euro circa da scontare del 25% (cosicché poi la CP_6
indicava ad costi per il citato importo di euro 12.794,00); Pt_1
-peraltro, se si legge con attenzione la mail del Poli, si potrà notare che egli ha indicato costi per il periodo dal 13 aprile 2016 al 29 dicembre 2017, diverso da quello indicato in citazione (dal settembre
2013 al dicembre 2015) e quindi inconferente;
-in ogni caso, non ha allegato né provato di avere ricevuto fatture da Trascoop per tali dedotti Pt_1
costi, né di averle pagate;
pagina 37 di 44 *
a dire di (punto c atto di citazione, pag. 8), il grave ritardo nella scoperta del raggiro, dovuto Pt_1
alle abili manovre di occultamento del avrebbe causato una notevole obsolescenza Pt_6
tecnologica della merce che -purtroppo- essendo “customizzata” non si era potuta rivendere ad altri acquirenti ed era stata smaltita;
soltanto una parte residua, dopo lo smontaggio, era stata rivenduta a per la somma di € 170.000,00 limitando le perdite;
la stessa merce avrebbe peraltro CP_2 consentito ricavi netti pari, quantomeno, al 26% circa e, dunque, ad un ricavato pari ad un minimo di €
135.357,22;
l'assunto è rimasto indimostrato e comunque la prospettazione è debole:
-nulla si sa perché nulla ha provato;
Pt_1
-essa non ha qui prodotto neppure le fatture esaminate in sede penale;
-nulla si sa del materiale richiamato da;
Pt_1
-è solo allegato, che il materiale fosse customizzato cioè prodotto apposta per CO;
-è impossibile abbozzare qualsivoglia argomentazione sulla dedotta perdita di guadagno;
*
a dire di (primo punto d atto di citazione, pag. 8), l'inutile fornitura richiesta e pagata a Pt_1 [...]
avrebbe causato una perdita netta di 120.000,00 euro come da documento 8 da essa CP_3
prodotto;
l'assunto di è rimasto indimostrato: Pt_1
-il documento 8 invocato da consiste nell'esposto presentato in data 18 maggio 2017 (V. All. 8) Pt_1 nell'ambito del quale risulta illustrata anche la posizione all'esposto risultano Controparte_3
allegate due mail inviate dal ad a febbraio e a ottobre 2014, e anche uno scambio di Pt_6 Pt_1
mail intercorso fra e nel maggio-luglio 2016; Pt_1 CP_3
-nella mail del febbraio 2014 il faceva il punto sulla “Previsione fornitura Galium CO Pt_6
AD 2014” e poi nella mail dell'ottobre 2014 faceva il punto sulla “Situazione Galium e ordini
CO”, senza mai menzionare non risulta che l'azienda gli abbia mai risposto sul punto;
CP_3
-dalle mail intercorse da maggio a luglio 2016 fra e CTRE si evince semplicemente he Pt_1 Pt_1
chiedeva a CTRE di organizzare la restituzione di merce di giacente presso CTRE;
Pt_1
non ha prodotto ordini verso CTRE riconducibili alle condotte del né documenti Pt_1 Pt_6
che attestino che abbia sostenuto costi di deposito per avere lasciato determinata merce presso Pt_1
CTRE;
-nulla si sa del tipo di merce recuperata presso CTRE, né se la merce recuperata abbia potuto o meno essere venduta a terzi;
di sicuro non risulta che eventuale merce ivi giacente fosse stata prodotta da pagina 38 di 44 per soddisfare specifiche esigenze di CTRE, cosicché non se ne può escludere la Pt_1
ricommerciabilità;
*
a dire di (secondo punto d atto di citazione, pag. 8), “l'immobilizzazione forzata delle somme Pt_1
sopra citate per oltre 3 anni ha causato danni diretti ed indiretti alla , in termini di Parte_1
perdita di investimenti, calo di fatturato, costi bancari, perdita di chanches di sviluppo, prudenzialmente quantificabili in € 50.000,00”; il punto di domanda è infondato, avendosi a che fare con una prospettazione di per sé generica e comunque rimasta del tutto priva di oggettivi riscontri documentali;
*
a dire di (punto e atto di citazione, pag. 8), andrebbe “aggiunto, infine, il danno “morale” Pt_1 derivato dalla gravissima lesione all'immagine aziendale quantificabile in non meno di € 41.000,00”;
l'assunto, genericamente dedotto, è rimasto del tutto indimostrato, anche perché, quanto più vengono
“valorizzate” negativamente le condotte del tanto più scema il dedotto danno all'immagine Pt_6
perché è risultata società uscita limpida dalla vicenda. Pt_1
Infine, si osserva:
-che a nulla rileva lo schema riassuntivo dei dedotti danni prodotto da sub documento 3; il Pt_1
documento è di formazione unilaterale, ed è rimasto privo di riscontri oggettivi;
-che nessun elemento, a supporto della tesi attorea, può desumersi dalla mancata comparizione del per rendere interrogatorio formale sui capitoli ammessi (da 1 a 4 atto di citazione, pag. 19). Pt_6
Trattasi infatti di capitoli che, oltre ad essere formulati in modo estremamente valutativo, non fanno che ripercorrere la vicenda emersa in sede penale, senza aggiungere alcunché in ordine ai dedotti danni;
o che attengono ad aspetti sui quali già si è prima detto, escludendo la prova dei dedotti danni.
Pertanto, la domanda proposta da nei confronti del va rigettata. Pt_1 Pt_6
4.d.
Dalla disamina degli atti del procedimento per sequestro conservativo ante causam e del procedimento di reclamo emerge quanto segue.
Il Tribunale di Bologna:
pagina 39 di 44 -con ordinanza emessa dal Giudice monocratico in data 10 luglio 2020 (n. 6034/2020 R.G.) autorizzava la ricorrente a sottoporre a sequestro conservativo tutte le somme dovute e debende da GH Pt_1
SPA al nella misura del quinto dello stipendio, degli straordinari, delle provvigioni, del Pt_6
TFR, delle indennità; inoltre il resistente veniva condannato al pagamento delle spese di quel Pt_6
procedimento in favore di;
Pt_1
-con ordinanza collegiale emessa in data 20 agosto 2020 (n. 9161/2020 R.G.) confermava l'ordinanza cautelare, rigettando il reclamo proposto dal e condannando il al pagamento delle Pt_6 Pt_6
spese di reclamo e al raddoppio del C.U.
GH, terzo pignorato, una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento in data 4 agosto 2020, con mail in data 7 agosto 2020 indirizzata al Legale di faceva presente che il rapporto di lavoro Pt_1
col si era concluso in data 31 luglio 2020. Pt_6
Non risultano passaggi di somme da GH ad , in forza del sequestro (limitato a somme in Pt_1
tesi dovute da GH al . Pt_6
Orbene, atteso che la domanda qui proposta da nei confronti del è stata rigettata, ai Pt_1 Pt_6 sensi dell'articolo 669 novies co. 3 c.p.c. va dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento cautelare emesso ante causam.
La norma, infatti, prevede che “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia … se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento”.
Tale disposizione non fa altro che dare conferma della strumentalità della cautela, e soprattutto della prevalenza della cognizione piena sulla sommaria.
Giova aggiungere che “La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata” (Cass. civ. n.
8906/2013).
pagina 40 di 44 Quindi va escluso in radice che, nel difetto di istanze sul sequestro a suo tempo autorizzato (il
è qui rimasto contumace), sia ravvisabile un vizio di ultrapetizione nella presente sentenza. Pt_6
C)
1.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra la parte attrice e la parte convenuta avvocato . Pt_1 T_
A ciò consegue anche il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dall'avvocato . T_
2.
2.a.
Essendo il convenuto rimasto contumace e atteso l'esito decisorio raggiunto avuto riguardo Pt_6
alla domanda proposta da nei suoi confronti, le spese sostenute da nel presente giudizio Pt_1 Pt_1
con riguardo a tale convenuto restano definitivamente a carico di . Pt_1
2.b.
Sia le spese del procedimento per sequestro conservativo, sia le spese del procedimento di reclamo avrebbero dovuto essere demandate al merito, avendosi a che fare con un procedimento cautelare autorizzativo emesso ante causam (confermato in sede di reclamo), necessitante a pena di inefficacia della instaurazione del giudizio di merito rispetto al Pt_6
Infatti:
-ai sensi dell'articolo 669-septies comma 2 c.p.c., “Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare”;
-da tale norma ben si comprende che, in caso di accoglimento della domanda cautelare di autorizzazione al sequestro conservativo (o giudiziario), le spese vanno demandate al merito in quanto il giudizio di merito va intrapreso a pena di inefficacia della misura autorizzata, e nell'ambito di esso pagina 41 di 44 sarà il Giudice del merito, in sede di decisione finale, a regolamentare le spese delle prime cure, del reclamo e del merito, in base all'esito finale del giudizio.
Giunti a questo punto, il rigetto della domanda di merito proposta nei confronti del comporta Pt_6
che debbono considerarsi caducati i punti di statuizione sulle spese di lite, assunti nei due procedimenti ante causam citati.
Pertanto, ad eventuali pagamenti effettuati dal ad per le spese di quei procedimenti Pt_6 Pt_1
deve seguire necessariamente la restituzione in favore del medesimo Pt_6
3.
Va ora affrontata la posizione di Pt_7
E' stata dichiarata la inammissibilità della domanda diretta proposta da nei confronti di Pt_1
Pt_7
E' stata rigettata la domanda proposta da nei confronti dell'avvocato , con Pt_1 T_
conseguente assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti di
Parte_7
[...]
è rimasta in causa nonostante l'inammissibilità della domanda diretta, in quanto la sua
[...]
avvenuta costituzione ha consentito che scattasse il meccanismo in forza del quale la domanda di manleva formulata dall'avvocato potesse attingere già (la domanda T_ Pt_7
riconvenzionale trasversale non necessita della chiamata in causa di soggetto già parte).
A fronte di quanto occorso rispetto alla domanda diretta di verso e avendo Pt_1 Pt_7 Pt_1 dato causa alla domanda di manleva formulata dall'avvocato nei confronti di le T_ Pt_7 spese sostenute da nel presente giudizio vanno poste a carico di . Pt_7 Pt_1
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore pagina 42 di 44 (corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del disputatum (euro 520.000,00), si applica lo scaglione da euro 260.000,01 a euro
520.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 20.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria, formulata in via diretta da
[...] ora nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_7
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCE64L91857-LB.
[...]
• Rigetta la domanda proposta da ora nei Parte_1 Parte_2
confronti di avvocato T_ Pt_5
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_12
ra Parte_1 Parte_2
• Rigetta la domanda proposta da ora nei Parte_1 Parte_2 confronti di Per l'effetto: a) visto l'articolo 669 novies co. 3 c.p.c., dichiara Parte_6
la perdita di efficacia del provvedimento cautelare a suo tempo emesso nei confronti del
(sequestro conservativo autorizzato ante causam dal Tribunale intestato con Pt_6
ordinanza emessa in data 10 luglio 2020 nel procedimento n. 6034/2020 R.G., confermata dal
Tribunale intestato in composizione collegiale con ordinanza emessa in data 20 agosto 2020 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 9161/2020 R.G.); b) dichiara l'intervenuta caducazione dei punti di statuizione sulle spese di lite, assunti nei due provvedimenti ante causam citati;
dispone che le somme eventualmente corrisposte dal ad per le Pt_6 Pt_1
spese di quei procedimenti vengano restituite al Pt_6
• Dispone la compensazione delle spese di lite fra la parte attrice ora Parte_1 Parte_1
e la parte convenuta avvocato Pt_1 Parte_2 T_ Pt_5
pagina 43 di 44 • Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata da avvocato nei confronti di T_ Pt_5 [...]
ora Parte_1 Parte_2
• Condanna ora al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 on riferimento al rischio assunto con il certificato Parte_7
n. DCE64L91857-LB delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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